Ordinanza cautelare 8 febbraio 2023
Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 17/04/2026, n. 6995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6995 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06995/2026 REG.PROV.COLL.
N. 16285/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16285 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
SA SS, rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Orsini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
previa sospensione cautelare,
del verbale concernente la correzione della prova scritta della ricorrente ID della domanda n. 1475435, busta n. 1290 del 13 luglio 2022 , recante l'attribuzione in suo favore del punteggio di 4.50/10, come tale insufficiente al raggiungimento della soglia minima di sbarramento di almeno 6/10 e della comunicazione dell'esito della prova scritta del 23 settembre 2022 pubblicato sul sito istituzionale della Polizia di Stato e del relativo verbale, e relativo giudizio di inidoneità ivi espresso dalla Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di 1000 Allievi Vice Ispettori della Polizia di Stato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4 Serie Speciale – “Concorsi ed Esami”, n. 100 del 29 dicembre 2020, elevati a 1.500 con decreto del 22 Marzo 2022, istituita con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza in data 23 dicembre 2020.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 2 ottobre 2023:
per l’annullamento
del Decreto di approvazione della graduatoria di merito del 05/06/2023.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 10 aprile 2026 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La ricorrente ha impugnato il verbale della correzione della prova scritta, busta n. 1290 del 13 luglio 2022, recante l'attribuzione in suo favore del punteggio di 4.50/10, come tale insufficiente al raggiungimento della soglia minima di sbarramento di almeno 6/10, la comunicazione di tale esito, avvenuta in data 23 settembre 2022 tramite pubblicazione sul sito della Polizia di Stato nonché il giudizio di inidoneità ivi espresso dalla Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di 1000 Allievi Vice Ispettori della Polizia di Stato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4 Serie Speciale – “Concorsi ed Esami”, n. 100 del 29 dicembre 2020.
2. Degli impugnati atti e provvedimenti la ricorrente ha domandato l’annullamento, previa sospensione cautelare degli effetti, lamentando:
I. la violazione di legge, l’insussistenza e/o travisamento dei presupposti di fatto, l’eccesso di potere, gli errori nell’applicazione dei criteri di valutazione. La ricorrente ha evidenziato che l’Amministrazione sarebbe incorsa in evidenti errori nell’applicazione dei criteri di valutazione relativi alla (1) correttezza sintattica, lessicale e ortografica, anche con riferimento al linguaggio tecnico, alla (2) conoscenza della materia oggetto della traccia ed aderenza ad essa dell’elaborato, alla (3) capacità di argomentare la traccia critica e personale , identificando la corrispondente normativa, nonostante la chiara completezza e qualità dell’elaborato (meritevole di almeno un punteggio pari a 7/10), che invece sarebbe stato valutato in modo stereotipato dalla Commissione. Ciò risulterebbe anche dall’esame di ulteriori elaborati che hanno riportato il giudizio di 6/10 nonostante una qualità evidentemente inferiore, nonché dal giudizio del suo consulente di parte come da parere pro veritate versato in atti. Inoltre, a giudizio della ricorrente, la Commissione ha illegittimamente ritenuto di poter applicare valutazioni mediante numeri decimali (0,5/1,5) che invece non rispecchiano la griglia e i criteri di valutazione ministeriali.
II. La violazione dell’art. 97 Cost., l’errata applicazione dei criteri di valutazione, il difetto di istruttoria, l’eccesso di potere per illogicità, l’irrazionalità, il travisamento di fatto e la violazione dell’art. 15 del Bando di concorso. A giudizio della ricorrente, la Commissione avrebbe corretto le sue prove senza applicare i criteri di valutazione o facendolo in modo non corretto, non avendo adeguatamente valorizzato la sua capacità di sintesi, la buona conoscenza dell’argomento, l’esaustività e la ricchezza dell’elaborato.
III. Il difetto di motivazione, la violazione dell’art. 3, comma 1, della legge n. 241/1990. La ricorrente ha osservato che l’applicazione del voto numerico non permetterebbe di comprendere le ragioni della sua inidoneità, non essendo sufficienti neanche i descrittori adottati dalla Commissione.
IV. La violazione dell’art. 3, comma 1, della legge n. 241/1990, dei principi fondamentali della stessa, l’eccesso di potere sub specie difetto di istruttoria e di motivazione. In sintesi, la ricorrente ha osservato che il succinto giudizio finale espresso nel provvedimento stesso non richiama i punteggi riportati su ciascuna domanda formulata, né riporta la motivazione con la quale è stata determinata la votazione di 4.50/10.
V. Il difetto di motivazione, l’eccesso di potere. Il provvedimento impugnato sarebbe viziato anche in quanto non idoneo a garantire un appropriato diritto di difesa, omettendo di informare la ricorrente della facoltà di poter impugnare in giudizio punteggio negativo di 4.50/10, nelle sedi giurisdizionali competenti.
3. Per resistere al ricorso e alla domanda cautelare si è costituita l’Amministrazione intimata in data 22 novembre 2022.
4. Con ordinanza del 10 novembre 2022, resa all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha rigettato l’istanza cautelare della ricorrente, non ritenendo sussistente il fumus boni iuris.
5. Con successivo ricorso per motivi aggiunti, depositato il 2 ottobre 2023, la ricorrente ha domandato l’annullamento anche della graduatoria finale del concorso, pubblicata in data 6 giugno 2023, lamentandone l’illegittimità derivata per gli stessi vizi già indicati nel ricorso principale.
6. All’udienza straordinaria del 10 aprile 2026, svoltasi da remoto e in previsione della quale l’Amministrazione ha depositato documenti, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso principale e i motivi aggiunti, da trattare congiuntamente in ragione della loro evidente connessione logico – giuridica, non sono fondati.
1.1. In tesi generale, con riferimento alle valutazioni riportate nella prova scritta, deve essere ribadito il principio di diritto, ripetutamente espresso dalla giurisprudenza amministrativa, in base al quale “Il sindacato nei confronti degli atti di correzione delle prove è limitato al riscontro di palesi errori di fatto e di giudizio da parte della commissione, che lascino intravedere il lampante travisamento dei fatti sui quali il giudizio è stato svolto, oppure la manifesta illogicità o irragionevolezza del compimento di questa attività. Non potendo, poi, il giudice ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell'organo valutatore, deve ritenersi infondata una censura che miri unicamente a proporre una diversa valutazione dell'elaborato, atteso che, in tal modo, verrebbe a giustapporsi alla valutazione di legittimità dell'operato della Commissione medesima una - preclusa - cognizione del merito della questione” (v. ex multis , T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VIII, 13/11/2024, n.6201).
Nel caso in esame, non si ravvisa alcuno degli indici sintomatici del cattivo uso della discrezionalità tecnica da parte della Commissione, atteso che il ricorso principale, in larga parte, si risolve nell’enunciazione dei teorici pregi degli elaborati della ricorrente (esaustività, qualità, completezza), senza enucleare specifici profili che rendano evidente il travisamento dei fatti da parte dell’organo di valutazione. Né può deporre in tal senso il parere reso dal consulente di parte della ricorrente, che allo stesso modo appare volto a contrapporre una valutazione dell'elaborato diversa ed alternativa rispetto a quella operata dalla Commissione esaminatrice.
1.2. Quanto alle ulteriori censure più specificamente mosse dalla ricorrente alla valutazione riportata, deve essere ribadito quanto già osservato in sede cautelare in ordine al fatto che con riguardo ai criteri valutativi e ai relativi livelli descrittori, se il livello descrittore II di ciascuno dei tre criteri valutativi, esprime, con il punteggio massimo attribuibile, un livello di sufficienza, appare del tutto coerente assegnare punti da 1 a 2, avvalendosi dei decimali, per un livello dell'elaborato ritenuto compreso tra 1 (insufficiente) e 2 (sufficiente), sino al raggiungimento del livello di piena sufficienza dell’elaborato, esprimibile per l’appunto solo con il punteggio pieno di 2. Tale impostazione è stata confermata anche dal Consiglio di Stato, in altri giudizi riguardanti la stessa procedura concorsuale, in cui ha osservato, a fronte delle medesime censure che “[…] l’attribuzione del coefficiente in relazione a ciascuno dei tre criteri si pone su un piano valutativo parziale e pertanto non stride concettualmente con la valutazione sottesa all’attribuzione del voto complessivo;
- il raggiungimento della soglia della sufficienza in relazione a quest’ultimo ben può associarsi all’attribuzione di punteggi parziali più che sufficienti con funzione anche compensativa;
- il verbale con cui la commissione ha definito i criteri di valutazione espressamente consentiva di graduare il punteggio, attribuendo anche numeri decimali” (v. Consiglio di Stato, ordinanza n. 912/2023).
Infine, deve essere ribadito anche il consolidato principio di diritto in base al quale “Il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove scritte e orali di esami e concorsi esprima e sintetizzi il giudizio tecnico-discrezionale della commissione stessa, di talché esso contiene in sé la sua stessa motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti. Ciò in quanto la motivazione espressa numericamente, oltre a rispondere ad un evidente principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato, senza che necessiti, ai fini della legittimità dei verbali di correzione e dei conseguenti giudizi, l'apposizione di glosse, segni grafici o indicazioni di qualsivoglia tipo sugli elaborati in relazione agli eventuali errori commessi. Peraltro, la motivazione espressa numericamente assicura la necessaria spiegazione delle valutazioni di merito compiute dalla commissione e consente il sindacato sul potere amministrativo esercitato specie quando la commissione abbia predisposto i criteri in base ai quali procederà alla valutazione delle prove e abbia attribuito il punteggio sulla base di una griglia predeterminata” (v. ex multis , T.A.R. Venezia Veneto sez. IV, 10/09/2025, n. 1538). Ne consegue l’infondatezza dei motivi del ricorso principale volti a contestare l’inadeguatezza del voto numerico e la carenza motivazionale, atteso che come già visto la Commissione ha reso il proprio giudizio dando applicazione alla griglia di valutazione e alla lex specialis .
1.2.1. Da ultimo, è infondato anche il motivo di impugnazione con cui la ricorrente ha censurato la mancata indicazione delle modalità di tutela giurisdizionale avverso l’esclusione disposta nei suoi confronti, essendo sufficiente osservare come la stessa ricorrente abbia adito tempestivamente questa Autorità giurisdizionale, formulando anche istanza di tutela cautelare, e non subendo pertanto alcun pregiudizio sotto tale aspetto.
2. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso principale e i motivi aggiunti (tramite i quali si è contestata la graduatoria finale solo per la sua illegittimità derivata), non sono fondati e vanno respinti.
2.1. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in ragione della complessità della fattispecie trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA CI, Presidente
SA Vallefuoco, Primo Referendario
Andrea Gana, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Gana | RA CI |
IL SEGRETARIO