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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 16/10/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Civile
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Dr.ssa Ilaria De Pasquale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 759 del R.G.A.C. dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AE Pantuso;
ATTORE
E
( .IVA ), in Controparte_1 C.F._2 P.IVA_1 persona del Dott. Dirigente Sinistri e legale rappresentate pro-tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Bianchi;
CONVENUTA
NONCHÉ
Controparte_3
C.F. );
[...] P.IVA_2
; Controparte_4
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: sinistro stradale.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Sulla ha convenuto in giudizio , il e la Parte_1 Controparte_4 Controparte_3
chiedendone il risarcimento dei danni patiti in Controparte_5 occasione del sinistro verificatosi in data 27.08.2020 alle ore 11.00 circa, allorquando nel percorrere a piedi la via Catena in Strongoli (KR), veniva improvvisamente travolto
1 dall'autovettura FIAT Doblò Tg.GA003NR, assicurata con di Controparte_1 proprietà di e condotta nell'occasione dal dipendente , il quale CP_3 Controparte_4 si immetteva repentinamente in retromarcia sulla stessa via, investendo l'attore e procurandogli gravi lesioni personali.
Si è costituita la eccependo preliminarmente la nullità Controparte_5 della citazione per vizi della editio actionis; il difetto di integrità del contraddittorio per mancata citazione della proprietaria del veicolo, nonché assicurata, CP_6
l'improcedibilità della domanda per violazione degli artt. 145 e 148 Cod. Ass. e, nel merito, l'infondatezza della domanda.
e il regolarmente citati, sono rimasti contumaci. Controparte_4 Controparte_3
Disposta la rinnovazione della citazione, la causa è stata istruita con acquisizione della prova testimoniale ed espletamento di ctu medico legale sulla persona dell'attore.
Successivamente, mutato il giudice, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di difetto del contraddittorio, sollevata dalla Controparte_1
L'attore ha proposto la domanda risarcitoria nei confronti dell'assicuratore e della quale locatario del veicolo danneggiante, senza citare la proprietaria del CP_3 veicolo.
Orbene, in tema di legittimazione passiva per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli, la Suprema Corte ha evidenziato che obbligato in solido ex art. 2054 c.c. con il conducente del veicolo concesso in locazione finanziaria è l'utilizzatore del veicolo e non il proprietario concedente, vertendosi in ipotesi di responsabilità alternativa e non concorrente, ed avendo solo l'utilizzatore la disponibilità giuridica del bene e quindi la possibilità di vietarne la circolazione. Ne discende che litisconsorte necessario nell'azione diretta contro l'assicuratore in caso di danni da circolazione di veicoli è esclusivamente il
"lessee" (utilizzatore) e non il "lessor" (concedente), al pari dell'usufruttuario e dell'acquirente con patto di riservato dominio, con esclusione del proprietario concedente
(Cass. n. 23463/2018).
L'art. 91, c. 2, cod. strad., introdotto con d. lgs. N. 285/1992, ha statuito che “ai fini del risarcimento dei danni prodotti a persone o cose dalla circolazione dei veicoli, il locatario è responsabile in solido con il conducente ai sensi dell'art. 2054 c.c.”.
2 Ne deriva che, in caso di concessione in leasing, è corresponsabile con il conducente l'utilizzatore del veicolo, in quanto l'utilizzatore ha la disponibilità giuridica del godimento del bene e quindi la possibilità di vietarne la circolazione, dunque di offrire la prova liberatoria indicata dal terzo comma dell'art. 2054 c.c..
Fondata è, invece, l'eccezione di improcedibilità (rectius improponibilità) della domanda.
La società assicuratrice lamenta, in particolare, che l'attore si sia sottratto agli accertamenti degli investigatori incaricati dalla Compagnia, ostacolando l'accertamento delle responsabilità relative al sinistro nella fase stragiudiziale ed impedendo così all'assicuratore, anche in violazione dei principi di correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede
(art. 1375 c.c.), di compiere le attività volte alla formulazione di una congrua offerta ai sensi dell'art. 148 del Codice delle assicurazioni private. Ancora, la convenuta rappresenta come sia rimasta priva di riscontri la richiesta di integrazione della documentazione inviata all'attore con raccomandata del 22.12.2020.
Orbene, occorre premette che la procedura stragiudiziale di risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli, per i quali vi è obbligo di assicurazione, è disciplinata dagli artt. 145 e 148 del Codice delle assicurazioni private.
Ai sensi dell'art. 145, comma 1 (rubricato "proponibilità dell'azione di risarcimento"), "Nel caso si applichi la procedura di cui all'articolo 148, l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all'articolo 148”.
L'art. 148, comma secondo, dispone che “L'obbligo di proporre al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al comma 1. La richiesta deve contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del
3 danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima. L'impresa di assicurazione è tenuta a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione”.
Ai sensi del terzo comma: "Il danneggiato, in pendenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 e fatto salvo quanto stabilito dal comma 5, non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del […] danno alla persona, da parte dell'impresa. Qualora ciò accada, i termini per l'offerta risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali l'impresa non ritiene di fare offerta sono sospesi". Inoltre, il quinto comma dispone che "in caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni;
in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi".
Come si vede, la normativa impone un onere di collaborazione del danneggiato con l'impresa di assicurazione, che incide sui termini concessi alla Compagnia per la comunicazione della proposta conciliativa.
Secondo una lettura combinata degli artt. 145 (sulla proponibilità dell'azione di risarcimento) e 148 (sulla procedura di risarcimento), deve ritenersi che quando sono decorsi i termini previsti per la formulazione dell'offerta da parte della Compagnia, diviene proponibile la domanda giurisdizionale da parte del danneggiato;
qualora invece i termini siano prorogati (ad esempio, per una richiesta di integrazione della documentazione da parte della compagnia) viene differito anche il termine di proponibilità dell'azione; se l'assicuratore non chiede l'integrazione della documentazione, i termini continuano a decorrere e con essi il termine dilatorio per la proponibilità della pretesa risarcitoria.
È stato altresì precisato che il regime della improponibilità dell'azione, di cui all'art. 145 del Codice delle assicurazioni, assolve ad una chiara finalità di razionalizzare il contenzioso giudiziario, notoriamente inflazionato, nella materia dei sinistri stradali, (così
Corte Cost., n. 111/2012), perseguendo l'interesse pubblico a che vengano instaurati processi civili solo laddove le parti abbiano tenuto un effettivo comportamento volto ad addivenire ad una soluzione stragiudiziale della controversia.
Ne deriva che, affinché possa correttamente espletarsi la procedura di risarcimento
4 descritta è necessario che la compagnia assicuratrice sia posta in condizione di adempiere al dovere di formulare una offerta congrua.
A tal fine è necessario non solo che il danneggiato-istante trasmetta una richiesta contenente elementi (indicati nell'art. 148) idonei a consentire all'assicuratore di "accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta" (Cass., ord. n. 19354/2016); ma anche che il danneggiato collabori con l'assicuratore della r.c.a., nella fase stragiudiziale, nel rispetto dei canoni di correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.) (Cass., ord. n. 19354/2016), per consentire all'assicuratore di effettuare l'accertamento e la valutazione del danno, anche al fine di formulare una proposta conciliativa potenzialmente idonea ad evitare il giudizio.
La Corte di Cassazione ha chiarito che in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, a norma dell'art. 145 del d.lgs. n. 209 del 2005, non può essere proposta azione risarcitoria dal danneggiato che, in violazione dei principi di correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.), con la propria condotta abbia impedito all'assicuratore di compiere le attività volte alla formulazione di una congrua offerta ai sensi dell'art. 148 del medesimo Codice della assicurazioni private (Cass. n. 1829/2018).
Si è inoltre precisato che, se lo scopo dell'onere di previa richiesta scritta di cui all'art. 145 cod. ass. è quello di prevenire le liti, tale onere deve essere assolto in modo coerente con tale scopo. L'assolvimento dell'onere di previa richiesta scritta è coerente con lo scopo della legge quando la richiesta contiene tutti gli elementi essenziali per consentire all'assicuratore della r.c.a. di formulare una offerta risarcitoria. Elementi essenziali per formulare una offerta risarcitoria saranno, immancabilmente: a) la descrizione chiara della dinamica del sinistro;
b) la prospettazione chiara delle responsabilità; c) l'indicazione chiara e completa dei danneggiati e dei danni di cui chiedono il risarcimento;
d)
l'allegazione dei documenti idonei a suffragare le richieste di cui sopra. Da ciò consegue che, da un lato, non soddisfa l'onere di cui all'art. 145 cod. ass. la richiesta stragiudiziale generica od ambigua, né quella che presti ossequio solo formale ai contenuti prescritti dall'art. 148 cod. ass. (ad esempio, allegando tutti i documenti ivi prescritti, ma limitandosi ad allegare l'esistenza di "ingenti danni" non altrimenti precisati); dall'altro, una richiesta stragiudiziale di risarcimento, pure incompleta o priva di taluno degli allegati prescritti dall'art. 148 cod. ass., non rende improponibile la successiva azione giudiziaria, se gli
5 elementi mancanti erano inutili ai fini dell'accertamento delle responsabilità e della stima del danno (Cass. n. 32919/2022).
Applicando tali principi al caso di specie, si evidenzia quanto segue.
Con raccomandata del 20.09.2020 l'attore, per il tramite del procuratore legale dell'epoca, inoltrava la richiesta risarcitoria alla Compagnia assicurativa, diffidandola a tal fine ed avvertendola che, in mancanza, sarebbe stata adita l'autorità giudiziaria. Di analogo tenore
è una successiva missiva, inviata mediante pec per il tramite del successivo procuratore in data 18.05.2021.
Tali comunicazioni risultano invero incomplete rispetto ai richiamati specifici elementi richiesti dall'art. 148 del Codice delle assicurazioni, in quanto non recano la precisa indicazione dell'attività del danneggiato, del suo reddito e dell'entità delle lesioni subite.
Anche volendo considerare gli elementi minimi ed essenziali indicati dalla giurisprudenza di legittimità, deve osservarsi come con riferimento alla “descrizione chiara della dinamica del sinistro” e alla “prospettazione chiara delle responsabilità”, le missive in parola si limitano ad un generico riferimento alla strada ove il sinistro si è verificato, senza indicarne il punto esatto, ed espongono soltanto che il si immetteva sulla strada CP_4 con una repentina manovra di retromarcia investendo il pedone, senza descrivere dettagliatamente i fatti, omettendo ad esempio di chiarire la direzione di marcia del veicolo e le modalità dell'avvenuto impatto tra il veicolo ed il pedone.
Ancora, quanto alla “indicazione chiara e completa dei danneggiati e dei danni di cui chiedono il risarcimento", entrambe le missive indicano genericamente danni da gravi lesioni, non meglio precisate.
Risulta infine che con raccomandate del 12.10.2020 e del 26.11.2020 l'assicuratore abbia inoltrato richiesta (rinnovata in data 22.12.2020) di integrazione documentale ai sensi dell'art. 148, comma quinto, del Codice delle assicurazioni private, rimasta senza riscontro.
Da quanto esposto non può ritenersi perfezionata la condizione legale di cui agli artt. 145 e
148 del Codice delle assicurazioni private, con la conseguenza che la domanda deve essere dichiarata improponibile.
Ogni altra questione è assorbita.
Le spese processuali seguono la soccombenza dell'attore e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022).
6 Le spese di ctu, già liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell'attore, con obbligo di rimborso di quanto a tale titolo anticipato da parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- dichiara improponibile la domanda risarcitoria proposta dall'attore;
- condanna l'attore al pagamento delle spese processuali sostenute dalla
[...]
che liquida in € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso spese Controparte_5 forfetarie, cpa e iva;
- pone definitivamente a carico dell'attore le spese di ctu liquidate con separato decreto.
Così deciso in Crotone, il 16.10.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria De Pasquale
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