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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 20/05/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1345/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1345/2022 promossa da:
(già ), in persona del legale CP_1 Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. TARSITANO GIULIO giusta procura in atti;
OPPONENTE contro in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa CP_3 P.IVA_2 dall'avv. CAMILLETTI FRANCESCO giusta procura in atti;
OPPOSTA
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 01.07.2022 la società riceveva la notifica del decreto ingiuntivo Controparte_2
provvisoriamente esecutivo n. 265/2022 emesso in data 18.05.2022 con il quale, su ricorso della il Tribunale di Ascoli Piceno le ingiungeva di pagare, in favore della ricorrente, la CP_3 somma di € 32.342,20, gli interessi come da domanda nonché le spese e i compensi della procedura di ingiunzione. Il provvedimento monitorio era fondato sulla fattura n.1202 del 31.10.2021 dell'importo di € 26.510,00, oltre iva, per un totale di € 32.342,20.
Avverso il citato decreto ingiuntivo la proponeva rituale opposizione Controparte_2
spiegando che tra le odierne parti era intervenuto un accordo contrattuale, siglato in data 19.4.2021, in forza del quale la si era impegnata a fornire ed a montare un impianto di refrigerazione CP_3
presso lo stabilimento di lavorazioni carni della a fronte del Controparte_2 pagamento, da parte di quest'ultima, del corrispettivo di € 145.000,00, oltre iva. La Controparte_2
corrispondeva l'importo di euro 116.000,00 oltre iva mentre non pagava la residua cifra –
[...]
portata dal decreto ingiuntivo oggi opposto - a fronte dell'asserito inadempimento dalla CP_3
pagina 1 di 6 Eccepiva l'opponente, in particolare, il ritardo nel collaudo dell'impianto, con conseguente grave danno subito dalla stessa, non avendo potuto onerare il contratto stipulato con la
[...]
. Rilevava, inoltre, la mancata attivazione della garanzia nonostante la rituale CP_4 contestazione dell'esistenza di vizi e difformità dell'opera che avevano cagionato, anch'essi, danni di cui in questa sede chiedeva il risarcimento. Concludeva, dunque, chiedendo “preliminarmente sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 649 c.p.c.; nel merito voglia il Tribunale adito revocare il decreto ingiuntivo 265/2022,notificato via pec in data
1.7.2022, ed in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, condannare la al CP_5
pagamento, in favore della in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, della somma pari ad € 44.018,83 a titolo di risarcimento danni per mancato guadagno e di € 7.033,50 a titolo di riduzione del prezzo, per complessivi € 51.051,00 s.e.o., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto fino al soddisfo, con vittoria di spese di lite da distrarre ex art.93 c.p.c.”.
Si costituiva in giudizio la società opposta, contestando in fatto ed in diritto quanto affermato dall'opponente, sottolineando di aver regolarmente consegnato e collaudato l'impianto, accettato dall'opponente senza riserve né osservazioni;
eccepiva il ritardo nella contestazione dei vizi e difetti, con conseguente decadenza dell'opponente dalla possibilità di attivare la relativa garanzia e, comunque, l'assenza di prova sia in ordine al giorno della scoperta dei vizi, sia in ordine alla riconducibilità causale degli stessi alla venditrice sia, infine, in ordine all'effettiva sussistenza – sia nell'an che nel quantum – dei lamentati danni. Concludeva, dunque, chiedendo “Voglia il Tribunale di
Ascoli Piceno, contrariis reiectis così giudicare: In via pregiudiziale: per quanto occorra, confermare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito: respingere l'opposizione proposta dalla Società perché infondata per tutte le ragioni di cui in Controparte_2 narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'opposizione, condannare la Società
[...]
al pagamento della maggiore e minore somma che verrà accertata in Controparte_2 corso di causa e ritenuta di giustizia. Spese di lite interamente rifuse in favore della ”. CP_3
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto mutava il
Giudice istruttore.
Il procedimento era istruito mediante prove orali e, all'udienza del 31.01.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte –era trattenuto in decisione sulle conclusioni precisate in quella sede dalle parti, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella loro massima estensione.
pagina 2 di 6 Preliminarmente, quanto alla richiesta dell'opponente di rimessione della causa in istruttoria per l'escussione degli altri testi indicati – essendo, a suo avviso, i tre limitati dal Giudice in numero insufficiente per provare tutti i capitoli di prova di cui alla memoria ex art.183 n.2 c.p.c. – e per l'ammissione della c.t.u., giova ribadire quanto già affermato con l'ordinanza del 23.09.2024. In particolare, quanto all'istanza di ammissione di ulteriori testi la stessa, oltre ad essere stata formulata tardivamente, si palesa inaccoglibile stante la superfluità dell'integrazione istruttoria richiesta, avendo questo giudice a disposizione ogni elemento necessario alla decisione della presente controversia.
Quanto, invece, alla reiterata richiesta di ammissione di una CTU, si ribadisce l'inammissibilità della stessa in quanto esplorativa. A tal riguardo, non è fuor d'opera ricordare come la consulenza tecnica d'ufficio costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario giudiziario. Essa è volta alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti e non rappresenta un mezzo di soccorso volto a sopperire all'inerzia delle stesse (v. Cass. 4660/2006; Cass, 3130/2011; Cass. 30218/2017).
Ciò posto, è noto che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, secondo comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (v. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03). Ed infatti, oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, poiché è il creditore ad avere veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, trovando così applicazione i criteri dettati dall'art. 2697 c.c. in tema di onere probatorio.
Orbene, in base ai principi generali in tema di adempimento, il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo da cui deriva il proprio diritto oltre che della scadenza del termine per l'adempimento ma non anche a provare il mancato pagamento - che va meramente allegato - con la conseguenza che, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la relativa prova incombe sul debitore che l'eccepisce, al pari della prova di eventuali fatti modificativi o impeditivi (v. Cass. 9439/08; Cass. 15677/09; Cass. 3373/10; Cass. 7530/12 e, per tutte,
SSUU 13533 del 2001).
pagina 3 di 6 Trasponendo tali principi al caso che ci occupa, l'opposta ha agito in via monitoria per ottenere il pagamento della somma di € 32.342,20 di cui alla fattura n. 1202 del 31.10.2021 (v. doc. 2 comparsa di costituzione e risposta), quale residuo della maggiore somma di € 145.000,00. La fonte del credito si rinviene nell'accordo sottoscritto dalle parti in data 19.4.2021, pure prodotto in atti e, comunque, non contestato. Allo stesso modo non risulta contestata la circostanza che la abbia eseguito il CP_3
contratto che ci occupa, essendo, invece, sorte contestazioni in ordine all'esatto adempimento delle prestazioni sulla stessa gravanti.
In particolare, l'opponente, al fine di paralizzare la pretesa creditoria dell'opposta, allegava l'esistenza di un ritardo, imputabile esclusivamente alla nel collaudo dell'impianto – ritardo generatore CP_3
di danni pure in questa sede richiesti – e l'esistenza di vizi e difetti dell'opera tali da renderla parzialmente inutilizzabile.
Ed infatti, in base alla ricostruzione dell'opponente, l'impianto frigorifero avrebbe dovuto essere consegnato nel termine essenziale di giugno 2021 mentre, nei fatti, era collaudato soltanto l'8.10.2021,
a seguito della diffida inviata dalla in data 23.09.2021. Controparte_2
A ben vedere, tuttavia, il più volte citato contratto del 19.4.2021 non prevedeva alcun termine essenziale per la consegna e il collaudo dell'impianto. Come noto, la parte che invoca l'esistenza di un termine essenziale deve anche fornirne la prova. È noto che il termine per l'adempimento deve ritenersi essenziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1457 c.c., quando ciò risulti da univoca ed espressa volontà delle parti, sia pure con formule non sacramentali, ovvero implicitamente dalla natura e dall'oggetto del negozio (cfr: Cass. n. 10353/2020; Cass. 32238/2019; Cass. n. 18835/2018; Cass. n.
14426/2016). In particolare, si legge nel contratto che ci occupa, tra le “condizioni di fornitura” che la
“consegna” era prevista “al massimo entro la prima decade di giugno”, senza nulla accennarsi, invece, in ordine alla data del collaudo (cfr. doc. 1 fascicolo opposta). Ma, anche a non voler distinguere tra la data di “consegna” e quella di “collaudo”, ad avviso di chi scrive, l'espressione utilizzata dalle parti “al massimo entro la prima decade di giugno”, non sarebbe di per sé sufficiente a qualificare il termine quale essenziale, non sussistendo alcun ulteriore elemento da quale poter desumere la perdita di ogni utilità all'esecuzione del contratto successivamente allo spirare della data prefissata. Co E ciò è altresì confermato dalla circostanza che, successivamente alla diffida inviata dalla CP_2
in data 23.09.21 alla finalizzata all'adempimento dell'obbligazione di collaudo, la
[...] CP_3
eseguiva la propria prestazione e, in data 8.10.2021, le parti sottoscrivevano il verbale di CP_3
Co completamento lavori e collaudo (v. doc. 2 atto di citazione) con il quale la Controparte_2 accettava incondizionatamente il collaudo dell'opera senza avanzare alcuna contestazione o doglianza in ordine al ritardo nella consegna. Ne discende che, a fronte di tale comportamento assolutamente pagina 4 di 6 concludente, non potrebbe oggi assegnarsi alcun rilievo al lamentato ritardo ed ai danni asseritamente cagionati dallo stesso. A supporto di quanto sopra, poi, vi è altresì la mail del 9 novembre 2021 – in alcun modo contestata dalla parte opponente - con la quale, a seguito dell'invio della fattura posta a fondamento del decreto ingiuntivo che ci occupa, l'opponente “confermava” la stessa, riconoscendo così implicitamente la debenza dell'importo dovuto, senza in alcun modo accennare all'esistenza di un ritardo nella consegna dell'impianto.
Da ciò discende il necessario rigetto della domanda di risarcimento degli allegati – ma invero non provati – danni asseritamente patiti dall'opponente a causa del ritardo.
Sul punto, pur essendo assorbente quanto sopra esposto, non è fuor d'opera sottolineare, tra l'altro, come a fondamento della richiesta risarcitoria per i danni da ritardo nella consegna dell'opera, parte attrice adduceva – tra l'altro - l'impossibilità di eseguire, fino al mese di ottobre 2021, un contratto con la (cfr. doc. n.16 di parte opponente, file n.000615) contratto che, tuttavia, prevedeva che la CP_4
Contr
prestasse “la propria struttura, i propri impianti alla a far data dal Controparte_2
1.7.2022 con la conseguenza che non si comprende come la circostanza che l'impianto sia stato messo in funzione l'8.10. 2021 abbia potuto pregiudicare l'esecuzione del citato contratto.
Passando ad analizzare la domanda relativa alla riduzione del prezzo a fronte dell'esistenza di vizi e difformità dell'opera occorre ribadire che “in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, l'onere della prova dei difetti, delle conseguenze dannose e del nesso causale fra gli uni e le altre fa carico al compratore, mentre la prova liberatoria della mancanza di colpa, incombente al venditore, rileva solo quando la controparte abbia preventivamente dimostrato la denunciata inadempienza” (Cass. n.
18947/2017). Sul punto, in particolare, la sentenza delle Sezioni Unite del 3 maggio 2019 n. 11748, nella materia della garanzia per i vizi della cosa venduta, ha affermato che il vizio deve essere provato dal compratore che invoca il rimedio, rappresentando il vizio uno dei fatti costitutivi che consentono di fare valere il diritto di garanzia, anche in virtù delle esigenze di carattere pratico espresse dal principio della vicinanza della prova.
Applicando tali principi al caso che ci occupa vi è subito da dire come - a fronte della citata accettazione dell'opera – parte opponente non abbia fornito puntuale prova in ordine all'esatto momento della scoperta dei lamentati vizi, momento dal quale computare il decorso del termine per la relativa denuncia al venditore.
In particolare, l'opponente affermava genericamente che i vizi – relativi a difetti tecnici dell'impianto istallato - si erano manifestati successivamente al collaudo dell'impianto e di averli tempestivamente denunciati con pec dell'8.4.2022 (doc.n.7 file 592 atto di citazione) – con la quale veniva denunciata l'anomalia nel locale n.4 dell'area disosso del laboratorio ed era richiesta l'attivazione della garanzia.
pagina 5 di 6 Nessuna prova concreta, tuttavia, era fornita in ordine al giorno della effettiva scoperta dei vizi.
Ma, anche a voler superare il citato rilievo, parte opponente non ha fornito in giudizio alcuna prova dell'effettiva consistenza dei lamentati vizi e difetti dell'impianto – asseritamente manifestatisi dopo sei mesi dal collaudo – e, soprattutto, della relativa all'imputabilità a difetti di fabbricazione o, comunque, alla CP_3
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione non può che essere respinta.
Le spese di lite seguiranno la soccombenza ed andranno liquidate come da dispositivo in relazione al valore della causa, al numero e complessità delle questioni trattate (medio/bassa) ed all'attività effettivamente svolta dal procuratore della parte opposta (fase studio, fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 1345 del 2022, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
• Rigetta la domanda riconvenzionale dell'opponente;
• condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano nella somma complessiva di € 9142,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Ascoli Piceno, 20 maggio 2025
Il Giudice
Enza Foti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1345/2022 promossa da:
(già ), in persona del legale CP_1 Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. TARSITANO GIULIO giusta procura in atti;
OPPONENTE contro in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa CP_3 P.IVA_2 dall'avv. CAMILLETTI FRANCESCO giusta procura in atti;
OPPOSTA
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 01.07.2022 la società riceveva la notifica del decreto ingiuntivo Controparte_2
provvisoriamente esecutivo n. 265/2022 emesso in data 18.05.2022 con il quale, su ricorso della il Tribunale di Ascoli Piceno le ingiungeva di pagare, in favore della ricorrente, la CP_3 somma di € 32.342,20, gli interessi come da domanda nonché le spese e i compensi della procedura di ingiunzione. Il provvedimento monitorio era fondato sulla fattura n.1202 del 31.10.2021 dell'importo di € 26.510,00, oltre iva, per un totale di € 32.342,20.
Avverso il citato decreto ingiuntivo la proponeva rituale opposizione Controparte_2
spiegando che tra le odierne parti era intervenuto un accordo contrattuale, siglato in data 19.4.2021, in forza del quale la si era impegnata a fornire ed a montare un impianto di refrigerazione CP_3
presso lo stabilimento di lavorazioni carni della a fronte del Controparte_2 pagamento, da parte di quest'ultima, del corrispettivo di € 145.000,00, oltre iva. La Controparte_2
corrispondeva l'importo di euro 116.000,00 oltre iva mentre non pagava la residua cifra –
[...]
portata dal decreto ingiuntivo oggi opposto - a fronte dell'asserito inadempimento dalla CP_3
pagina 1 di 6 Eccepiva l'opponente, in particolare, il ritardo nel collaudo dell'impianto, con conseguente grave danno subito dalla stessa, non avendo potuto onerare il contratto stipulato con la
[...]
. Rilevava, inoltre, la mancata attivazione della garanzia nonostante la rituale CP_4 contestazione dell'esistenza di vizi e difformità dell'opera che avevano cagionato, anch'essi, danni di cui in questa sede chiedeva il risarcimento. Concludeva, dunque, chiedendo “preliminarmente sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 649 c.p.c.; nel merito voglia il Tribunale adito revocare il decreto ingiuntivo 265/2022,notificato via pec in data
1.7.2022, ed in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, condannare la al CP_5
pagamento, in favore della in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, della somma pari ad € 44.018,83 a titolo di risarcimento danni per mancato guadagno e di € 7.033,50 a titolo di riduzione del prezzo, per complessivi € 51.051,00 s.e.o., oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto fino al soddisfo, con vittoria di spese di lite da distrarre ex art.93 c.p.c.”.
Si costituiva in giudizio la società opposta, contestando in fatto ed in diritto quanto affermato dall'opponente, sottolineando di aver regolarmente consegnato e collaudato l'impianto, accettato dall'opponente senza riserve né osservazioni;
eccepiva il ritardo nella contestazione dei vizi e difetti, con conseguente decadenza dell'opponente dalla possibilità di attivare la relativa garanzia e, comunque, l'assenza di prova sia in ordine al giorno della scoperta dei vizi, sia in ordine alla riconducibilità causale degli stessi alla venditrice sia, infine, in ordine all'effettiva sussistenza – sia nell'an che nel quantum – dei lamentati danni. Concludeva, dunque, chiedendo “Voglia il Tribunale di
Ascoli Piceno, contrariis reiectis così giudicare: In via pregiudiziale: per quanto occorra, confermare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito: respingere l'opposizione proposta dalla Società perché infondata per tutte le ragioni di cui in Controparte_2 narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'opposizione, condannare la Società
[...]
al pagamento della maggiore e minore somma che verrà accertata in Controparte_2 corso di causa e ritenuta di giustizia. Spese di lite interamente rifuse in favore della ”. CP_3
Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto mutava il
Giudice istruttore.
Il procedimento era istruito mediante prove orali e, all'udienza del 31.01.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte –era trattenuto in decisione sulle conclusioni precisate in quella sede dalle parti, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella loro massima estensione.
pagina 2 di 6 Preliminarmente, quanto alla richiesta dell'opponente di rimessione della causa in istruttoria per l'escussione degli altri testi indicati – essendo, a suo avviso, i tre limitati dal Giudice in numero insufficiente per provare tutti i capitoli di prova di cui alla memoria ex art.183 n.2 c.p.c. – e per l'ammissione della c.t.u., giova ribadire quanto già affermato con l'ordinanza del 23.09.2024. In particolare, quanto all'istanza di ammissione di ulteriori testi la stessa, oltre ad essere stata formulata tardivamente, si palesa inaccoglibile stante la superfluità dell'integrazione istruttoria richiesta, avendo questo giudice a disposizione ogni elemento necessario alla decisione della presente controversia.
Quanto, invece, alla reiterata richiesta di ammissione di una CTU, si ribadisce l'inammissibilità della stessa in quanto esplorativa. A tal riguardo, non è fuor d'opera ricordare come la consulenza tecnica d'ufficio costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario giudiziario. Essa è volta alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti e non rappresenta un mezzo di soccorso volto a sopperire all'inerzia delle stesse (v. Cass. 4660/2006; Cass, 3130/2011; Cass. 30218/2017).
Ciò posto, è noto che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, secondo comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (v. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03). Ed infatti, oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, poiché è il creditore ad avere veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, trovando così applicazione i criteri dettati dall'art. 2697 c.c. in tema di onere probatorio.
Orbene, in base ai principi generali in tema di adempimento, il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo da cui deriva il proprio diritto oltre che della scadenza del termine per l'adempimento ma non anche a provare il mancato pagamento - che va meramente allegato - con la conseguenza che, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la relativa prova incombe sul debitore che l'eccepisce, al pari della prova di eventuali fatti modificativi o impeditivi (v. Cass. 9439/08; Cass. 15677/09; Cass. 3373/10; Cass. 7530/12 e, per tutte,
SSUU 13533 del 2001).
pagina 3 di 6 Trasponendo tali principi al caso che ci occupa, l'opposta ha agito in via monitoria per ottenere il pagamento della somma di € 32.342,20 di cui alla fattura n. 1202 del 31.10.2021 (v. doc. 2 comparsa di costituzione e risposta), quale residuo della maggiore somma di € 145.000,00. La fonte del credito si rinviene nell'accordo sottoscritto dalle parti in data 19.4.2021, pure prodotto in atti e, comunque, non contestato. Allo stesso modo non risulta contestata la circostanza che la abbia eseguito il CP_3
contratto che ci occupa, essendo, invece, sorte contestazioni in ordine all'esatto adempimento delle prestazioni sulla stessa gravanti.
In particolare, l'opponente, al fine di paralizzare la pretesa creditoria dell'opposta, allegava l'esistenza di un ritardo, imputabile esclusivamente alla nel collaudo dell'impianto – ritardo generatore CP_3
di danni pure in questa sede richiesti – e l'esistenza di vizi e difetti dell'opera tali da renderla parzialmente inutilizzabile.
Ed infatti, in base alla ricostruzione dell'opponente, l'impianto frigorifero avrebbe dovuto essere consegnato nel termine essenziale di giugno 2021 mentre, nei fatti, era collaudato soltanto l'8.10.2021,
a seguito della diffida inviata dalla in data 23.09.2021. Controparte_2
A ben vedere, tuttavia, il più volte citato contratto del 19.4.2021 non prevedeva alcun termine essenziale per la consegna e il collaudo dell'impianto. Come noto, la parte che invoca l'esistenza di un termine essenziale deve anche fornirne la prova. È noto che il termine per l'adempimento deve ritenersi essenziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1457 c.c., quando ciò risulti da univoca ed espressa volontà delle parti, sia pure con formule non sacramentali, ovvero implicitamente dalla natura e dall'oggetto del negozio (cfr: Cass. n. 10353/2020; Cass. 32238/2019; Cass. n. 18835/2018; Cass. n.
14426/2016). In particolare, si legge nel contratto che ci occupa, tra le “condizioni di fornitura” che la
“consegna” era prevista “al massimo entro la prima decade di giugno”, senza nulla accennarsi, invece, in ordine alla data del collaudo (cfr. doc. 1 fascicolo opposta). Ma, anche a non voler distinguere tra la data di “consegna” e quella di “collaudo”, ad avviso di chi scrive, l'espressione utilizzata dalle parti “al massimo entro la prima decade di giugno”, non sarebbe di per sé sufficiente a qualificare il termine quale essenziale, non sussistendo alcun ulteriore elemento da quale poter desumere la perdita di ogni utilità all'esecuzione del contratto successivamente allo spirare della data prefissata. Co E ciò è altresì confermato dalla circostanza che, successivamente alla diffida inviata dalla CP_2
in data 23.09.21 alla finalizzata all'adempimento dell'obbligazione di collaudo, la
[...] CP_3
eseguiva la propria prestazione e, in data 8.10.2021, le parti sottoscrivevano il verbale di CP_3
Co completamento lavori e collaudo (v. doc. 2 atto di citazione) con il quale la Controparte_2 accettava incondizionatamente il collaudo dell'opera senza avanzare alcuna contestazione o doglianza in ordine al ritardo nella consegna. Ne discende che, a fronte di tale comportamento assolutamente pagina 4 di 6 concludente, non potrebbe oggi assegnarsi alcun rilievo al lamentato ritardo ed ai danni asseritamente cagionati dallo stesso. A supporto di quanto sopra, poi, vi è altresì la mail del 9 novembre 2021 – in alcun modo contestata dalla parte opponente - con la quale, a seguito dell'invio della fattura posta a fondamento del decreto ingiuntivo che ci occupa, l'opponente “confermava” la stessa, riconoscendo così implicitamente la debenza dell'importo dovuto, senza in alcun modo accennare all'esistenza di un ritardo nella consegna dell'impianto.
Da ciò discende il necessario rigetto della domanda di risarcimento degli allegati – ma invero non provati – danni asseritamente patiti dall'opponente a causa del ritardo.
Sul punto, pur essendo assorbente quanto sopra esposto, non è fuor d'opera sottolineare, tra l'altro, come a fondamento della richiesta risarcitoria per i danni da ritardo nella consegna dell'opera, parte attrice adduceva – tra l'altro - l'impossibilità di eseguire, fino al mese di ottobre 2021, un contratto con la (cfr. doc. n.16 di parte opponente, file n.000615) contratto che, tuttavia, prevedeva che la CP_4
Contr
prestasse “la propria struttura, i propri impianti alla a far data dal Controparte_2
1.7.2022 con la conseguenza che non si comprende come la circostanza che l'impianto sia stato messo in funzione l'8.10. 2021 abbia potuto pregiudicare l'esecuzione del citato contratto.
Passando ad analizzare la domanda relativa alla riduzione del prezzo a fronte dell'esistenza di vizi e difformità dell'opera occorre ribadire che “in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, l'onere della prova dei difetti, delle conseguenze dannose e del nesso causale fra gli uni e le altre fa carico al compratore, mentre la prova liberatoria della mancanza di colpa, incombente al venditore, rileva solo quando la controparte abbia preventivamente dimostrato la denunciata inadempienza” (Cass. n.
18947/2017). Sul punto, in particolare, la sentenza delle Sezioni Unite del 3 maggio 2019 n. 11748, nella materia della garanzia per i vizi della cosa venduta, ha affermato che il vizio deve essere provato dal compratore che invoca il rimedio, rappresentando il vizio uno dei fatti costitutivi che consentono di fare valere il diritto di garanzia, anche in virtù delle esigenze di carattere pratico espresse dal principio della vicinanza della prova.
Applicando tali principi al caso che ci occupa vi è subito da dire come - a fronte della citata accettazione dell'opera – parte opponente non abbia fornito puntuale prova in ordine all'esatto momento della scoperta dei lamentati vizi, momento dal quale computare il decorso del termine per la relativa denuncia al venditore.
In particolare, l'opponente affermava genericamente che i vizi – relativi a difetti tecnici dell'impianto istallato - si erano manifestati successivamente al collaudo dell'impianto e di averli tempestivamente denunciati con pec dell'8.4.2022 (doc.n.7 file 592 atto di citazione) – con la quale veniva denunciata l'anomalia nel locale n.4 dell'area disosso del laboratorio ed era richiesta l'attivazione della garanzia.
pagina 5 di 6 Nessuna prova concreta, tuttavia, era fornita in ordine al giorno della effettiva scoperta dei vizi.
Ma, anche a voler superare il citato rilievo, parte opponente non ha fornito in giudizio alcuna prova dell'effettiva consistenza dei lamentati vizi e difetti dell'impianto – asseritamente manifestatisi dopo sei mesi dal collaudo – e, soprattutto, della relativa all'imputabilità a difetti di fabbricazione o, comunque, alla CP_3
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione non può che essere respinta.
Le spese di lite seguiranno la soccombenza ed andranno liquidate come da dispositivo in relazione al valore della causa, al numero e complessità delle questioni trattate (medio/bassa) ed all'attività effettivamente svolta dal procuratore della parte opposta (fase studio, fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 1345 del 2022, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
• Rigetta la domanda riconvenzionale dell'opponente;
• condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano nella somma complessiva di € 9142,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Ascoli Piceno, 20 maggio 2025
Il Giudice
Enza Foti
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