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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 27/03/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 885/2023, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall' avv. Sergio Imbimbo, presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: ), in persona del Direttore Regionale p.t., rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'avv. Sergio Parrella, presso cui è elettivamente domiciliato.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: dichiarare, per la malattia professionale denunciata (pratica n.508418001), una menomazione dell'integrità psicofisica in misura del 10% o nella percentuale da determinare a mezzo C.T.U.; per l'effetto, condannare l' a CP_1 corrispondere l'indennizzo per i postumi permanenti, rapportato alla percentuale di danno biologico accertando, oltre interessi legali e rivalutazione;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 4.4.2023, la sig.ra esponeva di aver Parte_1 lavorato con la qualifica di “O.S.S.” (operatrice sociosanitaria), presso la casa di cura
“Le Ville” di Montefalcione (AV), dal novembre 1990 al mese di febbraio 2003, quando
1 veniva assunta presso la Clinica “Montevergine” di Mercogliano (AV), con la medesima mansione.
Precisava che la propria attività era consistita nella movimentazione e nel sollevamento dei pazienti.
Riferiva di aver subìto un infortunio sul lavoro in data 4.7.2011 e di essere stata sottoposta ad intervento chirurgico artroscopico per “conflitto sub-acromiale della spalla destra con tendinopatia interstiziale del muscolo sovraspinoso”.
Rappresentava di aver, quindi, inoltrato domanda di malattia professionale all' al fine di vedersi riconosciuto l'indennizzo per i “postumi di intervento CP_1 spalla destra per conflitto scapolomerale”.
Deduceva che l' aveva rigettato la richiesta con provvedimento del 9.12.2011, CP_1 per disconoscimento della genesi professionale.
Aggiungeva di aver presentato ricorso giudiziario avverso tale statuizione, depositato dinanzi al Tribunale di Avellino, che, previa nomina di C.T.U., in persona del dr.
aveva disposto il rigetto della domanda con sentenza n. 315/2014, Persona_1 impugnata con gravame d'appello dinanzi alla Corte d'Appello di Napoli, a sua volta definito, previa rinnovazione della C.T.U. con incarico affidato al dott. Per_2
con sentenza n. 3919/2019, nella quale veniva riconosciuto un danno
[...] biologico del 7% per la malattia professionale (“Sindrome da conflitto sub-acromiale della spalla destra con tendinopatia interstiziale del sopraspinoso, trattata chirurgicamente”).
Esponeva che l' aveva provveduto in conformità, erogando la prestazione CP_1 prevista per la percentuale di danno biologico riconosciuta.
Deduceva l'intervento di un aggravamento della patologia, come accertata nel certificato medico allegato del dr. , fino alla misura del 10%, sicché Persona_3 aveva presentato domanda di revisione, di cui veniva disposto il rigetto come da comunicazione del 23.4.2022.
Vano il ricorso amministrativo del 2.5.2022, rigettato con provvedimento del
18.6.2022.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' dinanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, formulando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in CP_1 giudizio, contestando l'avversa pretesa.
Deduceva che le patologie lamentate non potevano essere ricondotte ad infortunio sul lavoro, bensì a malattia professionale, consistente in una sindrome da conflitto subacromiale della spalla destra con tendinopatia inserzionale del sovraspinoso
2 trattato chirurgicamente.
Rappresentava di aver rigettato la richiesta di revisione della percentuale, formulata dalla ricorrente e motivata da un asserito peggioramento delle condizioni cliniche, ritenendola illegittima, in ragione dell'impossibilità di subire un peggioramento durante il breve lasso di tempo intercorso tra la C.T.U. medico-legale, recepita dalla richiamata sentenza 3919/2019, ed i referti posti alla base della domanda di revisione, risalenti al 14.10.2021 e del 28.10.2020.
Affermava, pertanto, la legittimità e la fondatezza del diniego opposto.
Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta ed espletata la disposta C.T.U., all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
Nella presente sede giudiziale, occorre stabilire se il dedotto aggravamento della menomazione psicofisica già accertata sussista ed incida sulla quantificazione del danno biologico sopra indicata.
Si è ritenuto, pertanto, di dover procedere a consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, trattandosi di accertamento avente natura tecnico-specialistica e connesso all'esercizio di un'elevata competenza scientifica, non posseduta dal giudicante, in conformità al disposto di cui all'art. 61 c.p.c. (Cassazione civile, sez. lav., 09/06/2000, n. 7933: “In tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, la valutazione del grado di riduzione dell'attitudine al lavoro importa non già una questione di natura giuridica riservata al giudice, ma un giudizio di ordine sanitario demandabile, in quanto tale, ad un consulente tecnico”).
Il relativo incarico è stato affidato alla dott.ssa , la quale, nella Persona_4 relazione definitiva in atti, esplicitava la propria valutazione osservando quanto segue:
“Le malattie professionali sono quegli stati morbosi che ripetono la loro causa dall'esercizio di un lavoro. A seguito della nota sentenza della Corte Costituzionale n.179/88, nel nostro ordinamento giuridico è stato introdotto il cosiddetto “sistema misto”, che ha sostituito il precedente “sistema della lista chiusa”. In sostanza si è passati da un sistema caratterizzato dall'esclusivo indennizzo di determinate malattie (elencate in apposite tabelle periodicamente aggiornate, cosiddette “MP tabellate”) ad un sistema aperto, in cui qualsiasi manifestazione morbosa è suscettibile di indennizzo purché ne sia provata in concreto l'origine professionale (cosiddette “MP non tabellate” o malattie da lavoro). La diagnosi di malattia professionale (sia tabellata che non) riconosce in ogni caso due fasi:
- la fase clinica, consistente nell'accertamento di una manifestazione morbosa nosologicamente qualificata;
- la fase medico-legale, consistente nella ricostruzione del nesso causale tra quest'ultima e una noxa lavorativa. Nel caso delle malattie professionali tabellate, la manifestazione morbosa insorta si giova del criterio della “presunzione legale di origine” qualora sia compatibile con l'azione
3 di una determinata noxa patogena e sia stata contratta nell'esercizio ed a causa di una lavorazione la cui nocività è presunta dalla tabella di legge. Con l'introduzione del sistema misto, la Corte ha ritenuto che la presunzione nascente dalle tabelle di legge fosse divenuta insufficiente a compensare il divieto all'allargamento dell'area della eziologia professionale. La nozione assicurativa di malattia professionale, tabellata e non, si caratterizza per l'esistenza di una causa lavorativa adeguata a produrre l'evento, ma non esclude la concorrenza di uno o più fattori concausali extraprofessionali, i quali possono anzi rappresentare fattori di potenziamento del rischio lavorativo ed aumentarne
l'efficacia lesiva. Nel caso in esame, la sig.ra , nel corso della sua vita lavorativa dal Parte_1
1990 a tutt'oggi, con la mansione di operatore socio-sanitario, si è trovata esposta a fattori di rischio di ordine prevalentemente fisico: mobilizzazione (sollevamento, spostamento ecc) di degenti allettati che comportano movimenti ripetuti a carico delle spalle. In data 04.09.2008, la perizianda si è sottoposta ad un intervento chirurgico in artroscopia per “sindrome da conflitto sub-acromiale della spalla destra con tendinopatia interstiziale del muscolo sovraspinoso”. Tale patologia veniva riconosciuta quale Malattia Professionale nella misura del 7%, indennizzata in capitale, con Sentenza della Corte Di Appello di Napoli n.3919/2019 a seguito di CTU redatta dal Dott. . Persona_2
Successivamente la sig.ra inoltrava all' domanda di revisione per aggravamento e Pt_1 CP_1 sottoposta a visita di revisione in data 20.04.2022 presso la sede di Avellino veniva confermato CP_1 il “grado di menomazione dell'integrità psico-fisica ai sensi degli art.13 D.LGS. 38/2000 pari al 7 % per “Sindrome da conflitto subacromiale della spalla destra con tendinopatia inserzionale del sovraspinoso trattato chirurgicamente. Esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla destra = 3%; limitazione della scapolo-omerale dx ai gradi estremi = 4%”. La sig.ra Parte_1 ritiene, invero, di aver subito un aggravamento delle sue patologie. Dallo studio della documentazione sanitaria agli atti del fascicolo di parte e dall'esame obiettivo effettuato nel corso delle operazioni peritali, si riscontra una sovrapposizione sia sintomatologica che diagnostica con quanto riportato nella relazione di visita medica rilasciata il 20.04.2022 dall' di Avellino. I postumi risultano CP_1 immodificati e il grado di menomazione risulta INVARIATO”.
Sulla scorta di tale stima, il C.T.U. formulava il conclusivo giudizio medico-legale nei seguenti termini: “Stante le argomentazioni sopra riportate si può affermare che, la signora
già titolare di un “grado di menomazione dell'integrità psico-fisica ai sensi degli Parte_1 art.13 D.LGS. 38/2000 pari al 7 % per Malattia Professionale” per “Sindrome da conflitto subacromiale della spalla destra con tendinopatia inserzionale del sovraspinoso trattato chirurgicamente. Esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla destra = 4% cod.227; limitazione della scapolo-omerale dx ai gradi estremi = 3% cod:224”, NON presenta un aggravamento delle suindicate patologie e pertanto si CONFERMA l'invalidità permanente determinata dalle menomazioni sopra riportate, nella misura del 7 % (sette percento) con riferimento alla Tabella Danno
Biologico allegata al DM del 12.07.2000: 1. Esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee CP_1 della spalla destra = 4% cod.227; 2. Limitazione della scapolo-omerale dx ai gradi estremi = 3% cod:224”.
Siffatto giudizio veniva confermato dal C.T.U. anche in sede di sintetica valutazione delle osservazioni controdeduttive avanzate dalla parte.
4 2. Ebbene, il consulente del giudice, mediante un attento e completo esame anamnestico, obiettivo e documentale della condizione patologica lamentata dal ricorrente, ha confermato la già riconosciuta percentuale di riduzione dell'integrità psico-fisica nella misura del 7%, ritenendo insussistente un aggravamento delle condizioni di salute della ricorrente.
A parere del giudicante, il consulente d'ufficio ha ampiamente e correttamente valutato le patologie sofferte dall'istante, formulando una stima pregnante e coerente, nonché immune da errori o incongruenze di qualsiasi natura, sul piano logico-deduttivo, ed altresì in assenza di errores in procedendo ovvero di lacune o vizi motivazionali.
Pertanto, il giudicante ritiene di dover condividere la stima espressa dal consulente per la formazione del proprio convincimento, sicché il maggior gradiente invalidante e il maggior indennizzo invocati in ricorso non possono essere riconosciuti.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va rigettato.
Assorbito ogni altro profilo.
3. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'oggetto del giudizio, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché la natura prettamente tecnica del demandato accertamento, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito di C. Cost. 77/2018, che ne impongono l'integrale compensazione tra le parti.
Le spese di C.T.U., liquidate separatamente, vanno poste definitivamente a carico della ricorrente.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite;
3) pone definitivamente a carico di le spese di C.T.U., liquidate con Parte_1 separato decreto.
Così deciso in Avellino, 27.3.2025
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 885/2023, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall' avv. Sergio Imbimbo, presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: ), in persona del Direttore Regionale p.t., rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'avv. Sergio Parrella, presso cui è elettivamente domiciliato.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: dichiarare, per la malattia professionale denunciata (pratica n.508418001), una menomazione dell'integrità psicofisica in misura del 10% o nella percentuale da determinare a mezzo C.T.U.; per l'effetto, condannare l' a CP_1 corrispondere l'indennizzo per i postumi permanenti, rapportato alla percentuale di danno biologico accertando, oltre interessi legali e rivalutazione;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 4.4.2023, la sig.ra esponeva di aver Parte_1 lavorato con la qualifica di “O.S.S.” (operatrice sociosanitaria), presso la casa di cura
“Le Ville” di Montefalcione (AV), dal novembre 1990 al mese di febbraio 2003, quando
1 veniva assunta presso la Clinica “Montevergine” di Mercogliano (AV), con la medesima mansione.
Precisava che la propria attività era consistita nella movimentazione e nel sollevamento dei pazienti.
Riferiva di aver subìto un infortunio sul lavoro in data 4.7.2011 e di essere stata sottoposta ad intervento chirurgico artroscopico per “conflitto sub-acromiale della spalla destra con tendinopatia interstiziale del muscolo sovraspinoso”.
Rappresentava di aver, quindi, inoltrato domanda di malattia professionale all' al fine di vedersi riconosciuto l'indennizzo per i “postumi di intervento CP_1 spalla destra per conflitto scapolomerale”.
Deduceva che l' aveva rigettato la richiesta con provvedimento del 9.12.2011, CP_1 per disconoscimento della genesi professionale.
Aggiungeva di aver presentato ricorso giudiziario avverso tale statuizione, depositato dinanzi al Tribunale di Avellino, che, previa nomina di C.T.U., in persona del dr.
aveva disposto il rigetto della domanda con sentenza n. 315/2014, Persona_1 impugnata con gravame d'appello dinanzi alla Corte d'Appello di Napoli, a sua volta definito, previa rinnovazione della C.T.U. con incarico affidato al dott. Per_2
con sentenza n. 3919/2019, nella quale veniva riconosciuto un danno
[...] biologico del 7% per la malattia professionale (“Sindrome da conflitto sub-acromiale della spalla destra con tendinopatia interstiziale del sopraspinoso, trattata chirurgicamente”).
Esponeva che l' aveva provveduto in conformità, erogando la prestazione CP_1 prevista per la percentuale di danno biologico riconosciuta.
Deduceva l'intervento di un aggravamento della patologia, come accertata nel certificato medico allegato del dr. , fino alla misura del 10%, sicché Persona_3 aveva presentato domanda di revisione, di cui veniva disposto il rigetto come da comunicazione del 23.4.2022.
Vano il ricorso amministrativo del 2.5.2022, rigettato con provvedimento del
18.6.2022.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' dinanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, formulando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in CP_1 giudizio, contestando l'avversa pretesa.
Deduceva che le patologie lamentate non potevano essere ricondotte ad infortunio sul lavoro, bensì a malattia professionale, consistente in una sindrome da conflitto subacromiale della spalla destra con tendinopatia inserzionale del sovraspinoso
2 trattato chirurgicamente.
Rappresentava di aver rigettato la richiesta di revisione della percentuale, formulata dalla ricorrente e motivata da un asserito peggioramento delle condizioni cliniche, ritenendola illegittima, in ragione dell'impossibilità di subire un peggioramento durante il breve lasso di tempo intercorso tra la C.T.U. medico-legale, recepita dalla richiamata sentenza 3919/2019, ed i referti posti alla base della domanda di revisione, risalenti al 14.10.2021 e del 28.10.2020.
Affermava, pertanto, la legittimità e la fondatezza del diniego opposto.
Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta ed espletata la disposta C.T.U., all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
Nella presente sede giudiziale, occorre stabilire se il dedotto aggravamento della menomazione psicofisica già accertata sussista ed incida sulla quantificazione del danno biologico sopra indicata.
Si è ritenuto, pertanto, di dover procedere a consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, trattandosi di accertamento avente natura tecnico-specialistica e connesso all'esercizio di un'elevata competenza scientifica, non posseduta dal giudicante, in conformità al disposto di cui all'art. 61 c.p.c. (Cassazione civile, sez. lav., 09/06/2000, n. 7933: “In tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, la valutazione del grado di riduzione dell'attitudine al lavoro importa non già una questione di natura giuridica riservata al giudice, ma un giudizio di ordine sanitario demandabile, in quanto tale, ad un consulente tecnico”).
Il relativo incarico è stato affidato alla dott.ssa , la quale, nella Persona_4 relazione definitiva in atti, esplicitava la propria valutazione osservando quanto segue:
“Le malattie professionali sono quegli stati morbosi che ripetono la loro causa dall'esercizio di un lavoro. A seguito della nota sentenza della Corte Costituzionale n.179/88, nel nostro ordinamento giuridico è stato introdotto il cosiddetto “sistema misto”, che ha sostituito il precedente “sistema della lista chiusa”. In sostanza si è passati da un sistema caratterizzato dall'esclusivo indennizzo di determinate malattie (elencate in apposite tabelle periodicamente aggiornate, cosiddette “MP tabellate”) ad un sistema aperto, in cui qualsiasi manifestazione morbosa è suscettibile di indennizzo purché ne sia provata in concreto l'origine professionale (cosiddette “MP non tabellate” o malattie da lavoro). La diagnosi di malattia professionale (sia tabellata che non) riconosce in ogni caso due fasi:
- la fase clinica, consistente nell'accertamento di una manifestazione morbosa nosologicamente qualificata;
- la fase medico-legale, consistente nella ricostruzione del nesso causale tra quest'ultima e una noxa lavorativa. Nel caso delle malattie professionali tabellate, la manifestazione morbosa insorta si giova del criterio della “presunzione legale di origine” qualora sia compatibile con l'azione
3 di una determinata noxa patogena e sia stata contratta nell'esercizio ed a causa di una lavorazione la cui nocività è presunta dalla tabella di legge. Con l'introduzione del sistema misto, la Corte ha ritenuto che la presunzione nascente dalle tabelle di legge fosse divenuta insufficiente a compensare il divieto all'allargamento dell'area della eziologia professionale. La nozione assicurativa di malattia professionale, tabellata e non, si caratterizza per l'esistenza di una causa lavorativa adeguata a produrre l'evento, ma non esclude la concorrenza di uno o più fattori concausali extraprofessionali, i quali possono anzi rappresentare fattori di potenziamento del rischio lavorativo ed aumentarne
l'efficacia lesiva. Nel caso in esame, la sig.ra , nel corso della sua vita lavorativa dal Parte_1
1990 a tutt'oggi, con la mansione di operatore socio-sanitario, si è trovata esposta a fattori di rischio di ordine prevalentemente fisico: mobilizzazione (sollevamento, spostamento ecc) di degenti allettati che comportano movimenti ripetuti a carico delle spalle. In data 04.09.2008, la perizianda si è sottoposta ad un intervento chirurgico in artroscopia per “sindrome da conflitto sub-acromiale della spalla destra con tendinopatia interstiziale del muscolo sovraspinoso”. Tale patologia veniva riconosciuta quale Malattia Professionale nella misura del 7%, indennizzata in capitale, con Sentenza della Corte Di Appello di Napoli n.3919/2019 a seguito di CTU redatta dal Dott. . Persona_2
Successivamente la sig.ra inoltrava all' domanda di revisione per aggravamento e Pt_1 CP_1 sottoposta a visita di revisione in data 20.04.2022 presso la sede di Avellino veniva confermato CP_1 il “grado di menomazione dell'integrità psico-fisica ai sensi degli art.13 D.LGS. 38/2000 pari al 7 % per “Sindrome da conflitto subacromiale della spalla destra con tendinopatia inserzionale del sovraspinoso trattato chirurgicamente. Esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla destra = 3%; limitazione della scapolo-omerale dx ai gradi estremi = 4%”. La sig.ra Parte_1 ritiene, invero, di aver subito un aggravamento delle sue patologie. Dallo studio della documentazione sanitaria agli atti del fascicolo di parte e dall'esame obiettivo effettuato nel corso delle operazioni peritali, si riscontra una sovrapposizione sia sintomatologica che diagnostica con quanto riportato nella relazione di visita medica rilasciata il 20.04.2022 dall' di Avellino. I postumi risultano CP_1 immodificati e il grado di menomazione risulta INVARIATO”.
Sulla scorta di tale stima, il C.T.U. formulava il conclusivo giudizio medico-legale nei seguenti termini: “Stante le argomentazioni sopra riportate si può affermare che, la signora
già titolare di un “grado di menomazione dell'integrità psico-fisica ai sensi degli Parte_1 art.13 D.LGS. 38/2000 pari al 7 % per Malattia Professionale” per “Sindrome da conflitto subacromiale della spalla destra con tendinopatia inserzionale del sovraspinoso trattato chirurgicamente. Esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla destra = 4% cod.227; limitazione della scapolo-omerale dx ai gradi estremi = 3% cod:224”, NON presenta un aggravamento delle suindicate patologie e pertanto si CONFERMA l'invalidità permanente determinata dalle menomazioni sopra riportate, nella misura del 7 % (sette percento) con riferimento alla Tabella Danno
Biologico allegata al DM del 12.07.2000: 1. Esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee CP_1 della spalla destra = 4% cod.227; 2. Limitazione della scapolo-omerale dx ai gradi estremi = 3% cod:224”.
Siffatto giudizio veniva confermato dal C.T.U. anche in sede di sintetica valutazione delle osservazioni controdeduttive avanzate dalla parte.
4 2. Ebbene, il consulente del giudice, mediante un attento e completo esame anamnestico, obiettivo e documentale della condizione patologica lamentata dal ricorrente, ha confermato la già riconosciuta percentuale di riduzione dell'integrità psico-fisica nella misura del 7%, ritenendo insussistente un aggravamento delle condizioni di salute della ricorrente.
A parere del giudicante, il consulente d'ufficio ha ampiamente e correttamente valutato le patologie sofferte dall'istante, formulando una stima pregnante e coerente, nonché immune da errori o incongruenze di qualsiasi natura, sul piano logico-deduttivo, ed altresì in assenza di errores in procedendo ovvero di lacune o vizi motivazionali.
Pertanto, il giudicante ritiene di dover condividere la stima espressa dal consulente per la formazione del proprio convincimento, sicché il maggior gradiente invalidante e il maggior indennizzo invocati in ricorso non possono essere riconosciuti.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va rigettato.
Assorbito ogni altro profilo.
3. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'oggetto del giudizio, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché la natura prettamente tecnica del demandato accertamento, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito di C. Cost. 77/2018, che ne impongono l'integrale compensazione tra le parti.
Le spese di C.T.U., liquidate separatamente, vanno poste definitivamente a carico della ricorrente.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite;
3) pone definitivamente a carico di le spese di C.T.U., liquidate con Parte_1 separato decreto.
Così deciso in Avellino, 27.3.2025
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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