Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/03/2025, n. 1024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1024 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 11627/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato in [...], in data [...], elettivamente Parte_1 domiciliato in Palermo Piazza V. E. Orlando n. 14/A, presso lo studio dell'Avv.
MISTRETTA BARBARA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], Parte_2 elettivamente domiciliata in Palermo, Via Dante 58/A 90141, presso lo studio dell'Avv. PINTO IOLANDA e PELLINGRA CONTINO MASSIMO, che la rappresentano e difendono per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Modifica delle condizioni di separazione (contenzioso)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi accordo sottoscritto dalle parti e note di trattazione scritta dell'udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Premesso che il giudizio di modifica delle condizioni di separazione era stato inizialmente promosso da , deve darsi atto che Parte_1 successivamente le parti hanno raggiunto e sottoscritto un accordo, chiedendo la trattazione scritta dell'udienza, a seguito della quale il Giudice ha disposto l'esecuzione delle attività consequenziali, riservandosi di riferire in camera di
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con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 18 febbraio 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno chiesto disporsi la modifica delle condizioni della separazione alle condizioni ivi indicate che qui integralmente si richiamano:
“ 1) Il figlio , viene affidato congiuntamente ad entrambi i coniugi, con Per_1 dimora prevalente presso il padre e con facoltà per la madre di vederlo e tenerlo con sè due giorni alla settimana (il mercoledì e il venerdì dalle ore 15.00 alle ore 20.00) nonchè a settimane alterne, durante il fine settimana.
2) Il minore, inoltre, trascorrerà presso la madre 15 gg. consecutivi durante il periodo delle vacanze estive, da concordarsi con l'altro genitore e, in base al principio dell'alternanza le principali festività (Natale, Capodanno, Epifania e
Pasqua)
3) la sig.ra verserà al sig. , a titolo di mantenimento per il Pt_2 Pt_1 figlio minore, la metà dell'assegno unico pari ad €200,00, che percepisce per il figlio.
4) Le spese straordinarie, preventivamente concordate, saranno divise al
50%, a seguito di esibizione delle relative fatture o scontrini..
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nell'accordo depositato il 18 febbraio 2025”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Prende atto delle modifiche indicate in motivazione – concordate fra e – delle condizioni della Parte_1 Parte_2 separazione pronunziate dal tribunale di Palermo con sentenza n. 2894/2022 pubblicata il 01/07/2022.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 06/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale
2 dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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