TRIB
Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 15/04/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 170/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 170/2025 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. BOSCHINI ELENA e Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in LOC. LA MALADIERE, 1 11020 SAINT CHRISTOPHE, presso il difensore avv. BOSCHINI ELENA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERTHET AUGUSTA Parte_2 C.F._2
e elettivamente domiciliato in VIA PORTA PRAETORIA N. 65 11100 AOSTA presso lo studio dell'avv. BERTHET AUGUSTA
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: OMOLOGA DI SEPARAZIONE CONSENSUALE sulle conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note a verbale come segue:
“Voglia il Tribunale ill.mo, previa fissazione dell'udienza per la comparizione personale delle parti, omologare la separazione consensuale alle condizioni sotto riportate e adottare ogni provvedimento conseguente, ordinando all'Ufficio dello Stato civile del Comune di Vigevano di provvedere all'annotazione della sentenza.
pagina 1 di 5 I coniugi dichiarano sin da ora di non volersi riconciliare e, preso atto di quanto stabilito dall'art. 473 bis 51 c.p.c., dichiarano altresì di rinunciare alla comparizione personale innanzi al
Presidente del Tribunale disposta per il tentativo di conciliazione e di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte
CONDIZIONI
A.I coniugi vivranno separati per mutuo consenso portandosi reciproco rispetto;
B.I coniugi, economicamente autosufficienti, rinunziano al reciproco mantenimento;
C.La casa coniugale è stata già venduta dai coniugi i quali hanno già
provveduto a dividersi al 50% il relativo ricavato;
D.Le figlie e verranno affidate congiuntamente ad entrambi Per_1 Per_2
i genitori con collocazione prevalente presso la madre presso la cui abitazione prenderanno la residenza;
E.Le figlie manterranno un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori dai quali riceveranno cura, educazione ed istruzione in modo paritario;
F.Salvo diverso accordo tra i genitori, le figlie trascorreranno una settimana, dalla domenica sera alla domenica sera seguente, con la madre e la settimana successiva con il padre;
G.Durante le vacanze infrascolastiche si seguirà il calendario come stabilito al punto che precede;
H.Le figlie passeranno il giorno di Natale e di Pasqua in maniera alternata tra i genitori (Pasqua 2025 con la madre e Natale 2025 con il padre) salvo diverso accordo tra i genitori;
I.Durante il periodo estivo entrambi i genitori potranno tenere con pagina 2 di 5 sé le figlie per due settimane consecutive in un periodo da comunicare all'altro genitore entro il 1° maggio di ogni anno;
J.I genitori in relazione alle esigenze delle minori, nonché dei rispettivi impegni lavorativi, concederanno ogni necessaria variazione all'organizzazione sopra riportata salvo accordo tra gli stessi;
K.I genitori eserciteranno l'affidamento condiviso consultandosi preventivamente, al di fuori della mera ordinarietà, per l'assunzione di decisioni ed iniziative inerenti le figlie, in particolare in merito a questioni di salute, scolastiche e sportive che possano interessarle e che implichino decisioni su terapie, scelta dei medici, scelta della scuola, ecc;
L.Il signor contribuirà al mantenimento delle figlie con un Pt_2
assegno mensile di € 200,00 (euro duecento/00) per ciascuna figlia,
rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT e decorrenti dal mese di dicembre 2024, fintanto che non saranno maggiorenni ed economicamente indipendenti. Il versamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario sul conto intestato alla Sig.ra Parte_1
entro il giorno 10 di ogni mese;
M.L'assegno unico ed ogni forma di contributo elargito a favore delle figlie verrà percepito al 100% della madre;
N.Il signor si impegna a contribuire per il 50% a tutte le Pt_2
spese straordinarie relative alle figlie, preventivamente concordate e debitamente documentate, in conformità alla ripartizione definita dal Protocollo sottoscritto tra i magistrati e gli avvocati del
Tribunale di Aosta in data 22/02/2019 che qui deve intendersi integralmente richiamato e che si produce sub doc. 5;
O.I coniugi si prestano sin d'ora reciproco consenso all'espatrio e pagina 3 di 5 al rilascio del passaporto;
P.I coniugi si impegnano, entro e non oltre 30 giorni dal deposito del presente ricorso a pagare, da conto corrente in comune, le ultime bollette rimanenti relative alla casa coniugale ed a dividere poi equamente quanto ivi rimasto;
Q.I coniugi dichiarano di aver così regolato ogni rapporto economico tra di loro in essere e di null'altro aver più a pretendere l'uno dall'altro per nessuna ragione.
R.I sig.ri e dichiarano infine di Parte_1 Parte_2
rinunciare ai termini per l'impugnazione della sentenza;
S.Spese legali interamente compensate tra le parti.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia di separazione con rinuncia ai termini di impugnazione.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro.
Le condizioni concordate tra i coniugi appaiono conformi alla legge,
all'interesse dei figli e risultano idonee a consentire una corretta gestione complessiva del rapporto a seguito del venir meno dell'affectio e, per l'effetto, della convivenza.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di pagina 4 di 5 causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
OMOLOGA le conclusioni, sopra riportate, assunte concordemente da;
, CF , nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
CF nato a [...] il 6 marzo Parte_2 C.F._2
1973
nel presente procedimento di separazione personale.
Matrimonio contratto il 4 luglio 2010 e trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato civile del Comune di Vigevano al n.49 parte I;
M A N D A alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VIGEVANO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 15/4/2025
Il Presidente
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 170/2025 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. BOSCHINI ELENA e Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in LOC. LA MALADIERE, 1 11020 SAINT CHRISTOPHE, presso il difensore avv. BOSCHINI ELENA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERTHET AUGUSTA Parte_2 C.F._2
e elettivamente domiciliato in VIA PORTA PRAETORIA N. 65 11100 AOSTA presso lo studio dell'avv. BERTHET AUGUSTA
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: OMOLOGA DI SEPARAZIONE CONSENSUALE sulle conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note a verbale come segue:
“Voglia il Tribunale ill.mo, previa fissazione dell'udienza per la comparizione personale delle parti, omologare la separazione consensuale alle condizioni sotto riportate e adottare ogni provvedimento conseguente, ordinando all'Ufficio dello Stato civile del Comune di Vigevano di provvedere all'annotazione della sentenza.
pagina 1 di 5 I coniugi dichiarano sin da ora di non volersi riconciliare e, preso atto di quanto stabilito dall'art. 473 bis 51 c.p.c., dichiarano altresì di rinunciare alla comparizione personale innanzi al
Presidente del Tribunale disposta per il tentativo di conciliazione e di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte
CONDIZIONI
A.I coniugi vivranno separati per mutuo consenso portandosi reciproco rispetto;
B.I coniugi, economicamente autosufficienti, rinunziano al reciproco mantenimento;
C.La casa coniugale è stata già venduta dai coniugi i quali hanno già
provveduto a dividersi al 50% il relativo ricavato;
D.Le figlie e verranno affidate congiuntamente ad entrambi Per_1 Per_2
i genitori con collocazione prevalente presso la madre presso la cui abitazione prenderanno la residenza;
E.Le figlie manterranno un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori dai quali riceveranno cura, educazione ed istruzione in modo paritario;
F.Salvo diverso accordo tra i genitori, le figlie trascorreranno una settimana, dalla domenica sera alla domenica sera seguente, con la madre e la settimana successiva con il padre;
G.Durante le vacanze infrascolastiche si seguirà il calendario come stabilito al punto che precede;
H.Le figlie passeranno il giorno di Natale e di Pasqua in maniera alternata tra i genitori (Pasqua 2025 con la madre e Natale 2025 con il padre) salvo diverso accordo tra i genitori;
I.Durante il periodo estivo entrambi i genitori potranno tenere con pagina 2 di 5 sé le figlie per due settimane consecutive in un periodo da comunicare all'altro genitore entro il 1° maggio di ogni anno;
J.I genitori in relazione alle esigenze delle minori, nonché dei rispettivi impegni lavorativi, concederanno ogni necessaria variazione all'organizzazione sopra riportata salvo accordo tra gli stessi;
K.I genitori eserciteranno l'affidamento condiviso consultandosi preventivamente, al di fuori della mera ordinarietà, per l'assunzione di decisioni ed iniziative inerenti le figlie, in particolare in merito a questioni di salute, scolastiche e sportive che possano interessarle e che implichino decisioni su terapie, scelta dei medici, scelta della scuola, ecc;
L.Il signor contribuirà al mantenimento delle figlie con un Pt_2
assegno mensile di € 200,00 (euro duecento/00) per ciascuna figlia,
rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT e decorrenti dal mese di dicembre 2024, fintanto che non saranno maggiorenni ed economicamente indipendenti. Il versamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario sul conto intestato alla Sig.ra Parte_1
entro il giorno 10 di ogni mese;
M.L'assegno unico ed ogni forma di contributo elargito a favore delle figlie verrà percepito al 100% della madre;
N.Il signor si impegna a contribuire per il 50% a tutte le Pt_2
spese straordinarie relative alle figlie, preventivamente concordate e debitamente documentate, in conformità alla ripartizione definita dal Protocollo sottoscritto tra i magistrati e gli avvocati del
Tribunale di Aosta in data 22/02/2019 che qui deve intendersi integralmente richiamato e che si produce sub doc. 5;
O.I coniugi si prestano sin d'ora reciproco consenso all'espatrio e pagina 3 di 5 al rilascio del passaporto;
P.I coniugi si impegnano, entro e non oltre 30 giorni dal deposito del presente ricorso a pagare, da conto corrente in comune, le ultime bollette rimanenti relative alla casa coniugale ed a dividere poi equamente quanto ivi rimasto;
Q.I coniugi dichiarano di aver così regolato ogni rapporto economico tra di loro in essere e di null'altro aver più a pretendere l'uno dall'altro per nessuna ragione.
R.I sig.ri e dichiarano infine di Parte_1 Parte_2
rinunciare ai termini per l'impugnazione della sentenza;
S.Spese legali interamente compensate tra le parti.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia di separazione con rinuncia ai termini di impugnazione.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro.
Le condizioni concordate tra i coniugi appaiono conformi alla legge,
all'interesse dei figli e risultano idonee a consentire una corretta gestione complessiva del rapporto a seguito del venir meno dell'affectio e, per l'effetto, della convivenza.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di pagina 4 di 5 causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
OMOLOGA le conclusioni, sopra riportate, assunte concordemente da;
, CF , nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
CF nato a [...] il 6 marzo Parte_2 C.F._2
1973
nel presente procedimento di separazione personale.
Matrimonio contratto il 4 luglio 2010 e trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato civile del Comune di Vigevano al n.49 parte I;
M A N D A alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VIGEVANO per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 15/4/2025
Il Presidente
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 5 di 5