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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 28/03/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2447/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Deiana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2447/2023 promossa da:
n persona del legale rappresentante pro tempore, col patrocinio degli avv.ti Parte_1
MARCO ROMANELLI e LORENZO MARCOALDI presso cui è elettivamente domiciliata
OPPONENTE contro
col patrocinio dell'avv. ANDREA RUOCCO presso cui è elettivamente CP_1 domiciliata
OPPOSTA
Oggetto: Bancario – Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
PER PARTE OPPONENTE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: - in via pregiudiziale, dichiarare la nullità della procura allegata al ricorso per ingiunzione, con declaratoria di nullità, ovvero annullamento o comunque revoca del Decreto;
- in via principale e nel merito, dichiarare la cessazione della materia del contendere e, in ogni caso, anche ai fini della liquidazione delle spese, in via principale e nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza e l'inammissibilità della richiesta di ingiunzione avversa relativa alla domanda di consegna documentale per tutti i motivi suesposti e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare e/o dichiarare inefficace il Decreto. Con condanna in ogni caso della sig.ra al pagamento di spese e compensi di lite.” CP_1
PER PARTE OPPOSTA: “a) Rigettare l'avversa opposizione poiché infondata in fatto e destituita di giuridico fondamento, con conferma del decreto ingiuntivo opposto. b) Con condanna della Società opponente, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di lite del presente giudizio e di quello della fase monitoria, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 20 settembre 2023 proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto n. 471 del 2023 con cui il tribunale le aveva ingiunto la consegna alla istante CP_1 della copia del contratto di credito revolving n. 45811643 e del relativo estratto conto storico, unitamente al pagamento delle spese e competenze di procedura. pagina 1 di 4 In via pregiudiziale eccepiva la nullità della procura allegata al giudizio monitorio per difetto di valida sottoscrizione da parte della rappresentata, con la conseguente nullità del ricorso e del decreto ingiuntivo opposto. In particolare, sosteneva che in base alla normativa vigente la sottoscrizione della procura era consentita in via telematica esclusivamente attraverso firma digitale, l'unico strumento in grado di garantire in modo univoco la provenienza e l'integrità di un documento, in quanto costituita da un certificato qualificato rilasciato da un certificatore accreditato, conformemente a quanto prescritto dal Codice dell'Amministrazione Digitale;
requisiti ritenuti assenti nel caso specifico.
Nel merito, sosteneva l'infondatezza e l'inammissibilità della richiesta, non essendo nella specie applicabile l'art. 119 T.U.B., norma che fa riferimento esclusivamente alla documentazione relativa alle singole operazioni effettuate, non ricomprendendo, invece, i contratti. Aggiungeva come, in ogni caso, la sig.ra non avesse diritto alla consegna di copia del contratto, per il decorso del termine CP_1 decennale previsto dalla norma stessa, risalendone la stipulazione al 20 aprile 2012, mentre la richiesta di copie recava la data del 16 agosto 2022. depositava, peraltro, copia del contratto e dell'estratto conto storico in allegato all'atto di Pt_1 citazione, chiedendo che il giudice prendesse atto della cessazione della materia del contendere.
Riteneva, inoltre, che nella specie trovasse applicazione l'art.117 T.U.B., che prescrive la consegna di una copia del contratto al cliente al momento della stipulazione, disposizione da cui deriverebbe una presunzione dell'avvenuta consegna ed il conseguente onere per il cliente di giustificarne l'eventuale smarrimento.
Rilevava, infine, la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza da parte dell'opposta per non aver adito l'Arbitro Bancario e Finanziario o la procedura di mediazione obbligatoria.
Si costituiva che in merito all'asserita nullità della procura rilevava come la firma fosse CP_1 stata rilasciata con un programma che ne attestava la validità e l'autenticità, non essendo necessaria, pertanto, alcuna ulteriore autenticazione. Riteneva che, in ogni caso, si trattasse di una mera irregolarità, sanabile ex art. 182 co. 2 c.p.c., e di fatto sanata nel presente giudizio.
Quanto all'asserita inapplicabilità dell'art. 119 T.U.B. al caso di specie, evidenziava come la giurisprudenza di merito ne avesse ampliato l'ambito di applicazione fino a ricomprendervi la documentazione contrattuale. In particolare, precisava che il contratto di conto corrente bancario, costituendo la fonte dei rapporti obbligatori tra le parti, doveva necessariamente essere soggetto ad un onere di conservazione ultradecennale da parte della banca, tenuta a consegnare al cliente tutta la documentazione relativa al rapporto bancario, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c., nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto. Sosteneva quindi che per la documentazione contrattuale non potesse trovare applicazione il termine decennale previsto dall'art. 119 T.U.B., ma che al contrario, il cliente potesse esigere copia del contratto entro il termine di dieci anni dalla chiusura del rapporto di conto corrente.
Concludeva quindi, per il rigetto dell'opposizione, come sopra riportato.
La causa, istruita solo con produzioni documentali, è pervenuta alla decisione ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
***
Deve innanzitutto disattendersi l'eccezione relativa alla nullità della procura, in quanto la firma apposta mediante uno strumento che non consente di identificare con certezza il soggetto che la rilascia rappresenta un'irregolarità processuale, sanabile ex art. 182, comma 2, c.p.c., e nella specie l'opposta pagina 2 di 4 ha provveduto a depositare valida procura con la comparsa di costituzione del presente giudizio, perciò sanandone con efficacia ex tunc l'irregolarità, anche con riguardo alla fase monitoria.
In secondo luogo, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, in quanto la banca opponente congiuntamente all'atto di citazione ha depositato tutta la documentazione contrattuale richiesta, oggetto dell'ingiunzione. Il decreto ingiuntivo opposto dev'essere dunque revocato e le spese processuali, su cui permane contestazione, devono essere valutate tenuto conto del complessivo svolgimento del giudizio, in applicazione del criterio della c.d. “soccombenza virtuale”, ovvero secondo quello che sarebbe stato l'esito del processo ove non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere.
Nella specie, deve riconoscersi il diritto della ricorrente ad ottenere copia del contratto e del relativo estratto conto storico, ai sensi degli artt. 117 co. 1 e 119 co. 4 T.U.B., come richiamato dall'art. 125 bis, co. 2°, TUB, dai quali deriva un obbligo di consegna in capo all'istituto di credito di una copia del contratto al cliente ed il diritto di quest'ultimo di ottenere, entro 90 giorni dalla richiesta, copia della documentazione inerente alle singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni.
Deve rilevarsi, inoltre, che il limite temporale decennale sancito dall'art. 119 T.U.B. non risulta applicabile al caso di specie per le seguenti ragioni. In primo luogo, la cliente ha richiesto la consegna del contratto di credito e dell'estratto conto storico: con riferimento a quest'ultimo, emerge dagli atti che le ultime operazioni registrate risalgono al 2019, sicché il termine decennale previsto dall'art. 119
T.U.B. per la conservazione e la consultabilità delle singole operazioni non risulta ancora decorso. In secondo luogo, per quanto concerne il contratto di credito, il limite temporale decennale, secondo l'interpretazione cui questo giudicante intende aderire, non può essere riferito al momento della stipulazione del contratto, atteso che il rapporto obbligatorio da esso derivante ha continuato a produrre effetti nel tempo. Il contratto, infatti, costituisce fonte di diritti ed obblighi per le parti e, in quanto tale,
è soggetto all'obbligo di consegna che deve ritenersi gravi sulla banca in applicazione dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del rapporto contrattuale, sanciti dagli artt. 1374 e 1375 c.c., dai quali discendono obblighi accessori non espressamente previsti dalla legge, ma comunque vincolanti per le parti, ritenendosi, anzi, che il relativo dovere di conservazione del contratto permanga anche oltre il limite temporale decennale previsto dall'art. 119 e si protragga anche oltre la cessazione del rapporto contrattuale. Deve infatti ritenersi, in applicazione di detti principi, che l'obbligo di conservazione del contratto venga meno solo col decorso del decennio dalla chiusura del rapporto, stante il decorso del termine prescrizionale ordinario che preclude all'interessato l'azionabilità dei diritti derivanti dal contratto.
Parte opponente ha anche lamentato la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza da parte della ritenendo non necessario il procedimento monitorio e adducendo di aver risposto con CP_1 comunicazione del 30 settembre 2022 alla sua richiesta di documentazione. Deve, tuttavia, a tal fine rilevarsi l'assenza di alcuna prova in merito all'effettiva ricezione, da parte della cliente, della comunicazione contenente le modalità di presentazione delle istanze. Peraltro, tale comunicazione risulta priva di un intestatario specifico, circostanza che ne compromette ulteriormente l'efficacia probatoria. Ad ogni modo, le modalità indicate nella suddetta comunicazione risultano essere state puntualmente rispettate fin dal principio dalla cliente, la quale aveva trasmesso la richiesta all'indirizzo
PEC corretto, specificando con precisione la documentazione richiesta.
pagina 3 di 4 Ne consegue che il ricorso al giudizio monitorio finalizzato all'ottenimento della documentazione contrattuale deve ritenersi giustificato, atteso che l'instaurazione del procedimento è stata preceduta da una formale richiesta stragiudiziale alla quale la banca non ha dato seguito.
Per questi motivi
le spese processuali della fase monitoria devono porsi interamente a carico di
[...]
. Si ritiene, invece, di dover compensare fra le parti per la metà le spese processuali del presente Pt_1 giudizio, in considerazione del comportamento processuale dell'opponente che ha provveduto a depositare tutta la documentazione richiesta, manifestando una concreta disponibilità a voler definire il giudizio in via conciliativa.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso proposto da , revoca il decreto ingiuntivo n. 471/2023 e condanna CP_1
l'opponente alla rifusione in favore dell'opposta, e per essa del difensore Parte_1 dichiaratosi antistatario, della metà delle spese processuali, liquidate in complessivi € 1785,91 (ivi compresi rimborso forfetario ed oneri di legge), nonché alla rifusione delle spese della fase monitoria, liquidate in € 780,00, oltre oneri di legge.
Sassari, 28 marzo 2025
Il giudice
Stefania Deiana
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Deiana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2447/2023 promossa da:
n persona del legale rappresentante pro tempore, col patrocinio degli avv.ti Parte_1
MARCO ROMANELLI e LORENZO MARCOALDI presso cui è elettivamente domiciliata
OPPONENTE contro
col patrocinio dell'avv. ANDREA RUOCCO presso cui è elettivamente CP_1 domiciliata
OPPOSTA
Oggetto: Bancario – Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
PER PARTE OPPONENTE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: - in via pregiudiziale, dichiarare la nullità della procura allegata al ricorso per ingiunzione, con declaratoria di nullità, ovvero annullamento o comunque revoca del Decreto;
- in via principale e nel merito, dichiarare la cessazione della materia del contendere e, in ogni caso, anche ai fini della liquidazione delle spese, in via principale e nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza e l'inammissibilità della richiesta di ingiunzione avversa relativa alla domanda di consegna documentale per tutti i motivi suesposti e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare e/o dichiarare inefficace il Decreto. Con condanna in ogni caso della sig.ra al pagamento di spese e compensi di lite.” CP_1
PER PARTE OPPOSTA: “a) Rigettare l'avversa opposizione poiché infondata in fatto e destituita di giuridico fondamento, con conferma del decreto ingiuntivo opposto. b) Con condanna della Società opponente, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di lite del presente giudizio e di quello della fase monitoria, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 20 settembre 2023 proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto n. 471 del 2023 con cui il tribunale le aveva ingiunto la consegna alla istante CP_1 della copia del contratto di credito revolving n. 45811643 e del relativo estratto conto storico, unitamente al pagamento delle spese e competenze di procedura. pagina 1 di 4 In via pregiudiziale eccepiva la nullità della procura allegata al giudizio monitorio per difetto di valida sottoscrizione da parte della rappresentata, con la conseguente nullità del ricorso e del decreto ingiuntivo opposto. In particolare, sosteneva che in base alla normativa vigente la sottoscrizione della procura era consentita in via telematica esclusivamente attraverso firma digitale, l'unico strumento in grado di garantire in modo univoco la provenienza e l'integrità di un documento, in quanto costituita da un certificato qualificato rilasciato da un certificatore accreditato, conformemente a quanto prescritto dal Codice dell'Amministrazione Digitale;
requisiti ritenuti assenti nel caso specifico.
Nel merito, sosteneva l'infondatezza e l'inammissibilità della richiesta, non essendo nella specie applicabile l'art. 119 T.U.B., norma che fa riferimento esclusivamente alla documentazione relativa alle singole operazioni effettuate, non ricomprendendo, invece, i contratti. Aggiungeva come, in ogni caso, la sig.ra non avesse diritto alla consegna di copia del contratto, per il decorso del termine CP_1 decennale previsto dalla norma stessa, risalendone la stipulazione al 20 aprile 2012, mentre la richiesta di copie recava la data del 16 agosto 2022. depositava, peraltro, copia del contratto e dell'estratto conto storico in allegato all'atto di Pt_1 citazione, chiedendo che il giudice prendesse atto della cessazione della materia del contendere.
Riteneva, inoltre, che nella specie trovasse applicazione l'art.117 T.U.B., che prescrive la consegna di una copia del contratto al cliente al momento della stipulazione, disposizione da cui deriverebbe una presunzione dell'avvenuta consegna ed il conseguente onere per il cliente di giustificarne l'eventuale smarrimento.
Rilevava, infine, la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza da parte dell'opposta per non aver adito l'Arbitro Bancario e Finanziario o la procedura di mediazione obbligatoria.
Si costituiva che in merito all'asserita nullità della procura rilevava come la firma fosse CP_1 stata rilasciata con un programma che ne attestava la validità e l'autenticità, non essendo necessaria, pertanto, alcuna ulteriore autenticazione. Riteneva che, in ogni caso, si trattasse di una mera irregolarità, sanabile ex art. 182 co. 2 c.p.c., e di fatto sanata nel presente giudizio.
Quanto all'asserita inapplicabilità dell'art. 119 T.U.B. al caso di specie, evidenziava come la giurisprudenza di merito ne avesse ampliato l'ambito di applicazione fino a ricomprendervi la documentazione contrattuale. In particolare, precisava che il contratto di conto corrente bancario, costituendo la fonte dei rapporti obbligatori tra le parti, doveva necessariamente essere soggetto ad un onere di conservazione ultradecennale da parte della banca, tenuta a consegnare al cliente tutta la documentazione relativa al rapporto bancario, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c., nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto. Sosteneva quindi che per la documentazione contrattuale non potesse trovare applicazione il termine decennale previsto dall'art. 119 T.U.B., ma che al contrario, il cliente potesse esigere copia del contratto entro il termine di dieci anni dalla chiusura del rapporto di conto corrente.
Concludeva quindi, per il rigetto dell'opposizione, come sopra riportato.
La causa, istruita solo con produzioni documentali, è pervenuta alla decisione ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
***
Deve innanzitutto disattendersi l'eccezione relativa alla nullità della procura, in quanto la firma apposta mediante uno strumento che non consente di identificare con certezza il soggetto che la rilascia rappresenta un'irregolarità processuale, sanabile ex art. 182, comma 2, c.p.c., e nella specie l'opposta pagina 2 di 4 ha provveduto a depositare valida procura con la comparsa di costituzione del presente giudizio, perciò sanandone con efficacia ex tunc l'irregolarità, anche con riguardo alla fase monitoria.
In secondo luogo, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, in quanto la banca opponente congiuntamente all'atto di citazione ha depositato tutta la documentazione contrattuale richiesta, oggetto dell'ingiunzione. Il decreto ingiuntivo opposto dev'essere dunque revocato e le spese processuali, su cui permane contestazione, devono essere valutate tenuto conto del complessivo svolgimento del giudizio, in applicazione del criterio della c.d. “soccombenza virtuale”, ovvero secondo quello che sarebbe stato l'esito del processo ove non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere.
Nella specie, deve riconoscersi il diritto della ricorrente ad ottenere copia del contratto e del relativo estratto conto storico, ai sensi degli artt. 117 co. 1 e 119 co. 4 T.U.B., come richiamato dall'art. 125 bis, co. 2°, TUB, dai quali deriva un obbligo di consegna in capo all'istituto di credito di una copia del contratto al cliente ed il diritto di quest'ultimo di ottenere, entro 90 giorni dalla richiesta, copia della documentazione inerente alle singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni.
Deve rilevarsi, inoltre, che il limite temporale decennale sancito dall'art. 119 T.U.B. non risulta applicabile al caso di specie per le seguenti ragioni. In primo luogo, la cliente ha richiesto la consegna del contratto di credito e dell'estratto conto storico: con riferimento a quest'ultimo, emerge dagli atti che le ultime operazioni registrate risalgono al 2019, sicché il termine decennale previsto dall'art. 119
T.U.B. per la conservazione e la consultabilità delle singole operazioni non risulta ancora decorso. In secondo luogo, per quanto concerne il contratto di credito, il limite temporale decennale, secondo l'interpretazione cui questo giudicante intende aderire, non può essere riferito al momento della stipulazione del contratto, atteso che il rapporto obbligatorio da esso derivante ha continuato a produrre effetti nel tempo. Il contratto, infatti, costituisce fonte di diritti ed obblighi per le parti e, in quanto tale,
è soggetto all'obbligo di consegna che deve ritenersi gravi sulla banca in applicazione dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del rapporto contrattuale, sanciti dagli artt. 1374 e 1375 c.c., dai quali discendono obblighi accessori non espressamente previsti dalla legge, ma comunque vincolanti per le parti, ritenendosi, anzi, che il relativo dovere di conservazione del contratto permanga anche oltre il limite temporale decennale previsto dall'art. 119 e si protragga anche oltre la cessazione del rapporto contrattuale. Deve infatti ritenersi, in applicazione di detti principi, che l'obbligo di conservazione del contratto venga meno solo col decorso del decennio dalla chiusura del rapporto, stante il decorso del termine prescrizionale ordinario che preclude all'interessato l'azionabilità dei diritti derivanti dal contratto.
Parte opponente ha anche lamentato la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza da parte della ritenendo non necessario il procedimento monitorio e adducendo di aver risposto con CP_1 comunicazione del 30 settembre 2022 alla sua richiesta di documentazione. Deve, tuttavia, a tal fine rilevarsi l'assenza di alcuna prova in merito all'effettiva ricezione, da parte della cliente, della comunicazione contenente le modalità di presentazione delle istanze. Peraltro, tale comunicazione risulta priva di un intestatario specifico, circostanza che ne compromette ulteriormente l'efficacia probatoria. Ad ogni modo, le modalità indicate nella suddetta comunicazione risultano essere state puntualmente rispettate fin dal principio dalla cliente, la quale aveva trasmesso la richiesta all'indirizzo
PEC corretto, specificando con precisione la documentazione richiesta.
pagina 3 di 4 Ne consegue che il ricorso al giudizio monitorio finalizzato all'ottenimento della documentazione contrattuale deve ritenersi giustificato, atteso che l'instaurazione del procedimento è stata preceduta da una formale richiesta stragiudiziale alla quale la banca non ha dato seguito.
Per questi motivi
le spese processuali della fase monitoria devono porsi interamente a carico di
[...]
. Si ritiene, invece, di dover compensare fra le parti per la metà le spese processuali del presente Pt_1 giudizio, in considerazione del comportamento processuale dell'opponente che ha provveduto a depositare tutta la documentazione richiesta, manifestando una concreta disponibilità a voler definire il giudizio in via conciliativa.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso proposto da , revoca il decreto ingiuntivo n. 471/2023 e condanna CP_1
l'opponente alla rifusione in favore dell'opposta, e per essa del difensore Parte_1 dichiaratosi antistatario, della metà delle spese processuali, liquidate in complessivi € 1785,91 (ivi compresi rimborso forfetario ed oneri di legge), nonché alla rifusione delle spese della fase monitoria, liquidate in € 780,00, oltre oneri di legge.
Sassari, 28 marzo 2025
Il giudice
Stefania Deiana
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