Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/01/2001, n. 82
CASS
Sentenza 5 gennaio 2001

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L'art. 7, primo comma, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il quale dispone che "i lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell'art. 4 della stessa legge, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 16, primo comma, hanno diritto ad un'indennità per un periodo massimo di dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni", va interpretato nel senso che il requisito dell'età, ai fini della insorgenza del diritto alla elevazione del periodo di godimento del beneficio di cui si tratta, deve essere posseduto alla data in cui si perfeziona il diritto al conseguimento della indennità di mobilità, non essendo, invece, rilevante la maturazione dello stesso requisito in costanza di prestazione. L'elevazione del periodo di godimento del beneficio in questione rappresenta, infatti, una deroga alla regola generale in ordine alla durata dello stesso, come tale insuscettibile di applicazione al di fuori dei casi esplicitamente previsti, secondo il principio dettato dall'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/01/2001, n. 82
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 82
    Data del deposito : 5 gennaio 2001

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