TRIB
Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 28/01/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 468/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Miele ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 468/2024 promossa da:
), rappresentato e difeso dall'avv.to FEO PASQUALE Parte_1 C.F._1
MASTROGIOVANNI CLAUDIO ( ) Indirizzo Telematico;
, giusta procura in C.F._2 atti
RICORRENTE/I contro
), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv.to BOVE FRANCESCO ( ) C.SO GARIBALDI N°38 SALERNO;
, C.F._3 giusta procura in atti
RESISTENTE/I
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. e dell'avv. elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
TERZO CHIAMATO
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. e dell'avv. elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
INTERVENUTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del
2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la
“esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo
132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti pagina 1 di 2 della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
All'udienza del 28.1.2025 le parti concludevano chiedendo la cessata materia del contendere, sulla scorta della documentazione depositata dall'INPS in data 28.10.2024.
Orbene l'istanza è accoglibile, atteso i provvedimenti adottati dall'INPS di eliminazione dell'indebito e il ripristino della pensione in favore del ricorrente;
con conseguente carenza di interesse delle parti al provvedimento giurisdizionale.
Si ritiene, in punto di spese di lite, di condannare l'ente resistente alla loro refusione in favore del ricorrente, attesi i provvedimenti adottati successivamente all'instaurazione del presente giudizio.
Le spese di lite vengono liquidate come da dispositivo da distrarsi in favore dei legali dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara la cessata materia del contendere;
2. Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 1.000,00 per compensi, oltre i.v.a. e c.p.a., come per legge, da distrarsi in favore dei legali dichiaratisi antistatari.
Vallo della Lucania, 28 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Mario Miele
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Miele ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 468/2024 promossa da:
), rappresentato e difeso dall'avv.to FEO PASQUALE Parte_1 C.F._1
MASTROGIOVANNI CLAUDIO ( ) Indirizzo Telematico;
, giusta procura in C.F._2 atti
RICORRENTE/I contro
), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv.to BOVE FRANCESCO ( ) C.SO GARIBALDI N°38 SALERNO;
, C.F._3 giusta procura in atti
RESISTENTE/I
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. e dell'avv. elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
TERZO CHIAMATO
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. e dell'avv. elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
INTERVENUTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del
2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la
“esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo
132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti pagina 1 di 2 della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
All'udienza del 28.1.2025 le parti concludevano chiedendo la cessata materia del contendere, sulla scorta della documentazione depositata dall'INPS in data 28.10.2024.
Orbene l'istanza è accoglibile, atteso i provvedimenti adottati dall'INPS di eliminazione dell'indebito e il ripristino della pensione in favore del ricorrente;
con conseguente carenza di interesse delle parti al provvedimento giurisdizionale.
Si ritiene, in punto di spese di lite, di condannare l'ente resistente alla loro refusione in favore del ricorrente, attesi i provvedimenti adottati successivamente all'instaurazione del presente giudizio.
Le spese di lite vengono liquidate come da dispositivo da distrarsi in favore dei legali dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara la cessata materia del contendere;
2. Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 1.000,00 per compensi, oltre i.v.a. e c.p.a., come per legge, da distrarsi in favore dei legali dichiaratisi antistatari.
Vallo della Lucania, 28 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Mario Miele
pagina 2 di 2