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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 29/01/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.
Valerio Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5165/2021 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 23 maggio 2024, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., promossa da
Parte_1
” (C.F. ), ( ), quale titolare
[...] P.IVA_1 Parte_2 C.F._1 dell'omonima ditta individuale e quale socio illimitatamente responsabile, (C.F. CP_1
), in persona del curatore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo P.IVA_2
Vitarelli, attrice contro
(C.F. ), nato a [...][...] ed ivi Controparte_2 C.F._2 Pt_1
residente in [...], loc. Ganzirri, convenuto contumace avente ad oggetto: azione revocatoria
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato, notificato in data 9 novembre 2021, il Fallimento della società di fatto tra , quale titolare Parte_1 Parte_2 dell'omonima ditta individuale e socio illimitatamente responsabile, e la ha agito in CP_1
giudizio nei confronti di chiedendo la revoca e la dichiarazione di inefficacia, ai Controparte_2 sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto di donazione effettuato da in favore del fratello, Parte_2
con atto a rogito del Notaio dell'11.10.2017, rep. 52989, racc. 15971, Controparte_2 Per_1 avente ad oggetto la piena proprietà della propria quota indivisa, pari a ½ dell'unità immobiliare sita in piazza Piano Chiesa, censita al Catasto Fabbricati del Comune di al fg. 62, Pt_1 Pt_1 TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
part. 385, sub.
2. L'attore, a fondamento della domanda svolta, ha dedotto la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 2901 c.c. per l'accoglimento della domanda revocatoria, ossia la sussistenza dell'eventus damni e la consapevolezza da parte del debitore del pregiudizio arrecato dall'atto di donazione, esponendo che aveva posto in essere, prima della Parte_2 dichiarazione di fallimento, l'atto di disposizione del proprio patrimonio immobiliare al fine di sottrarlo al vincolo di garanzia a favore dei creditori.
benché regolarmente citato, non si è costituito in giudizio e ne va, pertanto, Controparte_2
dichiarata la contumacia.
In assenza di attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23 maggio 2024, allorquando è stata assunta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Deve, preliminarmente, osservarsi che non risulta in atti che la dichiarazione di fallimento di si stata revocata con sentenza passata in giudicato, con la conseguenza che deve Parte_2 trovare applicazione il consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale “la sentenza dichiarativa di fallimento rimane giuridicamente efficace fino al passaggio in giudicato della sua
(eventuale) revoca e che, di conseguenza, fino a quel momento, lo status di fallito, con i relativi presupposti soggettivi (L. Fall., art. 1) ed oggettivi (L. Fall., art. 5), non può essere messo in discussione da nessuno” (Cassazione civile sez. I, 20/12/2023, n. 35546; conf. Cassazione civile sez. III, 03/08/2021, n. 22153).
Tanto premesso, la domanda revocatoria svolta dalla Curatela del fallimento è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Secondo costante orientamento giurisprudenziale, il curatore fallimentare, in sede di azione revocatoria ordinaria, ha “l'onere di provare: a) la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito;
b) la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole;
c) il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto”, con la precisazione che “solo se dalla valutazione complessiva e rigorosa di tutti e tre questi elementi emerga che per effetto dell'atto pregiudizievole sia divenuta oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori, potrà ritenersi dimostrata la sussistenza dell'eventus damni (…) e, conseguentemente, che il requisito soggettivo della scientia damni TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
consiste nella consapevolezza di tali elementi da parte del terzo convenuto in revocatoria”
(Cassazione civile sez. III, 18/03/2024, n. 7201; conf. Cassazione civile sez. I, 05/05/2023, n.
11968; Cassazione civile, sez. I, 02/03/2021, n. 5658; Cassazione civile, sez. II, 31/10/2008, n.
26331).
Ebbene, nel caso di specie, devono ritenersi integrati tutti i requisiti richiesti dall'art. 2901 c.c. per la revocatoria ordinaria degli atti di disposizione patrimoniale oggetto di causa.
Per quanto riguarda la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito e la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole, nel caso di specie, vi è prova in atti dell'esistenza, anteriormente alla data dell'atto dispositivo (11 ottobre 2017) oggetto dell'azione revocatoria, delle ragioni di credito vantate dai creditori che hanno fatto richiesta di ammissione al passivo, avendo la curatela attrice depositato le istanze di ammissione al passivo avanzate da per l'importo di € 50.609,50 Controparte_3
(per estratti di ruolo relativi agli anni dal 2001 al 2012), che risultano essere state ammesse al passivo del fallimento, avendo l'attore prodotto la relativa sceda di progetto dello stato passivo.
Passando ad analizzare l'elemento oggettivo dell'eventus damni, anche quest'ultimo appare sussistere nel caso di specie.
Per costante giurisprudenza, infatti, la sussistenza del danno deriva dalla mera maggiore difficoltà del creditore a soddisfare il proprio diritto, che deve ritenersi integrata sia quando il patrimonio del debitore diventi incapiente, sia nell'ipotesi in cui l'atto di disposizione comporti una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere maggiormente difficile, incerta o dispendiosa l'esecuzione coattiva del debito (cfr. Cassazione civile sez. I, 07/02/2024, n. 3462;
Cassazione civile sez. I, 27/12/2023, n. 35973), essendo all'uopo sufficiente anche una mera modificazione qualitativa del patrimonio del debitore, tramite atti di dismissione di cespiti immobiliari, con conversione del patrimonio in denaro o beni facilmente occultabili (Cass.
Cassazione civile sez. I, 24/12/2024, n. 34278), con la precisazione che, nel caso di azione proposta ai sensi dell'art. 66 L.Fall., il fallimento deve provare che “il patrimonio residuo del debitore fallito fosse di dimensioni tali, in rapporto all'entità della propria complessiva esposizione debitoria, da esporre a rischio il soddisfacimento dei creditori” (cfr. Cassazione civile sez. I, 25/07/2024, n.
20764; Cassazione civile sez. III, 09/10/2023, n. 28286; Cassazione civile sez. I, 22/11/2021, n.
36033). TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Orbene, dalla documentazione prodotta risulta che abbia posto in essere l'atto Parte_2 di disposizione patrimoniale oggetto del presente giudizio, sottraendo l'unico cespite immobiliare di cui era titolare al vincolo di garanzia a favore dei creditori (v. doc. 23-28 allegati da parte attrice), e con evidente pregiudizio di questi ultimi, non risultando in atti l'esistenza di un ulteriore e capiente patrimonio del debitore sul quale questi avrebbero potuto soddisfare le proprie ragioni (cfr.
Tribunale Napoli, 16/0172025, n. 507).
Passando ad analizzare l'elemento soggettivo, con riferimento alla scientia damni del debitore non sembrano esservi dubbi in ordine alla sua conoscenza da parte di tanto dei Parte_2
crediti vantati dai creditori ammessi al passivo, quanto del pregiudizio arrecato ai medesimi, derivante dalla privazione dell'immobile donato.
Con particolare riferimento al terzo, pur non essendo la scientia damni requisito per l'accoglimento della domanda, non sembra, in ogni caso, potersi negare la sussistenza della medesima nel caso di specie, potendosi desumere dal legame parentale tra il donante e il donatario
(cfr. Cassazione civile, sez. III, 05 marzo 2009, n. 5359, che in tema di prova della scientia damni del terzo acquirente, afferma che quest'ultima “può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente”; conf. Cassazione civile sez. I, 24/12/2024, n. 34278).
Per quanto fin qui dedotto, deve accogliersi la domanda di revocazione svolta dalla Curatela attrice e dichiararsi l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei suoi confronti dell'atto di donazione posto in essere da in favore del fratello, con atto in Notaio Parte_2 Controparte_2 dell'11.10.2017, rep. 52989, racc. 15971, avente ad oggetto la piena proprietà della propria Per_1 quota indivisa, pari a ½ dell'unità immobiliare sita in piazza Piano Chiesa, censita al Pt_1
Catasto Fabbricati del Comune di al fg. 62, part. 385, sub. 2. Pt_1
Le spese di giudizio, liquidate come dispositivo secondo i parametri tra i minimi ed i medi di cui al D.M. n. 55/2014 (nulla per la fase istruttoria, in quanto completamente assente nel presente giudizio), stante la natura e lo svolgimento del procedimento, seguono la soccombenza, con la conseguenza che il convenuto deve essere condannato al pagamento delle medesime in favore della
Curatela agente.
P.Q.M.
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
5165/2021 R.G., promossa dal Fallimento della società di fatto tra “ Parte_1
”, quale titolare dell'omonima ditta individuale e quale socio
[...] Parte_2
illimitatamente responsabile, e contro così provvede: CP_1 Controparte_2
1. accoglie la domanda di revocazione svolta e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti del fallimento attore, dell'atto di donazione posto in essere da in favore del fratello, con atto in Notaio Parte_2 Controparte_2 Per_1 dell'11.10.2017, rep. 52989, racc. 15971, avente ad oggetto la piena proprietà della propria quota indivisa, pari a ½ dell'unità immobiliare sita in piazza Piano Chiesa, censita al Catasto Pt_1
Fabbricati del Comune di al fg. 62, part. 385, sub. 2; Pt_1
2. dispone l'annotazione, ai sensi dell'art. 2655 c.c., della presente sentenza in margine alla trascrizione dell'atto di cui al punto che precede, con esonero del Conservatore dei RR.II. da ogni e qualsiasi responsabilità in merito;
3. condanna al pagamento delle spese di giudizio a favore del fallimento Controparte_2
attore, liquidate in € 555,65 per spese vive ed in € 3.500,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, 28 gennaio 2025.
Il Giudice
dott. Valerio Brecciaroli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.
Valerio Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5165/2021 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 23 maggio 2024, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., promossa da
Parte_1
” (C.F. ), ( ), quale titolare
[...] P.IVA_1 Parte_2 C.F._1 dell'omonima ditta individuale e quale socio illimitatamente responsabile, (C.F. CP_1
), in persona del curatore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo P.IVA_2
Vitarelli, attrice contro
(C.F. ), nato a [...][...] ed ivi Controparte_2 C.F._2 Pt_1
residente in [...], loc. Ganzirri, convenuto contumace avente ad oggetto: azione revocatoria
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato, notificato in data 9 novembre 2021, il Fallimento della società di fatto tra , quale titolare Parte_1 Parte_2 dell'omonima ditta individuale e socio illimitatamente responsabile, e la ha agito in CP_1
giudizio nei confronti di chiedendo la revoca e la dichiarazione di inefficacia, ai Controparte_2 sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto di donazione effettuato da in favore del fratello, Parte_2
con atto a rogito del Notaio dell'11.10.2017, rep. 52989, racc. 15971, Controparte_2 Per_1 avente ad oggetto la piena proprietà della propria quota indivisa, pari a ½ dell'unità immobiliare sita in piazza Piano Chiesa, censita al Catasto Fabbricati del Comune di al fg. 62, Pt_1 Pt_1 TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
part. 385, sub.
2. L'attore, a fondamento della domanda svolta, ha dedotto la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 2901 c.c. per l'accoglimento della domanda revocatoria, ossia la sussistenza dell'eventus damni e la consapevolezza da parte del debitore del pregiudizio arrecato dall'atto di donazione, esponendo che aveva posto in essere, prima della Parte_2 dichiarazione di fallimento, l'atto di disposizione del proprio patrimonio immobiliare al fine di sottrarlo al vincolo di garanzia a favore dei creditori.
benché regolarmente citato, non si è costituito in giudizio e ne va, pertanto, Controparte_2
dichiarata la contumacia.
In assenza di attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23 maggio 2024, allorquando è stata assunta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Deve, preliminarmente, osservarsi che non risulta in atti che la dichiarazione di fallimento di si stata revocata con sentenza passata in giudicato, con la conseguenza che deve Parte_2 trovare applicazione il consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale “la sentenza dichiarativa di fallimento rimane giuridicamente efficace fino al passaggio in giudicato della sua
(eventuale) revoca e che, di conseguenza, fino a quel momento, lo status di fallito, con i relativi presupposti soggettivi (L. Fall., art. 1) ed oggettivi (L. Fall., art. 5), non può essere messo in discussione da nessuno” (Cassazione civile sez. I, 20/12/2023, n. 35546; conf. Cassazione civile sez. III, 03/08/2021, n. 22153).
Tanto premesso, la domanda revocatoria svolta dalla Curatela del fallimento è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Secondo costante orientamento giurisprudenziale, il curatore fallimentare, in sede di azione revocatoria ordinaria, ha “l'onere di provare: a) la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito;
b) la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole;
c) il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto”, con la precisazione che “solo se dalla valutazione complessiva e rigorosa di tutti e tre questi elementi emerga che per effetto dell'atto pregiudizievole sia divenuta oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori, potrà ritenersi dimostrata la sussistenza dell'eventus damni (…) e, conseguentemente, che il requisito soggettivo della scientia damni TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
consiste nella consapevolezza di tali elementi da parte del terzo convenuto in revocatoria”
(Cassazione civile sez. III, 18/03/2024, n. 7201; conf. Cassazione civile sez. I, 05/05/2023, n.
11968; Cassazione civile, sez. I, 02/03/2021, n. 5658; Cassazione civile, sez. II, 31/10/2008, n.
26331).
Ebbene, nel caso di specie, devono ritenersi integrati tutti i requisiti richiesti dall'art. 2901 c.c. per la revocatoria ordinaria degli atti di disposizione patrimoniale oggetto di causa.
Per quanto riguarda la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito e la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole, nel caso di specie, vi è prova in atti dell'esistenza, anteriormente alla data dell'atto dispositivo (11 ottobre 2017) oggetto dell'azione revocatoria, delle ragioni di credito vantate dai creditori che hanno fatto richiesta di ammissione al passivo, avendo la curatela attrice depositato le istanze di ammissione al passivo avanzate da per l'importo di € 50.609,50 Controparte_3
(per estratti di ruolo relativi agli anni dal 2001 al 2012), che risultano essere state ammesse al passivo del fallimento, avendo l'attore prodotto la relativa sceda di progetto dello stato passivo.
Passando ad analizzare l'elemento oggettivo dell'eventus damni, anche quest'ultimo appare sussistere nel caso di specie.
Per costante giurisprudenza, infatti, la sussistenza del danno deriva dalla mera maggiore difficoltà del creditore a soddisfare il proprio diritto, che deve ritenersi integrata sia quando il patrimonio del debitore diventi incapiente, sia nell'ipotesi in cui l'atto di disposizione comporti una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere maggiormente difficile, incerta o dispendiosa l'esecuzione coattiva del debito (cfr. Cassazione civile sez. I, 07/02/2024, n. 3462;
Cassazione civile sez. I, 27/12/2023, n. 35973), essendo all'uopo sufficiente anche una mera modificazione qualitativa del patrimonio del debitore, tramite atti di dismissione di cespiti immobiliari, con conversione del patrimonio in denaro o beni facilmente occultabili (Cass.
Cassazione civile sez. I, 24/12/2024, n. 34278), con la precisazione che, nel caso di azione proposta ai sensi dell'art. 66 L.Fall., il fallimento deve provare che “il patrimonio residuo del debitore fallito fosse di dimensioni tali, in rapporto all'entità della propria complessiva esposizione debitoria, da esporre a rischio il soddisfacimento dei creditori” (cfr. Cassazione civile sez. I, 25/07/2024, n.
20764; Cassazione civile sez. III, 09/10/2023, n. 28286; Cassazione civile sez. I, 22/11/2021, n.
36033). TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Orbene, dalla documentazione prodotta risulta che abbia posto in essere l'atto Parte_2 di disposizione patrimoniale oggetto del presente giudizio, sottraendo l'unico cespite immobiliare di cui era titolare al vincolo di garanzia a favore dei creditori (v. doc. 23-28 allegati da parte attrice), e con evidente pregiudizio di questi ultimi, non risultando in atti l'esistenza di un ulteriore e capiente patrimonio del debitore sul quale questi avrebbero potuto soddisfare le proprie ragioni (cfr.
Tribunale Napoli, 16/0172025, n. 507).
Passando ad analizzare l'elemento soggettivo, con riferimento alla scientia damni del debitore non sembrano esservi dubbi in ordine alla sua conoscenza da parte di tanto dei Parte_2
crediti vantati dai creditori ammessi al passivo, quanto del pregiudizio arrecato ai medesimi, derivante dalla privazione dell'immobile donato.
Con particolare riferimento al terzo, pur non essendo la scientia damni requisito per l'accoglimento della domanda, non sembra, in ogni caso, potersi negare la sussistenza della medesima nel caso di specie, potendosi desumere dal legame parentale tra il donante e il donatario
(cfr. Cassazione civile, sez. III, 05 marzo 2009, n. 5359, che in tema di prova della scientia damni del terzo acquirente, afferma che quest'ultima “può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente”; conf. Cassazione civile sez. I, 24/12/2024, n. 34278).
Per quanto fin qui dedotto, deve accogliersi la domanda di revocazione svolta dalla Curatela attrice e dichiararsi l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei suoi confronti dell'atto di donazione posto in essere da in favore del fratello, con atto in Notaio Parte_2 Controparte_2 dell'11.10.2017, rep. 52989, racc. 15971, avente ad oggetto la piena proprietà della propria Per_1 quota indivisa, pari a ½ dell'unità immobiliare sita in piazza Piano Chiesa, censita al Pt_1
Catasto Fabbricati del Comune di al fg. 62, part. 385, sub. 2. Pt_1
Le spese di giudizio, liquidate come dispositivo secondo i parametri tra i minimi ed i medi di cui al D.M. n. 55/2014 (nulla per la fase istruttoria, in quanto completamente assente nel presente giudizio), stante la natura e lo svolgimento del procedimento, seguono la soccombenza, con la conseguenza che il convenuto deve essere condannato al pagamento delle medesime in favore della
Curatela agente.
P.Q.M.
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
5165/2021 R.G., promossa dal Fallimento della società di fatto tra “ Parte_1
”, quale titolare dell'omonima ditta individuale e quale socio
[...] Parte_2
illimitatamente responsabile, e contro così provvede: CP_1 Controparte_2
1. accoglie la domanda di revocazione svolta e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti del fallimento attore, dell'atto di donazione posto in essere da in favore del fratello, con atto in Notaio Parte_2 Controparte_2 Per_1 dell'11.10.2017, rep. 52989, racc. 15971, avente ad oggetto la piena proprietà della propria quota indivisa, pari a ½ dell'unità immobiliare sita in piazza Piano Chiesa, censita al Catasto Pt_1
Fabbricati del Comune di al fg. 62, part. 385, sub. 2; Pt_1
2. dispone l'annotazione, ai sensi dell'art. 2655 c.c., della presente sentenza in margine alla trascrizione dell'atto di cui al punto che precede, con esonero del Conservatore dei RR.II. da ogni e qualsiasi responsabilità in merito;
3. condanna al pagamento delle spese di giudizio a favore del fallimento Controparte_2
attore, liquidate in € 555,65 per spese vive ed in € 3.500,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, 28 gennaio 2025.
Il Giudice
dott. Valerio Brecciaroli