TRIB
Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 28/07/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
R.G. 409/2024
Il Tribunale Ordinario di Gorizia, in persona del Giudice, Dott. Stefano Bergonzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado, tra
(C.F.: ), Avv. del Foro di Gorizia, in Parte_1 C.F._1
c. ed o presso il proprio indirizzo telematico;
Email_1
Parte Appellante
e
(C.F.: ), in persona dell'amministratore di Controparte_1 P.IVA_1 condominio e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, dall'Avv. Pietro Becci del Foro di Gorizia ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore;
Email_2
Parte Appellata
Oggetto: appello avverso la Sentenza n. 79/2024 del Giudice di Pace di Gorizia pronunciata in data 26/04/2024 depositata in data 30/04/2024.
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: Nel merito, in totale riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento in via gradata dei motivi di appello, annullare la delibera dell'assemblea del di Gorizia di data 29.06.2023 in parte qua Controparte_1 obbliga l'appellante alla corresponsione della somma ivi riportata ripartita non in misura proporzionale ai soli millesimi di proprietà. Rifuse le spese di entrambi i gradi del giudizio. In via istruttoria, occorrendo, si chiede ammettersi prova per testi, sui seguenti capitoli: 1) Vero che la rampa per cui è causa è accessibile perché priva di chiusura indistintamente da tutti i condomini, anche a piedi, per accedere al cortile condominiale sottostante ove sono situati vani di uso e proprietà condominiale, quest'ultima rilevabile dall'allegato piano tavolare nonché dalla documentazione fotografica che mi si rammostra (docc. 9 e 10 attorei)? 2) Vero che i vani condominiali in questione, al servizio di tutti i condomini, sono quelli individuabili nella mappa del piano seminterrato come “centrale termica”, “cabina di trasformazione “ (Ente 4), “locale comune” (Ente D) e “locale comune” (Ente E)? 3) Vero che ivi è situato il deposito dei rifiuti di tutto il individuabile nelle fotografie dimesse e sito nel cortile CP_1
utilizzato quotidianamente da tutti i condomini a tale scopo? 4) Vero che la rampa in questione costituisce CP_2
1 l'unico possibile accesso al cortile condominiale per i condomini proprietari delle n. 5 attività commerciali poste a piano terra, lato via Mazzini, Piazza Municipio e Via de Gasperi? 5) Vero che tutte le autorimesse nel seminterrato, in particolare quelle di proprietà e da svariati anni non sono più utilizzate per ricoverarvi automezzi, stante le loro ridotte Per_1 Pt_1 dimensioni ed il posizionamento e sono adibite a depositi e cantine? 6) Vero, che come si evince dall'allegato calendario
[...]
(doc. 11 che mi si rammostra) il prelievo dei rifiuti nel cortile avviene per tre giorni alla settimana e con l'utiliz Pt_2 autocarri?
7) Vero che nel vano immondizie vengono depositati anche rifiuti ingombranti, come da comunicazione dell'amministratore dd. 06.09.2023 (doc. 12 che mi si rammostra), che richiedono ulteriori accesso di autocarri attraverso la rampa? 8) Vero che nel condominio vi sono attività commerciali lato strada tra le quali due di rilevanti dimensioni, ovvero il negozio di mobili
“Scavolini” e il bar “Osteria Veneziana”, per i quali l'unico accesso possibile per depositare rifiuti è quello attraverso la rampa de quo? 9) Vero che in occasione delle periodiche manutenzioni alla centrale termica ed alla cabina elettrica condominiale, attraverso la rampa accedono furgoni ed autocarri delle imprese incaricate? Si indicano a testi: - AVV. da Gorizia;
- GEOM. , da Gorizia. Testimone_1 Testimone_2
Per parte appellata: Voglia l'adito Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta: - nel merito - confermare integralmente la sentenza n. 79/2024 dd. 26.04.2024 del Giudice di Pace di Gorizia (emessa sub R.G. 1441/2023), rigettando integralmente l'appello proposto in quanto inammissibile e infondate le ragioni di censura;
in via subordinata ed istruttoria: per mero tuziorismo difensivo, il insiste nell'ammissione delle CP_1 istanze istruttorie (a prova diretta e contraria) non espletate nel corso del giudizio di primo grado e nelle eccezioni istruttorie, così come formulate nelle proprie note conclusive dd. 22.04.2024, istanze ed eccezioni di seguito meramente ritrascritte: “ammettersi prova per interpello formale dell'attore e, in fallanza, prova per testimoni sulle seguenti circostanze: 1) vero che l'accesso alle scale condominiali che portano alle singole unità immobiliari del avviene attraverso varie porte d'accesso ubicate al piano terreno che si affacciano sul portico che Controparte_1 collega Via De Gasperi e Via Mazzini, nonché su via Mazzini? 2) vero che la Rampa carraia (accesso carraio alla corte interna sita al piano interrato tra i Condomini e “Krainer”) è utilizzata esclusivamente dai CP_1 condomini proprietari delle autorimesse ubicate al piano interrato, che vi transitano con le proprie vetture? 3) vero che i condomini del diversi da quelli proprietari delle autorimesse, che posseggono autovetture Controparte_1 parcheggiano i loro mezzi nei parcheggi pubblici esterni all'edificio? 4) vero che per gettare la spazzatura nei raccoglitori condominiali della raccolta differenziata ubicati al piano interrato i condomini del Controparte_1 accedono all'area in questione esclusivamente tramite le scale interne dell'edificio? 5) vero che due volte alla settimana la Rampa carraia è utilizzata per alcuni minuti dall'impresa di pulizie per trasportare a mano i rifiuti del Condominio sulla pubblica via? 6) vero che i mezzi della nettezza urbana prelevano i rifiuti del CP_1 sulla pubblica via, senza accedere alle aree private condominiali e senza utilizzare la Rampa Controparte_1 carraia? Si indicano quali testimoni sulle predette circostanze i sig.ri: a) da Gorizia, sui capitoli Testimone_3 da 1 a 5; b) da Gorizia, sui capitoli da 1 a 5; c) da Gorizia, sui capitoli da 1 Testimone_4 Testimone_5 a 5; d) da Gorizia, sui capitoli da 1 a 5; e) da Gorizia, sui capitoli 4, 5 e 6; f) Testimone_6 Testimone_7
da Gorizia, sui capitoli da 1 a 6; g) da Gorizia, sui capitoli da 4 a 6; h) Controparte_3 Testimone_8
da Gorizia, sui capitoli da 4 a 6; i) da Gorizia, sui capitoli da 1 a 6; In ogni caso Testimone_9 Testimone_10 si chiede di essere ammessi a prova contraria con gli stessi testimoni sopra indicati in relazione ai capitoli di prova avversari che dovessero essere ammessi”. - dichiararsi in ogni caso inammissibili le istanze istruttorie riproposte dall'appellante nel presente procedimento, rilevando – in particolare – che l'appellante non ha illustrato e dato conto
– come necessario – di come il rigetto delle istanze istruttorie in primo grado abbia influito sulla decisione del Giudice di prime cure, viziandone la bontà; in ogni caso, con vittoria di spese di lite anche del presente grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 79/2024 il Giudice di Pace di Gorizia ha respinto il ricorso promosso dall'Avv. in proprio, avente ad oggetto la domanda di Parte_1 annullamento della mbleare di data 19/06/2023 assunta dal e condannandolo al pagamento delle spese di lite per Controparte_4
2 il primo grado di giudizio. In particolare, il Giudice di prime cure ha ritenuto legittima la ripartizione delle spese per la straordinaria manutenzione della rampa carraia di proprietà di altro soggetto (Condominio Krainer) gravata da servitù di passaggio a favore del così come deliberata dall'assemblea Controparte_1 condominiale nell'impug sia in misura del 70% a carico dei proprietari esclusivi delle autorimesse servite dalla rampa e in misura del 30% a carico di tutti i restanti condomini.
Con ricorso depositato in data in data 03/06/2024, l'Avv. ha proposto Pt_1 tempestivo appello avverso la sentenza suindicata. Il ricorrent ato: a) che la rampa carraia non è di proprietà del , bensì è utilizzabile in forza di CP_1 servitù di transito, pedonale e con me uenza ad un accordo transattivo la spesa per la manutenzione è ripartita in ragione del 50% su ciascun Condominio ( e Krainer) essendo un'obbligazione propter rem in ragione di ciò la spesa spetta CP_1 ai singoli condomini in base alla ripartizione dei millesimi;
b) che essendo stati deliberati lavori di straordinaria manutenzione e di conservazione della rampa, il criterio per la ripartizione delle spese era da individuare nell'art. 1123 co. 1 c.c. e non nell'art. 1123 co. 2 c.c. richiamato dal Giudice di prime cure;
c) che contrariamente a quanto esposto nell'impugnata sentenza, non è dimostrato un maggior utilizzo da parte dei proprietari delle autorimesse rispetto agli altri condomini, pertanto, pur non accettando l'interversione della prova sul punto, svolgeva istanze istruttorie finalizzate a dimostrare il reale utilizzo della rampa. Sulla scorta di ciò, l'appellante ha chiesto che il Tribunale, in veste di Giudice di Secondo Grado, accogliesse l'appello, con riforma integrale della sentenza del G.d.P. di Gorizia n. 79/2024, con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
Notificato il ricorso e il decreto di fissazione d'udienza, si è costituito tempestivamente il chiedendo il rigetto dell'appello e la Controparte_1 conferma della se ticolare, l'appellato, richiamando le proprie allegazioni già rappresentate nel giudizio di primo grado, ha condiviso l'interpretazione offerta dal Giudice di Pace di Gorizia e ha quindi chiesto il rigetto dell'appello con conferma dell'impugnata sentenza.
All'udienza del 02/10/2024 il Giudice, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., formulava la seguente proposta conciliativa: “Modifica della delibera assembleare impugnata nei seguenti termini: Ripartizione delle spese di manutenzione della rampa di accesso al cortile CP_2 come segue: 70% a carico dei condomini proprietari dei box, 30% esclusivamente a carico dei restanti condomini (pro quota millesimale);Conferma delle spese di lite per il primo grado di giudizio come individuate nella sentenza Giudice di Pace di Gorizia n.79/2024 del 30/04/2024; compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio.”. Le parti chiedevano un rinvio per valutare la proposta svolta e la causa veniva rinviata al 09/12/2024 sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte sino a tale data.
Con ordinanza di data 04/02/2025, il Giudice prendeva atto dell'adesione da parte del alla proposta conciliativa e della mancata adesione alla stessa Controparte_1 da teneva di non ammettere le istanze istruttorie formulate nell'atto di appello e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rimesso la causa in decisione rinviando all'udienza del 16/04/2025 sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, assegnando i termini per il deposito di comparse conclusionali. Con ordinanza di data 17/04/2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
2. L'appello è infondato e deve essere rigettato per i seguenti motivi.
3 L'appellante contesta la legittimità della delibera assembleare del 29/06/2023, nella parte in cui ha posto a carico dei proprietari delle auto rimesse il 70% delle spese straordinarie per la manutenzione della rampa , sostenendo che la spesa doveva CP_5 essere ripartita secondo i millesimi di proprietà, ai sensi del primo comma dell'articolo 1223 c.c..
Tuttavia, come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, la vicenda in esame è correttamente disciplinata nell'articolo 1123 comma 2 c.c. che, derogando al principio esposto nel primo comma, consente ai condomini una diversa ripartizione delle spese del bene comune in proporzione alla diversa misura di utilizzo del bene medesimo.
La rampa in oggetto, pur essendo di proprietà del Condominio “Krainer” è gravata da servitù di passaggio in favore del ed è funzionalmente destinata Controparte_1 all'accesso carrabile alle autorimesse di proprietà esclusiva di alcuni condomini. La documentazione in atti (CTU del 2010 e fotografie) dimostra che l'accesso pedonale agli altri vani comuni (deposito rifiuti, centrale termica, eccetera), è garantito anche da tre rampe di scale interne, normalmente utilizzate dagli altri condomini.
Ne consegue che la rampa carraia, per la sua oggettiva conformazione e la sua funzionalità, serve in misura oggettivamente prevalente i proprietari delle auto rimesse, giustificando l'applicazione del secondo comma dell'articolo 1123 c.c., che consente una ripartizione delle spese in proporzione all'uso potenziale del bene comune.
Al riguardo si osserva che appare rispettosa del principio enunciato nella norma la ripartizione deliberata in misura del 70% in capo ai proprietari delle autorimesse. Infatti, è indubbio ed oggettivo che il loro utilizzo sia prevalente rispetto agli altri condomini che, potendo accedervi solamente a piedi, ne comportano anche una sensibilmente minor usura rispetto a chi la utilizza con i veicoli a motore.
L'appellante, inoltre, richiama l'articolo 1069 c.c. per sostenere che la spesa debba essere ripartita tra tutti i condomini in quanto obbligazione derivante dalla servitù. Tuttavia, tale norma disciplina i rapporti tra fondo dominante e fondo servente e non incide sul criterio interno di riparto delle spese tra i condomini del fondo dominante, che resta regolato dall'articolo 1123 c.c..
La motivazione del primo Giudice, seppur sintetica, è coerente è sufficiente. La stessa si fonda su elementi documentali oggettivi e non appare né illogica né contraddittoria. Le doglianze dell'appellante si risolvono in una diversa valutazione dei fatti non sufficiente a giustificare la riforma della decisione.
Pertanto, la sentenza di primo grado deve essere integralmente confermata.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con applicazione del D.M. 55/2014. Individuato lo scaglione di riferimento sulla base del valore della domanda, si applicano i parametri medi del suddetto scaglione, esclusa la fase istruttoria, per la quale, alla luce della natura esclusivamente documentale della causa, si applicano i valori minimi dello scaglione di riferimento.
A fronte dell'utilizzo, da parte del resistente, nella redazione dell'atto, di strumenti informatici che rendono più agevole la consultazione dello stesso (collegamenti ipertestuali), deve altresì essere disposto l'aumento previsto dall'art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/2014.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, sull'appello proposto dall'AVV. nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza del Giudice di Pace di Gorizia Controparte_1
n. 79/2024 così provvede:
Rigetta l'appello e, per l'effetto,
Conferma la sentenza impugnata;
Condanna l'AVV. l pagamento, in favore di Parte_1 CP_1 al pagamen il presente grado del giudiz
[...] compensi in € 2.765,10, oltre anticipazioni, 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso Gorizia in data 28/07/2025.
Il Giudice Istruttore
(Dott. Stefano Bergonzi)
5