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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/06/2025, n. 6530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6530 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Renata Quartulli in funzione di giudice del lavoro a seguito della sostituzione dell'udienza del 06/05/2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n.825 /2025 Tra
avv. LEGALELIA STA SRL, in persona del legale rappresentante avv. Parte_1
Francesco ELIA)
E
in persona del legale rapp.te p.t. ( avv. ) CP_1 Parte_2
FATTO E DIRITTO
La ricorrente ha convenuto in giudizio l , esponendo che in data 4 novembre 2021 CP_1
l le aveva richiesto la restituzione della somma di euro 3.732,17, asseritamente CP_2 percepita indebitamente, a titolo di prestazione di invalidità civile erogata nell'anno 2020 in favore del figlio, per superamento dei limiti reddituali. A fondamento del ricorso ha dedotto di CP_ non essere titolare di alcun trattamento assistenziale e che l' non ha chiarito la ragione per la quale le ha inviato una richiesta relativa al debito di un soggetto terzo.
La l' si è costituito in giudizio precisando di aver comunicato alla ricorrente il 04.11.2021 CP_1
l'indebito di euro 3732,17 relativo alla prestazione di invalidità civile del figlio , Persona_1 indicando come motivazione il superamento dei limiti di reddito da parte di quest'ultimo nel periodo 01.01.2020 - 31.12.2020 ed evidenziando che la ricorrente, pur eccependo l'insussistenza dell'indebito, non ha dimostrato che il figlio possedeva il requisito reddituale per il diritto alla prestazione.
La causa è stata decisa a seguito del deposito di note sostitutive dell'udienza ex articolo 127 ter cpc.
Il ricorso è fondato.
Va innanzitutto evidenziato che la ricorrente, madre di , non riveste la qualità Persona_1 di tutore del beneficiario, il quale è maggiorenne essendo nato il [...] ( cfr mod 730 in atti). Ne deriva che la richiesta di restituzione non poteva essere inviata alla mancandone il Parte_1 presupposto fattuale ovvero la materiale percezione delle somme da parte di quest'ultima. In assenza di una corresponsione diretta delle somme alla ricorrente, nonché di un titolo che le attribuisca la gestione o la rappresentanza legale del beneficiario (il quale, si ribadisce, è maggiorenne), non può configurarsi a suo carico un'obbligazione restitutoria. Del resto lo stesso istituto nella relazione interna prodotta in giudizio, ha riconosciuto che il destinatario della prestazione è persona diversa dalla ricorrente, provvedendo infatti a notificare la comunicazione di indebito direttamente al percettore, . Tuttavia, l non Persona_1 CP_2 ha annullato la precedente richiesta erroneamente emessa nei confronti della ricorrente, mantenendo così una pretesa evidentemente infondata.
In accoglimento del ricorso va pertanto dichiarata l'inesistenza dell'indebito di euro 3.732,17 CP_ preteso dall' nei confronti della ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza.
Pqm
CP_ Dichiara l'inesistenza dell'indebito di euro 3.732,17 preteso dall nei confronti della ricorrente.
CP_ Condanna l' al pagamento di euro 1500 oltre oneri di legge con distrazione.
Il Giudice