Art. 3.
I privati datori di lavoro che, alla data di pubblicazione della presente legge, non abbiano ancora alle loro dipendenze il numero di vedove ed orfani di guerra o di vedove ed orfani di caduti per causa di servizio che in virtu' di essa sono tenuti ad assumere, dovranno ottemperare a questo loro obbligo in occasione di assunzione di nuovo personale ed in ogni caso entro un termine massimo di dodici mesi per gli operai e di diciotto mesi per gli impiegati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
I privati datori di lavoro che, alla data di pubblicazione della presente legge, non abbiano ancora alle loro dipendenze il numero di vedove ed orfani di guerra o di vedove ed orfani di caduti per causa di servizio che in virtu' di essa sono tenuti ad assumere, dovranno ottemperare a questo loro obbligo in occasione di assunzione di nuovo personale ed in ogni caso entro un termine massimo di dodici mesi per gli operai e di diciotto mesi per gli impiegati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.