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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 10/12/2025, n. 1300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1300 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 6425/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
30/10/2025 da:
Parte_1
con l'avv. SERRA ELEONORA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. MENEGHELLO OMAR
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di omologare o
1 prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. in sostituzione dell'udienza del 5.12.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
A) Affido delle minori, e ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 Per_2
sull'affidamento condiviso, con loro collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre.
B) Le decisioni più importanti nell'interesse delle figlie, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni di e Sarà onere dei geni-tori Per_1 Per_2
quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alle figlie. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulle minori per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
C) Le figlie, unitamente alla madre, continueranno a vivere nell'immobile sito in Montebelluna,
Via Monte Meletta n.19, di proprietà della stessa.
D) Il padre potrà tenere con sé le figlie a weekend alternati, andando a prenderle, presso l'abitazione della RA , il venerdì alle ore 19, per poi riaccompagnarle alle ore 19 della Parte_1
domenica. Ulteriori periodi di frequentazioni e/o visita verranno concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni scolastici, sportivi e sociali delle minori.
E) Ciascun genitore garantisce la possibilità di contattare l'altro genitore ogni qualvolta le minori lo desiderino, mediante chiamate e/o videochiamate.
2 F) Il padre potrà contattare telefonicamente le minori ogni giorno, dalle ore 20.30 alle ore 21.00 ca.
G) La festività natalizie e pasquali saranno trascorse, alternativamente, un anno con la madre ed un anno con il padre.
H) Le altre festività, come l'Epifania, i ponti, le festività locali, i compleanni (ect…) saranno suddivise in modo da garantire la frequentazione, alternata e paritaria, delle figlie con ciascun genitore, secondo accordi raggiunti tra i genitori, nel rispetto dell'interesse delle minori, sempre privilegiando il benessere e le esigenze delle figlie.
I) Per quanto riguarda le vacanze estive, il signor trascorrerà con le figlie 15 (quindici) giorni, Pt_2
anche consecutivi, nel periodo compreso tra la fine della scuola e l'inizio del nuovo anno scolastico. Tale periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la RA , entro fine maggio di ogni Parte_1
anno, tenendo in considerazione le esigenze di lavoro di entrambi i genitori. Nel caso in cui il signor Pt_2
non si dovesse recare presso alcuna località turistica, durante il periodo estivo, trascorrerà comunque con le figlie almeno 7 (sette) giorni continuativi della propria pausa lavorativa. Entrambi i genitori, nel caso in cui decidano di trascorrere un periodo di vacanza con le figlie dovranno reciprocamente comunicare l'indirizzo delle località di vacanza, nonché le date di partenza e arrivo.
J) Dà atto che il padre si impegna a contribuire al mantenimento ordinario di e Per_1 Per_2
versando, per ciascuna figlia, € 200,00 mensili, per un totale complessivo di € 400,00 mensili, da rivalutarsi di anno in anno, secondo la variazione degli indici ISTAT. Tale importo dovrà essere corrisposto in una unica soluzione, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla RA . Parte_1
K) Il sig. rimborserà, inoltre, alla sig.ra , il 50% di tutte le spese straordinarie da Pt_2 Parte_1
quest'ultima sostenute nell'interesse delle figlie, a seguito di semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. I ricorrenti si atterranno a quanto indicato dall'allegato n. 3
“Individuazione delle spese per la prole, ordinarie e straordinarie” del Protocollo per il processo di famiglia presso del Tribunale di Treviso, di cui hanno preso conoscenza.
3 L) Il sig. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse delle figlie, Pt_2
e fintanto che non saranno economicamente indipendenti. Per_1 Per_2
M) Dà atto che la RA ha sostenuto una spesa medica, a favore della figlia Parte_1 Per_1
per l'apparecchio ai denti, presso lo Studio dentistico Torresan di € 3.000 (docc. 9, 9a); ad oggi, il signor ha contribuito versando alla RA 200,00 € in contanti;
egli si impegna a versare il Pt_2 Parte_1
50%, della restante spesa straordinaria, in rate mensili da € 50,00, che verranno versate contestualmente al contributo di mantenimento, a partire già dal mese di settembre dell'anno corrente, per un totale di n.
26 rate.
N) Dà atto che la madre, quale genitore collocatario delle figlie minori, presenterà domanda per la percezione dell'assegno unico e universale. Le somme erogate a titolo di assegno unico saranno destinate al mantenimento, cura, istruzione ed educazione delle minori. Le detrazioni fiscali per le figlie a carico verranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
O) Dà atto che entrambi i genitori prestano sin da ora il consenso affinché le figlie continuino a professare la fede cattolico-cristiana ed a ricevere i relativi sacramenti.
P) Dà atto che genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto e di serena comunicazione tra loro, a non sminuire la figura dell'altro, a non esprimere giudizi lesivi dell'onore e reputa-zione dell'altro genitore, sia in assenza che in presenza delle minori.
Q) Dà atto che i genitori si impegnano ad educare e assistere moralmente le figlie rispettando le loro capacità e inclinazioni.
R) Dà atto che i ricorrenti prestano sin da ora il consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo sia della carta d'identità, con validità per l'espatrio, sia del passaporto.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 05/12/2025.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
4 Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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