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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 21/10/2025, n. 1271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1271 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 3324/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati:
Presidente dott. RM LL dott. Claudia Bonomi Giudice dott. MI FI Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3324/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. C.F. 1Parte 1 ), nato a [...] il [...], residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Prati ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Milano, Via Caldirola n.6/V, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e
Parte 2 (C.F. C.F. 2 ), nata a [...] il
06.08.1982, residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Federica Lesma ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Bresso, Via
Roma n. 16, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: regolamentazione dei rapporti relativi a figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito così stabilire: 1. I minori Per 1 Per 2 e Persona 3 saranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori;
la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
2. Per 1 Per_2 e Per 3 saranno collocati, anche ai fini anagrafici, prevalentemente presso la madre;
3. Si dà atto che la casa coniugale è già stata messa in vendita con contratto preliminare sottoscritto in data 18/9/24. Il rogito, con la liberazione della casa, dovrà avvenire entro settembre 2025.
Si dà atto altresì che le parti, entrambe autonomamente, si sono già attivate per il reperimento di distinte ed autonome soluzioni abitative al fine di cessare la coabitazione. Ciascuna parte sarà libera di lasciare la casa coniugale non appena disponibile nuova soluzione abitativa. La madre, in quanto genitore collocatario, si trasferirà con i tre minori non appena disponibile idonea soluzione abitativa. Nel momento in cui uno dei due genitori dovesse lasciare la casa familiare, la casa familiare resterà assegnata all'altro fino alla data massima di settembre 2025 ed in tale periodo le utenze (che verranno volturate o cessate) e le spese condominiali ordinarie saranno a carico esclusivo di colui che abiterà l'immobile, mentre le rate del mutuo e le spese condominiali straordinarie continueranno ad essere corrisposte da entrambe le parti in ragione del proprio 50% ciascuno. Le parti concordano, in ogni caso, che entro la data del rogito (settembre 2025) ciascuna parte rilascerà la casa familiare avendo reperito idonea soluzione abitativa.
Nel caso in cui entrambe le parti si trasferiscano prima di settembre 2025 tutte le spese inerenti la casa coniugale (mutuo, spese ordinarie e straordinarie, utenze) saranno corrisposte in ragione del
50% ciascuno. Le parti concordano altresì che, al momento del rilascio della ex casa familiare, si divideranno tra loro il mobilio ivi presente e, quello che non dovese interessare a nessuno dei due verrà messo dagli stessi in vendita ed il ricavato diviso al 50% mentre le spese per lo svuotamento dell'immobile saranno divise al 50% tra le parti.
4. Il padre terrà con sé i figli:
• A fine settimana alterni, dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola sino al lunedì mattina, quando li riaccompagnerà direttamente a scuola.
• Nella settimana in cui il week end è di competenza materna il padre terrà con sé i figli due pomeriggi a settimana con pernotto, che si concordano essere il mercoledì ed il giovedì. Il padre preleverà i minori direttamente presso l'abitazione materna alle ore 18.30 del mercoledì e li accompagnerà a scuola il giovedì mattina;
li preleverà poi alle ore 18.30 del giovedì presso l'abitazione materna riaccompagnando i figli a scuola il venerdì mattina;
.• Nella settimana in cui il week end è di competenza paterna il padre terrà con sé i figli un pomeriggio a settimana nella giornata di martedì prelevandoli direttamente presso l'abitazione materna alle ore
18.30, con pernotto presso l'abitazione paterna, e riaccompagnando i figli a scuola il mattino seguente. I ponti saranno di competenza del genitore a cui spetta il week end riferibile al ponte;
Per le vacanze natalizie: i figli trascorreranno in via alternata il periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore. Le parti concordano che nella giornata del 25/12 (dalla mattina al pomeriggio), i minori staranno con il genitore con cui trascorreranno il periodo successivo, ossia dal 31/12 al 6/1.
Per le vacanze pasquali: ciascun genitore ad anni alterni trascorrerà con i figli l'uno il giorno di
Pasqua e l'altro il Lunedì in Albis;
Vacanze di Carnevale: saranno trascorse ad anni alterni da ciascun genitore;
Per le vacanze estive (vacanze scolastiche): ciascun genitore trascorrerà quindici giorni preferibilmente consecutivi con i figli dando comunicazione dei periodi e dei luoghi di permanenza all'altro genitore entro il 30 aprile di ogni anno. Qualora le parti abbiano entrambe le ferie nel mese di agosto e non raggiungano un accordo il periodo di agosto dovrà essere diviso a metà ciascuno con due settimane ciascuno consecutive (la prima e la seconda con l'uno, la terza e la quarta con l'altro).
5. Le parti concordano di poter esser coadiuvate, in caso di necessità dai rispettivi genitori e/o da una baby sitter. Si concorda che la spesa della babysitter sarà a carico del genitore che si avvarrà di detta figura nel suo periodo di competenza.
6. Il padre corrisponderà a titolo di mantenimento un assegno complessivo per i figli nella misura di
€ 300,00 da corrispondersi entro il 10 di ogni mese con bonifico su conto corrente intestato alla signora Pt 2 e soggetto alla rivalutazione Istat;
7. Le parti si impegnano altresì a farsi carico del 50% ciascuno delle spese straordinarie che si dovranno sostenere nell'interesse dei tre figli minori, secondo quanto previsto dal Protocollo - linee guida condivise dal Tribunale di Monza e Ordine Avvocati di Monza del 7/5/18 (a cui ci si riporta integralmente).
Le parti concordano che la mensa della scuola materna e della scuola elementare saranno corrisposte al 50% dai genitori.
8. L'assegno Unico per i figli a carico sarà percepito da ciascun genitore in ragione del 50%.
10. I genitori concordano che le provviste relative ai tre conti correnti Intesa San Paolo intestati ai figli rimarranno in giacenza sino a che i figli non saranno maggiorenni e decideranno autonomamente come gestirli. La signora Pt 2 sarà autorizzata ad avere come il sig. Pt 1 le credenziali home banking dei succitati conti correnti.
11. Le parti concordano che le detrazioni relative alle spese di ristrutturazione della casa familiare continueranno ad essere divise al 50%.
12. I genitori esprimono reciproco assenso/consenso per l'iscrizione dei figli minori sui documenti di ciascuno validi per l'espatrio.
13. Le parti concordano che le condizioni sopra elencate inizieranno ad essere attuate dal mese in cui il signor Pt 1 rilascerà la casa familiare.
14. Le parti dichiarano che con il presente accordo di regolamentazione dei rapporti genitoriali hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
15. Con compensazione di spese e compensi del procedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda è fondata.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli minori e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. Ogni ulteriore sopravvenienza legata agli accertamenti in essere sui figli minori potrà essere fatta valere dinanzi al Tribunale per i Minorenni.
II. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte 1 e Parte 2
[...] , con ricorso depositato in data 14.05.2025, così provvede:
,
I. Prende atto dell'accordo, alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 16.10.2025 Il Giudice est.
MI FI
Il Presidente
RM LL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati:
Presidente dott. RM LL dott. Claudia Bonomi Giudice dott. MI FI Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3324/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. C.F. 1Parte 1 ), nato a [...] il [...], residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Prati ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Milano, Via Caldirola n.6/V, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e
Parte 2 (C.F. C.F. 2 ), nata a [...] il
06.08.1982, residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Federica Lesma ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Bresso, Via
Roma n. 16, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: regolamentazione dei rapporti relativi a figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito così stabilire: 1. I minori Per 1 Per 2 e Persona 3 saranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori;
la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
2. Per 1 Per_2 e Per 3 saranno collocati, anche ai fini anagrafici, prevalentemente presso la madre;
3. Si dà atto che la casa coniugale è già stata messa in vendita con contratto preliminare sottoscritto in data 18/9/24. Il rogito, con la liberazione della casa, dovrà avvenire entro settembre 2025.
Si dà atto altresì che le parti, entrambe autonomamente, si sono già attivate per il reperimento di distinte ed autonome soluzioni abitative al fine di cessare la coabitazione. Ciascuna parte sarà libera di lasciare la casa coniugale non appena disponibile nuova soluzione abitativa. La madre, in quanto genitore collocatario, si trasferirà con i tre minori non appena disponibile idonea soluzione abitativa. Nel momento in cui uno dei due genitori dovesse lasciare la casa familiare, la casa familiare resterà assegnata all'altro fino alla data massima di settembre 2025 ed in tale periodo le utenze (che verranno volturate o cessate) e le spese condominiali ordinarie saranno a carico esclusivo di colui che abiterà l'immobile, mentre le rate del mutuo e le spese condominiali straordinarie continueranno ad essere corrisposte da entrambe le parti in ragione del proprio 50% ciascuno. Le parti concordano, in ogni caso, che entro la data del rogito (settembre 2025) ciascuna parte rilascerà la casa familiare avendo reperito idonea soluzione abitativa.
Nel caso in cui entrambe le parti si trasferiscano prima di settembre 2025 tutte le spese inerenti la casa coniugale (mutuo, spese ordinarie e straordinarie, utenze) saranno corrisposte in ragione del
50% ciascuno. Le parti concordano altresì che, al momento del rilascio della ex casa familiare, si divideranno tra loro il mobilio ivi presente e, quello che non dovese interessare a nessuno dei due verrà messo dagli stessi in vendita ed il ricavato diviso al 50% mentre le spese per lo svuotamento dell'immobile saranno divise al 50% tra le parti.
4. Il padre terrà con sé i figli:
• A fine settimana alterni, dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola sino al lunedì mattina, quando li riaccompagnerà direttamente a scuola.
• Nella settimana in cui il week end è di competenza materna il padre terrà con sé i figli due pomeriggi a settimana con pernotto, che si concordano essere il mercoledì ed il giovedì. Il padre preleverà i minori direttamente presso l'abitazione materna alle ore 18.30 del mercoledì e li accompagnerà a scuola il giovedì mattina;
li preleverà poi alle ore 18.30 del giovedì presso l'abitazione materna riaccompagnando i figli a scuola il venerdì mattina;
.• Nella settimana in cui il week end è di competenza paterna il padre terrà con sé i figli un pomeriggio a settimana nella giornata di martedì prelevandoli direttamente presso l'abitazione materna alle ore
18.30, con pernotto presso l'abitazione paterna, e riaccompagnando i figli a scuola il mattino seguente. I ponti saranno di competenza del genitore a cui spetta il week end riferibile al ponte;
Per le vacanze natalizie: i figli trascorreranno in via alternata il periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore. Le parti concordano che nella giornata del 25/12 (dalla mattina al pomeriggio), i minori staranno con il genitore con cui trascorreranno il periodo successivo, ossia dal 31/12 al 6/1.
Per le vacanze pasquali: ciascun genitore ad anni alterni trascorrerà con i figli l'uno il giorno di
Pasqua e l'altro il Lunedì in Albis;
Vacanze di Carnevale: saranno trascorse ad anni alterni da ciascun genitore;
Per le vacanze estive (vacanze scolastiche): ciascun genitore trascorrerà quindici giorni preferibilmente consecutivi con i figli dando comunicazione dei periodi e dei luoghi di permanenza all'altro genitore entro il 30 aprile di ogni anno. Qualora le parti abbiano entrambe le ferie nel mese di agosto e non raggiungano un accordo il periodo di agosto dovrà essere diviso a metà ciascuno con due settimane ciascuno consecutive (la prima e la seconda con l'uno, la terza e la quarta con l'altro).
5. Le parti concordano di poter esser coadiuvate, in caso di necessità dai rispettivi genitori e/o da una baby sitter. Si concorda che la spesa della babysitter sarà a carico del genitore che si avvarrà di detta figura nel suo periodo di competenza.
6. Il padre corrisponderà a titolo di mantenimento un assegno complessivo per i figli nella misura di
€ 300,00 da corrispondersi entro il 10 di ogni mese con bonifico su conto corrente intestato alla signora Pt 2 e soggetto alla rivalutazione Istat;
7. Le parti si impegnano altresì a farsi carico del 50% ciascuno delle spese straordinarie che si dovranno sostenere nell'interesse dei tre figli minori, secondo quanto previsto dal Protocollo - linee guida condivise dal Tribunale di Monza e Ordine Avvocati di Monza del 7/5/18 (a cui ci si riporta integralmente).
Le parti concordano che la mensa della scuola materna e della scuola elementare saranno corrisposte al 50% dai genitori.
8. L'assegno Unico per i figli a carico sarà percepito da ciascun genitore in ragione del 50%.
10. I genitori concordano che le provviste relative ai tre conti correnti Intesa San Paolo intestati ai figli rimarranno in giacenza sino a che i figli non saranno maggiorenni e decideranno autonomamente come gestirli. La signora Pt 2 sarà autorizzata ad avere come il sig. Pt 1 le credenziali home banking dei succitati conti correnti.
11. Le parti concordano che le detrazioni relative alle spese di ristrutturazione della casa familiare continueranno ad essere divise al 50%.
12. I genitori esprimono reciproco assenso/consenso per l'iscrizione dei figli minori sui documenti di ciascuno validi per l'espatrio.
13. Le parti concordano che le condizioni sopra elencate inizieranno ad essere attuate dal mese in cui il signor Pt 1 rilascerà la casa familiare.
14. Le parti dichiarano che con il presente accordo di regolamentazione dei rapporti genitoriali hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
15. Con compensazione di spese e compensi del procedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda è fondata.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli minori e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. Ogni ulteriore sopravvenienza legata agli accertamenti in essere sui figli minori potrà essere fatta valere dinanzi al Tribunale per i Minorenni.
II. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte 1 e Parte 2
[...] , con ricorso depositato in data 14.05.2025, così provvede:
,
I. Prende atto dell'accordo, alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 16.10.2025 Il Giudice est.
MI FI
Il Presidente
RM LL