Versione
21 aprile 2021
21 aprile 2021
Art. 5. Procedimento per l'adozione dei decreti legislativi 1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 1, o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di novanta giorni.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura di cui al comma 1, il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura di cui al comma 1, il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.
Commentario • 1
- 1. Dal 1° luglio parte l’assegno “ponte”, ma solo per i figli di disoccupati e autonomi.Dott. Luca De Franciscis · https://www.avvocatoandreani.it/ · 8 giugno 2021 · 6.7364926
[…] La possibilità di adottare uno o più decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare, anche in via progressiva, le misure a sostegno dei figli a carico, attraverso l'assegno unico e universale, unitamente alla possibilità di adottare disposizioni integrative e correttive prevista dall'art. 5 della citata Legge 46/2021, ha permesso al Governo di adottare misure urgenti applicabili già dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021. […]
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