Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 27/03/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2240/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del Giudice dr.ssa Valeria Villani ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2240 del R.G.A.C. dell'anno 2019 avente ad oggetto: risarcimento danni da circolazione stradale, pendente
TRA
(C.F. ), nato l'[...] ad Parte_1 CodiceFiscale_1
PA (AV) e residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura posta a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. Paolo
Macario (C.F. , presso il cui studio è elettivamente CodiceFiscale_2 domiciliato in Mugnano del Cardinale (AV), alla via Campo n. 31;
ATTORE
E
(C.F. – P.IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, quale Impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Campania, con sede legale in AN Veneto (TV) alla via
Marocchesa n. 14, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti per notaio dott. di Treviso del 18.12.2014 n.186905 Persona_1 rep./n. 30367 racc., posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Eugenia Cataldo (C.F. ), presso il cui studio è CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliata in Avellino, alla via Brigata Avellino n. 21;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del giorno 31 dicembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, chiedendone l'integrale accoglimento.
La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato innanzi al Parte_1
Tribunale di Avellino nella qualità di Impresa designata per la Controparte_1 liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Campania, al fine di sentir “affermare la negligenza, imprudenza e responsabilità del proprietario e conducente il veicolo non identificato, nella determinazione del sinistro de quo” e, per l'effetto, per sentir “condannare la compagnia quale impresa designata per il F.G.V.S. per la Controparte_1
Regione Campania, in persona del legale rapp.te p.t., a rifondere all'attore i danni subiti i cui postumi sono quantificati nella CTP del Dott. nella misura del Per_2
12% (€.32.877,00), la ITT è di giorni 45 (€ 2.160,00), la ITP è di giorni 40 al 50%
(€960,00) e ITP di 55 giorni al 25% (€660,00), oltre al danno morale come per legge, pari ad 1/3 del D.B. € 10.959,99, Danno Dentario € 2.100,00, Danno
Emergente € 10.500,00, spese documentate € 1.058,56, per cui il totale è pari ad €
61.274,56”, oltre interessi e rivalutazione. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio, con attribuzione.
2. A fondamento della domanda, l'attore ha dedotto: Parte_1
a) che, in data 31 gennaio 2017, alle ore 22:30 circa, si trovava alla guida della propria bicicletta in Avellino, in località Stradina che dai prefabbricati pesanti si immette su via F. Tedesco, allorquando veniva investito da un veicolo non identificato che, nell'effettuare la manovra di sorpasso, lo attingeva alla fiancata destra, facendolo rovinare a terra sul cordolo del marciapiede;
b) che la responsabilità nella causazione del sinistro è da ascriversi a colpa esclusiva, imprudenza e negligenza del conducente il veicolo non identificato, il quale non si è neppure fermato per prestare soccorso all'attore;
c) che, a seguito del sinistro, l'attore è stato soccorso ed accompagnato da un'autoambulanza del 118 al Pronto Soccorso dell'Ospedale S. Giuseppe Moscati di
Avellino, ove gli è stata diagnosticata una “frattura scomposta della diafisi media di tibia e perone gamba sx e frattura incisivi superiori”; R.G. n. 2240/2019
d) che, in data 02 febbraio 2017, l'attore è stato sottoposto ad intervento chirurgico ortopedico di “riduzione cruenta di frattura della tibia e sintesi con chiodo endomidollare bloccato”;
e) che il danno biologico patito dall'attore in conseguenza del sinistro è pari al 12%, con durata della malattia di giorni 120, con ITT di giorni 45 al 100%, ITP giorni 40 al 50%, IPT giorni 55 al 25%;
f) che a tanto devono aggiungersi il danno patrimoniale conseguente alle lesioni dentarie, alla frattura della corona 11 e 21 con relative terapie odontoiatriche, con costi che ammontano a circa € 700,00 a dente per complessivi € 2.100,00;
g) che tali protesi dovranno poi esser sostituite ogni dieci anni sino al settantesimo anno d'età;
h) che la compagnia assicuratrice, ancorché ritualmente intimata a mezzo pec, non ha provveduto al risarcimento dei danni.
3. Si è costituita, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16 dicembre 2019, nella qualità di Impresa designata per la Controparte_1 liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Campania, eccependo la propria “carenza di legittimazione passiva”, non avendo il danneggiato assolto al proprio onere di provare che il sinistro sia ascrivibile a responsabilità del conducente di veicolo non identificato (cd. veicolo pirata), di aver segnalato la notizia dell'incidente alle competenti Autorità investigative tramite proposizione di denuncia-querela e di aver provveduto all'acquisizione della documentazione afferente alla chiusura dell'inchiesta (decreto di archiviazione, ecc.).
La convenuta ha, poi, eccepito l'improponibilità e/o improcedibilità della domanda attorea, in ragione della mancata osservanza della normativa prevista dal D.Lgs. n.
209/05 e, segnatamente, dall'art. 287, in ragione dell'omessa allegazione alla richiesta di risarcimento sia del primo certificato di accesso al pronto soccorso sia del certificato medico di avvenuta guarigione nonché la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c. 4 c.p.c., stante il difetto dei requisiti stabiliti dall'art. 163 c.p.c. al n.
3 (il cd. petitum) e al n. 4 (la cd. causa petendi).
Nel merito, la convenuta ha contestato la sussistenza del fatto storico, eccependo l'assenza di prova circa la sussistenza del nesso eziologico tra l'asserito evento e le lesioni lamentate da , trattandosi di lesioni di natura accidentale ed Parte_1 anche ascrivibili a diversi eventi dannosi, atteso che a carico dell'odierno attore vi R.G. n. 2240/2019
sono già quattro ricorrenze, come emerge dalle consultazioni banca dati IVASS e
Casellario Centrale Infortuni.
In particolare, la convenuta ha fatto rilevare che, anche in seguito al sinistro avvenuto in data 17.6.2017, l'odierno attore ha riportato lesioni alla gamba sinistra e, precisamente, una frattura valutata in ambito medico-legale con tasso di invalidità permanente in misura dell'11% e che le modalità di accadimento di tale successivo evento (il nell'occasione procedeva alla guida di un ciclomotore, Pt_1
a velocità elevata ed in stato di ebbrezza alcolica, come risulta dal verbale redatto dalla Polizia Stradale di Avellino) attestano la condotta di guida imprudente dell'attore, non rispettosa delle norme prescritte dal Codice della strada.
In via subordinata, la convenuta ha eccepito l'inosservanza da parte dell'attore delle norme di comune prudenza nonché la violazione della specifica normativa prevista dal codice della strada, essendo la genesi dei danni subiti da da Parte_1 ricondurre esclusivamente a fatto proprio di quest'ultimo il quale, nell'occasione, perdendo maldestramente il controllo del velocipede, è rovinato al suolo, il tutto in assenza di qualsivoglia impatto con un asserito veicolo “pirata”.
In via ulteriormente subordinata, la convenuta ha contestato il quantum debeatur, con particolare riguardo al danno biologico permanente quantificato nella misura del
12% ed ha, altresì, contestato il riconoscimento del danno morale ed ha concluso chiedendo “in via preliminare ed assorbente, dichiarare la carenza di legittimazione passiva di per le ragioni esposte al punto 1 della comparsa;
- Controparte_1 dichiarare la domanda improponibile ed improcedibile, ricorrendone le condizioni di legge;
- dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art.164 co. 4 c.p.c. per omissione dei requisiti stabiliti dall'art. 163 nn.
3-4 c.p.c.; -in subordine, rigettare integralmente ogni e qualsiasi avversa domanda, in quanto inammissibile e del tutto infondata, sia in fatto che in diritto”. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
4. Ciò posto, all'udienza celebrata in data 1° febbraio 2021, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c. ed, istruita la causa mediante assunzione delle prove orali ed espletamento di C.T.U. medico-legale, il presente giudizio è stato, in ultimo, rinviato all'udienza del 31 dicembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ed ivi trattenuto in decisone, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. R.G. n. 2240/2019
5. In via preliminare, si dà atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato nella trattazione della causa in forza della variazione tabellare n. 7/2023 (contenuta nel decreto presidenziale n. 95/2023).
6. Ciò posto, il presente giudizio può essere deciso facendo applicazione del principio della ragione più liquida, in virtù del quale la domanda può esser decisa nel merito sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare prima tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c..
Tanto è reso necessario dal principio di economia processuale e da esigenze di ragionevole durata del processo costituzionalmente tutelate (v. tra le tante
Tribunale Bari, sez. III, 19 settembre 2013; Tribunale Reggio Emilia n. 2039 del
2012; l'applicabilità di questo principio ha trovato l'autorevole avallo anche di Cass. civ., Sez. Un. n. 9936 del 2014).
7. Ed, invero, la domanda attorea è infondata e deve, pertanto, essere rigettata in forza dei motivi di seguito illustrati.
ha incardinato il presente giudizio al fine di sentir condannare la Parte_1 compagnia quale impresa designata per il F.G.V.S. per la Controparte_1
Regione Campania, al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito in conseguenza di un sinistro asseritamente verificatosi in data 31 gennaio
2017, alle ore 22:30 circa, allorquando si trovava alla guida della propria bicicletta e veniva attinto da un'autovettura con la fiancata destra rovinando al suolo e riportando una frattura alla tibia ed al perone della gamba sinistra ed agli incisivi superiori, deducendo che tale sinistro sia stato cagionato dalla condotta di guida non rispettosa del Codice della strada da oltrechè imprudente da parte del conducente di un'autovettura rimasta non identificata.
Tanto premesso, è doveroso ricordare che, laddove il sinistro coinvolga un veicolo non identificato, l'onere probatorio incombente sul danneggiato è aggravato.
Invero, quest'ultimo è tenuto, in primo luogo, a provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo ed, in secondo luogo, a provare anche che lo stesso sia rimasto sconosciuto, ai sensi dell'art. 283, comma 1, Cod. Ass. priv..
Nel caso in esame, l'effettività del sinistro è evenienza contestata dalla convenuta compagnia assicuratrice sin dalla costituzione, con la conseguenza che sarebbe stato onere del danneggiato fornire la prova della sussistenza del sinistro e del R.G. n. 2240/2019
nesso di causalità tra lo stesso e le lesioni riportate, così come riscontrate dalla cartella clinica allegata all'atto di citazione (nn. 5 e 4).
Nel caso di specie, sussiste un'evidente lacuna probatoria sulla storicità dei fatti e sulla dinamica dell'evento lamentato e certamente tale lacuna è addebitabile all'attore, gravato del relativo onere probatorio.
In primo luogo, la vicenda sottoposta allo scrutinio del Tribunale non beneficia di una relazione descrittiva del luogo del sinistro a firma delle forze dell'ordine, atteso il mancato intervento sui luoghi di causa nell'immediatezza dei fatti da parte della pubblica autorità, alla cui conoscenza la vicenda è stata portata soltanto in data 12 aprile 2017, con la denuncia-querela sporta da , dopo oltre due Parte_1 mesi dal presunto sinistro.
Inoltre, il teste di parte attrice, , escusso all'udienza del giorno 14 Testimone_1 novembre 2022, pur avendo riferito di esser stata presente sul luogo al momento del fatto e pur avendo confermato la dinamica del sinistro così come lacunosamente descritta dall'attore, nulla ha saputo riferire in merito alla localizzazione dell'urto con il veicolo non identificato, avendo risposto di non poter “dire se [ Parte_1
] sia stato urtato dallo specchietto oppure da altra parte del veicolo”.
[...]
La prova delle effettive modalità di verificazione del sinistro non è stata raggiunta neppure all'esito della deposizione resa dal secondo teste attoreo, , Testimone_2 escusso in pari data, essendosi il teste limitato a rispondere affermativamente alle domande poste, senza nulla riferire in merito alle effettive modalità di verificazione del sinistro ed alla localizzazione dell'impatto, con la conseguenza che tale deposizione non risulta rilevante per confortare la ricostruzione fornita dall'attore.
Inoltre, quanto alla sussistenza del nesso causale tra il sinistro e le lesioni riportate dall'attore, così come riscontrate dalla cartella clinica allegata all'atto di citazione
(allegati nn. 5 e 4), il C.T.U. nominato con ordinanza emessa in data 18 gennaio
2023, Dr. , ha chiarito, a pag. 10 della perizia, che “l'incidente Persona_3 stradale del 31.01.2017 procurò al periziato una frattura pluriframmentaria scomposta di tibia e perone sinistro e la frattura di tre incisivi dell'arcata superiore.
Tale lesione è compatibile con una caduta al suolo del periziato, mentre non è possibile esprimere alcun giudizio di compatibilità con l'investimento stradale da parte di autovettura poiché non sono state mai descritte né rinvenute sul corpo del periziato lesioni riconducibili ad un urto diretto di autoveicolo”. R.G. n. 2240/2019
Le suddette circostanze sono valutate dal Tribunale congiuntamente secondo un prudente convincimento ex art. 116 c.p.c., anche tenendo in considerazione la personalità del danneggiato, venuta in rilievo dalla documentazione versata in atti dalla convenuta ed, in particolare, dalla consultazione della Controparte_1
Banca dati IVASS del 5.7.2017, da cui risulta che è stato coinvolto Parte_1 in molteplici sinistri, due dei quali verificatisi in epoca antecedente rispetto a quello per cui è causa (e, precisamente, in data 14.03.2012 ed in data 02.05.2016) ed uno in epoca successiva al sinistro per cui è processo ed, in particolare, in data 17 giugno 2017, ove l'attore ha peraltro riportato una frattura alla gamba sinistra, con una percentuale di invalidità permanente dell'11%).
Le suddette circostanze inducono, dunque, questo Tribunale a ritenere non raggiunta la prova dell'effettività del sinistro (dell'an) ed a ritenere, pertanto, indimostrato che il sinistro sia stato effettivamente verificato conformemente alla versione rappresentata dall'attore, con la conseguenza che le domande proposte da vanno inevitabilmente rigettate. Parte_1
8. Attesi gli esiti del giudizio, dai quali è emersa l'assenza di lesioni riconducibili ad un urto diretto con un'autovettura (cfr. pag. 10 relazione CTU) e considerato che dalle allegazioni dell'atto introduttivo e dalla prova testimoniale assunta nel corso del giudizio è emersa una sia pur generica collisione (non essendone stati specificati i punti di impatto) con un'autovettura non identificata, ritiene il Tribunale che nei fatti esposti possano ravvisarsi gli estremi di reati perseguibili d'ufficio a carico di
[...]
per tentata truffa aggravata ed a carico di e Parte_1 Testimone_1 Tes_2
per falsa testimonianza, ragion per cui si reputa doveroso disporre la
[...] trasmissione di copia della presente sentenza e di tutti gli atti contenuti nel presente fascicolo alla Procura della Repubblica di Avellino per gli accertamenti di propria competenza.
9. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, ivi comprese quelle di C.T.U. già liquidate con decreto emesso in data 25 marzo 2025, esse seguono la soccombenza dell'attore , ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano come in Parte_1 dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, avuto riguardo al disputatum, valori medi.
P.Q.M.
R.G. n. 2240/2019
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta dall'attore ; Parte_1
2) condanna l'attore alla rifusione, in favore della convenuta Parte_1 [...]
nella qualità Fondo di Garanzia per le vittime della strada per la CP_1
Regione Campania, delle spese di lite che liquida in € 7.616,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
3) pone le spese di C.T.U, già liquidate con decreto emesso in data 25 marzo 2025, definitivamente a carico dell'attore ; Parte_1
4) manda alla Cancelleria per la trasmissione alla Procura della Repubblica di Avellino di copia della presente sentenza e di copia di tutti gli atti contenuti nel presente fascicolo per gli accertamenti di competenza.
Così deciso in data 27 marzo 2025
Il Giudice dr.ssa Valeria Villani