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Ordinanza 11 febbraio 2025
Ordinanza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, ordinanza 11/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 1007/2022
Tribunale di Tempio Pausania
Il giudice tutelare, dott. Alessandro Di Giacomo, letto il ricorso depositato da Parte_1
, amministratore di sostegno del Sig. ;
[...] Parte_2
esaminata la documentazione allegata;
ritenuto che la vendita corrisponda all'interesse del beneficiario, in ragione dell'esiguità del valore dei beni, nonché della quota di pertinenza dell'amministrato, del fatto che essi non sono fruibili dall'amministrato, del fatto che i beni non producono reddito, e tenuto conto altresì delle spese inerenti alla loro gestione ordinaria;
considerato inoltre che il ricavato sarà utilizzato per far fronte alle esigenze di cura ed assistenza dell'amministrato;
letto l'art. 411 c.c.;
autorizza la parte ricorrente, a cura del Notaio rogante, a procedere alla vendita dei terreni descritti in ricorso, ad un prezzo non inferiore a quello stimato nella perizia in atti, con autorizzazione ad intervenire nel relativo atto con tutti i poteri occorrenti, incassando il prezzo di spettanza del beneficiario e compiendo ogni altra attività indicata in ricorso e ritenuta necessaria nell'interesse della persona beneficiaria stessa;
dispone
1 che la somma riscossa sia depositata su conto corrente o libretto postale intestato al beneficiario per essere utilizzata nel suo esclusivo interesse.
L'attività svolta va documentata nel prossimo rendiconto.
Con efficacia immediata.
Si comunichi.
Tempio Pausania, 11.2.2025
Il giudice tutelare
Alessandro Di Giacomo
2
Tribunale di Tempio Pausania
Il giudice tutelare, dott. Alessandro Di Giacomo, letto il ricorso depositato da Parte_1
, amministratore di sostegno del Sig. ;
[...] Parte_2
esaminata la documentazione allegata;
ritenuto che la vendita corrisponda all'interesse del beneficiario, in ragione dell'esiguità del valore dei beni, nonché della quota di pertinenza dell'amministrato, del fatto che essi non sono fruibili dall'amministrato, del fatto che i beni non producono reddito, e tenuto conto altresì delle spese inerenti alla loro gestione ordinaria;
considerato inoltre che il ricavato sarà utilizzato per far fronte alle esigenze di cura ed assistenza dell'amministrato;
letto l'art. 411 c.c.;
autorizza la parte ricorrente, a cura del Notaio rogante, a procedere alla vendita dei terreni descritti in ricorso, ad un prezzo non inferiore a quello stimato nella perizia in atti, con autorizzazione ad intervenire nel relativo atto con tutti i poteri occorrenti, incassando il prezzo di spettanza del beneficiario e compiendo ogni altra attività indicata in ricorso e ritenuta necessaria nell'interesse della persona beneficiaria stessa;
dispone
1 che la somma riscossa sia depositata su conto corrente o libretto postale intestato al beneficiario per essere utilizzata nel suo esclusivo interesse.
L'attività svolta va documentata nel prossimo rendiconto.
Con efficacia immediata.
Si comunichi.
Tempio Pausania, 11.2.2025
Il giudice tutelare
Alessandro Di Giacomo
2