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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 15/05/2025, n. 812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 812 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 15.5.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 2406 / 2023;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 23/05/2023 ed iscritto al n 2406 - 2023 RG , vertente tra
- c.f.: , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Grazia Mirarchi, c.f.:
, in qualità di legale convenzionato del patronato C.F._2
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in 89135 Reggio CP_1
Calabria, Via dei Garibaldini n. 105/A, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
- Controparte_2 con sede legale in Roma, Via IV
[...]
Novembre n. 144 e sede territoriale in e sede territoriale in Reggio Calabria Corso Garibaldi 635, in persona del dott. Controparte_3
, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Corso CP_4
Garibaldi n. 635 presso lo studio dell'Avv. A. Manuela Nucera (CF
[...]
), che lo rappresenta e difende in virtù di procura C.F._3 generale alle liti in Notar da Catanzaro dell'8 febbraio Persona_1
2022, recante i numeri 47098 del repertorio e 17470 della raccolta;
- resistente -
1 - disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE CONCLUSIONI: come in atti. 1. Con ricorso depositato in data 23.05.2023, la ricorrente espone che:
- ha lavorato come Operaia addetta al servizio mensa dal 02/11/2010 con contratto part-time dapprima presso la “S.R.L. Cardamone Group” e successivamente per la “S.R.L. SCAMAR” così come indicato nell'Estratto Conto Previdenziale, nei Contratti e Buste Paga allegati;
;
- le sue mansioni consistevano nel prendere i contenitori termici d'acciaio che contenevano il cibo e posizionarli sul tavolo da lavoro;
versare il cibo nei piatti, consegnare le pietanze e poi provvedere al ritiro dei piatti, trasportandoli fino al luogo dove venivano lavati. Sottolinea che prima della pandemia i piatti usati erano di ceramica, poi sostituiti da quelli di plastica, e la sig.ra trasportava uno sull'altro circa 10 piatti alla volta;
Parte_1 trasportava anche le casse d'acqua dal deposito alla cucina (circa 15 metri distante), successivamente provvedeva al lavaggio delle stoviglie e della cucina oltre alla pulizia dei locali della mensa. Per fare ciò effettuava operazioni di trasporto e di sostegno di carichi sollevandoli, spostandoli o deponendoli nei carrelli;
ciò comportava l'esecuzione di movimenti estremi della colonna vertebrale per movimentarli;
quanto sopra descritto ha comportato l'esposizione al rischio di movimentazione manuale dei carichi.
- Lo svolgimento di tale attività lavorativa ha causato alla sig.ra Parte_1 ernie al tratto lombare della colonna.
- Per tale patologia, in data 23/03/2022, la ricorrente presentava, all' la CP_2 denuncia e per essa veniva aperta la pratica di malattia professionale n.
518682186 del 23/03/2022 - gestione: 120. L'Istituto respingeva la domanda in data 01/08/2022. Contro di essa, in data 05/09/2022, veniva presentata opposizione amministrativa ed in data 11/01/2023, l' respingeva la CP_2 domanda escludendo l'esistenza di nesso causale tra il rischio lavorativo e la malattia denunciata.
- La ricorrente, quindi, proponeva il presente ricorso volto:
“Ritenere e dichiarare che le malattie da cui è affetta la ricorrente, indicate in parte motiva, rientrano tra i fatti assicurati obbligatoriamente dall' CP_2 ex d.P.R. 1124/65, che le stesse sono da considerarsi malattie professionali TABELLATE;
- Ritenere e dichiarare che le patologie indicate sono state contratte a causa ed in occasione dell'attività lavorativa dalla stessa prestata e che in conseguenza di ciò l'attività lavorativa svolta deve ritenersi causa o quanto meno concausa delle patologie denunciate;
2 - Ritenere e dichiarare che la ricorrente ha subito una menomazione dell'integrità psico-fisica, assunta ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 38/2000, pari al 7% (sette) o, in via subordinata, di quella maggiore o minore (accertata fra il 6% ed il 15%), quantificata in corso di causa”; Condannare l' CP_2 in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento della somma di € 5.473,24 corrispondente all'indennizzo per danno biologico parametrato ad un grado pari al 7%, al sesso ed all'età della ricorrente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
- condannare, infine, l' in persona del legale rappresentante pro CP_2 tempore, al pagamento delle spese e competenze del giudizio, da distrarre a favore del procuratore antistatario, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
2.Si è costituita l' che ha eccepito l'infondatezza della domanda CP_2 avversaria. Nel merito ha eccepito l'assenza di malattia professionale, la mancata esposizione al rischio morbigeno, l'errore nella valutazione del danno e nella quantificazione dello stesso, chiedendo il rigetto del ricorso.
3. La causa è stata istruiva con l'escussione del teste sig.ra Tes_1
a conoscenza dei fatti di causa in quanto collega di lavoro.
[...]
All'esito veniva disposta CTU medico-legale necessaria per la definizione della causa con il seguente quesito: “accerti se le patologie denunciate dalla ricorrente all' e per cui è causa possano costituire o possano essere CP_2 ritenute con certezza, secondo criteri medico-legali d'indagine sul nesso etiologico della patologia, conseguenza dell'attività lavorativa espletata e, in caso positivo, dica quali siano i postumi permanenti da determinarsi tenuto conto dei criteri e delle tabelle applicative del D. Lgs. CP_2
38/2000”. 4. Nel merito il ricorso è risultato infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono. Dalla ctu in atti - le cui risultanze, siccome tratte all'esito di diligente indagine, questo giudice ritiene di far proprie ed alle quali integralmente rinvia e da ritenersi qui interamente riportate e trascritte è emerso che non sussiste nesso eziologico di causalità efficiente tra l'affezione e le mansioni svolte, affezione da ricondursi a cause comuni. La relazione del CTU, dr. , appare motivata, Persona_2 dettagliatamente descrittiva dell'esame obiettivo del ricorrente, non suscettibile di censure (il CTU ha esaurientemente riscontrato le osservazioni di parte resistente), per questo si ritiene di non dovere effettuare ulteriori approfondimenti o rinnovazioni (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011). Pertanto, il ricorso va rigettato. In considerazione dell'esonero dalle spese di cui beneficia la ricorrente per il caso di soccombenza, le spese legali vengono compensate ed il costo della
3 ctu viene posto per intero e definitivamente a carico dell' e viene CP_2 liquidato come da separato decreto.
p.q.m.
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese legali;
- pone a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio, CP_2 liquidate come da separato decreto in favore del c.t.u. dott. Per_2
.
[...]
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 15/05/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
4
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 15.5.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 2406 / 2023;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 23/05/2023 ed iscritto al n 2406 - 2023 RG , vertente tra
- c.f.: , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Grazia Mirarchi, c.f.:
, in qualità di legale convenzionato del patronato C.F._2
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in 89135 Reggio CP_1
Calabria, Via dei Garibaldini n. 105/A, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
- Controparte_2 con sede legale in Roma, Via IV
[...]
Novembre n. 144 e sede territoriale in e sede territoriale in Reggio Calabria Corso Garibaldi 635, in persona del dott. Controparte_3
, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Corso CP_4
Garibaldi n. 635 presso lo studio dell'Avv. A. Manuela Nucera (CF
[...]
), che lo rappresenta e difende in virtù di procura C.F._3 generale alle liti in Notar da Catanzaro dell'8 febbraio Persona_1
2022, recante i numeri 47098 del repertorio e 17470 della raccolta;
- resistente -
1 - disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE CONCLUSIONI: come in atti. 1. Con ricorso depositato in data 23.05.2023, la ricorrente espone che:
- ha lavorato come Operaia addetta al servizio mensa dal 02/11/2010 con contratto part-time dapprima presso la “S.R.L. Cardamone Group” e successivamente per la “S.R.L. SCAMAR” così come indicato nell'Estratto Conto Previdenziale, nei Contratti e Buste Paga allegati;
;
- le sue mansioni consistevano nel prendere i contenitori termici d'acciaio che contenevano il cibo e posizionarli sul tavolo da lavoro;
versare il cibo nei piatti, consegnare le pietanze e poi provvedere al ritiro dei piatti, trasportandoli fino al luogo dove venivano lavati. Sottolinea che prima della pandemia i piatti usati erano di ceramica, poi sostituiti da quelli di plastica, e la sig.ra trasportava uno sull'altro circa 10 piatti alla volta;
Parte_1 trasportava anche le casse d'acqua dal deposito alla cucina (circa 15 metri distante), successivamente provvedeva al lavaggio delle stoviglie e della cucina oltre alla pulizia dei locali della mensa. Per fare ciò effettuava operazioni di trasporto e di sostegno di carichi sollevandoli, spostandoli o deponendoli nei carrelli;
ciò comportava l'esecuzione di movimenti estremi della colonna vertebrale per movimentarli;
quanto sopra descritto ha comportato l'esposizione al rischio di movimentazione manuale dei carichi.
- Lo svolgimento di tale attività lavorativa ha causato alla sig.ra Parte_1 ernie al tratto lombare della colonna.
- Per tale patologia, in data 23/03/2022, la ricorrente presentava, all' la CP_2 denuncia e per essa veniva aperta la pratica di malattia professionale n.
518682186 del 23/03/2022 - gestione: 120. L'Istituto respingeva la domanda in data 01/08/2022. Contro di essa, in data 05/09/2022, veniva presentata opposizione amministrativa ed in data 11/01/2023, l' respingeva la CP_2 domanda escludendo l'esistenza di nesso causale tra il rischio lavorativo e la malattia denunciata.
- La ricorrente, quindi, proponeva il presente ricorso volto:
“Ritenere e dichiarare che le malattie da cui è affetta la ricorrente, indicate in parte motiva, rientrano tra i fatti assicurati obbligatoriamente dall' CP_2 ex d.P.R. 1124/65, che le stesse sono da considerarsi malattie professionali TABELLATE;
- Ritenere e dichiarare che le patologie indicate sono state contratte a causa ed in occasione dell'attività lavorativa dalla stessa prestata e che in conseguenza di ciò l'attività lavorativa svolta deve ritenersi causa o quanto meno concausa delle patologie denunciate;
2 - Ritenere e dichiarare che la ricorrente ha subito una menomazione dell'integrità psico-fisica, assunta ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 38/2000, pari al 7% (sette) o, in via subordinata, di quella maggiore o minore (accertata fra il 6% ed il 15%), quantificata in corso di causa”; Condannare l' CP_2 in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento della somma di € 5.473,24 corrispondente all'indennizzo per danno biologico parametrato ad un grado pari al 7%, al sesso ed all'età della ricorrente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
- condannare, infine, l' in persona del legale rappresentante pro CP_2 tempore, al pagamento delle spese e competenze del giudizio, da distrarre a favore del procuratore antistatario, che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
2.Si è costituita l' che ha eccepito l'infondatezza della domanda CP_2 avversaria. Nel merito ha eccepito l'assenza di malattia professionale, la mancata esposizione al rischio morbigeno, l'errore nella valutazione del danno e nella quantificazione dello stesso, chiedendo il rigetto del ricorso.
3. La causa è stata istruiva con l'escussione del teste sig.ra Tes_1
a conoscenza dei fatti di causa in quanto collega di lavoro.
[...]
All'esito veniva disposta CTU medico-legale necessaria per la definizione della causa con il seguente quesito: “accerti se le patologie denunciate dalla ricorrente all' e per cui è causa possano costituire o possano essere CP_2 ritenute con certezza, secondo criteri medico-legali d'indagine sul nesso etiologico della patologia, conseguenza dell'attività lavorativa espletata e, in caso positivo, dica quali siano i postumi permanenti da determinarsi tenuto conto dei criteri e delle tabelle applicative del D. Lgs. CP_2
38/2000”. 4. Nel merito il ricorso è risultato infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono. Dalla ctu in atti - le cui risultanze, siccome tratte all'esito di diligente indagine, questo giudice ritiene di far proprie ed alle quali integralmente rinvia e da ritenersi qui interamente riportate e trascritte è emerso che non sussiste nesso eziologico di causalità efficiente tra l'affezione e le mansioni svolte, affezione da ricondursi a cause comuni. La relazione del CTU, dr. , appare motivata, Persona_2 dettagliatamente descrittiva dell'esame obiettivo del ricorrente, non suscettibile di censure (il CTU ha esaurientemente riscontrato le osservazioni di parte resistente), per questo si ritiene di non dovere effettuare ulteriori approfondimenti o rinnovazioni (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011). Pertanto, il ricorso va rigettato. In considerazione dell'esonero dalle spese di cui beneficia la ricorrente per il caso di soccombenza, le spese legali vengono compensate ed il costo della
3 ctu viene posto per intero e definitivamente a carico dell' e viene CP_2 liquidato come da separato decreto.
p.q.m.
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese legali;
- pone a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio, CP_2 liquidate come da separato decreto in favore del c.t.u. dott. Per_2
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Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 15/05/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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