Articolo 5 della Legge 1 aprile 2021, n. 46
Articolo 4
Versione
21 aprile 2021
Art. 5. Procedimento per l'adozione dei decreti legislativi 1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 1, o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di novanta giorni.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura di cui al comma 1, il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.
Entrata in vigore il 21 aprile 2021
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