Sentenza 5 gennaio 2001
Massime • 1
L'art. 7, primo comma, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il quale dispone che "i lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell'art. 4 della stessa legge, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 16, primo comma, hanno diritto ad un'indennità per un periodo massimo di dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni", va interpretato nel senso che il requisito dell'età, ai fini della insorgenza del diritto alla elevazione del periodo di godimento del beneficio di cui si tratta, deve essere posseduto alla data in cui si perfeziona il diritto al conseguimento della indennità di mobilità, non essendo, invece, rilevante la maturazione dello stesso requisito in costanza di prestazione. L'elevazione del periodo di godimento del beneficio in questione rappresenta, infatti, una deroga alla regola generale in ordine alla durata dello stesso, come tale insuscettibile di applicazione al di fuori dei casi esplicitamente previsti, secondo il principio dettato dall'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/01/2001, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Rosario De Musis Presidente
Dott. Alberto Spanò Cons. rel.
Dott. Pietro Cuoco Consigliere
Dott. Luciano Vigolo Consigliere
Dott. Francesco Antonio Maiorano Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AC VI, elettivamente domiciliato in Roma, via Cola di Rienzo 28, presso l'avv. Salvatore Cabibbo che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S., Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso gli avvocati Giuseppe Fabiani, Vincenza Gorga, Umberto Picciotto che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
- intimato costituito con sola procura -
avverso la sentenza n. 402/98, decisa il 24 giugno 1998 e pubblicata il 17 agosto 1998, resa dal Tribunale di Novara nel procedimento n. 903/97 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 ottobre 2000 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò;
uditi gli avvocati Salvatore Cabibbo per il ricorrente e Giuseppe Fabiani per l'I.N.P.S.;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio Frazzini, ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 10 gennaio 1997 il Pretore di Novara respingeva la domanda proposta da AC VI e intesa ad ottenere la corresponsione dell'indennità di mobilità ex art. 7 legge 23 luglio 1991 n. 223 per 36 mesi, anziché per 24 mesi, a seguito di compimento del cinquantesimo anno di età in corso di godimento della prestazione.
AC VI interponeva appello e in esito il Tribunale di Novara, con sentenza n. 402/98 emessa in data 24 giugno - 17 agosto 1998, respingeva il gravame e così, per quanto rileva in questa sede, motivava la decisione. Affermava che la formula usata dal legislatore "diritto ad un'indennità per un periodo massimo di dodici mesi, elevato a 24 per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni" evidenzia la volontà di considerare il requisito dell'età come già esistente nel momento in cui si perfeziona il diritto alla prestazione e non suscettibile di maturazione durante il godimento dell'indennità di mobilità.
Avverso la sentenza, notificata in data 14 settembre 1998, ha proposto ricorso per cassazione AC VI con atto notificato in data 7 ottobre 1998; deduce a sostegno un solo motivo. L'I.N.P.S. si è costituito con sola procura ed ha quindi partecipato alla discussione, depositando altresì note di udienza. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico mezzo di ricorso si deduce, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 legge 23 luglio 1991 n. 223 e dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale.
Si afferma che l'espressione usata dal legislatore si deve considerare quanto meno ambigua e d'altro canto la finalità di agevolare la ricollocazione del lavoratore, tanto più difficile in funzione dell'incremento dell'età anagrafica, impone di tener conto della maturazione del requisito in costanza di prestazione. Si osserva ancora che nel caso di prestazioni di durata viene per regola considerato rilevante il conseguimento di requisiti migliorativi.
Le censure, con le quali si pongono in rilievo inconvenienti, veri o presunti, della normativa in tema di mobilità così come letta dal Tribunale, piuttosto che errata o non pertinente applicazione della norma, non appaiono fondate.
Il Tribunale ha affermato che la formulazione del testo normativo "evidenzia la volontà del legislatore di considerare il requisito dell'età già esistente nel momento in cui si perfeziona il diritto alla prestazione e non, invece, suscettibile di maturazione durante il godimento dell'indennità di mobilità". Ha quindi dato implicitamente per scontato che dopo la forma verbale "hanno compiuto" sia sottinteso l'inciso "alla data di collocamento in mobilità".
Tale interpretazione appare esatta alla lettura integrale della norma in discorso e alla verifica del quadro complessivo in cui essa si inserisce.
L'art. 7, primo comma, legge 23 luglio 1991 n. 223 così infatti dispone: "I lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell'articolo 4, che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16, comma 1 hanno diritto ad una indennità per un periodo massimo di dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni".
È corretto, secondo l'interpretazione data dal Pretore, che il Tribunale dichiara apertis verbis di condividere, porre in diretto collegamento il "participio passato compiuto" (rectius il passato prossimo hanno compiuto) con il presente "hanno diritto", traendone la conseguenza che il prolungamento del limite massimo di legge opera dopo il raggiungimento dell'età di riferimento alla data di collocazione in mobilità.
Trattasi di ampliamento del beneficio operante ex lege sulla base di un dato obbiettivo quale è l'avvenuto raggiungimento di una determinata età e non si rinviene nel testo normativo ragione di sorta per affermare che l'elevazione possa aver luogo a data successiva se i requisiti non sussistevano a quella di conseguimento del diritto alla prestazione.
Invero la concessione o l'ampliamento di un beneficio in funzione di requisiti personali suscettibili di evoluzione nel tempo deve ragionevolmente essere ancorata una data certa, quale è appunto quella della collocazione in mobilità conseguente ad un atto del datore di lavoro adottato in esito ad una ben determinata scansione procedimentale e temporale, e non può essere differito ad un momento successivo, attribuendo all'inequivoca espressione "hanno compiuto", il significato ambivalente "hanno compiuto o compiano in costanza di erogazione del beneficio", con la sostituzione di una norma diversa, sol perché ritenuta più equa, a quella che regola in modo chiaro e completo la fattispecie.
Si nota infatti che l'elevazione del periodo di godimento del beneficio rappresenta una deroga alla regola generale in ordine alla durata dello stesso, insuscettibile di applicazione fuori dei casi esplicitamente previsti, secondo il principio dettato all'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale.
2 appena il caso di osservare che il rilievo svolto nel ricorso introduttivo, in ordine alle conseguenze pregiudizievoli per il lavoratore il quale può trovarsi a fruire del beneficio in maggiore o minor misura anche per effetto di un solo giorno di distacco tra il collocamento in mobilità ed il compimento dell'età anagrafica, non è influente. Tali conseguenze verrebbero infatti a sussistere anche nel caso di operatività dell'elevazione riferita al maturare dell'età anagrafica in costanza del beneficio poiché il superamento del discrimine potrebbe verificarsi ugualmente l'ultimo giorno di fruizione del beneficio o il giorno successivo e le conseguenze favorevoli o sfavorevoli dipenderebbero ugualmente da una differenza di età scarsamente significativa.
Si impone dunque la reiezione del ricorso.
Non ravvisandosi gli estremi della manifesta infondatezza e temerarietà della pretesa, nulla deve disporsi per le spese del presente giudizio di legittimità, in applicazione dell'art. 152 disposizioni attuazione Codice Procedura Civile.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso.
Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2001