Articolo 65 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488
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1 gennaio 2000
Art. 65. (Disposizioni concernenti la privatizzazione del Mediocredito centrale Spa).
1. Al fine di sopprimere dall'oggetto sociale del Mediocredito centrale Spa le limitazioni operative previste dall' articolo 2, comma 3, della legge 26 novembre 1993, n. 489 , e successive modificazioni, il predetto comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 489 del 1993 e' sostituito dal seguente:
" 3. L'oggetto sociale previsto nello statuto della societa' per azioni derivante dalla trasformazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane assicura il perseguimento delle finalita' dell'ente originario, disponendo che essa operi prevalentemente nell'interesse delle imprese artigiane e del consorzi cui esse partecipano ".
2. L' articolo 37, terzo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034 , come sostituito dall' articolo 1 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 , e' abrogato.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2000
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