TAR Roma, sez. III, sentenza 22/12/2025, n. 23466
TAR
Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione della direttiva n. 96/67/CE e del d.lgs. n. 18/1999

    Il Tribunale ha ritenuto che l'eventuale centralizzazione del servizio di deposito carburante non possa fondarsi sulle disposizioni del d.lgs. n. 18/1999, poiché il TAR per il Lazio ha già parzialmente accolto un ricorso precedente contro una versione simile del regolamento, evidenziando carenze motivazionali e procedurali. La nuova versione del regolamento, pur con modifiche, non supera tali criticità e impone obblighi di acquisto e costruzione di nuovi depositi senza adeguata base normativa. Inoltre, il regolamento viola l'art. 9 del d.lgs. n. 18/1999, che richiede una rigorosa istruttoria per la centralizzazione delle infrastrutture, presupposti che non sussistono nel caso di specie. L'NA ha impropriamente sovrapposto la finalità di gestione esclusiva delle infrastrutture centralizzate con quella di amministrazione e gestione delle infrastrutture aeroportuali previste dal Codice della Navigazione.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 41 Cost. e dei principi euro-unitari in materia di concorrenza e libera prestazione dei servizi

    Il Tribunale ha ritenuto fondate le censure relative alla violazione dell'art. 41 Cost. e alla lesione del principio dell'affidamento. Il meccanismo regolamentare adottato dall'NA preclude al gestore aeroportuale di ricorrere al modulo subconcessorio per la gestione dei depositi carburante, comprimendo illegittimamente la libertà di iniziativa economica privata. Tale limitazione è giustificata su un piano meramente formale dall'esigenza di riorganizzazione, ma nella sostanza incide su misure avulse dalla valutazione delle specificità della realtà aeroportuale e della gestione dei depositi.

  • Accolto
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione

    Il Tribunale ha ritenuto fondate le censure relative alla violazione dell'art. 41 Cost., per difetto di istruttoria e di motivazione, nonché per lesione del principio dell'affidamento. Il meccanismo regolamentare adottato dall'NA è illegittimo per violazione dell'art. 9 del d.lgs. n. 18/1999, sia per gli aeroporti soprasoglia che per quelli sottosoglia. L'NA ha agito in violazione di legge ed esorbitando dalle proprie attribuzioni, con difetto d'istruttoria e incidendo unilateralmente sulle convenzioni in essere e sulla libertà di iniziativa economica dei gestori.

  • Accolto
    Violazione dei principi di certezza del diritto, legittimo affidamento e proporzionalità

    Il Tribunale ha ritenuto fondate le censure relative alla violazione dell'art. 41 Cost., per difetto di istruttoria e di motivazione, nonché per lesione del principio dell'affidamento. Il meccanismo regolamentare adottato dall'NA è illegittimo per violazione dell'art. 9 del d.lgs. n. 18/1999. L'NA ha agito in violazione di legge ed esorbitando dalle proprie attribuzioni, con difetto d'istruttoria e incidendo unilateralmente sulle convenzioni in essere e sulla libertà di iniziativa economica dei gestori.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. III, sentenza 22/12/2025, n. 23466
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 23466
    Data del deposito : 22 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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