TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 19/12/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PAOLA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor AN IN, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 473/2022 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Giordano Parte_1
-RICORRENTE opponente- contro
Controparte_1
in persona del
[...] legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo D'Isidoro
-RESISTENTE opposta- oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10.03.2022, si è opposto al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 75/2021, adottato dal giudice del lavoro del Tribunale di Paola, con il quale gli è stato ingiunto di pagare in favore della
[...]
Controparte_1
- la somma complessiva di € 24.558,28, quale importo
[...] risultante da attestazione di credito del direttore generale della , di cui € 20.756,09 CP_1
a titolo di contributi previdenziali e assistenziali insoluti, € 3.802,19 a titolo di interessi di mora e sanzioni ex art. 15 del Regolamento, per gli anni dal 2017 al 2019.
In particolare, la parte opponente ha eccepito: a) l'inammissibilità del procedimento monitorio azionato, la riscossione dei contributi previdenziali essendo assoggettabile alla differente procedura dell'emissione dei ruoli b) l'eccessiva genericità del calcolo della
1 somma richiesta;
c) il difetto di liquidità, certezza ed esigibilità della somma richiesta da controparte con il giudizio monitorio, che fonda la prova scritta sull'attestato contabile firmato dal Direttore Generale dell CP_1 CP_1
Si è costituita ritualmente la chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo CP_1 opposto.
Acquisita la documentazione offerta dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Va preliminarmente evidenziato che la fase dell'opposizione al decreto ingiuntivo costituisce un giudizio ordinario di merito avente ad oggetto la pretesa vantata dal creditore ingiungente. Il giudice, quindi, nel corso di tale giudizio, non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione, valutando l'an ed il quantum della pretesa creditoria. Ne consegue che la struttura del giudizio è tale per cui non vi è corrispondenza tra le parti intese in senso formale e in senso sostanziale;
infatti,
l'opposizione è proposta dal debitore ingiunto che, dunque, è attore in senso formale.
Tuttavia, atteso che la pretesa, a seguito di sommario accertamento, risulta cristallizzata nel decreto ingiuntivo, il debitore opponente agisce al fine di contestarla, ragion per cui è convenuto in senso sostanziale, con tutte le conseguenze che ne derivano in tema di distribuzione dell'onere della prova.
In altri termini, il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge secondo le norme proprie del procedimento ordinario, nel quale – secondo i principi generali in tema di onere della prova – incombe su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. A tal proposito, per giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, il creditore che agisca in giudizio per l'inadempimento del debitore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, posto che incombe sul debitore convenuto l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione;
2 pertanto, grava sul debitore opponente, convenuto in senso sostanziale, l'onere di provare di aver esattamente adempiuto (ex multis, cfr. Cass. n. 1741/2010).
3. Tanto premesso, l'opposizione è infondata per le ragioni che seguono.
Innanzitutto, parte opponente non nega di essere iscritta alla e di essere tenuta, per CP_1 ciò stesso, al versamento dei contributi.
Quanto ai motivi di opposizione:
a) È infondato il primo motivo di opposizione, concernente la necessità per la parte opposta di recuperare i crediti previdenziali necessariamente a mezzo “ruolo” esattoriale.
In particolare, tale doglianza è infondata perché dalle fonti normative generali, nonché dal comma 6 dell'art. 15 del Regolamento della CNPR (“L può provvedere CP_1 alla riscossione dei contributi insoluti, degli interessi e delle sanzioni anche a mezzo di ruoli da essa compilati, resi esecutivi con le modalità previste dalla normativa vigente, e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette.”, cfr. all. 5 fasc. monitorio), emerge chiaramente che tale opzione va intesa in termini meramente facoltativi per la CNPR rispetto agli ordinari strumenti di realizzo del credito sanciti dal sistema processualcivilistico.
Si deve, pertanto, escludere che la opposta non possa accedere a forme di tutela CP_1 ordinaria, tanto più che l'art. 635 c.p.c., II comma, nel riferirsi in via indiscriminata ai crediti degli enti di previdenza e assistenza per i contributi “relativi ai rapporti indicati nell'articolo 459 c.p.c.” (ora 442 c.p.c. dunque in tema di previdenza obbligatoria) ne rinsalda la generale facoltà di ricorso all'ingiunzione (cfr. Cass. SS.UU. civ. 5680/2011 secondo cui “In tema di riscossione mediante ruolo dei crediti degli enti previdenziali, la disciplina prevista dagli art. 17, comma 1, e 24 d.lg. n. 46 del 1999 si riferisce espressamente alla sola riscossione delle "entrate", che sono individuate specificamente
"nei contributi o premi dovuti" e non versati, "unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive", dovendosi ritenere, conseguentemente, che non sia venuta meno, per l'ente previdenziale, la possibilità di ricorrere al procedimento d'ingiunzione di cui agli art.
633 ss. c.p.c. per il recupero di somme indebitamente corrisposte a titolo di prestazioni previdenziali.”, con principi integralmente trasponibili al caso di specie).
Tale motivo di opposizione, pertanto, deve essere rigettato.
3 b, c) Il secondo ed il terzo motivo di opposizione sono infondati per le ragioni che seguono.
Diversamente da quanto sostenuto dall'opponente, in sede monitoria la ha assolto CP_1 al proprio onere della prova dimostrando la fonte del diritto azionato.
In particolare, il decreto ingiuntivo oggi opposto è stato correttamente emesso sulla scorta dei calcoli contenuti nell'attestazione di credito ex art. 635 c. 2 c.p.c. sottoscritta dal direttore della (cfr. all. 2 fasc. monitorio). Inoltre, la prova del credito non è CP_1 costituita solo e soltanto dall'attestato del direttore generale dell'ente di previdenza, ma
è rinvenibile anche nell'estratto contributivo ad esso allegato (cfr. all.
3.1. fasc. monitorio), da cui si evincono le annualità per cui i contributi risultano omessi e i relativi importi.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che per i crediti derivanti da omesso versamento dei contributi previdenziali e/o assistenziali, l'attestazione del direttore della sede provinciale dell'ente creditore costituisce prova idonea ai fini della emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 635, comma secondo cod. proc. civ.
(Cass. Civ. n. 15208/14: “Per i crediti derivanti da omesso versamento dei contributi previdenziali e\o assistenziali, costituiscono prove idonee ai fini della emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 635, secondo comma, cod. proc. civ., sia l'attestazione del direttore della sede provinciale dell'ente creditore (in particolare, INPS o INAIL), sia
i verbali di accertamento redatti dall'Ispettorato del lavoro o dagli ispettori dello stesso
Ente creditore, che, pur non essendo forniti di completa efficacia probatoria in ordine alle circostanze di fatto che essi segnalino di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese da terzi, possono fornire utili elementi di valutazione anche nell'eventuale successivo giudizio di opposizione”). Successivamente, nel giudizio di opposizione gli stessi documenti possono essere contraddetti dalla prova contraria dell'interessato, degradando perciò a semplici indizi per quanto riguarda le circostanze di fatto accertate in base alle dichiarazioni di terze persone o in virtù di altre indagini (Cass. Civ. n.
15208/14; Cass. Civ. 243/03).
Sulla scorta di tale consolidato orientamento giurisprudenziale si può affermare che la dichiarazione di credito allegata dall'odierna parte opposta al ricorso monitorio costituisce prova scritta del credito stesso, in quanto rientra nelle facoltà del direttore
4 generale dell'ente previdenziale accertare l'entità dei contributi dovuti e non versati dall'iscritto.
Peraltro, il calcolo dei contributi, degli interessi e delle sanzioni è analiticamente specificato dal Regolamento di Previdenza, richiamato nel ricorso per decreto ingiuntivo e ad esso allegato (cfr. all. 5 fasc. monitorio).
Pertanto non si può certo sostenere che la pretesa azionata da parte opposta in sede monitoria riguardi un credito generico e indeterminato, ben comprendendosi che trattasi di somme dovute a titolo di contributi non versati, oltre sanzioni ed interessi, per le annualità dal 2017 al 2019.
Di contro, nessuna prova di segno contrario è stata fornita in questo giudizio dall'odierno opponente.
Alla luce di tali premesse, consegue il rigetto del secondo e del terzo motivo di opposizione.
In definitiva, dunque, l'opposizione deve essere respinta.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, nel rispetto dei parametri minimi fissati dal d.m. 55/2014, come aggiornati dal d.m. 147/2022, tenuto conto dell'assenza di un'autonoma fase istruttoria e del valore della controversia
(scaglione 5.201-26.000), con distrazione in favore del procuratore di parte opposta.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Rigetta l'opposizione;
2) Condanna l'opponente al pagamento delle spese di questo giudizio in favore della parte opposta che si liquidano in € 1.865,00, per compensi, oltre spese generali, IVA
e CPA come per legge, con distrazione, ex art. 93 c.p.c...
Si comunichi.
Paola, 19.12.2025.
Il Giudice
AN IN
5