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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 18/09/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 38/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale concorsuale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Stefano Brusati Presidente dott. Stefano Aldo Tiberti Giudice Relatore dott. Antonino Fazio Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Dichiarativa dell'apertura del procedimento di liquidazione controllata del sovraindebitato di
, nato a [...] il [...] e residente a [...]
Besenzone n. 28/A – C.F. , elettivamente domiciliato ai fini del presente C.F._1
procedimento in Piacenza, Via G. Mazzini, 6 presso e nello studio dell'Avv. Agnese Casalaina
Il Tribunale
- Letto il ricorso per apertura del procedimento di liquidazione controllata presentato da
); Parte_1 C.F._1
- Rilevato che l'o.c.c., ha redatto la relazione particolareggiata di cui all'art. 269 CCI, esprimendo un giudizio positivo in ordine alla completezza ed alla attendibilità della documentazione allegata alla domanda di liquidazione dei beni;
- Ritenuta la competenza per territorio e l'ammissibilità della domanda, risultando integrate le condizioni e i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCI;
- Ritenuto che la documentazione prodotta, completa ed attendibile, consente di ricostruire la situazione economica e patrimoniale del debitore;
pagina 1 di 7 - Ritenuto che il debitore debba considerarsi in uno stato di sovraindebitamento, avendo un monto debitorio scaduto e non pagato per complessivi euro 445.000,00 circa, senza un patrimonio capiente per farci fronte;
- Rilevato che la presente procedura di liquidazione, stante il principio di universalità che informa le procedure concorsuali di natura liquidatoria, avrà ad oggetto tutti i beni del patrimonio del debitore, salvo il reddito escluso ex art. 268, co 4, lett b) CCII, e salva l'ipotesi in cui il debitore o terzi, per gravi e specifiche ragioni, possa essere autorizzato ex art. 273, co 2, lett. e) a utilizzare alcuni di essi;
tale valutazione è rimessa alle successive determinazioni del
G.D., su istanza del Liquidatore o delle parti interessate;
- Rilevato altresì che la valutazione in ordine alla soglia “limite” di beni necessari al debitore per il mantenimento suo e della sua famiglia art. 268, comma 4, lettera b), CCII costituisce un apprezzamento discrezionale del Tribunale, necessariamente operato caso per caso, in una ottica di ragionevole bilanciamento degli interessi in gioco;
infatti, il mantenimento del debitore e della sua famiglia non può essere limitato a coprire le esigenze puramente alimentari1, dovendo invece essere ragguagliato ad una misura che possa costituire anche premio ed incentivo per l'attività produttiva e reddituale svolta, e dall'altro, tale quota non può essere elevata fino a raggiungere il limite del minimo tenore di vita socialmente adeguato (ex art. 36 della Costituzione), in quanto deve sempre considerarsi che nella condizione sociale del fallito ha un peso rilevante la sua condizione di debitore verso una collettività di debitori concorrenti2; nella valutazione di congruità delle spese prospettate dal debitore, il Tribunale ben può fare riferimenti a parametri oggettivi esterni - quali la spesa media mensile e la soglia di povertà assoluta ISTAT, oppure l'ammontare dell'assegno sociale minimo INPS -, al fine di motivare la propria decisione. Nella determinazione della soglia di reddito esclusa deve, altresì, essere valutato l'eventuale apporto economico dei familiari e conviventi., i quali si presume contribuiscano alle spese di mantenimento della famiglia in misura proporzionale al proprio reddito. - Osservato che nel caso in esame, il debitore è disoccupato e possiede un reddito mensile di inclusione pari ad euro 500,0, non sufficiente di per sé a garantirne il mantenimento, sicché allo stato non va fissata una soglia di reddito esclusa;
Ritenuto, quindi, congruo fissare l'importo di reddito da escludere dalla liquidazione nella misura di euro 500,0 mensili, salva ogni nuova rivalutazione nell'ipotesi in cui il debitore reperisca una nuova attività lavorativa;
- Osservato che la prosecuzione dell'attività imprenditoriale del debitore non può intendersi alla stregua di una continuità aziendale o di un esercizio provvisorio, avendo la procedura finalità esclusivamente liquidatoria e non essendo applicabile l'art. 211 CCII, in quanto non richiamato dall'art. 275 CCII, che nel replicare parzialmente il contenuto dell'art. 211 co. 1, volutamente omette ogni riferimento all'esercizio provvisorio. Pertanto, l'attività che il ricorrente potrà esercitare in corso di procedura – sulla cui concreta specificazione e delimitazione si rimanda alle determinazioni del G.D. – non potrà avvalersi della dotazione strumentale e, in genere, dei beni aziendali, destinati tutti alla liquidazione e, al più, concedibili in godimento precario al debitore per il tempo strettamente necessario a consentirgli la sussistenza durante la ricerca di un nuovo impiego;
- Osservato che il Liquidatore dovrà compiere tutti gli incombenti previsti dal presente provvedimento nonché dagli artt 272 e ss CCII, depositando altresì relazione semestrale sull'attività svolta, con segnalazione di ogni sopravvenienza attiva che comporti la modifica del programma di liquidazione;
- Precisato che la procedura potrà essere avviata a chiusura (mediante il deposito del rendiconto finale) solo una volta ultimate le operazioni previste dal programma di liquidazione;
- Il programma di liquidazione deve prevedere la fine delle operazioni entro un termine ragionevole, e dovrà in ogni caso essere idoneo a far sì che la procedura concorsuale rispetti, complessivamente, il termine massimo di ragionevole durata ex art. 2, co 2bis l. 89/2001, fissato in anni sei;
il termine massimo potrà essere fissato a sette anni, unicamente qualora la procedura presenti tratti di notevole difficoltà (a causa del numero dei creditori, della particolare natura o situazione giuridica dei beni da liquidare, della proliferazione di giudizi connessi o della pluralità di procedure concorsuali interdipendenti), previa congrua motivazione sul punto in sede di redazione del programma;
pagina 3 di 7 - Qualora l'attività di liquidazione includa il conferimento alla procedura di somme percepite dal debitore a titolo di pensione o in forza di attività lavorativa, le operazioni di liquidazione dovranno avere durata minima di tre anni dalla apertura della procedura, onde massimizzare il soddisfacimento dei creditori3. Inoltre, il Tribunale ritiene che l'art. 282 CCII (che sancisce un termine per l'esdebitazione di diritto del debitore, fissato in tre anni successivi alla apertura della liquidazione, salva chiusura in epoca anteriore), fissi altresì il limite temporale massimo nel quale i beni futuri del debitore possono essere utilmente acquisiti all'attivo, sicché il
Liquidatore, a partire dalla data di emissione da parte del Tribunale del decreto di esdebitazione ex art. 281 co 1 CCII4, si asterrà dall'apprendere all'attivo ogni eventuale bene o reddito futuro (impregiudicata la prosecuzione dell'attività liquidatoria dei beni già incamerati all'attivo);
- Il programma deve essere suddiviso in sezioni in cui sono indicati separatamente criteri e modalità della liquidazione dei beni immobili, della liquidazione degli altri beni e della riscossione dei crediti, con indicazione dei costi e dei presumibili tempi di realizzo. Nel programma sono, inoltre, indicati le azioni giudiziali di qualunque natura e il subentro nelle liti pendenti, con i costi per il primo grado di giudizio. Sono, altresì, indicati gli esiti delle liquidazioni già compiute. Si applicano gli articoli 213 e 214 CCII in quanto compatibili;
- Osservato, quanto all'accertamento del passivo ex art. 273 CCII, che il Liquidatore dovrà compiere un effettivo accertamento dei crediti vantati nei confronti del debitore, nonché una graduazione degli stessi nel puntuale rispetto delle legittime cause di prelazione;
nell'interesse tanto del debitore quanto della massa dei creditori, potrà eccepire fatti estintivi, impeditivi o modificativi dei crediti oggetto di domanda di insinuazione, nonché l'inefficacia dei titoli sui quali il credito o la relativa prelazione sono fondati5; Qualora il credito sia originato da rapporti di consumo, il Liquidatore dovrà altresì esaminare
“d'ufficio” il contratto concluso con il professionista e vagliare la vessatorietà di eventuali clausole ex artt. 33 e ss del Codice del Consumo, al fine di garantire al consumatore un altro grado di protezione, in linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia6; le clausole vessatorie, infatti, ai sensi della normativa unionale e interna vigente, non possono vincolare il consumatore;
eventuali clausole che determinino un significativo squilibrio di diritti e obblighi tra consumatore e professionista e che abbiano un impatto sulla pretesa creditoria oggetto di insinuazione dovranno essere, quindi, ritenute inefficaci in sede di insinuazione al passivo;
Premesso che, ad opinione del Collegio nelle procedure di sovraindebitamento, in forza di chiare previsioni di legge (art. 65 co 3, art. 68 co 1, art. 269 CCII), l'assistenza al debitore da parte dell'OCC appare sì necessaria, ma anche sufficiente al fine di permettere a quest'ultimo l'accesso utile ad una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento;
Ritenuto che tale principio può essere ritenuto applicabile, a maggior ragione, alla procedura di liquidazione controllata della persona fisica ex art. 268 CCII, che non ha natura negoziale e nella quale al debitore non è richiesta la redazione di alcun piano o proposta, ma la semplice cooperazione con l'OCC al fine di permettere la chiara e completa ricostruzione della propria situazione patrimoniale;
Ritenuto, quindi, che nella liquidazione controllata ex art. 268 CCII di persone fisiche
(consumatori e imprenditori) l'attività svolta dagli advisor (economici o legali) del debitore possa generalmente essere ritenuta non necessaria o funzionale alla composizione della crisi da sovraindebitamento in quanto, fino a prova contraria, meramente duplicativa rispetto all'attività già svolta per legge dall'OCC;
quindi, in sede di formazione dello stato passivo eventuali crediti professionali sorti in favore degli advisors saranno generalmente esclusi dal Liquidatore, ben potendo quest'ultimo paralizzare la pretesa creditoria mediante l'esercizio, nell'interesse della massa dei creditori,
per indennità da cessazione del rapporto di lavoro, ammesso per y per ultime tre retribuzioni). In caso di esclusione, motivare succintamente il motivo (es: mancanza di prova documentale idonea, decreto ingiuntivo non opponibile in quanto non esecutivo, mancanza di prova circa lo svolgimento di attività professionale, etc..). in ipotesi di esclusione parziale, specificare sia l'importo ammesso che l'importo escluso (es: ammesso per la minor somma di X;
escluso per la somma Y). Lo stato passivo definitivo depositato ex art. 3 CCII seguirà lo stesso schema redazionale. 6 Cfr ex multis Corte giust., 11 marzo 2020, causa C-511/17, Corte giust. 17 maggio 2022, Ibercaja Banco. CP_1 pagina 5 di 7 delle relative eccezioni di revocabilità/invalidità/inefficacia di impegni di spesa assunti dal debitore e non necessari e comportanti un danno per la massa dei creditori stessi;
ritenuto che, in linea generale7, sarà onere dei professionisti, in sede di domanda di ammissione, fornire compiuta prova tanto dell'attività professionale prestata, quanto della concreta utilità e (stretta) funzionalità della stessa rispetto al fine della composizione della crisi da sovraindebitamento, anche alla luce della concreta necessità di una assistenza ulteriore rispetto a quella fornita dall'OCC;
- Osservato, in ogni caso, che i compensi maturati dai professionisti (anche legali) o advisor che abbiano fornito consulenza al debitore non godono, in sede di ammissione al passivo, di alcuna prededuzione;
infatti, la normativa è chiara nell'escludere tali crediti dal beneficio della prededuzione, non essendo elencati nell'art. 6 CCII.
- visto l'art. 270 CCI;
P.Q.M.
DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di (C.F. Parte_1
); C.F._1
NOMINA giudice delegato il Dott. Stefano Aldo Tiberti;
NOMINA Liquidatore giudiziale l'Avv. FRANCESCA BUSSANDRI, per lo svolgimento dei compiti demandati dalla legge, non sussistendo ragioni ostative alla conferma dell'O.C.C. (art. 270 comma
2 lett. b);
ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché' dell'elenco dei creditori;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201;
EVIDENZIA che le comunicazioni avverranno secondo l'articolo 10, comma 3;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che il
Liquidatore non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di chiedere al Giudice Delegato 7 Anche con riferimento ad imprenditori in forma collettiva. pagina 6 di 7 l'autorizzazione per il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi. Il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto direttamente in attuazione a cura del Liquidatore, ai sensi dell'art 216 CCII;
Dichiara inefficaci nei confronti della massa le cessioni di credito e i pignoramenti presso terzi già eseguiti (art. 144 CCII), ordinando lo svincolo dei relativi beni, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza;
DICHIARA ai sensi dell'art. 268, co 4, lett. b), CCII che non sono compresi nella liquidazione i redditi percepiti dal debitore sino all'importo di euro 500,0 netti mensili;
DISPONE l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia.
Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;
DISPONE che dalla data del presente provvedimento non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive sui beni compresi nel patrimonio di liquidazione
(art. 150 e art. 151 CCI);
DISPONE che l'intero ricavato dei beni oggetto del programma di liquidazione sia destinato alla soddisfazione dei creditori, in base allo stato passivo approvato;
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese della presente sentenza
MANDA la Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Piacenza, nella camera di consiglio del 12/09/2025.
Il Giudice Relatore dott. Stefano Aldo Tiberti
il Presidente
dott. Stefano Brusati
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il c.d. “minimo vitale”, infatti, risulta già tutelato per mezzo della diversa previsione ex art. 268, co 4, lett. a), che esclude dalla liquidazione i crediti impignorabili ex art. 545 c.p.c. 2 Cfr Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17235 del 04/12/2002; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2765 del 08/02/2007 in team di art. 46 L.F. pagina 2 di 7 3 Recependo sul punto le indicazioni di Corte Cost. 6/2024. 4 Ritiene il Tribunale, infatti, che seppur sia vero che l'esdebitazione opera di diritto in ogni caso decorsi tre anni dalla apertura della liquidazione giudiziale, tale beneficio è comunque subordinato all'accertamento giudiziale dei parametri di
“meritevolezza” del debitore previsti dal CCII (art. 282, comma 2, CCII, art 280 CCII), sicché il semplice decorso del triennio dall'apertura non determina automaticamente l'effetto esdebitativo;
del resto, l'iniziativa per ottenere l'esdebitazione prima della chiusura della procedura è rimessa al debitore ex art. 281 co 2 CCII -. 5 Al fine di uniformare i progetti di stato passivo, onde permettere ai creditori una puntuale verifica della proposta ai fini di eventuali osservazioni, i Liquidatori sono invitati a utilizzare la seguente modalità redazionale dei progetti ex art. 273 CCII: includere due Paragrafi (necessariamente sintetici) così costituiti: OGGETTO: indicare la causale del credito (es: credito da lavoro subordinato, credito per fornitura di materiale, etc..) e i documenti offerti come prova (es: fatture, contratto sottoscritto, buste paga, etc). PROPOSTA: indicare la ammissione/esclusione del credito in modo analitico, con l'ammontare preciso e connesse cause di prelazione. Nell'ipotesi di ammissione specificare la causale (es: ammesso per euro x al privilegio y per crediti da prestazioni professionali), avendo cura, se necessario, di specificare le singole voci in modo analitico (es: ammesso per x pagina 4 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale concorsuale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Stefano Brusati Presidente dott. Stefano Aldo Tiberti Giudice Relatore dott. Antonino Fazio Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Dichiarativa dell'apertura del procedimento di liquidazione controllata del sovraindebitato di
, nato a [...] il [...] e residente a [...]
Besenzone n. 28/A – C.F. , elettivamente domiciliato ai fini del presente C.F._1
procedimento in Piacenza, Via G. Mazzini, 6 presso e nello studio dell'Avv. Agnese Casalaina
Il Tribunale
- Letto il ricorso per apertura del procedimento di liquidazione controllata presentato da
); Parte_1 C.F._1
- Rilevato che l'o.c.c., ha redatto la relazione particolareggiata di cui all'art. 269 CCI, esprimendo un giudizio positivo in ordine alla completezza ed alla attendibilità della documentazione allegata alla domanda di liquidazione dei beni;
- Ritenuta la competenza per territorio e l'ammissibilità della domanda, risultando integrate le condizioni e i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCI;
- Ritenuto che la documentazione prodotta, completa ed attendibile, consente di ricostruire la situazione economica e patrimoniale del debitore;
pagina 1 di 7 - Ritenuto che il debitore debba considerarsi in uno stato di sovraindebitamento, avendo un monto debitorio scaduto e non pagato per complessivi euro 445.000,00 circa, senza un patrimonio capiente per farci fronte;
- Rilevato che la presente procedura di liquidazione, stante il principio di universalità che informa le procedure concorsuali di natura liquidatoria, avrà ad oggetto tutti i beni del patrimonio del debitore, salvo il reddito escluso ex art. 268, co 4, lett b) CCII, e salva l'ipotesi in cui il debitore o terzi, per gravi e specifiche ragioni, possa essere autorizzato ex art. 273, co 2, lett. e) a utilizzare alcuni di essi;
tale valutazione è rimessa alle successive determinazioni del
G.D., su istanza del Liquidatore o delle parti interessate;
- Rilevato altresì che la valutazione in ordine alla soglia “limite” di beni necessari al debitore per il mantenimento suo e della sua famiglia art. 268, comma 4, lettera b), CCII costituisce un apprezzamento discrezionale del Tribunale, necessariamente operato caso per caso, in una ottica di ragionevole bilanciamento degli interessi in gioco;
infatti, il mantenimento del debitore e della sua famiglia non può essere limitato a coprire le esigenze puramente alimentari1, dovendo invece essere ragguagliato ad una misura che possa costituire anche premio ed incentivo per l'attività produttiva e reddituale svolta, e dall'altro, tale quota non può essere elevata fino a raggiungere il limite del minimo tenore di vita socialmente adeguato (ex art. 36 della Costituzione), in quanto deve sempre considerarsi che nella condizione sociale del fallito ha un peso rilevante la sua condizione di debitore verso una collettività di debitori concorrenti2; nella valutazione di congruità delle spese prospettate dal debitore, il Tribunale ben può fare riferimenti a parametri oggettivi esterni - quali la spesa media mensile e la soglia di povertà assoluta ISTAT, oppure l'ammontare dell'assegno sociale minimo INPS -, al fine di motivare la propria decisione. Nella determinazione della soglia di reddito esclusa deve, altresì, essere valutato l'eventuale apporto economico dei familiari e conviventi., i quali si presume contribuiscano alle spese di mantenimento della famiglia in misura proporzionale al proprio reddito. - Osservato che nel caso in esame, il debitore è disoccupato e possiede un reddito mensile di inclusione pari ad euro 500,0, non sufficiente di per sé a garantirne il mantenimento, sicché allo stato non va fissata una soglia di reddito esclusa;
Ritenuto, quindi, congruo fissare l'importo di reddito da escludere dalla liquidazione nella misura di euro 500,0 mensili, salva ogni nuova rivalutazione nell'ipotesi in cui il debitore reperisca una nuova attività lavorativa;
- Osservato che la prosecuzione dell'attività imprenditoriale del debitore non può intendersi alla stregua di una continuità aziendale o di un esercizio provvisorio, avendo la procedura finalità esclusivamente liquidatoria e non essendo applicabile l'art. 211 CCII, in quanto non richiamato dall'art. 275 CCII, che nel replicare parzialmente il contenuto dell'art. 211 co. 1, volutamente omette ogni riferimento all'esercizio provvisorio. Pertanto, l'attività che il ricorrente potrà esercitare in corso di procedura – sulla cui concreta specificazione e delimitazione si rimanda alle determinazioni del G.D. – non potrà avvalersi della dotazione strumentale e, in genere, dei beni aziendali, destinati tutti alla liquidazione e, al più, concedibili in godimento precario al debitore per il tempo strettamente necessario a consentirgli la sussistenza durante la ricerca di un nuovo impiego;
- Osservato che il Liquidatore dovrà compiere tutti gli incombenti previsti dal presente provvedimento nonché dagli artt 272 e ss CCII, depositando altresì relazione semestrale sull'attività svolta, con segnalazione di ogni sopravvenienza attiva che comporti la modifica del programma di liquidazione;
- Precisato che la procedura potrà essere avviata a chiusura (mediante il deposito del rendiconto finale) solo una volta ultimate le operazioni previste dal programma di liquidazione;
- Il programma di liquidazione deve prevedere la fine delle operazioni entro un termine ragionevole, e dovrà in ogni caso essere idoneo a far sì che la procedura concorsuale rispetti, complessivamente, il termine massimo di ragionevole durata ex art. 2, co 2bis l. 89/2001, fissato in anni sei;
il termine massimo potrà essere fissato a sette anni, unicamente qualora la procedura presenti tratti di notevole difficoltà (a causa del numero dei creditori, della particolare natura o situazione giuridica dei beni da liquidare, della proliferazione di giudizi connessi o della pluralità di procedure concorsuali interdipendenti), previa congrua motivazione sul punto in sede di redazione del programma;
pagina 3 di 7 - Qualora l'attività di liquidazione includa il conferimento alla procedura di somme percepite dal debitore a titolo di pensione o in forza di attività lavorativa, le operazioni di liquidazione dovranno avere durata minima di tre anni dalla apertura della procedura, onde massimizzare il soddisfacimento dei creditori3. Inoltre, il Tribunale ritiene che l'art. 282 CCII (che sancisce un termine per l'esdebitazione di diritto del debitore, fissato in tre anni successivi alla apertura della liquidazione, salva chiusura in epoca anteriore), fissi altresì il limite temporale massimo nel quale i beni futuri del debitore possono essere utilmente acquisiti all'attivo, sicché il
Liquidatore, a partire dalla data di emissione da parte del Tribunale del decreto di esdebitazione ex art. 281 co 1 CCII4, si asterrà dall'apprendere all'attivo ogni eventuale bene o reddito futuro (impregiudicata la prosecuzione dell'attività liquidatoria dei beni già incamerati all'attivo);
- Il programma deve essere suddiviso in sezioni in cui sono indicati separatamente criteri e modalità della liquidazione dei beni immobili, della liquidazione degli altri beni e della riscossione dei crediti, con indicazione dei costi e dei presumibili tempi di realizzo. Nel programma sono, inoltre, indicati le azioni giudiziali di qualunque natura e il subentro nelle liti pendenti, con i costi per il primo grado di giudizio. Sono, altresì, indicati gli esiti delle liquidazioni già compiute. Si applicano gli articoli 213 e 214 CCII in quanto compatibili;
- Osservato, quanto all'accertamento del passivo ex art. 273 CCII, che il Liquidatore dovrà compiere un effettivo accertamento dei crediti vantati nei confronti del debitore, nonché una graduazione degli stessi nel puntuale rispetto delle legittime cause di prelazione;
nell'interesse tanto del debitore quanto della massa dei creditori, potrà eccepire fatti estintivi, impeditivi o modificativi dei crediti oggetto di domanda di insinuazione, nonché l'inefficacia dei titoli sui quali il credito o la relativa prelazione sono fondati5; Qualora il credito sia originato da rapporti di consumo, il Liquidatore dovrà altresì esaminare
“d'ufficio” il contratto concluso con il professionista e vagliare la vessatorietà di eventuali clausole ex artt. 33 e ss del Codice del Consumo, al fine di garantire al consumatore un altro grado di protezione, in linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia6; le clausole vessatorie, infatti, ai sensi della normativa unionale e interna vigente, non possono vincolare il consumatore;
eventuali clausole che determinino un significativo squilibrio di diritti e obblighi tra consumatore e professionista e che abbiano un impatto sulla pretesa creditoria oggetto di insinuazione dovranno essere, quindi, ritenute inefficaci in sede di insinuazione al passivo;
Premesso che, ad opinione del Collegio nelle procedure di sovraindebitamento, in forza di chiare previsioni di legge (art. 65 co 3, art. 68 co 1, art. 269 CCII), l'assistenza al debitore da parte dell'OCC appare sì necessaria, ma anche sufficiente al fine di permettere a quest'ultimo l'accesso utile ad una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento;
Ritenuto che tale principio può essere ritenuto applicabile, a maggior ragione, alla procedura di liquidazione controllata della persona fisica ex art. 268 CCII, che non ha natura negoziale e nella quale al debitore non è richiesta la redazione di alcun piano o proposta, ma la semplice cooperazione con l'OCC al fine di permettere la chiara e completa ricostruzione della propria situazione patrimoniale;
Ritenuto, quindi, che nella liquidazione controllata ex art. 268 CCII di persone fisiche
(consumatori e imprenditori) l'attività svolta dagli advisor (economici o legali) del debitore possa generalmente essere ritenuta non necessaria o funzionale alla composizione della crisi da sovraindebitamento in quanto, fino a prova contraria, meramente duplicativa rispetto all'attività già svolta per legge dall'OCC;
quindi, in sede di formazione dello stato passivo eventuali crediti professionali sorti in favore degli advisors saranno generalmente esclusi dal Liquidatore, ben potendo quest'ultimo paralizzare la pretesa creditoria mediante l'esercizio, nell'interesse della massa dei creditori,
per indennità da cessazione del rapporto di lavoro, ammesso per y per ultime tre retribuzioni). In caso di esclusione, motivare succintamente il motivo (es: mancanza di prova documentale idonea, decreto ingiuntivo non opponibile in quanto non esecutivo, mancanza di prova circa lo svolgimento di attività professionale, etc..). in ipotesi di esclusione parziale, specificare sia l'importo ammesso che l'importo escluso (es: ammesso per la minor somma di X;
escluso per la somma Y). Lo stato passivo definitivo depositato ex art. 3 CCII seguirà lo stesso schema redazionale. 6 Cfr ex multis Corte giust., 11 marzo 2020, causa C-511/17, Corte giust. 17 maggio 2022, Ibercaja Banco. CP_1 pagina 5 di 7 delle relative eccezioni di revocabilità/invalidità/inefficacia di impegni di spesa assunti dal debitore e non necessari e comportanti un danno per la massa dei creditori stessi;
ritenuto che, in linea generale7, sarà onere dei professionisti, in sede di domanda di ammissione, fornire compiuta prova tanto dell'attività professionale prestata, quanto della concreta utilità e (stretta) funzionalità della stessa rispetto al fine della composizione della crisi da sovraindebitamento, anche alla luce della concreta necessità di una assistenza ulteriore rispetto a quella fornita dall'OCC;
- Osservato, in ogni caso, che i compensi maturati dai professionisti (anche legali) o advisor che abbiano fornito consulenza al debitore non godono, in sede di ammissione al passivo, di alcuna prededuzione;
infatti, la normativa è chiara nell'escludere tali crediti dal beneficio della prededuzione, non essendo elencati nell'art. 6 CCII.
- visto l'art. 270 CCI;
P.Q.M.
DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di (C.F. Parte_1
); C.F._1
NOMINA giudice delegato il Dott. Stefano Aldo Tiberti;
NOMINA Liquidatore giudiziale l'Avv. FRANCESCA BUSSANDRI, per lo svolgimento dei compiti demandati dalla legge, non sussistendo ragioni ostative alla conferma dell'O.C.C. (art. 270 comma
2 lett. b);
ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché' dell'elenco dei creditori;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201;
EVIDENZIA che le comunicazioni avverranno secondo l'articolo 10, comma 3;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che il
Liquidatore non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di chiedere al Giudice Delegato 7 Anche con riferimento ad imprenditori in forma collettiva. pagina 6 di 7 l'autorizzazione per il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi. Il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto direttamente in attuazione a cura del Liquidatore, ai sensi dell'art 216 CCII;
Dichiara inefficaci nei confronti della massa le cessioni di credito e i pignoramenti presso terzi già eseguiti (art. 144 CCII), ordinando lo svincolo dei relativi beni, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza;
DICHIARA ai sensi dell'art. 268, co 4, lett. b), CCII che non sono compresi nella liquidazione i redditi percepiti dal debitore sino all'importo di euro 500,0 netti mensili;
DISPONE l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia.
Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;
DISPONE che dalla data del presente provvedimento non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive sui beni compresi nel patrimonio di liquidazione
(art. 150 e art. 151 CCI);
DISPONE che l'intero ricavato dei beni oggetto del programma di liquidazione sia destinato alla soddisfazione dei creditori, in base allo stato passivo approvato;
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese della presente sentenza
MANDA la Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Piacenza, nella camera di consiglio del 12/09/2025.
Il Giudice Relatore dott. Stefano Aldo Tiberti
il Presidente
dott. Stefano Brusati
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il c.d. “minimo vitale”, infatti, risulta già tutelato per mezzo della diversa previsione ex art. 268, co 4, lett. a), che esclude dalla liquidazione i crediti impignorabili ex art. 545 c.p.c. 2 Cfr Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17235 del 04/12/2002; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2765 del 08/02/2007 in team di art. 46 L.F. pagina 2 di 7 3 Recependo sul punto le indicazioni di Corte Cost. 6/2024. 4 Ritiene il Tribunale, infatti, che seppur sia vero che l'esdebitazione opera di diritto in ogni caso decorsi tre anni dalla apertura della liquidazione giudiziale, tale beneficio è comunque subordinato all'accertamento giudiziale dei parametri di
“meritevolezza” del debitore previsti dal CCII (art. 282, comma 2, CCII, art 280 CCII), sicché il semplice decorso del triennio dall'apertura non determina automaticamente l'effetto esdebitativo;
del resto, l'iniziativa per ottenere l'esdebitazione prima della chiusura della procedura è rimessa al debitore ex art. 281 co 2 CCII -. 5 Al fine di uniformare i progetti di stato passivo, onde permettere ai creditori una puntuale verifica della proposta ai fini di eventuali osservazioni, i Liquidatori sono invitati a utilizzare la seguente modalità redazionale dei progetti ex art. 273 CCII: includere due Paragrafi (necessariamente sintetici) così costituiti: OGGETTO: indicare la causale del credito (es: credito da lavoro subordinato, credito per fornitura di materiale, etc..) e i documenti offerti come prova (es: fatture, contratto sottoscritto, buste paga, etc). PROPOSTA: indicare la ammissione/esclusione del credito in modo analitico, con l'ammontare preciso e connesse cause di prelazione. Nell'ipotesi di ammissione specificare la causale (es: ammesso per euro x al privilegio y per crediti da prestazioni professionali), avendo cura, se necessario, di specificare le singole voci in modo analitico (es: ammesso per x pagina 4 di 7