Sentenza 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 03/04/2026, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00453/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00432/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 432 del 2025, proposto da
Adrialba S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuliano Stracci, con domicilio eletto presso lo studio IA IA ZI in Ancona, via Totti n.7;
contro
Comune di Macerata, non costituito in giudizio;
nei confronti
Provincia di Macerata, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della delibera della Giunta Comunale Città di Macerata 11 dicembre 2024, n. 465 avente ad oggetto: “Realizzazione rete di mobilità ciclistica - CIS Area Sisma - CUP 181b21004670001- comportante asservimento coattivo per pubblica utilità di terreni di proprietà privata interessati dall’intervento. approvazione progetto definitivo - Apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e contestuale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’opera”, con il quale è stato anche deliberato di approvare il progetto definitivo denominato “CIS AREA SISMA”- progetto di una rete di mobilità ciclistica - da realizzare nel territorio comunale, suddiviso in 4 percorsi funzionali;
- della delibera della Giunta Comunale Città di Macerata 12 marzo 2025, n. 87, di pari oggetto, con la quale, in ragione di quanto indicato in premessa (“Considerato che nella fase di preparazione delle lettere di proposta di indennità di asservimento e di accordo bonario, si è preso atto che all’interno dei piani particellari allegati alla deliberazione 465/2024 vi erano indicati errati dati catastali e/o intestatari” e “Ritenuto, pertanto, dare atto dell’errore materiale nei piani particellari, approvati con precedente deliberazione, e approvare piani particellari rettificati e l’aggiornamento grafico relativo al tratto “fiume Chienti”, allegati alla presente deliberazione, di cui è parte integrante e sostanziale”), è stato deliberato “di prendere atto dell’errore materiale presente nella deliberazione n. 465/2024 e approvare i corretti piani particellari e l’aggiornamento grafico relativo al tratto “Fiume Chienti”, allegati alla presente deliberazione”;
- comunicazione del 27.03.2025 del Comune di Macerata, Ufficio per le Espropriazioni, (prot. n.29165/2025 del 27.03.2025) ad oggetto “Realizzazione rete di mobilità ciclistica - CIS Area Sisma. Asservimento coattivo per pubblica utilità terreni di proprietà privata interessati dall'intervento. Comunicazione di avvenuta apposizione del vincolo preordinato all'esproprio (asservimento) e dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera. Proposta offerta indennità di asservimento e di accordo bonario.”,
notificata a mezzo PEC alla società ricorrente in data 27.03.2025;
- di tutti i singoli atti di cui sono composti i sopra detti provvedimenti, nonché di ogni e qualsiasi atto che sia o possa considerarsi presupposto e/o conseguenza dei provvedimenti come sopra impugnati o che con essi siano comunque posti in rapporto di correlazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del giorno 25 febbraio 2026, il pres. TT AS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la nota notificata e depositata in data 4.2.2026, con cui parte ricorrente ha dichiarato di voler rinunziare al ricorso;
Considerato che detta nota di rinunzia risulta essere stata ritualmente notificato alle controparti in data 4.2.2026, in coerenza con le formalità previste dall’art. 84, comma 3, del c.p.a., a mente del quale: “ La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza ”;
Ritenuto che il Giudice non ha né il potere di procedere d'ufficio né quello di sostituirsi nella valutazione dell'interesse ad agire alla parte ricorrente (ex plurimis: Cons. Stato, Sez. VI, 17.9.2001, n. 4859; Cons. Stato, Sez. IV, 16.11. 2007, n. 5832);
Ritenuto che il ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, ha piena disponibilità dell’azione e, quindi, può rinunciare al ricorso o, comunque, dichiarare di aver perduto ogni interesse alla decisione ( ex plurimis : Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 novembre 2007 n. 5832; Cons. Stato, Sez. III, 5.5.2011 n. 2695; Cons. Stato, Sez. VI, 17.12.2008 n. 6257);
Ritenuto, pertanto, che, nella specie, la dichiarazione di rinunzia, correttamente resa ai sensi dell'art. 84 cpa, comporta l’estinzione del presente giudizio per rinunzia , ai sensi dell’art. 35, comma 2°, lett. c) del cpa;
Ritenuto che l’omessa costituzione delle altre parti evocate in giudizio esime il Collegio dal pronunciarsi sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto per rinunzia , ai sensi dell’art. 84 cpa e dell’art. 35, comma 2°, cpa.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TT AS, Presidente, Estensore
Tommaso Capitanio, Consigliere
Fabio Belfiori, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| TT AS |
IL SEGRETARIO