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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 26/05/2025, n. 2203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2203 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13514/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Carlo Bianchetti in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13514 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
Parte_1
attore opponente, con gli avvocati Carlo Beltrani e Francesca Negrini
e nella qualità di procuratrice di CP_1 Controparte_2
convenuta opposta, con l'avvocato Mirella Cartaino
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 27 febbraio 2025, e perciò per l'attore come da nota di p.c. depositata telematicamente in data 26 febbraio 2025, e per la convenuta come da comparsa di costituzione e risposta.
MOTIVAZIONE
1. Lo svolgimento del processo.
Con decreto ingiuntivo n. 3268/2021 emesso in data 23 agosto 2021 il g. des. del Tribunale di Brescia, su istanza di (di seguito per semplicità: , che agiva in nome e per conto della CP_1 CP_1
società (di seguito per semplicità: Fino2), ingiungeva a e Controparte_2 Parte_1
(soci illimitatamente responsabili della debitrice principale, Parte_2 Controparte_3
pagina 1 di 4 di pagare, in via tra loro solidale, in favore della ricorrente la somma capitale di € CP_4
19.495,22, oltre interessi come da domanda e spese di procedura, oltre alle successive occorrende.
Avverso tale decreto proponeva tempestiva opposizione, con atto di citazione notificato in data 29 novembre 2021, il solo contestando sotto vari profili la pretesa azionata in via Parte_1
monitoria dalla banca.
L'opponente contestava in particolare i) la mancanza di prova della efficacia della cessione del credito dalla originaria creditrice a , stante la mancata notificazione della medesima ai creditori ceduti;
ii) CP_2
la mancata prova del quantum debeatur, non essendo a tale fine sufficiente la produzione dei cc.dd. saldaconto ex art. 50 T.U.B., ed essendo al contrario necessaria la produzione di tutti gli estratti conto a partire dalla genesi del rapporto;
iii) la violazione da parte della degli obblighi di buona fede e CP_5
correttezza nella esecuzione del contratto, non avendo mai comunicato ai debitori l'avvenuta cessione del credito derivante dal contratto.
Tanto premesso, chiedeva l'opponente che il Tribunale revocasse il decreto opposto, dichiarando in via preliminare la carenza di legittimazione attiva in capo alla convenuta opposta;
nel merito accertando la totale infondatezza della pretesa azionata dalla convenuta opposta in via monitoria;
con condanna della convenuta opposta al pagamento in suo favore delle spese di lite.
Dovalue si costituiva in giudizio, in qualità di procuratrice di , contestando in fatto e in diritto le CP_2
eccezioni proposte ex adverso;
chiedeva pertanto che il Tribunale, previa concessione della provvisoria esecutività all'opposto decreto, rigettasse l'opposizione; con vittoria delle spese di lite.
All'esito dell'udienza del 12 maggio 2022 il G.I. concedeva la provvisoria esecutività all'opposto decreto;
infine la causa, istruita mediante la sola produzione di documenti, è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 27 febbraio 2025, sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe.
2. La inefficacia della cessione del credito in capo alla convenuta opposta.
L'eccezione è infondata.
Ed infatti il cessionario del credito che agisca nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dare prova unicamente del contratto di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi;
né il debitore ceduto può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, poiché il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, con la conseguenza che egli è esclusivamente abilitato ad indagare sulla esistenza e sulla validità estrinseca a formale della cessione (cfr. Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 12611 del pagina 2 di 4 12 maggio 2021), in particolare quando questa gli sia stata notificata dal solo cessionario (cfr. Cass.
Civ., Sez. II, sent. n. 18016 del 9 luglio 2018).
A tale proposito osserva il giudice che l'attore opponente non ha contestato (se non, tardivamente, in sede di comparsa conclusionale) la esistenza e validità di tale cessione, ma solo la opponibilità a sé di tale cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., in mancanza di notificazione.
Orbene osserva in proposito che, a prescindere dal rilievo che, in caso di cessione dei crediti in blocco, la pubblicazione sulla G.U. ex art. 58 T.U.B. (cfr. doc. B della convenuta opposta) dispensa la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, ord. n. 20495 del 29 settembre 2020), la notificazione al debitore ceduto costituisce atto a forma libera, e pertanto ben può essere effettuata con il ricorso per decreto ingiuntivo (cfr. Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 1770 del 28 gennaio 2014; cfr. anche Sez. VI, ord. n. 12734 del 13 maggio 2021).
3. La prova circa l'entità del credito;
la mancata produzione, da parte della convenuta opposta, degli estratti conto a partire dalla genesi del rapporto.
Eccepisce parte opponente che la convenuta opposta, attrice in senso sostanziale, avrebbe inottemperato all'onere di produrre in giudizio gli estratti-conto che documentassero l'andamento del rapporto per tutta la durata contrattuale, dalla sua genesi alla sua conclusione;
che, di conseguenza, non aveva fornito la parte convenuta la prova del quantum debeatur.
Tale eccezione è fondata.
Ed invero dal ricorso per decreto ingiuntivo si ricava che il rapporto di conto corrente bancario era sorto il 3 aprile 2000 (cfr. all. E di parte convenuta); dalla documentazione acquisita agli atti di causa emerge che la parte opposta ha prodotto gli estratti del conto corrente solo a partire dalla data dell'1 febbraio 2002, quando il conto presentava un saldo di € 39.643,97 a debito del correntista (cfr. all. 2 ter di parte convenuta); che, in tale caso, in mancanza di alcun elemento per individuare le modalità in base alle quali tale debito si sia formato, nel caso in cui (come in quello che ci occupa) il correntista sia convenuto in giudizio, sulla scorta delle regole in tema di riparto dell'onere della prova, il conteggio dei rapporti debito-credito tra le parti deve essere rielaborato considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti (non avendo appunto la che agisce per ottenere il CP_5 pagamento del credito derivante dal rapporto di conto corrente, assolto all'onere di produrre tutti gli estratti conto del rapporto dall'origine fino alla conclusione – cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. I, sent. n.
pagina 3 di 4 11543 del 2 maggio 2019; cfr. anche Cass. Civ. nn. 23974 del 25 novembre 2010 e 1842 del 26 gennaio 2011).
Orbene tale semplice operazione di rielaborazione dei rapporti debito-credito tra le parti, essendo il saldo passivo del primo estratto-conto prodotto (ridotto a zero in applicazione del principio sopra richiamato) sensibilmente superiore al saldo passivo esistente alla conclusione del rapporto (che, lo si rammenta, assommava a complessivi € 18.661,68 – cfr. doc. E di parte convenuta), porta alla conclusione che la convenuta opposta non ha fornito la prova della sussistenza di alcun credito nei confronti dell'odierno opponente.
4. Conclusioni.
Da tutto quanto sopra esposto discende la revoca del decreto emesso nei confronti dell'odierno opponente, restando assorbite tutte le ulteriori domande ed istanze, anche istruttorie, delle parti.
5. Spese.
Le spese seguono la soccombenza;
la convenuta opposta andrà quindi condannata alla rifusione delle spese sostenute dall'attore opponente per il presente giudizio, che si liquidano, riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da € 5.201,00= a € 26.000,00=, in complessivi € 145,50 per anticipazioni ed € 5.077,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, in accoglimento dell'opposizione proposta da revoca il decreto ingiuntivo emesso da Parte_1
questo tribunale in data 23 agosto 2021 al n. 3268/2021; condanna la convenuta opposta al pagamento, in favore dell'attore opponente, della somma di € 145,50 per anticipazioni ed € 5.077,00 per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite.
Così deciso in Brescia il 26 maggio 2025
Il giudice dott. Carlo Bianchetti
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Carlo Bianchetti in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13514 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
Parte_1
attore opponente, con gli avvocati Carlo Beltrani e Francesca Negrini
e nella qualità di procuratrice di CP_1 Controparte_2
convenuta opposta, con l'avvocato Mirella Cartaino
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 27 febbraio 2025, e perciò per l'attore come da nota di p.c. depositata telematicamente in data 26 febbraio 2025, e per la convenuta come da comparsa di costituzione e risposta.
MOTIVAZIONE
1. Lo svolgimento del processo.
Con decreto ingiuntivo n. 3268/2021 emesso in data 23 agosto 2021 il g. des. del Tribunale di Brescia, su istanza di (di seguito per semplicità: , che agiva in nome e per conto della CP_1 CP_1
società (di seguito per semplicità: Fino2), ingiungeva a e Controparte_2 Parte_1
(soci illimitatamente responsabili della debitrice principale, Parte_2 Controparte_3
pagina 1 di 4 di pagare, in via tra loro solidale, in favore della ricorrente la somma capitale di € CP_4
19.495,22, oltre interessi come da domanda e spese di procedura, oltre alle successive occorrende.
Avverso tale decreto proponeva tempestiva opposizione, con atto di citazione notificato in data 29 novembre 2021, il solo contestando sotto vari profili la pretesa azionata in via Parte_1
monitoria dalla banca.
L'opponente contestava in particolare i) la mancanza di prova della efficacia della cessione del credito dalla originaria creditrice a , stante la mancata notificazione della medesima ai creditori ceduti;
ii) CP_2
la mancata prova del quantum debeatur, non essendo a tale fine sufficiente la produzione dei cc.dd. saldaconto ex art. 50 T.U.B., ed essendo al contrario necessaria la produzione di tutti gli estratti conto a partire dalla genesi del rapporto;
iii) la violazione da parte della degli obblighi di buona fede e CP_5
correttezza nella esecuzione del contratto, non avendo mai comunicato ai debitori l'avvenuta cessione del credito derivante dal contratto.
Tanto premesso, chiedeva l'opponente che il Tribunale revocasse il decreto opposto, dichiarando in via preliminare la carenza di legittimazione attiva in capo alla convenuta opposta;
nel merito accertando la totale infondatezza della pretesa azionata dalla convenuta opposta in via monitoria;
con condanna della convenuta opposta al pagamento in suo favore delle spese di lite.
Dovalue si costituiva in giudizio, in qualità di procuratrice di , contestando in fatto e in diritto le CP_2
eccezioni proposte ex adverso;
chiedeva pertanto che il Tribunale, previa concessione della provvisoria esecutività all'opposto decreto, rigettasse l'opposizione; con vittoria delle spese di lite.
All'esito dell'udienza del 12 maggio 2022 il G.I. concedeva la provvisoria esecutività all'opposto decreto;
infine la causa, istruita mediante la sola produzione di documenti, è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 27 febbraio 2025, sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe.
2. La inefficacia della cessione del credito in capo alla convenuta opposta.
L'eccezione è infondata.
Ed infatti il cessionario del credito che agisca nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dare prova unicamente del contratto di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi;
né il debitore ceduto può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, poiché il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, con la conseguenza che egli è esclusivamente abilitato ad indagare sulla esistenza e sulla validità estrinseca a formale della cessione (cfr. Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 12611 del pagina 2 di 4 12 maggio 2021), in particolare quando questa gli sia stata notificata dal solo cessionario (cfr. Cass.
Civ., Sez. II, sent. n. 18016 del 9 luglio 2018).
A tale proposito osserva il giudice che l'attore opponente non ha contestato (se non, tardivamente, in sede di comparsa conclusionale) la esistenza e validità di tale cessione, ma solo la opponibilità a sé di tale cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., in mancanza di notificazione.
Orbene osserva in proposito che, a prescindere dal rilievo che, in caso di cessione dei crediti in blocco, la pubblicazione sulla G.U. ex art. 58 T.U.B. (cfr. doc. B della convenuta opposta) dispensa la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, ord. n. 20495 del 29 settembre 2020), la notificazione al debitore ceduto costituisce atto a forma libera, e pertanto ben può essere effettuata con il ricorso per decreto ingiuntivo (cfr. Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 1770 del 28 gennaio 2014; cfr. anche Sez. VI, ord. n. 12734 del 13 maggio 2021).
3. La prova circa l'entità del credito;
la mancata produzione, da parte della convenuta opposta, degli estratti conto a partire dalla genesi del rapporto.
Eccepisce parte opponente che la convenuta opposta, attrice in senso sostanziale, avrebbe inottemperato all'onere di produrre in giudizio gli estratti-conto che documentassero l'andamento del rapporto per tutta la durata contrattuale, dalla sua genesi alla sua conclusione;
che, di conseguenza, non aveva fornito la parte convenuta la prova del quantum debeatur.
Tale eccezione è fondata.
Ed invero dal ricorso per decreto ingiuntivo si ricava che il rapporto di conto corrente bancario era sorto il 3 aprile 2000 (cfr. all. E di parte convenuta); dalla documentazione acquisita agli atti di causa emerge che la parte opposta ha prodotto gli estratti del conto corrente solo a partire dalla data dell'1 febbraio 2002, quando il conto presentava un saldo di € 39.643,97 a debito del correntista (cfr. all. 2 ter di parte convenuta); che, in tale caso, in mancanza di alcun elemento per individuare le modalità in base alle quali tale debito si sia formato, nel caso in cui (come in quello che ci occupa) il correntista sia convenuto in giudizio, sulla scorta delle regole in tema di riparto dell'onere della prova, il conteggio dei rapporti debito-credito tra le parti deve essere rielaborato considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti (non avendo appunto la che agisce per ottenere il CP_5 pagamento del credito derivante dal rapporto di conto corrente, assolto all'onere di produrre tutti gli estratti conto del rapporto dall'origine fino alla conclusione – cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. I, sent. n.
pagina 3 di 4 11543 del 2 maggio 2019; cfr. anche Cass. Civ. nn. 23974 del 25 novembre 2010 e 1842 del 26 gennaio 2011).
Orbene tale semplice operazione di rielaborazione dei rapporti debito-credito tra le parti, essendo il saldo passivo del primo estratto-conto prodotto (ridotto a zero in applicazione del principio sopra richiamato) sensibilmente superiore al saldo passivo esistente alla conclusione del rapporto (che, lo si rammenta, assommava a complessivi € 18.661,68 – cfr. doc. E di parte convenuta), porta alla conclusione che la convenuta opposta non ha fornito la prova della sussistenza di alcun credito nei confronti dell'odierno opponente.
4. Conclusioni.
Da tutto quanto sopra esposto discende la revoca del decreto emesso nei confronti dell'odierno opponente, restando assorbite tutte le ulteriori domande ed istanze, anche istruttorie, delle parti.
5. Spese.
Le spese seguono la soccombenza;
la convenuta opposta andrà quindi condannata alla rifusione delle spese sostenute dall'attore opponente per il presente giudizio, che si liquidano, riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da € 5.201,00= a € 26.000,00=, in complessivi € 145,50 per anticipazioni ed € 5.077,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, in accoglimento dell'opposizione proposta da revoca il decreto ingiuntivo emesso da Parte_1
questo tribunale in data 23 agosto 2021 al n. 3268/2021; condanna la convenuta opposta al pagamento, in favore dell'attore opponente, della somma di € 145,50 per anticipazioni ed € 5.077,00 per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite.
Così deciso in Brescia il 26 maggio 2025
Il giudice dott. Carlo Bianchetti
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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