Sentenza 27 giugno 1975
Massime • 1
All'assicurato contro la responsabilita civile (nella specie dalla circolazione di veicoli) che abbia insinuato nello stato passivo della liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice il credito corrispondente a somma versata al terzo danneggiato, per evento coperto dalla garanzia assicurativa, e consentito di insinuare tardivamente l'ulteriore diverso credito sorto per somme successivamente dovute sborsare in conseguenza del medesimo evento (nella specie a titolo di rimborso in favore dell'Inail di spese ed indennita erogate al danneggiato), senza necessita di proporre opposizione allo stato passivo; il debito dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato non e infatti unico ed indivisibile, ma e frazionabile nel tempo, quando il terzo danneggiato (o chi si sia surrogato nei suoi diritti) agisca in momenti diversi per il soddisfacimento di diverse ragioni di danno.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/06/1975, n. 2523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2523 |
| Data del deposito : | 27 giugno 1975 |
Testo completo
All'assicurato contro la responsabilita civile (nella specie dalla circolazione di veicoli) che abbia insinuato nello stato passivo della liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice il credito corrispondente a somma versata al terzo danneggiato, per evento coperto dalla garanzia assicurativa, e consentito di insinuare tardivamente l'ulteriore diverso credito sorto per somme successivamente dovute sborsare in conseguenza del medesimo evento (nella specie a titolo di rimborso in favore dell'Inail di spese ed indennita erogate al danneggiato), senza necessita di proporre opposizione allo stato passivo;
il debito dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato non e infatti unico ed indivisibile, ma e frazionabile nel tempo, quando il terzo danneggiato (o chi si sia surrogato nei suoi diritti) agisca in momenti diversi per il soddisfacimento di diverse ragioni di danno.*