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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 03/11/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 672/2022
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola De Lisio Consigliera
Dott. Ombretta Paini Consigliera rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n.672/2022
Tra:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Cardoso del foro di Spoleto ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Alessandro Ciglioni sito in Perugia, Corso Vannucci
n.30, come da procura in calce all'atto di riassunzione Appellante
e
in persona del liquidatore, rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
NC RI del foro di Perugia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Perugia, Via XIV
Settembre n69, come da procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello con appello incidentale Appellata ed appellante incidentale nonche'
, rappresentato e difeso dagli Avv. Antonio Bagianti e Francesca Bagianti del foro di CP_2
Perugia ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo sito in Perugia, Piazza Michelotti n.1, come da procura in calce alla comparsa costitutiva Appellato
e , quale erede di , rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Blasi del CP_3 Persona_1 foro di Perugia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Perugia, Via Baglioni n.36, come da procura in calce alla comparsa costitutiva Appellata
avente ad oggetto riassunzione a seguito di rinvio ex art.392 cpc disposto con l'ordinanza in data
12/7/22 della Corte di Cassazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per : Parte_1
“Voglia la Corte di Appello di Perugia, in questa sede di giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c.,
In via principale: rigettare tutte le domande proposte dalla , nel giudizio di Parte_2 primo grado e nel giudizio di 2° grado, in quanto destituite di ogni fondamento in fatto e in diritto e non provate, con condanna della stessa al pagamento delle spese (comprese quelle di c.t.u.) e dei compensi di tutti
i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario ed accessori, prevedendo il ristoro di quanto pagato dal Parte_1 in relazione all'accoglimento dell'appello incidentale sulle spese proposto dalla oltre interessi CP_1 dal pagamento al rimborso effettivo.
Accertare e dichiarare la responsabilità del Geom. in qualità di progettista, responsabile e CP_2 direttore dei lavori e della Sig.ra quale erede del Geom. già amministratore CP_3 Persona_1 del condominio in oggetto, per violazione degli obblighi sugli stessi gravanti e in merito alla mancata regolare esecuzione dei lavori, alla mancata corretta contabilizzazione dei lavori medesimi, alla mancata corretta ripartizione dei relativi costi, alla mancata contestazione di vizi e/o difetti e/o difformità delle opere, nonché per tutti i fatti esposti ed emersi nei primi due gradi di giudizio di merito;
per l'effetto, condannare i predetti
Geom e nelle rispettive qualità e ciascuno per la propria responsabilità, in solido, CP_2 CP_3 al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dal Sig. nella Parte_1 misura che sarà valutata equitativamente dal Giudice ex artt. 1226 e 2056 c.c. (e comunque nei limiti del valore dichiarato della causa) con rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al soddisfo;
con condanna degli stessi al pagamento delle spese (comprese quelle di c.t.u.) e compensi di tutti i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario ed accessori di Legge.
In via subordinata:
Nell'ipotesi denegata di accoglimento delle domande proposte dalla e di eventuale soccombenza Parte_2 anche solo parziale dell'odierno attore, accertare e dichirare che il Geom. in qualità di CP_2 progettista, responsabile e direttore dei lavori e la Sig.ra quale erede del Geom. CP_3 Per_1
già amministratore del condominio in oggetto, sono obbligati a tenere indenne e manlevare il Sig.
[...]
, da ogni e qualsivoglia pretesa creditoria, compresa la rifusione di ogni spesa e quindi, Parte_1 condannare il Geom. e la Sig.ra a rifondere tutto quanto il abbia pagato CP_2 CP_3 Parte_1
e/o sia tenuto a versare alla a qualsiasi titolo;
con condanna degli stessi al pagamento di tutte CP_1 le spese, comprese quelle tecniche di c.t.u., e dei compensi di tutti i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario
e accessori di Legge.
In ogni caso: accertare e dichiarare la responsabilità del Geom. in qualità di progettista, responsabile e CP_2 direttore dei lavori e della Sig.ra quale erede del geom. già amministratore CP_3 Persona_1 del condominio in oggetto, per violazione degli obblighi sugli stessi gravanti e in merito alla mancata regolare esecuzione dei lavori, alla mancata corretta contabilizzazione dei lavori medesimi, alla mancata corretta ripartizione dei relativi costi, alla mancata contestazione di vizi e/o difetti e/o difformità delle opere, nonché per tutti i fatti esposti ed emersi nei primi due gradi di giudizio di merito;
per l'effetto, condannare i predetti
Geom e nelle rispettive qualità e ciascuno per la propria responsabilità, in solido, CP_2 CP_3 al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dal Sig. nella Parte_1 misura che sarà valutata equitativamente dal Giudice ex art. 1226 e 2056 c.c. (e comunque nei limiti del valore dichiarato della causa) con rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al soddisfo;
con condanna degli stessi al pagamento delle spese (comprese quelle di c.t.u.) e compensi di tutti i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario ed accessori di Legge.
Ancora in via principale (già qualificata come riconvenzionale nelle fasi di merito): accertare e dichiarare la responsabilità della per l'inadempimento Controparte_1 degli obblighi assunti con il contratto di appalto del 15/12/2000 e, in particolare, per la mancata esecuzione
a regola d'arte dei lavori alla stessa commissionati, per i vizi, e/o difetti e/o difformità delle opere realizzate da tale impresa, per la mancata ultimazione dei lavori, per la divergenza tra i lavori effettivamente svolti e quelli risultanti dalla contabilità, nonché per tutti i fatti esposti ed emersi nei due giudizi di merito ed altresì per tutti i danni di conseguenza subiti e subendi dal Sig. . Parte_1
Condannare pertanto la , al risarcimento, in solido con le altre parti, di tutti i Controparte_1 conseguenti danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dal Sig. , nella misura che sarà Parte_1 valutata in via equitativa dal Giudice ex art. 1226 e 2056 c.c., con rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al soddisfo (e comunque nei limiti del valore dichiarato della causa).
Dichiarare la compensazione tra quanto eventualmente dovuto dal Sig. alla ditta e quanto Parte_1 CP_1 quest'ultima società sarà tenuta a versare al a qualsiasi titolo. Parte_1
Con vittoria di spese, comprese quelle di c.t.u. dei gradi di merito e con condanna della n favore del CP_1
alla restituzione di quanto da questi pagato per spese legali in virtù dell'accoglimento dell'appello Parte_1 incidentale proposto dalla CP_1
In via istruttoria: disporre nuova consulenza da affidarsi ad altro professionista poiché l'espletata c.t.u, come ampiamente documentato nel giudizio di merito, ha prodotto elaborati gravidi di errori, omissioni, contraddizioni e soluzioni tecniche inattuabili, come rilevato nelle tre note di osservazioni prodotte dalla difesa nel Parte_1 procedimento di 1° grado a cui integralmente si rimanda;
in subordine si chiede che venga disposto il richiamo del c.t.u. per ulteriori chiarimenti avuto riguardo alle osservazioni ala relazione del c.t.u. del 5/2/2009 datate 27/5/2009 e tempestivamente depositate nel giudizio di 1° grado. Si chiede altresì che vangano ammesse tutte le ulteriori richieste istruttorie tempestivamente e ritualmente formalizzate dalla difesa nel procedimento di 1° grado ed articolate nella memoria ex Parte_1 art. 184 c.p.c. dell'Avv. Grasselli, depositata in data 9/1/2006 che qui devono intendersi per integralmente trascritte.”
Per : Controparte_1
“rigettare l'appello proposto da , in quanto infondato in fatto e diritto. In accoglimento Parte_1 dell'appello incidentale nuovamente proposto: - condannare l'appellante all'integrale Parte_1 pagamento delle spese di lite di primo grado, oltre a quelle della fase di appello. Con vittoria di spese ed onorari di tutti i gradi del giudizio.”
Per : CP_2
“in via principale che l'appello avverso la sentenza n. 256/2013 del Tribunale di Perugia depositata il
1.3.2013 proposto da sia dichiarato inammissibile a sensi art. 348 bis e ter c.p.c. per i motivi Parte_1 tutti esposti in parte narrativa della comparsa di costituzione 28.2.23 o - in subordine - rigettato in quanto del tutto infondato in fatto e in diritto;
- in subordine, in via istruttoria, nella non creduta ipotesi di accoglimento delle ragioni dell'appellante, si insiste per l'ammissione dei mezzi di prova indicati già nella memoria istruttoria depositata il 9.1.2006 e nella replica depositata il 9.2.2006, con opposizione, per i motivi ivi indicati, all'ammissione dei mezzi di prova tutti richiesti dal . Si indicano a testi i Sig.ri da Perugia, da Assisi, Parte_1 Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
da Assisi, da Perugia.
[...] Testimone_4
E sempre in via istruttoria, per il richiamo del CTU per i motivi già indicati nella nostra memoria del
13.1.2010 (e cioè in risposta alle nostre osservazioni depositate all'udienza del 28.5.2009) ed in parte narrativa con opposizione al richiamo del CTU così come richiesto da . Il Geom. Parte_1 CP_2 dichiara altresì di non accettare il contraddittorio su eventuali domande e/o eccezioni nuove e dunque di non accettare il contraddittorio sulle domande di risarcimento del danno, proposte sia in via principale che in via subordinata nei confronti del quale Direttore dei Lavori, nonchè a quelle di rivalutazione monetaria CP_2 ed interessi legali in quanto inammissibili (trattandosi di domande nuove - mutatio libelli - la cui proponibilità
è esclusa dal codice di rito). Con vittoria delle spese di tutti i gradi del giudizio.”
Per : CP_3
“Voglia la Corte di Appello di Perugia:
In via pregiudiziale e comunque in ogni caso: = dato atto che le domande promosse da nei confronti di , quale erede di Parte_1 CP_3
, sono state rigettate con pronuncia di inammissibilità e infondatezza nei precedenti gradi di Persona_1 giudizio e non sono state oggetto di ricorso in cassazione, accertarne e dichiararne il passaggio in giudicato;
= accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande in questa sede promosse da nei Parte_1 confronti di per violazione dei limiti del giudizio di rinvio e degli artt. 384 e 394 c.p.c., dovendo CP_3 questo rimanere circoscritto al solo capo della sentenza cassato dalla ordinanza rimettente e relativo alla declaratoria di prescrizione dell'azione ex art. 1667 c.c. rivolta nei confronti della CP_1
= in via subordinata preliminare: accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione in riassunzione del presente giudizio di rinvio e/o comunque l'inammissibilità e/o manifesta infondatezza della domanda svolta nei confronti di stante la mancata indicazione dei fatti posti a fondamento della dedotta CP_3 responsabilità.
In riproposizione delle eccezioni e difese già svolte nei precedenti gradi di giudizio:
= in via preliminare:
- dichiarare la nullità dell'atto di citazione per chiamata in causa nei confronti di (oggi Persona_1 [...]
stante la persistente carenza dei requisiti di cui all'art. 163 n.3 e 4, anche in esito al deposito della CP_3 memoria integrativa ex art. 164 c.p.c. del 6.03.2003;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande di accertamento della responsabilità contrattuale e risarcimento del danno formulate da nei confronti di (oggi Parte_1 Persona_1 CP_3 solo nella memoria ex art 183 c.p.c., nonché la tardiva allegazione, e pertanto l'irrilevanza, dei fatti solo in detta sede allegati, dando atto che la domanda ritualmente proposta nei confronti di questi è limitata a quanto dedotto nella memoria integrativa ex art. 164 c.p.c. del 6.03.2003 e cioè alla domanda di garanzia a fronte di eventuali esborsi dovuti in favore della CP_1
- accertare e dichiarare inammissibili, ex artt. 342 e 345 c.p.c. tutti i motivi del gravame proposto con l'atto di appello notificato il 3 aprile 2014 e le nuove domande ed allegazioni in detta sede promosse;
= nel merito:
- in via principale: rigettare le domande promosse nei confronti del Geom. ed oggi dell'erede Persona_1 poiché infondate in fatto ed in diritto;
CP_3
- in via meramente subordinata, e per mero scrupolo, contenere l'eventuale pronuncia di condanna entro il limite ex adverso indicato di euro 26.000,00 e – tenuto conto anche di questo – quantificare, secondo giustizia
e risultati istruttori, le eventuali voci di danno/manleva a cui fosse tenuta nei limiti di quelli CP_3 ritenuti imputabili al geom. nella sua qualità di Amministratore del condominio. Persona_1
In via subordinata istruttoria:
= ci si oppone alla rinnovazione della CTU con altro professionista o anche solo al richiamo dello stesso
Consulente in quanto la relazione peritale e il successivo supplemento, depositati nel corso del giudizio, appaiono scevri da errori, dalle contraddizioni e dalle omissioni denunciate dal;
Parte_1 = ci si oppone alle ulteriori richieste istruttorie avanzate dalla parte nella memoria e nella replica Parte_1 ex art. 184 c.p.c. per i motivi già addotti nella memoria di replica dep.
9.02.2006 e nei verbali di causa successivi;
= per quanto possa occorrere, senza inversione dell'onere della prova, si insiste, in caso di ammissione della prova avversaria, nella prova contraria articolata nella propria memoria di replica ex art. 184 c.p.c. dep.
9.02.2006, ovvero nella prova contraria sul capitolo della memoria del chiamato in causa Geom. con CP_2
i medesimi testi;
= ci si oppone, in ogni caso, all'acquisizione dei documenti 3 e 4 depositati da con l'atto di appello Parte_1 del 2014 e si insiste nella richiesta di estromissione dal fascicolo di parte , previa declaratoria di Parte_1 inammissibilità, dei già citati doc. 3 e 4 e degli atti e/o documenti allegati e/o depositati dal Parte_1 personalmente e/o dal difensore di questi all'udienza del 28.05.2009, all'udienza del 4.02.2010 e comunque dopo la scadenza del termine perentorio per le produzioni documentali ex art. 184 c.p.c. del 9.01.2006.
In ogni caso: con vittoria delle spese e compensi professionali, oltre spese generali e accessori di legge, del presente giudizio e del giudizio di cassazione.”
Con ordinanza in data 24/7/23 venivano rigettate le istanze istruttorie delle parti, salva, alla successiva udienza,
l'autorizzazione in favore dell'Avv. Bagianti, su sua richiesta, al deposito di documentazione cartacea relativa a documenti già allegati al fascicolo di I grado non agevolmente scansionabili ai fini del deposito telematico, dopodiché la causa veniva riservata in decisione. Tuttavia, con provvedimento del 31/3/25, la stessa veniva rimessa sul ruolo a seguito del trasferimento (avvenuto prima che potesse essere tenuta la camera di consiglio) di uno dei componenti del Collegio, e dunque onde consentirne la nuova assunzione in decisione con Collegio in diversa composizione, cosa che avveniva con ordinanza del 19/6/25.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.392 cpc ritualmente notificato riferiva che nel lontano 2001 l'impresa edile Parte_1 lo aveva convenuto in giudizio al fine di ottenere il residuo pagamento di euro Controparte_1
28.965,39 ancora dovutole quale compenso professionale per i lavori di ripristino del suo edificio danneggiato dal terremoto del 1997 ed affermava di essersi costituito in quella sede contestando la debenza di tale importo e spiegando domanda riconvenzionale volta ad ottenere l'accertamento dei vizi e difetti delle opere realizzate Cont dalla , condannandola quindi al risarcimento dei danni a lui causati, da portare in compensazione con le eventuali somme che fossero state riconosciute in favore della società. Aggiungeva di aver anche chiamato in Cont causa, per essere manlevato di eventuali somme che fosse stato condannato a corrispondere alla nonché quali soggetti corresponsabili dei danni da lui subiti, sia il direttore dei lavori geom. che CP_2
l'amministratore del condominio bifamiliare in cui era sita la sua abitazione ossia . Persona_1 Deduceva poi che in quella sede si erano costituiti anche i chiamati in causa eccependo la tardività delle domande spiegate nei loro confronti e respingendo nel merito ogni addebito. Precisava ancora che in quella sede era stata espletata una CTU avente ad oggetto sia il controllo circa la correttezza della contabilità redatta dall'appaltatrice ed avallata dal sia gli accertamenti in merito ai dedotti vizi e difetti delle opere di cui CP_3 doveva rispondere anche il direttore dei lavori ed evidenziava che, all'esito del giudizio, il Tribunale CP_2 aveva accolto la domanda della condannandolo al pagamento di euro 28.965,39 oltre interessi ed CP_1 aveva invece rigettato la sua domanda riconvenzionale, per danni dovuti ad errori di contabilità nonché in Cont ragione dei vizi e difetti delle opere, sia nei confronti della che nei confronti dei due chiamati in causa, compensando integralmente fra le parti le spese processuali.
Il dava quindi atto di aver interposto appello avverso tale sentenza riproponendo le medesime Parte_1 domande e questioni già poste in I grado, avverso le quali le controparti, tutte costituite anche in II grado, avevano ribadito le proprie posizioni e la aveva interposto appello incidentale per la riforma del capo CP_1 della sentenza del Tribunale relativo alle spese dovendosi a suo dire porre le stesse a carico di esso appellante.
All'esito la Corte d'Appello aveva così statuito: “Rigetta l'appello principale e in accoglimento di quello incidentale condanna al pagamento in favore di delle spese processuali di primo Parte_1 CP_1 grado liquidate in euro 4.000,00 oltre Iva e cap come per legge. Condanna altresì l'appellante a pagare agli appellati le spese processuali del presente grado di giudizio che liquida per ciascuna parte in euro 5.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% Iva e cap come per legge. Sussistono per
l'appellante principale i presupposti per il raddoppio del contributo unificato”.
Avverso tale decisione – proseguiva il – aveva proposto ricorso per cassazione deducendo due Parte_1 motivi: con il primo aveva denunciato la violazione dell'art.1667 cc avendo la Corte d'Appello infondatamente ritenuto che le sue deduzioni in punto di avvenuta interruzione del termine di prescrizione della sua azione di Cont accertamento dei vizi e difetti delle opere realizzate dalla fossero generiche – non procedendo pertanto ad esaminare la questione dei vizi nel merito - quando invece egli aveva specificamente indicato le circostanze dell'avvenuta interruzione di tale termine;
con il secondo motivo egli aveva poi lamentato l'omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell'art.360, comma 1, n.5) cpc ossia il fatto che il direttore dei lavori geom. CP_2 aveva falsamente attestato l'intervenuta ultimazione di essi, mai consegnati né da lui accettati sicché il predetto termine di prescrizione in realtà non era mai decorso.
Il dava atto che in sede di legittimità si erano costituite anche tutte le controparti contestando ancora Parte_1 una volta le sue pretese e che la Corte di Cassazione aveva accolto il suo primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo, ritenendo che le sue allegazioni di cui all'atto di appello in punto di interruzione del termine di prescrizione fossero invece sufficientemente specifiche e rinviando quindi gli atti innanzi a questa
Corte in diversa composizione per l'eventuale esame del merito della domanda di garanzia, avvertendo che restavano comunque impregiudicate le questioni eccepite nel controricorso della in punto di tardività CP_1 Cont della domanda riconvenzionale del , a dire della stessa da lui proposta in I grado solo con la Parte_1 prima memoria ex art.183 cpc. Insisteva quindi nelle precedenti deduzioni limitando però in questa sede l'ammontare della sua domanda risarcitoria a 26.000,00 euro. Anche in questa sede si costituivano le controparti.
La difesa della società appaltatrice reiterava la sua eccezione di tardività della proposizione dell'azione di garanzia proposta dal ed evidenziava, nel merito, come la CTU svolta in I grado avesse comunque Parte_1 rilevato la sostanziale correttezza di tutti gli interventi dalla stessa realizzati sull'immobile di quest'ultimo; insisteva poi nel suo appello incidentale volto ad ottenere la condanna dell'appellante principale alla rifusione in suo favore delle spese del primo grado, oltre alla sua condanna al pagamento di quelle del secondo grado.
Quanto al lo stesso in questa sede deduceva che questa Corte potrà conoscere solo della domanda del CP_2
inerente il suo preteso diritto di manleva nei confronti suoi e della mentre non potrà in ogni Parte_1 CP_3 caso conoscere della domanda risarcitoria dal primo proposta solo con la sua prima memoria ex art.183, comma
5, cpc e nell'atto di appello. Il direttore dei lavori deduceva poi la totale infondatezza della domanda dell'appellante nel merito dei vizi e difetti (anche) a lui addebitati sostenendo in primo luogo che le decisioni relativa alla presentazione della seconda variante erano state assunte con la partecipazione dello stesso
; in secondo luogo che era errata la qualificazione data dal CTU di taluni interventi alla stregua di Parte_1 lavori di adeguamento sismico (non aventi diritto al contributo pubblico) anziché di miglioramento sismico
(aventi diritto al contributo); in terzo luogo che non vi erano sostanziali errori nella contabilità da lui redatta;
in quarto luogo che poiché dal maggio 2001 il gli aveva negato la possibilità di accedere nella sua Parte_1 proprietà, esso non aveva potuto rilevare eventuali vizi tra quelli dedotti dall'appellante, peraltro in CP_2 gran parte esclusi dal CTU. Il aggiungeva poi che non era dovuto nemmeno il risarcimento di tutti gli CP_2 altri danni pretesi dal – in virtù di domande in ogni caso tardive – non avendo lo stesso fornito alcuna Parte_1 dimostrazione al riguardo. Concludeva quindi come sopra.
Infine si costituiva in questa sede anche la eccependo pregiudizialmente il già intervenuto passaggio CP_3 in giudicato interno delle decisioni con cui sia il Tribunale che la Corte d'Appello avevano rigettato le domande del contro suo padre, amministratore del condominio, domande non oggetto di ricorso in Cassazione. Parte_1
In secondo luogo la deduceva la totale mancanza, nell'atto di citazione in riassunzione del , CP_3 Parte_1 di ogni allegazione circa la causa petendi ed il petitum della domanda svolta nei suoi confronti, salvo un fugace riferimento alla conoscenza in capo all'amministratore circa le riserve da lui espresse in ordine alla contabilità redatta dalla società appaltatrice. Per scrupolo difensivo, comunque, la dichiarava di riproporre in CP_3 questa sede tutte le difese esplicate nel merito sin dal I grado di giudizio, riportandosi altresì a tutte le eccezioni sollevate nel precedente giudizio di appello e concludeva quindi come sopra.
Orbene, la Corte osserva che va anzitutto delineato l'oggetto del presente giudizio, dovendosi in primo luogo rigettare l'eccezione di giudicato interno sollevata dalla in relazione alle domande proposte nei suoi CP_3 confronti quale erede dell'amministratore condominiale . Ed invero non può sostenersi che tali Persona_1 domande non avessero formato oggetto del ricorso in Cassazione posto che, leggendo appunto tale ricorso, si rileva come il , dopo aver censurato le affermazioni della Corte d'Appello circa la ritenuta genericità Parte_1 delle sue deduzioni in merito all'avvenuta interruzione del termine di prescrizione previsto ai fini dell'azione di garanzia di cui all'art.1667 cc, aveva specificato (cfr. pag.12 del ricorso in Cassazione) che erroneamente la
Corte aveva affermato la tardività della sua domanda riconvenzionale, così rendendo superflua anche l'analisi delle domande svolte nei confronti dei terzi chiamati in causa e rammentando in merito, poco CP_2 CP_3 sopra, come egli sin dal I grado ed anche nel II, avesse tempestivamente richiesto di essere garantito da tali terzi “contro gli effetti dell'eventuale accoglimento della domanda attorea” (cfr. pag.11) nonché avesse anche richiesto la loro condanna al risarcimento dei danni dagli stessi a lui causati, chiedendo dunque, anche in relazione a tali domande, la cassazione della sentenza di II grado. E del resto la Corte di Cassazione, nella sua ordinanza, dopo aver spiegato le ragioni dell'accoglimento del primo motivo di ricorso, aveva specificato che
“Restano impregiudicate, come eccepito nel controricorso, le questioni concernenti la tardività delle riconvenzionali, questione che è devoluta al giudice del rinvio e su cui la Corte d'Appello si è pronunciata in modo esplicito solo relativamente alle richieste formulate verso i terzi chiamati, rilevando che esse erano state proposte solo nelle memorie ex art.183, comma quinto, cpc”, così devolvendo espressamente a questa Corte tutte le indicate questioni (con la sola precisazione che v'era stata una considerazione espressa di esse da parte del precedente Collegio di II grado unicamente con riguardo alla posizione dei terzi chiamati). Cont Si è invece formato il giudicato interno sull'appello incidentale proposto dalla nel precedente giudizio di II grado al fine di ottenere la condanna del alla rifusione delle spese da essa sostenute in I grado: Parte_1 tale domanda infatti era stata accolta da questa Corte e su tale accoglimento l'odierno appellante non aveva proposto alcun motivo di ricorso in Cassazione.
Risulta poi coperta dal giudicato interno la domanda con cui il aveva richiesto il rigetto della pretesa Parte_1 Cont della di pagamento del saldo residuo di euro 28.965,39 sul presupposto per cui i l residuo saldo fosse in realtà minore: al riguardo, infatti, il non aveva, nelle conclusioni del suo atto di appello, chiesto uno Parte_1 specifico accertamento di tale saldo residuo al fine di dichiararne il minor importo rispetto a quello richiesto Cont in I grado dalla , da cui poi, eventualmente, detrarre quanto dovuto ad esso appellante in ragione dei dedotti inadempimenti dell'appaltatrice, deducendone in sostanza la non debenza solo in relazione alla sussistenza di propri crediti a titolo di risarcimento danni da porsi in compensazione con la predetta somma oggetto della condanna pronunciata dal Tribunale. Cont Ciò premesso, e venendo appunto ad esaminare l'eccezione sollevata dalla in ordine alla pretesa tardività della domanda riconvenzionale proposta nei suoi confronti, a suo dire enunciata nei suoi elementi costitutivi della causa petendi e del petitum solo nella I memoria ex art.183 cpc quando ormai era consentita al Parte_1 solo una emendatio libelli e non invece la possibilità di proporre domande nuove, deve osservarsi che la stessa
è infondata. Al riguardo è opportuno richiamare l'arresto sul punto delle Sezioni unite della Suprema Corte (i cui principi sono stati poi, in sostanza, ribaditi in tutte le pronunce di legittimità che si sono susseguite sull'argomento negli anni successivi) la quale, con sentenza n.12310 del 15/6/15 aveva spiegato che “La modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali”.
Orbene, nella specie il , costituendosi in I grado aveva proposto domanda riconvenzionale contro la Parte_1 chiedendo, tra le altre cose, che venisse “accertata la responsabilità dell'attrice per non avere CP_1 effettuato, a regola d'arte, i lavori specificati sopra, con ciò causando notevoli danni all'attore, condannare la in persona del leg.rap. pro tempore al risarcimento del danno nella misura che emergerà in corso CP_1 di causa, laddove necessario anche con ricorso all'equità, compensare ogni somma eventualmente dovuta dal convenuto alla con quanto quest'ultima sarà tenuta a corrispondere al convenuto a qualsiasi titolo”: CP_1 tali conclusioni erano poste in relazione all'argomentazione, contenuta anch'essa nella comparsa costitutiva del , secondo cui “Deve infine aggiungersi che il sig. lamenta l'esistenza, nelle Parte_1 Parte_1 opere eseguite dall'attrice, di una serie di vizi così come meglio specificati nel computo metrico estimativo che si allega (Doc.2)” e tale doc.2 – il cui contenuto certamente integrava la riferita doglianza – indicava una lunga serie di vizi e difetti a carico, principalmente, dell'impianto elettrico dell'immobile. E' pur vero che poi, nella sua I memoria ex art.183 cpc, il convenuto aveva notevolmente ampliato l'elenco dei vizi e Parte_1 Cont difetti posti a base della sua riconvenzionale nei confronti della , oltre che delle sue domande di garanzia e risarcimento dei danni proposte contro il ed il allegando una serie di ancor più gravi difetti, CP_3 CP_2 anche attinenti alle strutture murarie della sua abitazione, oltre ad ulteriori problematiche: tuttavia è anche vero che con tali aggiunte il aveva ampliato il petitum della sua domanda originaria ma tale facoltà gli Parte_1 era consentita stanti i citati principi espressi dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione e tenuto conto che sussisteva anche l'ulteriore requisito, sempre richiamato dalla citate Sezioni unite, per cui l'ampliamento dei vizi e difetti oggetto della domanda di garanzia ex art.1667 cc, pur consistente, comportava che la domanda così modificata restava “comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali”: la vicenda era infatti la stessa e nessun significativo allungamento dei tempi processuali poteva derivarne, e del resto la CTU poi espletata aveva riguardato, unitamente, tutti i vizi e difetti così dedotti in causa dal . Parte_1
Stante dunque l'ammissibilità di tale riconvenzionale di quest'ultimo dovrà procedersi ora all'esame dell'eccezione di prescrizione della relativa azione di garanzia, avendo la Suprema Corte evidenziato come le sue controdeduzioni in appello in punto di interruzione del relativo termine non potessero considerarsi generiche: al riguardo si rammenta che l'art.1667, comma 3, cc prevede che “L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia purché le difformità o i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna”. Orbene, quanto al termine di decadenza dei Cont sessanta giorni, si rileva che la corrispondente eccezione, sollevata in I grado dalla difesa della , non era stata riproposta in appello sicché sul suo rigetto (il Tribunale aveva accolto non tale eccezione ma quella di prescrizione) si è formato il giudicato interno.
Occorre pertanto esaminare la fondatezza o meno dell'eccezione di prescrizione: al riguardo si consideri che il committente era stato convenuto per il pagamento sicché egli, a tenore della citata disposizione, Parte_1 poteva sempre far valere la garanzia per le difformità o i vizi purché non fossero decorsi più di due anni dalla consegna dei lavori. Al riguardo risultano agli atti le comunicazioni di ultimazione dei lavori redatte dal CP_2 in data 14/7/01 ed inviate al Comune di Assisi e alla Provincia di Perugia sicché deve ritenersi che proprio nel luglio del 2001 i lavori erano stati consegnati al , che peraltro non li aveva accettati ritenendoli viziati Parte_1 come risultava dalle riserve dallo stesso apposte sin dalla firma dei vari SAL, una cosa essendo la consegna e altra essendo l'accettazione dell'opera (in merito si veda anche Cass. civ., sez.II, ord. n.1576 del 22/1/25): e,
a fronte di tale consegna, il committente aveva analiticamente contestato numerosissimi interventi eseguiti Cont dalla già il 13/11/01 con una lunga missiva inviata all'appaltatrice dall'allora suo legale Avv. Fonzo (cfr. Cont doc.30 di cui al fascicolo di parte in I grado); successivamente, ricevuta la notifica dell'atto di citazione Cont con cui la società aveva chiesto la sua condanna al pagamento dei residui compensi dovutile, il Parte_1 si era costituito innanzi al Tribunale di Perugia il 22/1/02 proponendo in via riconvenzionale l'azione di garanzia per i vizi delle opere: nessun termine biennale era dunque decorso a seguito della consegna delle stesse.
Venendo quindi all'esame del merito di tale domanda riconvenzionale deve anzitutto osservarsi che in questa sede l'appellante ha limitato tale domanda entro il limite di 26.000,00 euro indicato quale valore della Cont controversia sicché occorrerà valutare la sussistenza o meno di un'obbligazione risarcitoria della sino a tale importo. Al riguardo dovrà farsi riferimento alle risultanze della CTU svolta in I grado che, contrariamente agli assunti del , non appare gravida di errori, contraddizioni e quant'altro ma, al contrario, piuttosto Parte_1 dettagliata, immune da vizi logici e dunque attendibile, sia in relazione al primo elaborato che al secondo, essendo stato, il perito d'ufficio, anche richiamato affinché rispondesse ad ulteriori obiezioni delle parti, sicché alla stessa – che pure ha individuato, aderendo in parte alle tesi dell'appellante, talune carenze e difetti negli interventi eseguiti dall'appaltatrice – dovrà farsi riferimento.
Orbene il CTU, con chiare argomentazioni - ulteriormente chiarite con il secondo elaborato redatto a seguito del suo richiamo con il quale aveva esaurientemente risposto alle osservazioni dei CTP - ha accertato che, Cont accanto ad una buona parte di lavorazioni correttamente realizzate dalla , quest'ultima aveva tuttavia effettuato anche interventi non a regola d'arte, a cominciare, quanto alla copertura in legno lamellare, dall'errato inserimento delle travi nei cordoli, non in linea con le corrette dimensioni dell'armatura longitudinale minima, difetti per il cui ripristino è stato quantificato un costo di euro 1001,97 (pag.12 di cui al primo elaborato); inoltre il CTU aveva rilevato, con riferimento alla problematica relativa alla canna fumaria della condomina che per ripristinare il tubo di scarico e ridurre le dimensioni della canna entro i limiti Tes_3 pattuiti occorre un costo compreso tra euro 1000,00 ed euro 1500,00 (cfr. pag.13 del primo elaborato), potendosi equitativamente stabilire quindi in questa sede un costo di euro 1.250,00; ancora, il CTU ha spiegato che il costo di ripristino dei difetti relativi all'ancoraggio delle barre di armatura in corrispondenza degli angoli dei cordoli risulta pari ad euro 10.360,00 (cfr. pag.15 di cui al secondo elaborato), che ammontavano ad euro
5.887,05 gli oneri per il ripristino della precedente quota del terrazzo ed ha accolto le doglianze del Parte_1 in ordine all'errato calcolo della superficie della sua proprietà che gli aveva comportato una riduzione del contributo nella misura di euro 500,00, somma, anch'essa, che andrà pertanto risarcita;
inoltre il perito d'ufficio Cont ha spiegato che la aveva anche posto in essere una serie di interventi difformi rispetto al progetto approvato per il cui ripristino – non potendosi più presentare una variante essendo conclusi i lavori – occorreva una spesa pari, nel complesso, ad euro 8591,00. Deve a questo punto rilevarsi che già il totale dei danni sin qui Cont menzionati – in merito ai quali in questa sede la difesa della non ha ulteriormente addotto specifiche contestazioni - ammonta ad euro 27.590,02 e comporta pertanto l'accoglimento della domanda risarcitoria del così come in questa sede contenuta entro il valore di euro 26.000,00 (non essendo pertanto necessario Parte_1 procedere all'esame di ulteriori voci di danno) potendosi quindi, solo tale importo, detrarre da quanto ancora Cont dovuto dall'appellante alla , ossia (per quanto su osservato circa il giudicato interno formatosi sul punto) euro 28.965,39: residua dunque un debito del pari a soli euro 2.965,39 oltre interessi a decorrere Parte_1 dalla domanda e sino al saldo.
Ciò posto, e venendo alle domande svolte dall'appellante nei confronti dei terzi chiamati, se ne rileva l'infondatezza per quel che attiene alla domanda di garanzia, proposta dal sin dalla sua comparsa Parte_1 costitutiva, non esistendo un titolo in virtù del quale il ed il fossero tenuti a manlevare il CP_3 CP_2 Cont
degli eventuali compensi ancora dovuti nei confronti della . In realtà il (oggi la sua Parte_1 CP_3 erede) ed il avrebbero potuto semmai essere chiamati a risarcire eventuali danni subiti dal in CP_2 Parte_1 relazione a loro inadempimenti contrattuali ma la domanda risarcitoria (diversa e nuova rispetto alla domanda di manleva introdotta con la sua costituzione in giudizio) era stata correttamente dichiarata inammissibile da questa Corte giacché, contrariamente alla domanda di garanzia, proposta per la prima volta solo nella I memoria ex art.183 cpc del convenuto e dunque tardivamente. Ne consegue che nessuna condanna potrà essere pronunciata in questa sede nei confronti dei terzi chiamati.
Quanto al regime delle spese di lite il come si è visto, con il proprio ricorso in Cassazione – nel Parte_1 quale, dopo aver esposto i due motivi di ricorso, aveva solo affermato “Con vittoria di spese e compensi professionali” - non aveva impugnato il capo della sentenza di appello sulle spese del I grado che resteranno a suo carico. Quanto alle spese delle due fasi di appello e del giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, stante la Con sua soccombenza solo per una minima parte del credito azionato dalla , il dovrà rifondere in Parte_1 Cont favore della la quota di un quarto di tali spese, ritenendosi invece di dover disporre la compensazione fra tali parti dei restanti tre quarti, mentre il medesimo appellante dovrà rifondere integralmente le spese sostenute dalla e dal nei confronti dei quali è rimasto integralmente soccombente. Le spese di CP_3 CP_2 lite saranno liquidate tenuto conto del valore della controversia (dovendosi al riguardo sommare il valore della domanda principale e quello della riconvenzionale), della sua media complessità e dell'assenza nelle due fasi di appello di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, sezione civile, così provvede:
- in accoglimento sia della domanda di pagamento della Controparte_1
che, in parte, della domanda riconvenzionale di garanzia proposta nei suoi
[...]
confronti da e compensati i reciproci crediti, condanna quest'ultimo al Parte_1
pagamento di euro 2.965,39 oltre interessi a decorrere dalla domanda e sino al saldo;
- rigetta le domande proposte dal nei confronti di e;
Parte_1 CP_2 CP_3
- liquida le spese processuali sostenute dalla nel CP_1 Controparte_1 Controparte_1
giudizio innanzi alla Corte di Cassazione in euro 4.000,00 e le spese dalla stessa sostenute nei due giudizi di appello in euro 9.000,00 per ciascuno, il tutto oltre IVA, CAP e borsuali forfetari Contr pari al 15% come per legge, condannando il alla rifusione in favore della di Parte_1
un quarto di tutti gli importi indicati;
resteranno invece compensati fra le parti i restanti tre quarti;
- condanna altresì l'appellante alla rifusione delle spese processuali sostenute dai terzi chiamati e che si liquidano, per ciascuno, in euro 9.000,00 per compenso CP_3 CP_2
professionale, oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 31/10/25.
La Consigliera rel. Il Presidente
(dott. O. Paini) (dott. S. Salcerini)
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola De Lisio Consigliera
Dott. Ombretta Paini Consigliera rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n.672/2022
Tra:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Cardoso del foro di Spoleto ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Alessandro Ciglioni sito in Perugia, Corso Vannucci
n.30, come da procura in calce all'atto di riassunzione Appellante
e
in persona del liquidatore, rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
NC RI del foro di Perugia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Perugia, Via XIV
Settembre n69, come da procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello con appello incidentale Appellata ed appellante incidentale nonche'
, rappresentato e difeso dagli Avv. Antonio Bagianti e Francesca Bagianti del foro di CP_2
Perugia ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo sito in Perugia, Piazza Michelotti n.1, come da procura in calce alla comparsa costitutiva Appellato
e , quale erede di , rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Blasi del CP_3 Persona_1 foro di Perugia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Perugia, Via Baglioni n.36, come da procura in calce alla comparsa costitutiva Appellata
avente ad oggetto riassunzione a seguito di rinvio ex art.392 cpc disposto con l'ordinanza in data
12/7/22 della Corte di Cassazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per : Parte_1
“Voglia la Corte di Appello di Perugia, in questa sede di giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c.,
In via principale: rigettare tutte le domande proposte dalla , nel giudizio di Parte_2 primo grado e nel giudizio di 2° grado, in quanto destituite di ogni fondamento in fatto e in diritto e non provate, con condanna della stessa al pagamento delle spese (comprese quelle di c.t.u.) e dei compensi di tutti
i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario ed accessori, prevedendo il ristoro di quanto pagato dal Parte_1 in relazione all'accoglimento dell'appello incidentale sulle spese proposto dalla oltre interessi CP_1 dal pagamento al rimborso effettivo.
Accertare e dichiarare la responsabilità del Geom. in qualità di progettista, responsabile e CP_2 direttore dei lavori e della Sig.ra quale erede del Geom. già amministratore CP_3 Persona_1 del condominio in oggetto, per violazione degli obblighi sugli stessi gravanti e in merito alla mancata regolare esecuzione dei lavori, alla mancata corretta contabilizzazione dei lavori medesimi, alla mancata corretta ripartizione dei relativi costi, alla mancata contestazione di vizi e/o difetti e/o difformità delle opere, nonché per tutti i fatti esposti ed emersi nei primi due gradi di giudizio di merito;
per l'effetto, condannare i predetti
Geom e nelle rispettive qualità e ciascuno per la propria responsabilità, in solido, CP_2 CP_3 al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dal Sig. nella Parte_1 misura che sarà valutata equitativamente dal Giudice ex artt. 1226 e 2056 c.c. (e comunque nei limiti del valore dichiarato della causa) con rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al soddisfo;
con condanna degli stessi al pagamento delle spese (comprese quelle di c.t.u.) e compensi di tutti i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario ed accessori di Legge.
In via subordinata:
Nell'ipotesi denegata di accoglimento delle domande proposte dalla e di eventuale soccombenza Parte_2 anche solo parziale dell'odierno attore, accertare e dichirare che il Geom. in qualità di CP_2 progettista, responsabile e direttore dei lavori e la Sig.ra quale erede del Geom. CP_3 Per_1
già amministratore del condominio in oggetto, sono obbligati a tenere indenne e manlevare il Sig.
[...]
, da ogni e qualsivoglia pretesa creditoria, compresa la rifusione di ogni spesa e quindi, Parte_1 condannare il Geom. e la Sig.ra a rifondere tutto quanto il abbia pagato CP_2 CP_3 Parte_1
e/o sia tenuto a versare alla a qualsiasi titolo;
con condanna degli stessi al pagamento di tutte CP_1 le spese, comprese quelle tecniche di c.t.u., e dei compensi di tutti i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario
e accessori di Legge.
In ogni caso: accertare e dichiarare la responsabilità del Geom. in qualità di progettista, responsabile e CP_2 direttore dei lavori e della Sig.ra quale erede del geom. già amministratore CP_3 Persona_1 del condominio in oggetto, per violazione degli obblighi sugli stessi gravanti e in merito alla mancata regolare esecuzione dei lavori, alla mancata corretta contabilizzazione dei lavori medesimi, alla mancata corretta ripartizione dei relativi costi, alla mancata contestazione di vizi e/o difetti e/o difformità delle opere, nonché per tutti i fatti esposti ed emersi nei primi due gradi di giudizio di merito;
per l'effetto, condannare i predetti
Geom e nelle rispettive qualità e ciascuno per la propria responsabilità, in solido, CP_2 CP_3 al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dal Sig. nella Parte_1 misura che sarà valutata equitativamente dal Giudice ex art. 1226 e 2056 c.c. (e comunque nei limiti del valore dichiarato della causa) con rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al soddisfo;
con condanna degli stessi al pagamento delle spese (comprese quelle di c.t.u.) e compensi di tutti i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario ed accessori di Legge.
Ancora in via principale (già qualificata come riconvenzionale nelle fasi di merito): accertare e dichiarare la responsabilità della per l'inadempimento Controparte_1 degli obblighi assunti con il contratto di appalto del 15/12/2000 e, in particolare, per la mancata esecuzione
a regola d'arte dei lavori alla stessa commissionati, per i vizi, e/o difetti e/o difformità delle opere realizzate da tale impresa, per la mancata ultimazione dei lavori, per la divergenza tra i lavori effettivamente svolti e quelli risultanti dalla contabilità, nonché per tutti i fatti esposti ed emersi nei due giudizi di merito ed altresì per tutti i danni di conseguenza subiti e subendi dal Sig. . Parte_1
Condannare pertanto la , al risarcimento, in solido con le altre parti, di tutti i Controparte_1 conseguenti danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dal Sig. , nella misura che sarà Parte_1 valutata in via equitativa dal Giudice ex art. 1226 e 2056 c.c., con rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al soddisfo (e comunque nei limiti del valore dichiarato della causa).
Dichiarare la compensazione tra quanto eventualmente dovuto dal Sig. alla ditta e quanto Parte_1 CP_1 quest'ultima società sarà tenuta a versare al a qualsiasi titolo. Parte_1
Con vittoria di spese, comprese quelle di c.t.u. dei gradi di merito e con condanna della n favore del CP_1
alla restituzione di quanto da questi pagato per spese legali in virtù dell'accoglimento dell'appello Parte_1 incidentale proposto dalla CP_1
In via istruttoria: disporre nuova consulenza da affidarsi ad altro professionista poiché l'espletata c.t.u, come ampiamente documentato nel giudizio di merito, ha prodotto elaborati gravidi di errori, omissioni, contraddizioni e soluzioni tecniche inattuabili, come rilevato nelle tre note di osservazioni prodotte dalla difesa nel Parte_1 procedimento di 1° grado a cui integralmente si rimanda;
in subordine si chiede che venga disposto il richiamo del c.t.u. per ulteriori chiarimenti avuto riguardo alle osservazioni ala relazione del c.t.u. del 5/2/2009 datate 27/5/2009 e tempestivamente depositate nel giudizio di 1° grado. Si chiede altresì che vangano ammesse tutte le ulteriori richieste istruttorie tempestivamente e ritualmente formalizzate dalla difesa nel procedimento di 1° grado ed articolate nella memoria ex Parte_1 art. 184 c.p.c. dell'Avv. Grasselli, depositata in data 9/1/2006 che qui devono intendersi per integralmente trascritte.”
Per : Controparte_1
“rigettare l'appello proposto da , in quanto infondato in fatto e diritto. In accoglimento Parte_1 dell'appello incidentale nuovamente proposto: - condannare l'appellante all'integrale Parte_1 pagamento delle spese di lite di primo grado, oltre a quelle della fase di appello. Con vittoria di spese ed onorari di tutti i gradi del giudizio.”
Per : CP_2
“in via principale che l'appello avverso la sentenza n. 256/2013 del Tribunale di Perugia depositata il
1.3.2013 proposto da sia dichiarato inammissibile a sensi art. 348 bis e ter c.p.c. per i motivi Parte_1 tutti esposti in parte narrativa della comparsa di costituzione 28.2.23 o - in subordine - rigettato in quanto del tutto infondato in fatto e in diritto;
- in subordine, in via istruttoria, nella non creduta ipotesi di accoglimento delle ragioni dell'appellante, si insiste per l'ammissione dei mezzi di prova indicati già nella memoria istruttoria depositata il 9.1.2006 e nella replica depositata il 9.2.2006, con opposizione, per i motivi ivi indicati, all'ammissione dei mezzi di prova tutti richiesti dal . Si indicano a testi i Sig.ri da Perugia, da Assisi, Parte_1 Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
da Assisi, da Perugia.
[...] Testimone_4
E sempre in via istruttoria, per il richiamo del CTU per i motivi già indicati nella nostra memoria del
13.1.2010 (e cioè in risposta alle nostre osservazioni depositate all'udienza del 28.5.2009) ed in parte narrativa con opposizione al richiamo del CTU così come richiesto da . Il Geom. Parte_1 CP_2 dichiara altresì di non accettare il contraddittorio su eventuali domande e/o eccezioni nuove e dunque di non accettare il contraddittorio sulle domande di risarcimento del danno, proposte sia in via principale che in via subordinata nei confronti del quale Direttore dei Lavori, nonchè a quelle di rivalutazione monetaria CP_2 ed interessi legali in quanto inammissibili (trattandosi di domande nuove - mutatio libelli - la cui proponibilità
è esclusa dal codice di rito). Con vittoria delle spese di tutti i gradi del giudizio.”
Per : CP_3
“Voglia la Corte di Appello di Perugia:
In via pregiudiziale e comunque in ogni caso: = dato atto che le domande promosse da nei confronti di , quale erede di Parte_1 CP_3
, sono state rigettate con pronuncia di inammissibilità e infondatezza nei precedenti gradi di Persona_1 giudizio e non sono state oggetto di ricorso in cassazione, accertarne e dichiararne il passaggio in giudicato;
= accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande in questa sede promosse da nei Parte_1 confronti di per violazione dei limiti del giudizio di rinvio e degli artt. 384 e 394 c.p.c., dovendo CP_3 questo rimanere circoscritto al solo capo della sentenza cassato dalla ordinanza rimettente e relativo alla declaratoria di prescrizione dell'azione ex art. 1667 c.c. rivolta nei confronti della CP_1
= in via subordinata preliminare: accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione in riassunzione del presente giudizio di rinvio e/o comunque l'inammissibilità e/o manifesta infondatezza della domanda svolta nei confronti di stante la mancata indicazione dei fatti posti a fondamento della dedotta CP_3 responsabilità.
In riproposizione delle eccezioni e difese già svolte nei precedenti gradi di giudizio:
= in via preliminare:
- dichiarare la nullità dell'atto di citazione per chiamata in causa nei confronti di (oggi Persona_1 [...]
stante la persistente carenza dei requisiti di cui all'art. 163 n.3 e 4, anche in esito al deposito della CP_3 memoria integrativa ex art. 164 c.p.c. del 6.03.2003;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande di accertamento della responsabilità contrattuale e risarcimento del danno formulate da nei confronti di (oggi Parte_1 Persona_1 CP_3 solo nella memoria ex art 183 c.p.c., nonché la tardiva allegazione, e pertanto l'irrilevanza, dei fatti solo in detta sede allegati, dando atto che la domanda ritualmente proposta nei confronti di questi è limitata a quanto dedotto nella memoria integrativa ex art. 164 c.p.c. del 6.03.2003 e cioè alla domanda di garanzia a fronte di eventuali esborsi dovuti in favore della CP_1
- accertare e dichiarare inammissibili, ex artt. 342 e 345 c.p.c. tutti i motivi del gravame proposto con l'atto di appello notificato il 3 aprile 2014 e le nuove domande ed allegazioni in detta sede promosse;
= nel merito:
- in via principale: rigettare le domande promosse nei confronti del Geom. ed oggi dell'erede Persona_1 poiché infondate in fatto ed in diritto;
CP_3
- in via meramente subordinata, e per mero scrupolo, contenere l'eventuale pronuncia di condanna entro il limite ex adverso indicato di euro 26.000,00 e – tenuto conto anche di questo – quantificare, secondo giustizia
e risultati istruttori, le eventuali voci di danno/manleva a cui fosse tenuta nei limiti di quelli CP_3 ritenuti imputabili al geom. nella sua qualità di Amministratore del condominio. Persona_1
In via subordinata istruttoria:
= ci si oppone alla rinnovazione della CTU con altro professionista o anche solo al richiamo dello stesso
Consulente in quanto la relazione peritale e il successivo supplemento, depositati nel corso del giudizio, appaiono scevri da errori, dalle contraddizioni e dalle omissioni denunciate dal;
Parte_1 = ci si oppone alle ulteriori richieste istruttorie avanzate dalla parte nella memoria e nella replica Parte_1 ex art. 184 c.p.c. per i motivi già addotti nella memoria di replica dep.
9.02.2006 e nei verbali di causa successivi;
= per quanto possa occorrere, senza inversione dell'onere della prova, si insiste, in caso di ammissione della prova avversaria, nella prova contraria articolata nella propria memoria di replica ex art. 184 c.p.c. dep.
9.02.2006, ovvero nella prova contraria sul capitolo della memoria del chiamato in causa Geom. con CP_2
i medesimi testi;
= ci si oppone, in ogni caso, all'acquisizione dei documenti 3 e 4 depositati da con l'atto di appello Parte_1 del 2014 e si insiste nella richiesta di estromissione dal fascicolo di parte , previa declaratoria di Parte_1 inammissibilità, dei già citati doc. 3 e 4 e degli atti e/o documenti allegati e/o depositati dal Parte_1 personalmente e/o dal difensore di questi all'udienza del 28.05.2009, all'udienza del 4.02.2010 e comunque dopo la scadenza del termine perentorio per le produzioni documentali ex art. 184 c.p.c. del 9.01.2006.
In ogni caso: con vittoria delle spese e compensi professionali, oltre spese generali e accessori di legge, del presente giudizio e del giudizio di cassazione.”
Con ordinanza in data 24/7/23 venivano rigettate le istanze istruttorie delle parti, salva, alla successiva udienza,
l'autorizzazione in favore dell'Avv. Bagianti, su sua richiesta, al deposito di documentazione cartacea relativa a documenti già allegati al fascicolo di I grado non agevolmente scansionabili ai fini del deposito telematico, dopodiché la causa veniva riservata in decisione. Tuttavia, con provvedimento del 31/3/25, la stessa veniva rimessa sul ruolo a seguito del trasferimento (avvenuto prima che potesse essere tenuta la camera di consiglio) di uno dei componenti del Collegio, e dunque onde consentirne la nuova assunzione in decisione con Collegio in diversa composizione, cosa che avveniva con ordinanza del 19/6/25.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.392 cpc ritualmente notificato riferiva che nel lontano 2001 l'impresa edile Parte_1 lo aveva convenuto in giudizio al fine di ottenere il residuo pagamento di euro Controparte_1
28.965,39 ancora dovutole quale compenso professionale per i lavori di ripristino del suo edificio danneggiato dal terremoto del 1997 ed affermava di essersi costituito in quella sede contestando la debenza di tale importo e spiegando domanda riconvenzionale volta ad ottenere l'accertamento dei vizi e difetti delle opere realizzate Cont dalla , condannandola quindi al risarcimento dei danni a lui causati, da portare in compensazione con le eventuali somme che fossero state riconosciute in favore della società. Aggiungeva di aver anche chiamato in Cont causa, per essere manlevato di eventuali somme che fosse stato condannato a corrispondere alla nonché quali soggetti corresponsabili dei danni da lui subiti, sia il direttore dei lavori geom. che CP_2
l'amministratore del condominio bifamiliare in cui era sita la sua abitazione ossia . Persona_1 Deduceva poi che in quella sede si erano costituiti anche i chiamati in causa eccependo la tardività delle domande spiegate nei loro confronti e respingendo nel merito ogni addebito. Precisava ancora che in quella sede era stata espletata una CTU avente ad oggetto sia il controllo circa la correttezza della contabilità redatta dall'appaltatrice ed avallata dal sia gli accertamenti in merito ai dedotti vizi e difetti delle opere di cui CP_3 doveva rispondere anche il direttore dei lavori ed evidenziava che, all'esito del giudizio, il Tribunale CP_2 aveva accolto la domanda della condannandolo al pagamento di euro 28.965,39 oltre interessi ed CP_1 aveva invece rigettato la sua domanda riconvenzionale, per danni dovuti ad errori di contabilità nonché in Cont ragione dei vizi e difetti delle opere, sia nei confronti della che nei confronti dei due chiamati in causa, compensando integralmente fra le parti le spese processuali.
Il dava quindi atto di aver interposto appello avverso tale sentenza riproponendo le medesime Parte_1 domande e questioni già poste in I grado, avverso le quali le controparti, tutte costituite anche in II grado, avevano ribadito le proprie posizioni e la aveva interposto appello incidentale per la riforma del capo CP_1 della sentenza del Tribunale relativo alle spese dovendosi a suo dire porre le stesse a carico di esso appellante.
All'esito la Corte d'Appello aveva così statuito: “Rigetta l'appello principale e in accoglimento di quello incidentale condanna al pagamento in favore di delle spese processuali di primo Parte_1 CP_1 grado liquidate in euro 4.000,00 oltre Iva e cap come per legge. Condanna altresì l'appellante a pagare agli appellati le spese processuali del presente grado di giudizio che liquida per ciascuna parte in euro 5.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% Iva e cap come per legge. Sussistono per
l'appellante principale i presupposti per il raddoppio del contributo unificato”.
Avverso tale decisione – proseguiva il – aveva proposto ricorso per cassazione deducendo due Parte_1 motivi: con il primo aveva denunciato la violazione dell'art.1667 cc avendo la Corte d'Appello infondatamente ritenuto che le sue deduzioni in punto di avvenuta interruzione del termine di prescrizione della sua azione di Cont accertamento dei vizi e difetti delle opere realizzate dalla fossero generiche – non procedendo pertanto ad esaminare la questione dei vizi nel merito - quando invece egli aveva specificamente indicato le circostanze dell'avvenuta interruzione di tale termine;
con il secondo motivo egli aveva poi lamentato l'omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell'art.360, comma 1, n.5) cpc ossia il fatto che il direttore dei lavori geom. CP_2 aveva falsamente attestato l'intervenuta ultimazione di essi, mai consegnati né da lui accettati sicché il predetto termine di prescrizione in realtà non era mai decorso.
Il dava atto che in sede di legittimità si erano costituite anche tutte le controparti contestando ancora Parte_1 una volta le sue pretese e che la Corte di Cassazione aveva accolto il suo primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo, ritenendo che le sue allegazioni di cui all'atto di appello in punto di interruzione del termine di prescrizione fossero invece sufficientemente specifiche e rinviando quindi gli atti innanzi a questa
Corte in diversa composizione per l'eventuale esame del merito della domanda di garanzia, avvertendo che restavano comunque impregiudicate le questioni eccepite nel controricorso della in punto di tardività CP_1 Cont della domanda riconvenzionale del , a dire della stessa da lui proposta in I grado solo con la Parte_1 prima memoria ex art.183 cpc. Insisteva quindi nelle precedenti deduzioni limitando però in questa sede l'ammontare della sua domanda risarcitoria a 26.000,00 euro. Anche in questa sede si costituivano le controparti.
La difesa della società appaltatrice reiterava la sua eccezione di tardività della proposizione dell'azione di garanzia proposta dal ed evidenziava, nel merito, come la CTU svolta in I grado avesse comunque Parte_1 rilevato la sostanziale correttezza di tutti gli interventi dalla stessa realizzati sull'immobile di quest'ultimo; insisteva poi nel suo appello incidentale volto ad ottenere la condanna dell'appellante principale alla rifusione in suo favore delle spese del primo grado, oltre alla sua condanna al pagamento di quelle del secondo grado.
Quanto al lo stesso in questa sede deduceva che questa Corte potrà conoscere solo della domanda del CP_2
inerente il suo preteso diritto di manleva nei confronti suoi e della mentre non potrà in ogni Parte_1 CP_3 caso conoscere della domanda risarcitoria dal primo proposta solo con la sua prima memoria ex art.183, comma
5, cpc e nell'atto di appello. Il direttore dei lavori deduceva poi la totale infondatezza della domanda dell'appellante nel merito dei vizi e difetti (anche) a lui addebitati sostenendo in primo luogo che le decisioni relativa alla presentazione della seconda variante erano state assunte con la partecipazione dello stesso
; in secondo luogo che era errata la qualificazione data dal CTU di taluni interventi alla stregua di Parte_1 lavori di adeguamento sismico (non aventi diritto al contributo pubblico) anziché di miglioramento sismico
(aventi diritto al contributo); in terzo luogo che non vi erano sostanziali errori nella contabilità da lui redatta;
in quarto luogo che poiché dal maggio 2001 il gli aveva negato la possibilità di accedere nella sua Parte_1 proprietà, esso non aveva potuto rilevare eventuali vizi tra quelli dedotti dall'appellante, peraltro in CP_2 gran parte esclusi dal CTU. Il aggiungeva poi che non era dovuto nemmeno il risarcimento di tutti gli CP_2 altri danni pretesi dal – in virtù di domande in ogni caso tardive – non avendo lo stesso fornito alcuna Parte_1 dimostrazione al riguardo. Concludeva quindi come sopra.
Infine si costituiva in questa sede anche la eccependo pregiudizialmente il già intervenuto passaggio CP_3 in giudicato interno delle decisioni con cui sia il Tribunale che la Corte d'Appello avevano rigettato le domande del contro suo padre, amministratore del condominio, domande non oggetto di ricorso in Cassazione. Parte_1
In secondo luogo la deduceva la totale mancanza, nell'atto di citazione in riassunzione del , CP_3 Parte_1 di ogni allegazione circa la causa petendi ed il petitum della domanda svolta nei suoi confronti, salvo un fugace riferimento alla conoscenza in capo all'amministratore circa le riserve da lui espresse in ordine alla contabilità redatta dalla società appaltatrice. Per scrupolo difensivo, comunque, la dichiarava di riproporre in CP_3 questa sede tutte le difese esplicate nel merito sin dal I grado di giudizio, riportandosi altresì a tutte le eccezioni sollevate nel precedente giudizio di appello e concludeva quindi come sopra.
Orbene, la Corte osserva che va anzitutto delineato l'oggetto del presente giudizio, dovendosi in primo luogo rigettare l'eccezione di giudicato interno sollevata dalla in relazione alle domande proposte nei suoi CP_3 confronti quale erede dell'amministratore condominiale . Ed invero non può sostenersi che tali Persona_1 domande non avessero formato oggetto del ricorso in Cassazione posto che, leggendo appunto tale ricorso, si rileva come il , dopo aver censurato le affermazioni della Corte d'Appello circa la ritenuta genericità Parte_1 delle sue deduzioni in merito all'avvenuta interruzione del termine di prescrizione previsto ai fini dell'azione di garanzia di cui all'art.1667 cc, aveva specificato (cfr. pag.12 del ricorso in Cassazione) che erroneamente la
Corte aveva affermato la tardività della sua domanda riconvenzionale, così rendendo superflua anche l'analisi delle domande svolte nei confronti dei terzi chiamati in causa e rammentando in merito, poco CP_2 CP_3 sopra, come egli sin dal I grado ed anche nel II, avesse tempestivamente richiesto di essere garantito da tali terzi “contro gli effetti dell'eventuale accoglimento della domanda attorea” (cfr. pag.11) nonché avesse anche richiesto la loro condanna al risarcimento dei danni dagli stessi a lui causati, chiedendo dunque, anche in relazione a tali domande, la cassazione della sentenza di II grado. E del resto la Corte di Cassazione, nella sua ordinanza, dopo aver spiegato le ragioni dell'accoglimento del primo motivo di ricorso, aveva specificato che
“Restano impregiudicate, come eccepito nel controricorso, le questioni concernenti la tardività delle riconvenzionali, questione che è devoluta al giudice del rinvio e su cui la Corte d'Appello si è pronunciata in modo esplicito solo relativamente alle richieste formulate verso i terzi chiamati, rilevando che esse erano state proposte solo nelle memorie ex art.183, comma quinto, cpc”, così devolvendo espressamente a questa Corte tutte le indicate questioni (con la sola precisazione che v'era stata una considerazione espressa di esse da parte del precedente Collegio di II grado unicamente con riguardo alla posizione dei terzi chiamati). Cont Si è invece formato il giudicato interno sull'appello incidentale proposto dalla nel precedente giudizio di II grado al fine di ottenere la condanna del alla rifusione delle spese da essa sostenute in I grado: Parte_1 tale domanda infatti era stata accolta da questa Corte e su tale accoglimento l'odierno appellante non aveva proposto alcun motivo di ricorso in Cassazione.
Risulta poi coperta dal giudicato interno la domanda con cui il aveva richiesto il rigetto della pretesa Parte_1 Cont della di pagamento del saldo residuo di euro 28.965,39 sul presupposto per cui i l residuo saldo fosse in realtà minore: al riguardo, infatti, il non aveva, nelle conclusioni del suo atto di appello, chiesto uno Parte_1 specifico accertamento di tale saldo residuo al fine di dichiararne il minor importo rispetto a quello richiesto Cont in I grado dalla , da cui poi, eventualmente, detrarre quanto dovuto ad esso appellante in ragione dei dedotti inadempimenti dell'appaltatrice, deducendone in sostanza la non debenza solo in relazione alla sussistenza di propri crediti a titolo di risarcimento danni da porsi in compensazione con la predetta somma oggetto della condanna pronunciata dal Tribunale. Cont Ciò premesso, e venendo appunto ad esaminare l'eccezione sollevata dalla in ordine alla pretesa tardività della domanda riconvenzionale proposta nei suoi confronti, a suo dire enunciata nei suoi elementi costitutivi della causa petendi e del petitum solo nella I memoria ex art.183 cpc quando ormai era consentita al Parte_1 solo una emendatio libelli e non invece la possibilità di proporre domande nuove, deve osservarsi che la stessa
è infondata. Al riguardo è opportuno richiamare l'arresto sul punto delle Sezioni unite della Suprema Corte (i cui principi sono stati poi, in sostanza, ribaditi in tutte le pronunce di legittimità che si sono susseguite sull'argomento negli anni successivi) la quale, con sentenza n.12310 del 15/6/15 aveva spiegato che “La modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali”.
Orbene, nella specie il , costituendosi in I grado aveva proposto domanda riconvenzionale contro la Parte_1 chiedendo, tra le altre cose, che venisse “accertata la responsabilità dell'attrice per non avere CP_1 effettuato, a regola d'arte, i lavori specificati sopra, con ciò causando notevoli danni all'attore, condannare la in persona del leg.rap. pro tempore al risarcimento del danno nella misura che emergerà in corso CP_1 di causa, laddove necessario anche con ricorso all'equità, compensare ogni somma eventualmente dovuta dal convenuto alla con quanto quest'ultima sarà tenuta a corrispondere al convenuto a qualsiasi titolo”: CP_1 tali conclusioni erano poste in relazione all'argomentazione, contenuta anch'essa nella comparsa costitutiva del , secondo cui “Deve infine aggiungersi che il sig. lamenta l'esistenza, nelle Parte_1 Parte_1 opere eseguite dall'attrice, di una serie di vizi così come meglio specificati nel computo metrico estimativo che si allega (Doc.2)” e tale doc.2 – il cui contenuto certamente integrava la riferita doglianza – indicava una lunga serie di vizi e difetti a carico, principalmente, dell'impianto elettrico dell'immobile. E' pur vero che poi, nella sua I memoria ex art.183 cpc, il convenuto aveva notevolmente ampliato l'elenco dei vizi e Parte_1 Cont difetti posti a base della sua riconvenzionale nei confronti della , oltre che delle sue domande di garanzia e risarcimento dei danni proposte contro il ed il allegando una serie di ancor più gravi difetti, CP_3 CP_2 anche attinenti alle strutture murarie della sua abitazione, oltre ad ulteriori problematiche: tuttavia è anche vero che con tali aggiunte il aveva ampliato il petitum della sua domanda originaria ma tale facoltà gli Parte_1 era consentita stanti i citati principi espressi dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione e tenuto conto che sussisteva anche l'ulteriore requisito, sempre richiamato dalla citate Sezioni unite, per cui l'ampliamento dei vizi e difetti oggetto della domanda di garanzia ex art.1667 cc, pur consistente, comportava che la domanda così modificata restava “comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali”: la vicenda era infatti la stessa e nessun significativo allungamento dei tempi processuali poteva derivarne, e del resto la CTU poi espletata aveva riguardato, unitamente, tutti i vizi e difetti così dedotti in causa dal . Parte_1
Stante dunque l'ammissibilità di tale riconvenzionale di quest'ultimo dovrà procedersi ora all'esame dell'eccezione di prescrizione della relativa azione di garanzia, avendo la Suprema Corte evidenziato come le sue controdeduzioni in appello in punto di interruzione del relativo termine non potessero considerarsi generiche: al riguardo si rammenta che l'art.1667, comma 3, cc prevede che “L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia purché le difformità o i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna”. Orbene, quanto al termine di decadenza dei Cont sessanta giorni, si rileva che la corrispondente eccezione, sollevata in I grado dalla difesa della , non era stata riproposta in appello sicché sul suo rigetto (il Tribunale aveva accolto non tale eccezione ma quella di prescrizione) si è formato il giudicato interno.
Occorre pertanto esaminare la fondatezza o meno dell'eccezione di prescrizione: al riguardo si consideri che il committente era stato convenuto per il pagamento sicché egli, a tenore della citata disposizione, Parte_1 poteva sempre far valere la garanzia per le difformità o i vizi purché non fossero decorsi più di due anni dalla consegna dei lavori. Al riguardo risultano agli atti le comunicazioni di ultimazione dei lavori redatte dal CP_2 in data 14/7/01 ed inviate al Comune di Assisi e alla Provincia di Perugia sicché deve ritenersi che proprio nel luglio del 2001 i lavori erano stati consegnati al , che peraltro non li aveva accettati ritenendoli viziati Parte_1 come risultava dalle riserve dallo stesso apposte sin dalla firma dei vari SAL, una cosa essendo la consegna e altra essendo l'accettazione dell'opera (in merito si veda anche Cass. civ., sez.II, ord. n.1576 del 22/1/25): e,
a fronte di tale consegna, il committente aveva analiticamente contestato numerosissimi interventi eseguiti Cont dalla già il 13/11/01 con una lunga missiva inviata all'appaltatrice dall'allora suo legale Avv. Fonzo (cfr. Cont doc.30 di cui al fascicolo di parte in I grado); successivamente, ricevuta la notifica dell'atto di citazione Cont con cui la società aveva chiesto la sua condanna al pagamento dei residui compensi dovutile, il Parte_1 si era costituito innanzi al Tribunale di Perugia il 22/1/02 proponendo in via riconvenzionale l'azione di garanzia per i vizi delle opere: nessun termine biennale era dunque decorso a seguito della consegna delle stesse.
Venendo quindi all'esame del merito di tale domanda riconvenzionale deve anzitutto osservarsi che in questa sede l'appellante ha limitato tale domanda entro il limite di 26.000,00 euro indicato quale valore della Cont controversia sicché occorrerà valutare la sussistenza o meno di un'obbligazione risarcitoria della sino a tale importo. Al riguardo dovrà farsi riferimento alle risultanze della CTU svolta in I grado che, contrariamente agli assunti del , non appare gravida di errori, contraddizioni e quant'altro ma, al contrario, piuttosto Parte_1 dettagliata, immune da vizi logici e dunque attendibile, sia in relazione al primo elaborato che al secondo, essendo stato, il perito d'ufficio, anche richiamato affinché rispondesse ad ulteriori obiezioni delle parti, sicché alla stessa – che pure ha individuato, aderendo in parte alle tesi dell'appellante, talune carenze e difetti negli interventi eseguiti dall'appaltatrice – dovrà farsi riferimento.
Orbene il CTU, con chiare argomentazioni - ulteriormente chiarite con il secondo elaborato redatto a seguito del suo richiamo con il quale aveva esaurientemente risposto alle osservazioni dei CTP - ha accertato che, Cont accanto ad una buona parte di lavorazioni correttamente realizzate dalla , quest'ultima aveva tuttavia effettuato anche interventi non a regola d'arte, a cominciare, quanto alla copertura in legno lamellare, dall'errato inserimento delle travi nei cordoli, non in linea con le corrette dimensioni dell'armatura longitudinale minima, difetti per il cui ripristino è stato quantificato un costo di euro 1001,97 (pag.12 di cui al primo elaborato); inoltre il CTU aveva rilevato, con riferimento alla problematica relativa alla canna fumaria della condomina che per ripristinare il tubo di scarico e ridurre le dimensioni della canna entro i limiti Tes_3 pattuiti occorre un costo compreso tra euro 1000,00 ed euro 1500,00 (cfr. pag.13 del primo elaborato), potendosi equitativamente stabilire quindi in questa sede un costo di euro 1.250,00; ancora, il CTU ha spiegato che il costo di ripristino dei difetti relativi all'ancoraggio delle barre di armatura in corrispondenza degli angoli dei cordoli risulta pari ad euro 10.360,00 (cfr. pag.15 di cui al secondo elaborato), che ammontavano ad euro
5.887,05 gli oneri per il ripristino della precedente quota del terrazzo ed ha accolto le doglianze del Parte_1 in ordine all'errato calcolo della superficie della sua proprietà che gli aveva comportato una riduzione del contributo nella misura di euro 500,00, somma, anch'essa, che andrà pertanto risarcita;
inoltre il perito d'ufficio Cont ha spiegato che la aveva anche posto in essere una serie di interventi difformi rispetto al progetto approvato per il cui ripristino – non potendosi più presentare una variante essendo conclusi i lavori – occorreva una spesa pari, nel complesso, ad euro 8591,00. Deve a questo punto rilevarsi che già il totale dei danni sin qui Cont menzionati – in merito ai quali in questa sede la difesa della non ha ulteriormente addotto specifiche contestazioni - ammonta ad euro 27.590,02 e comporta pertanto l'accoglimento della domanda risarcitoria del così come in questa sede contenuta entro il valore di euro 26.000,00 (non essendo pertanto necessario Parte_1 procedere all'esame di ulteriori voci di danno) potendosi quindi, solo tale importo, detrarre da quanto ancora Cont dovuto dall'appellante alla , ossia (per quanto su osservato circa il giudicato interno formatosi sul punto) euro 28.965,39: residua dunque un debito del pari a soli euro 2.965,39 oltre interessi a decorrere Parte_1 dalla domanda e sino al saldo.
Ciò posto, e venendo alle domande svolte dall'appellante nei confronti dei terzi chiamati, se ne rileva l'infondatezza per quel che attiene alla domanda di garanzia, proposta dal sin dalla sua comparsa Parte_1 costitutiva, non esistendo un titolo in virtù del quale il ed il fossero tenuti a manlevare il CP_3 CP_2 Cont
degli eventuali compensi ancora dovuti nei confronti della . In realtà il (oggi la sua Parte_1 CP_3 erede) ed il avrebbero potuto semmai essere chiamati a risarcire eventuali danni subiti dal in CP_2 Parte_1 relazione a loro inadempimenti contrattuali ma la domanda risarcitoria (diversa e nuova rispetto alla domanda di manleva introdotta con la sua costituzione in giudizio) era stata correttamente dichiarata inammissibile da questa Corte giacché, contrariamente alla domanda di garanzia, proposta per la prima volta solo nella I memoria ex art.183 cpc del convenuto e dunque tardivamente. Ne consegue che nessuna condanna potrà essere pronunciata in questa sede nei confronti dei terzi chiamati.
Quanto al regime delle spese di lite il come si è visto, con il proprio ricorso in Cassazione – nel Parte_1 quale, dopo aver esposto i due motivi di ricorso, aveva solo affermato “Con vittoria di spese e compensi professionali” - non aveva impugnato il capo della sentenza di appello sulle spese del I grado che resteranno a suo carico. Quanto alle spese delle due fasi di appello e del giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, stante la Con sua soccombenza solo per una minima parte del credito azionato dalla , il dovrà rifondere in Parte_1 Cont favore della la quota di un quarto di tali spese, ritenendosi invece di dover disporre la compensazione fra tali parti dei restanti tre quarti, mentre il medesimo appellante dovrà rifondere integralmente le spese sostenute dalla e dal nei confronti dei quali è rimasto integralmente soccombente. Le spese di CP_3 CP_2 lite saranno liquidate tenuto conto del valore della controversia (dovendosi al riguardo sommare il valore della domanda principale e quello della riconvenzionale), della sua media complessità e dell'assenza nelle due fasi di appello di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, sezione civile, così provvede:
- in accoglimento sia della domanda di pagamento della Controparte_1
che, in parte, della domanda riconvenzionale di garanzia proposta nei suoi
[...]
confronti da e compensati i reciproci crediti, condanna quest'ultimo al Parte_1
pagamento di euro 2.965,39 oltre interessi a decorrere dalla domanda e sino al saldo;
- rigetta le domande proposte dal nei confronti di e;
Parte_1 CP_2 CP_3
- liquida le spese processuali sostenute dalla nel CP_1 Controparte_1 Controparte_1
giudizio innanzi alla Corte di Cassazione in euro 4.000,00 e le spese dalla stessa sostenute nei due giudizi di appello in euro 9.000,00 per ciascuno, il tutto oltre IVA, CAP e borsuali forfetari Contr pari al 15% come per legge, condannando il alla rifusione in favore della di Parte_1
un quarto di tutti gli importi indicati;
resteranno invece compensati fra le parti i restanti tre quarti;
- condanna altresì l'appellante alla rifusione delle spese processuali sostenute dai terzi chiamati e che si liquidano, per ciascuno, in euro 9.000,00 per compenso CP_3 CP_2
professionale, oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 31/10/25.
La Consigliera rel. Il Presidente
(dott. O. Paini) (dott. S. Salcerini)