Cass. civ., sez. I, sentenza 27/06/1975, n. 2523
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Sentenza 27 giugno 1975

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All'assicurato contro la responsabilita civile (nella specie dalla circolazione di veicoli) che abbia insinuato nello stato passivo della liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice il credito corrispondente a somma versata al terzo danneggiato, per evento coperto dalla garanzia assicurativa, e consentito di insinuare tardivamente l'ulteriore diverso credito sorto per somme successivamente dovute sborsare in conseguenza del medesimo evento (nella specie a titolo di rimborso in favore dell'Inail di spese ed indennita erogate al danneggiato), senza necessita di proporre opposizione allo stato passivo; il debito dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato non e infatti unico ed indivisibile, ma e frazionabile nel tempo, quando il terzo danneggiato (o chi si sia surrogato nei suoi diritti) agisca in momenti diversi per il soddisfacimento di diverse ragioni di danno.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 27/06/1975, n. 2523
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2523
    Data del deposito : 27 giugno 1975

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