Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/01/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N° 4025/2024 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del giorno 21/01/25, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 atti, dall'Avv. CAFARO MARIA CELESTE, presso la quale elettivamente domicilia;
- RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte_1 atti, dall'Avv. BUONPANE PASQUALE, presso il quale elettivamente domicilia;
- RESISTENTE
E
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: Per le parti, come riportato nel verbale di udienza del 21/01/25;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La sentenza è redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132, comma II, n. 4, c.p.c., come modificato dalla L. 18/6/2009 n. 69).
2. Con ricorso ritualmente depositato e notificato, – premettendo di aver Parte_1 contratto matrimonio il 24/09/2001 con e deducendo che dal matrimonio è Controparte_1 Per_ nata una figlia nata il [...])- ha chiesto che sia pronunciata la separazione personale dei coniugi e altri provvedimenti.
Infine, all'udienza del 21/01/25, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno dichiarato di avere raggiunto il seguente accordo:
1. Il sig. verserà a titolo di mantenimento ordinario, in favore della figlia Controparte_1 maggiorenne , la somma complessiva pari ad € 200,00 mensili, oltre il Persona_2 pagamento della quota pari al 50% per le spese straordinarie. Si precisa che la suddetta somma complessiva mensile (mantenimento ordinario pari ad euro 200,00) verrà accreditata Per_ dal detto sig. , direttamente sulla carta di credito intestata alla figlia , con CP_1 versamenti settimanali dell'importo di € 50,00 cadauno;
2. che i separandi coniugi decidono, sin da ora, che trascorsi mesi 6 dall'omologa della separazione consensuale, verrà intrapresa, di comune accordo, la procedura di divorzio consensuale;
3. che le spese di lite si intendono integralmente compensate tra le parti.
I difensori hanno concluso, quindi, per la dichiarazione dell'avvenuta separazione e l'adozione dei provvedimenti accessori come concordati tra le parti. La causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
3. La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti, dalle accuse che i coniugi si sono rivolte, dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso la riconciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento della richiesta concorde delle parti, deve essere pronunziata la separazione personale senza addebito.
4. Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, poiché gli accordi raggiunti dalle parti, non sono contrari a norme imperative, ritiene il Tribunale di poterli porre a base della presente decisione.
5. Ai sensi dell'art. 191 c.c. dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni.
6. Tenuto conto della natura della causa e dell'esito del giudizio, si ravvisano giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le stesse le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al N° 4025/2024 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, definitivamente pronunciando, così provvede: a) Pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
18/01/1979 e , nato a [...] il [...]; Controparte_1
b) omologa le statuizioni accessorie alla separazione indicate in parte motiva in conformità degli accordi raggiunti dalle parti;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BELLONA per le annotazioni previste dall'ordinamento dello stato civile (D.P.R.
3.11.2000 n. 396) e ai sensi dell'art. 191 c.c. (atto n° 24, parte II, Serie A, registro atti matrimonio anno 2001);
d) dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 21/01/2025.
Il Presidente
dott.ssa Giovanna Caso