Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 08/02/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Antonio Costanzo, ha pronunciato all'esito di trattazione scritta la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. 14017/2023 R.G. promossa da
(C.F. ) (avv. Vittorio Mazza); Parte_1 C.F._1
- ATTRICE contro
(C.F. (avv. Marco Nannoni); CP_1 C.F._2
- CONVENUTO
* * *
Oggetto del processo: opposizione a precetto
* * *
Per l'attrice: così in atto di citazione:
«Voglia il Tribunale adito, previa ogni declaratoria del caso e di legge, in accoglimento dell'opposizione proposta con il presente atto, dichiarare la nullità ex art. 480, comma 2, c.p.c. dell'atto di precetto notificato in data 27.9.2023 da a Parte_2 Parte_1
, con la conseguente nullità ed inefficacia degli atti successivi, compreso l'eventuale
[...] pignoramento nelle more effettuato in forza di esso.
Con vittoria della spese di lite, comprensive di rimborso forfetario spese generali e rivalse previdenziali e fiscali». come da nota:
«L'attrice, come sopra rappresentata e difesa, ribadisce quanto già argomentato, dedotto e domandato nell'atto di citazione e precisa le proprie conclusioni come da atto di citazione, con richiesta di distrazione delle spese in favore dello scrivente avvocato, che si dichiara antistatario».
Per il convenuto:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta
- Rigettare l'opposizione ex adverso formulata in quanto infondata in fatto e in diritto.
In ogni caso pagina 1 di 5
Con ogni ulteriore riserva nel merito ed in istruttoria».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Viene in decisione, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, l'opposizione a precetto ex art. 617, comma 1, c.p.c. promossa da con citazione notificata via PEC il Parte_1
17 ottobre 2023 al procuratore di , costituitosi il 21 dicembre 2023. CP_1
2.
Era auspicabile un accordo, che però è mancato.
3.
Si richiamano atti, documenti e verbali di causa, noti alle parti.
4.
Oggetto dell'opposizione è l'atto di precetto notificato il 27 settembre 2023 ex art. 140 c.p.c. all'attrice personalmente.
La somma richiesta è di euro 1.478,81 oltre accessori.
Titolo esecutivo è l'ordinanza presidenziale 25 maggio 2022 emessa nella causa di separazione personale dei coniugi tuttora pendenti tra le parti.
Le parti sono genitori di un figlio minore d'età.
Per quanto qui rileva, l'ordinanza 25 maggio 2022 così statuisce:
«[…]
4. pone a carico della sig.ra l'obbligo di corrispondere al sig. , entro il Pt_1 CP_1
20 di ogni mese, con decorrenza da maggio 2022, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio e del figlio – maggiorenne ma non economicamente autosufficiente CP_2 Per_1
e convivente con il padre -, la somma complessiva pari ad € 150, annualmente rivalutabile,
5. dispone altresì che la madre contribuisca, nella misura del 30%, alle spese straordinarie dei figli, previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese pagina 2 di 5 ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. li tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi:
Rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
6) stante l'accordo raggiunto tra le parti, dà atto che l'assegno unico relativo ai figli verrà percepito integralmente dal padre, con impegno della madre a consegnare, entro il 3.6.2022, tutta la documentazione necessaria per presentare la domanda all'INPS,
[…]».
5.
Con l'atto di precetto, che menzione espressamente l'ordinanza 25 maggio 2022 ed al quale sono allegati numerosi documenti a giustificazione delle spese, si intima all'attrice di pagare al convenuto la somma di euro 1.116,52 a titolo di quota di partecipazione nelle spese straordinarie per il figlio minore gravante sulla madre oltre euro 150,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore per il mese di ottobre 2022.
6.
pagina 3 di 5 Deduce l'opponente la nullità dell'atto di precetto notificato il 27 settembre 2023 perché non preceduto, o accompagnato, dalla notifica del titolo esecutivo (art. 480, comma 2, c.p.c.) e perché la copia notificata dell'atto di precetto è priva della copia della procura, sia pur indicata come redatta in calce.
Sostiene l'opponente che l'eccezione processuale «è assorbente e decisiva per l'accoglimento della presente opposizione.
In ogni caso, nel merito, le pretese creditorie del risultano non fondate, in CP_1 quanto trattasi di richieste di rimborso di spese non ripetibili verso il coniuge per diversi motivi (in particolare, in quanto comprese nell'ambito di quelle ordinarie;
ovvero non preventivamente concordate;
o ancora non dovute in radice).
Si formula pertanto espressa riserva di opposizione ex art. 615 c.p.c., laddove il CP_1 dovesse attivare una nuova procedura esecutiva, questa volta regolare».
7.
L'opposizione non va accolta.
Quanto al primo profilo (omessa notifica del titolo esecutivo giudiziale), l'opponente, da un lato, denuncia un vizio formale dell'atto di precetto senza però allegare e tantomeno provare un effettivo ed apprezzabile pregiudizio per le sue prerogative difensive, tanto più che il precetto si fonda su un titolo esecutivo giudiziale (l'ordinanza riservata 25 maggio 2022 emessa nel giudizio di separazione) già comunicato anche all'attrice nel corso della causa di separazione;
dall'altro, contesta altresì – sia pur senza formulare conclusioni in proposito - la fondatezza delle pretese creditorie, in particolare quando alla richiesta di rimborso di quota di spese straordinarie sostenute dal padre nell'interesse del minore, così mostrando di aver perfettamente compreso chi sia il creditore e quale sia l'obbligazione di cui si chiede l'adempimento (cfr. Cass., sez. III, ord. 5 maggio 2022, n. 14275).
Quanto al secondo profilo, è sufficiente rilevare che l'atto di precetto non è un atto processuale poiché preannuncia, in mancanza di adempimento, l'esecuzione forzata;
che nessun dubbio vi è sulla provenienza dell'atto dall'avv. Marco Mannoni, giù munito di amplissima procura alle liti 16 marzo 2022 (estesa alle fasi di esecuzione e dunque tale da comprendere gli atti preliminari all'esecuzione) rilasciatagli dal convenuto nel giudizio di separazione (doc. 4); che he lo stesso atto di citazione in opposizione è stato notificato via PEC all'avv. Marco Nannoni;
che la costituzione del convenuto nel presente giudizio con rilascio di nuova procura vale a confermare quanto compiuto dall'avv. Marco Nannoni con la notifica del precetto.
8.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nei minimi come da dispositivo, avuto riguardo al modesto valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
- rigetta l'opposizione a precetto proposta da
contro
Parte_3 Controparte_3
pagina 4 di 5 - condanna da a pagare a Parte_3 Controparte_3 in euro 1.278,00 oltre RF 15%, CPA e IVA come per legge.
Bologna, 7 febbraio 2025 Il giudice
Antonio Costanzo
le spese processuali liquidate pagina 5 di 5