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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 13/01/2025, n. 1287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1287 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 442/2022 R.G. promossa
DA Part
. , in Parte_2 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti M. Marotta e
G. Rodante
Appellante
CONTRO
Controparte_1
( , in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti M. P.IVA_2
R. Battiato e L. C. Vigilanti
Appellato
OGGETTO: appello – opposizione ad avviso di addebito
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 3.7.2019, la società indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 598 2019 0003778 26 000, con il quale l' aveva CP_1 intimato il pagamento di euro 18.096,98 per l'omesso versamento dei contributi previdenziali nel periodo febbraio 2015-novembre 2017, oltre sanzioni ed interessi.
All'udienza del 17.10.2019, il giudice del lavoro del Tribunale di Siracusa, rilevato che l'opponente non aveva provveduto alla notifica nei confronti dell'Istituto previdenziale, su richiesta della medesima parte, assegnava nuovo termine per provvedere “al rinnovo della notifica nei termini di legge”.
Successivamente, con sentenza n. 1475/2021 del 18.11.2021, il giudice dichiarava estinto il giudizio, in quanto parte opponente aveva provveduto alla rinotifica oltre il termine perentorio di un mese previsto dall'art. 307, comma 3,
c.p.c., come minimo invalicabile e concesso per relationem con il richiamo “ai termini di legge” di cui al provvedimento del 17.10.2019.
Avverso la sentenza proponeva appello la “ Parte_3
, con atto del 18.5.2022. Al gravame resisteva l'
[...] CP_1
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 12 dicembre 2024 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza di primo grado in quanto frutto di una valutazione superficiale e contraddittoria dei principi in materia di rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c. e di estinzione automatica del giudizio ai sensi dell'art. 307 c.p.c.
Sostiene che il giudice, nell'autorizzare la rinnovazione della notifica, avrebbe dovuto indicare espressamente il termine di un mese e la sua perentorietà, piuttosto che limitarsi ad un generico rinvio “ai termini di legge”, tenuto conto del fatto che le norme in materia non stabiliscono un termine preciso, ma attribuiscono al giudicante il potere di quantificare lo stesso entro un minimo e un massimo. Precisa poi che, in ogni caso, la costituzione in giudizio dell' aveva sanato qualsiasi vizio della CP_1
notifica per raggiungimento dello scopo dell'atto, come previsto dal comma 3 dell'art. 156 c.p.c. 1.1 La censura è fondata.
Invero, “Ogni qual volta la legge attribuisca al giudice il potere discrezionale di assegnare alle parti termini perentori per il compimento di attività processuali, salvo espressa deroga disposta dalle singole disposizioni di legge, l'esercizio del potere da parte del giudice deve conformarsi al rispetto del limite imposto dai termini minimo - un mese - e massimo - tre mesi - previsti dalla norma generale di cui all'articolo 307 comma 3 Cpc. Quando il Giudice si sia astenuto dall'esercitare il suo potere discrezionale - trova applicazione sussidiaria esclusivamente il termine perentorio massimo previsto dalla norma di legge (fissato in tre mesi in corrispondenza al termine massimo indicato dall'art. 307, comma 3, Cpc)” (Cassazione civile sez. II,
23/06/2023, n.18019). Nel caso in esame, poiché il giudice aveva autorizzato la rinnovazione della notifica nel termini di legge, l'adempimento doveva essere effettuato entro il termine massimo di mesi tre, ciò che nella fattispecie è stato fatto.
2. L'appellante ripropone, quindi, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., i motivi di opposizione sì come formulati in primo grado.
Ribadisce l'inesistenza della notifica a mezzo PEC, rilevando che il relativo messaggio non contiene tra i suoi allegati alcun originale dell'avviso di addebito, ma solo una copia informatica, priva di sottoscrizione digitale e della prescritta attestazione di conformità, in violazione dell'art. 30 del d.l. n. 78/2010 (conv. in legge n. 122/2010) e del combinato disposto di cui agli artt. 26, comma 2 del D.P.R.
n. 602/1973, 3 del D.P.R. n. 68/2005, 21 e 24 del d.lgs. n. 82/2005.
Lamenta la nullità e la illegittimità dell'avviso opposto per violazione del diritto di difesa, attesa l'assoluta incertezza dei dati ivi indicati, nonché l'assenza di sufficiente motivazione e l'indeterminatezza della base di calcolo degli importi delle relative sanzioni e degli interessi.
Ripropone sia l'eccezione di decadenza ex art. 25 del d.lgs. n. 46/1999, che quella di nullità dell'atto per omessa instaurazione del preventivo contraddittorio.
Quanto alla pretesa contributiva rileva: che, con provvedimento del 25.6.2018,
l' aveva provveduto allo sgravio della posizione relativa ai due dipendenti CP_1 [...] e nel periodo, rispettivamente novembre 2013-marzo 2017 e Per_1 Persona_2
febbraio 2013-febbraio 2016, con un residuo di € 1.057,86; che era stata destinataria di altro avviso di addebito n. 598 2016 00011515 02 000, relativo alla posizione dei medesimi lavoratori per il periodo febbraio 2013-aprile 2015, e che lo stesso era stato annullato dal Tribunale di Siracusa, con sentenza n. 528/2919.
3. Tutte le contestazioni riguardanti la regolarità della notifica sono infondate.
Invero, “La notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario -il c.d. "atto nativo digitale" -, sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo -la
c.d. "copia informatica" -(nella specie, il concessionario della riscossione aveva provveduto a inserire nel messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico in formato PDF)” (Cassazione civile sez. VI, 13/12/2021, n. 39513). In ogni caso si tratterebbe non di inesistenza, ma tutt'al più di nullità della notifica, sanata dal raggiungimento dello scopo, atteso che la società ha proposto tempestiva opposizione (Cassazione civile sez. VI, 15/09/2021, n.24833Cassazione civile sez.
VI, 03/02/2021, n.2366)
4. Quanto alla carenza di motivazione e alla violazione del contradditorio, il collegio osserva che nell'avviso di addebito sono indicati i periodi cui si riferiscono i modelli DM10 rettificativi, il criterio di determinazione delle sanzioni richieste, con richiamo all'art. 116 comma 8 lett. a) l. n. 388/2000 e non sono richiesti interessi.
Quanto alle cifre che identificano le varie inadempienze, si rileva che coincidono perfettamente con quelli indicati nell'istanza di dilazione presentata dalla società in data 29.1.2019, per cui la destinataria era perfettamente in grado di comprendere che i contributi richiesti con l'avviso di addebito erano gli stessi per i quali aveva provveduto qualche mese prima a richiedere la dilazione dei pagamenti. Nessuna violazione del contraddittorio è configurabile, in quanto l'art. 24 dlgs n. 46/99 non condiziona l'iscrizione a ruolo e la formazione dell'avviso di addebito alla preventiva interlocuzione con il debitore, prevedendo solo la facoltà per l'ente di richiedere il pagamento mediante avviso bonario al debitore.
5. Appare, di contro, fondata l'eccezione di decadenza ex art. 25 dlgs n. 46/99.
La norma in esame prescrive che “
1. I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza:
a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente;
b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo”.
Orbene, i contributi più recenti richiesti con l'avviso di addebito, formato in data
8.6.2019, si riferiscono al mese di novembre 2017, da pagare entro il mese di dicembre. L' quindi, avrebbe dovuto provvedere alla formazione dell'avviso di CP_1
addebito entro il 31.12.2018. A maggior ragione la decadenza risulta maturata per gli altri contributi richiesti con l'AVA opposto, riferiti a periodi precedenti. Né l'istituto ha addotto ragioni che, alla luce della previsione normativa, possano giustificare l'iscrizione a ruolo oltre il termine decorrente dalla scadenza per il versamento dei contributi richiesti.
La violazione dell'art. 25 dlgs n. 46/99 comporta l'annullamento del titolo, ma impone in ogni caso di esaminare il merito della pretesa contributiva, introducendo l'opposizione un ordinario giudizio di cognizione (Cass. civ. n. 3486/2016).
6. Bisogna, pertanto, esaminare i motivi di opposizione riguardanti la debenza dei contributi richiesti.
In primo grado l'istituto costituendosi ha chiarito che i modelli DM10 rettificativi da cui scaturisce il debito contributivo sono stati originati dalla mancanza di regolarità contributiva ai sensi dell'art. 1 comma 1175 l. n. 296/2006, il quale statuisce che: “1175. A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Si tratta, quindi, di contributi dovuti per il recupero di sgravi contributi non spettanti, atteso che la norma ne condiziona il godimento contributivi ad un ulteriore presupposto, ossia la regolarità contributiva.
Nell'atto di appello la società non ha dedotto, né, di conseguenza, provato la sussistenza della regolarità contributiva alla data del febbraio 2015; anzi la presentazione di una istanza di dilazione avente ad oggetto i contributi di cui ai DM rettificativi, ha la valenza di un riconoscimento del debito.
Gli sgravi operati dall' e richiamati nel ricorso introduttivo del giudizio di CP_1
primo grado e poi nell'atto di appello riguardano altri contributi, come si evince dal fatto che il relativo provvedimento dell'istituto è del 25.6.2018, precedente l'istanza di dilazione del 29.1.2019, dalla cui inadempienza è poi scaturito l'avviso di addebito. L'altro avviso di addebito, impugnato davanti al tribunale di Siracusa e dallo stesso annullato, il n. 59820160001151502000 riguarda periodi diversi (da febbraio 2013 a dicembre 2014, nonché i mesi di gennaio, marzo e aprile 2015).
7. Pertanto, l'avviso di addebito opposto va annullato e la società va condannata al pagamento della somma di euro 17.570,03, richiesta a titolo di contributi e sanzioni, con esclusione degli oneri di riscossione.
8. Quanto alle spese, che secondo il principio della soccombenza vanno poste a carico della società, la pronuncia di compensazione del tribunale va confermata in virtù del principio di divieto di reformatio in peius, in assenza di appello incidentale sul punto;
quelle del presente grado si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri del DM n. 55/2014 per le cause di valore compreso tra euro 5.201,00, ed euro 26.000,00, in ragione dell'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando: accoglie parzialmente l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, annulla l'avviso di addebito n. 59820190000377826000 e condanna la società appellante al pagamento in favore dell'Istituto della somma di euro 17.570,03; compensa le spese del giudizio di primo grado e condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado che si liquidano in euro 2.906,00, oltre spese generali.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 12 dicembre 2024.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Graziella Parisi