Ordinanza cautelare 16 novembre 2023
Sentenza 4 luglio 2025
Decreto collegiale 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 04/07/2025, n. 5048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 5048 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05048/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04668/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4668 del 2023, proposto da
-OMISSIS- in qualità di esercente la potestà sul minore, rappresentata e difesa dall'avvocato Simona Marotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
Centro Servizi Amministrativi di Napoli, non costituito in giudizio;
Circolo Didattico Na -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
a. del prot. n.-OMISSIS-emesso dal -OMISSIS- con sede in Napoli, alla Piazza -OMISSIS-, in persona del Dirigente Scolastico p.t., comunicato in pari data;
b. di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali comunque lesivi degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e del Circolo Didattico Na -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'Udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2025 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in trattazione la ricorrente premette quanto segue.
E’ genitore del minore -OMISSIS-, nato a -OMISSIS-, affetto da “-OMISSIS-”, e per tale patologia riconosciuto come “persona con minorazione prevista dalla definizione di handicap di cui al c.1 dell’art. 3 della L.104/92, patologia a causa della quale ha necessità di essere seguito da un insegnante di sostegno per un numero di ore adeguate alla sua patologia (ossia almeno 22 ore, come indicato dal PEI redatto per l’a.s. 2023/2023: all. 7 del ricorsi, pag. 19)
Il minore frequentava nell’a.s. 2023/2024, la classe -OMISSIS-, della Scuola Primaria presso -OMISSIS- con sede in Napoli, alla Piazza -OMISSIS-). L’Istituto Scolastico che frequenta il minore diversamente abile, nonostante la sussistenza della grave patologia, come descritta minutamente anche nella prodotta diagnosi funzionale (all. 5 del ric.), a fronte di un orario di frequenza pari a 30 ore settimanali, gli ha riconosciuto un sostegno di sole 11 ore, giusta provvedimento prot. n.-OMISSIS-.
La ricorrente grava quindi il predetto provvedimento del dirigente scolastico prot. n. -OMISSIS-, di assegnazione di sole 11 ore di sostegno
Agisce inoltre perché il Tribunale voglia:
- ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito, al C.S.A. di Napoli ed al -OMISSIS- con sede in Napoli, alla Piazza -OMISSIS- in persona dei rispettivi legali rappresentanti, di assegnare il richiesto sostegno per un numero di ore adeguate alla patologia di -OMISSIS-, provvedendo sin d’ora ad adottare i provvedimenti necessari affinché la presenza dell’insegnante di sostegno sia assicurata in modo continuativo ed adeguato anche per gli anni successivi;
- condannare l’Amministrazione ad assegnare al minore -OMISSIS-, un insegnante specializzato di sostegno nella misura massima consentita per legge o, in ogni caso, per garantire un apporto adeguato di ore di sostegno anche per gli anni successivi;
- condannare i convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge ed al rimborso delle spese generali con attribuzione al procuratore che si dichiara antistatario.
L’Amministrazione scolastica si è costituita con memoria formale della difesa erariale il 25 ottobre 2023.
La Sezione, con Ordinanza n. 2080 del 16 novembre 2023 accoglieva la domanda cautelare motivando nei seguenti termini la delibata sussistenza del fumus boni iuris nel gravame e, versandosi in materia di giurisdizione esclusiva, impartendo il conseguente dettame di adozione degli atti più idonei a tutelare interinalmente il diritto del minore per cui è causa:
“Ritenuto che, in particolare, il ricorso sia provvisto sia del prescritto fumus boni juris, avuto riguardo alla patologia sofferta dalla minore (ex art 3, comma 1, L. 104/92) alla motivazione della nota prot. n. -OMISSIS- emesso dal -OMISSIS- circolo didattico che non richiama il PEI presupposto;
Ritenuto che sussista anche il periculum in mora in considerazione dell’anno scolastico in corso;
Ritenuto, pertanto, che l’istituto scolastico intimato debba provvedere a depositare il Piano Educativo Individuale (PEI) per l’anno scolastico 2023/2024 il cui termine di adozione è scaduto e ad assegnare le ore di sostegno ivi indicate;
Ritenuto di dover rinviare il giudizio alla camera di consiglio del 7 febbraio 2024, al fine di verificare l’ottemperanza al presente provvedimento cautelare, sollecitando l’amministrazione a depositare nota sull’effettivo adempimento almeno 10 giorni prima della camera di consiglio così fissata;
Ritenuto di riservare la regolazione delle spese per la fase cautelare all’esito della predetta camera di consiglio”.
Alla camera di consiglio del 7 febbraio 2024, dedicata alla verifica dell’adempimento alla riportata ordinanza cautelare nonché al regolamento delle spese della relativa fase, la ricorrente rinunciava alla domanda cautelare.
Con memoria prodotta il 3 febbraio 2025 il procuratore della ricorrente ha rappresentato al Collegio che l’Istituto scolastico resistente, solo a seguito della notifica dell’ordinanza cautelare n. 2080/2023 del 16.11.2023, ha assegnato al minore un numero di ore di sostegno adeguato alla sua patologia, citando il provvedimento prot. n. -OMISSIS-, prodotto dalla ricorrente il 6 febbraio 2024 (all.2); ha quindi chiesto la declaratoria di sopravvenuto difetto di interesse, con condanna alle spese di causa, rappresentando che la ricorrente è stata ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Consta, invero, in proposito, il decreto n. -OMISSIS- recante l’ammissione al beneficio predetto.
Pervenuta alla pubblica Udienza del 5 febbraio 2025, nessuno comparso per la ricorrente, la causa passava in decisione.
Il Collegio opina di dover dichiarare il proposto ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lettera c), c.p.a., alla luce della richiesta di cui alla richiamata memoria della deducente
Quanto alle spese di lite, il Collegio ritiene che debbano essere riconosciute alla ricorrente, poiché il ricorso, notificato il 16 ottobre 2023 e depositato 17 settembre 2023 ha, all’evidenza, avuto efficacia causale sull’attribuzione al minore per cui è causa, delle ulteriori ore richieste dalla ricorrente.
Le spese stesse sono liquidate, nella misura di cui al dispositivo, e vanno attribuite allo Stato, stante il decreto n. 87/2023 di ammissione della ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale la Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna l’Amministrazione scolastica al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento), oltre accessori di legge, in favore dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere, Estensore
Germana Lo Sapio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alfonso Graziano | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.