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Sentenza 2 marzo 2025
Sentenza 2 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 02/03/2025, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dottor Andrea Loffredo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 772/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Scarpato Parte_1
OPPONENTE
E
, rappresentato e Controparte_1 difeso dai funzionari delegati dott.sse Anna Maria Stile, Maria Grazia Tuozzo,
Marianna Bassi e Diana Lucia Mascolo
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza di discussione del 19/12/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con rituale e tempestivo atto di opposizione nella qualità di Parte_1 titolare della ditta individuale "La Boheme", proponeva opposizione alla ordinanza
- ingiunzione n. 552/357 del 21.12.2017, con la quale le veniva ordinato di pagare, quale sanzione amministrativa per le violazioni accertate, la somma complessiva di euro 1.475,00 di cui euro 16,00 per spese di procedura. Le violazioni contestate erano: 1) l' omessa o infedele registrazione sul libro unico dei dati relativi al lavoratore e alla prestazione lavorativa, determinando Persona_1 differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali, riguardo al periodo da gennaio 2015 a gennaio 2016, norme violate: art. 39 co 1 e 2 D.L. 25/06/2008 n.
112, convertito dalla legge 06/08/2008 n. 133 (norme sanzionatorie: art. 39 co 7 D.L.
112/2008, convertito dalla Legge 133/2008, come sostituito dall'art. 22 co 5 D.Lgs
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14.09.2015 n. 151; sanzione applicata : € 1.200,00); 2) l'omessa denuncia all'INAIL da parte del datore di lavoro - prima dell'inizio dell'attività lavorativa - dell' instaurazione del rapporto di lavoro relativo al collaboratore , Parte_2 assunto in data 18.12.2015 (norme violate: art. 23 DPR 30.06.1965 n. 1124, come modificato dall'art. 39 co 8 D.L 112/08 convertito in Legge 133/2008; norme sanzionatorie: art. 195 DPR 1124/65 come modificato dall'art. 15 D.Lgs 758/94 e dall'art. 1 co 1177 L. 296. Vedi circolare INAIL 17.12.2004 n. 86; sanzione applicata: € 275,00). A motivi dell'opposizione esponeva che in data 06.05.2016, veniva trasmesso a mezzo pec, al c/o la Direzione Controparte_2
Interregionale del Lavoro di Salerno, per il tramite del Controparte_3
, ricorso avverso il verbale unico di accertamento notificato il 11.04.2016,
[...] con il quale, previa istanza di sospensione dei termini, si chiedeva procedersi alla dichiarazione di nullità dello stesso. Il verbale era scaturito da un accesso ispettivo eseguito in data 18.01.2015, presso i locali della ricorrente, dalla Dott.ssa Per_2
e dal dott. , n.q. di funzionari ispettivi. Nelle predette
[...] Persona_3 circostanze di tempo e di luogo, i predetti Ispettori rilevavano che: in sede di accesso ispettivo erano stati trovati intenti al lavoro, unitamente alla titolare della ditta,
(marito della titolare) quale collaboratore familiare senza Parte_2 compenso in assenza di comunicazione preventiva all'Inail per la copertura antinfortunistica e il dipendente per il quale erano emerso Persona_1 dalla disamina delle registrazioni mensili da gennaio 2015 a gennaio 2016 "assenze non retribuite - ingiustificate", mensilmente fino ad un massimo di 10 giornate, rispetto alle quali non era stata data alcuna motivazione né prodotta alcuna documentazione giustificativa. Deduceva a motivi di opposizione: 1) che le contestazioni si basavano su mere presunzioni, non supportate da alcun elemento probatorio;
2) che per il , dipendente della ditta dal 26.05.2004 con Persona_1 contratto di lavoro a tempo pieno, a far data dal febbraio 2013, a causa del calo del fatturato, al fine di evitare un licenziamento, il contratto di lavoro era stato trasformato a tempo parziale, come da buste paga di gennaio e febbraio 2013, prodotte in atti. Inoltre, a cominciare dal 2014, detto dipendente si era sottoposto ad accertamenti sanitari, ai quali si era aggiunta poi una condizione psico emotiva che aveva indotto il lavoratore in uno stato di ansia che lo aveva portato ad assentarsi dal luogo di lavoro.
Considerato che
in passato il dipendente aveva lavorato in maniera egregia e con lui si era instaurato un rapporto di stima e fiducia, essa datrice di lavoro aveva tollerato le assenze dal lavoro, nella consapevolezza che la situazione si
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regolarizzasse con il superamento delle problematiche personali del dipendente, per cui non vi era stata alcuna finalità di abbattere l'imponibile contributivo;
3) che il proprio marito , quale collaboratore familiare senza compenso, Parte_2 privo della copertura antinfortunistica, a far data dal dicembre 2015, in base alla circolare del Ministero del Lavoro prot. 27/014184/MA007.A001 del 5.8.2013, non era soggetto a contribuzione, in quanto aveva svolto l'attività per una - due volte nell'arco dello stesso mese, senza superare nell'anno le dieci giornate lavorative e gli ispettori non avevano fornito la prova del superamento di tale limite. Peraltro, il
, al momento dell'accesso degli ispettori, non stava lavorando, ma stava al Pt_2 telefono, e mai aveva lavorato nella ditta della moglie né come dipendente, né come collaboratore, essendosi sempre dedicato alla crescita e cura dei tre figli di anni 18,
14 e 12 , nonché all'assistenza del proprio genitore, signor , il quale Persona_4 risulta essere invalido da molti anni e a far data dal mese di ottobre 2016, beneficiario di indennità di accompagnamento nonché di handicap grave ex art. 3 co 3 L. 104/92, tanto che dal 2015 esso corrisponde all'INAIL l'assicurazione per gli Pt_2 infortuni domestici, come da ricevute di pagamento prodotte in giudizio. Per tali motivi chiedeva l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta. Costituitosi in giudizio, l' chiedeva il Controparte_1 rigetto delle opposizioni, facendo presente che le contestazioni avevano avuto origine dalle dichiarazioni rese dai lavoratori al momento dell'ispezione, quindi particolarmente spontanee e genuine.
Assunta la prova testimoniale, fissata l'udienza di discussione, la causa veniva decisa.
L'opposizione è in parte fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.
Giova preliminarmente rilevare che le dichiarazioni rese in sede ispettiva devono essere tenute in particolare conto rispetto alle testimonianze, in quanto si parte dal presupposto che nel giudizio di merito non si può prescindere dalle dichiarazioni rilasciate nel corso dell'accertamento ispettivo e dal fatto che i lavoratori sentiti abbiano riferito le circostanze riportate, e che tali dichiarazioni, rese nell'immediatezza dei fatti, presentano una spontaneità e una genuinità che non possono essere trascurate, non avendo, i lavoratori sentiti interesse a riferire fatti non rispondenti al vero. In tal senso anche Cassazione n.20820 del 20-08-2018, secondo cui le dichiarazioni rese dai lavoratori, se pure non sono coperte della fede privilegiata dell'atto pubblico, ben possono essere utilizzate dal giudice per fondare il proprio convincimento e essere valutate unitamente all'intero compendio
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probatorio formato nel corso del giudizio (cfr. Tribunale di Nocera Inferiore sent. n.
231- 2021).
Orbene riguardo al dipendente , le giustificazioni di natura Persona_1 umana e le dichiarazioni rese in sede di prova testimoniale non escludono che per tale lavoratore il datore di lavoro abbia violato le norme che regolano i suoi obblighi di comunicazione, retributivi, assistenziali e previdenziali in caso di assenza per malattia del dipendente, norme poste a garanzia dei diritti dello stesso e degli enti pubblici;
per cui le sanzioni applicate per tale lavoratore vanno confermate.
Diversamente è per la contestazione relativa al presunto familiare collaboratore, attese le prove, anche abbondanti e documentali fornite dall'opponente, che dimostrano l'occasionalità della presenza del presso la ditta della moglie, Pt_2 in quanto dedito a tempo pieno al lavoro in famiglia. Peraltro l'Ufficio opposto, anche se si volesse dare peso alle presunzioni cui è ricorso, non ha fornito la prova del superamento del limite di cui alla circolare del prot. Controparte_3
27/014184/MA007.A001 del 5.8.2013 (dieci giornate lavorative annue).
Attesa la reciproca soccombenza, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie in parte l'opposizione e per l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione opposta limitatamente alla violazione contestata riguardo al . Parte_2
2) Rigetta per il resto.
3) Spese compensate.
Nocera Inferiore, 2/03/2025 Il giudice dott. Andrea Loffredo
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