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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/03/2025, n. 3309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3309 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Quarta Sezione Lavoro
❖➢ in persona del Giudice, dott.sa Antonella CASOLI all'udienza del 18/03/2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al n. 10084 del Ruolo Generale Affari
Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
PAOLINI GIANLUCA, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. TORTATO PAOLA per procura generale alle CP_1
liti
CONVENUTO
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato il 11/03/2024, la soc. Parte_2
ha convenuto in giudizio l' per vedere accertata
[...] CP_1
l'infondatezza della pretesa dell'Istituto, avanzata con diversi avvisi di pagamento comunicati nell'anno 2022, di recupero della contribuzione dovuta in relazione al dipendente per gli anni dal 2015 al 2020 a seguito di disconoscimento Parte_3 dell'applicazione del massimale contributivo di cui all'art. 2, comma 18, l. 335/195,
1 stante il possesso in capo al dipendente di un'anzianità contributiva anteriore al
1.1.1996.
A sostegno delle proprie ragioni, la società ha dedotto in fatto ed in diritto: che dall'estratto contributivo risulta che in data anteriore al 1.1.96 il dipendente, Pt_4 all'epoca 25enne, è stato impiegato come comparsa in una società di produzione cinematografica per soli 4 giorni e con una retribuzione complessiva di €281,48; che per tale ragione non risulta perfezionato il requisito normativo delle 120 giornate lavorative necessarie per la maturazione dell'annualità contributiva utile alla pensione per i lavoratori dello spettacolo;
che in ogni caso l'estratto contributivo prodotto non costituisce prova della effettiva anzianità contributiva del lavoratore;
che la prestazione resa dal come comparsa in una produzione cinematografica è stata Pt_3
di brevissima durata ed occasionale, non avendo egli mai più svolto tale attività, risultando dall'estratto contributivo piuttosto la presenza di altri impieghi, anche precedenti, come agente di commercio e managing director per varie società; che va pertanto esclusa la riconducibilità della prestazione resa a quella dei lavoratori dello spettacolo, in quanto priva dei caratteri di professionalità e stabilità, siccome specificato anche nella contrattazione collettiva relativa ai lavoratori generici e alle comparse, con conseguente insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione
Pt_4
Si è costituito , contestando l'avversa pretesa, affermando anzitutto che grava CP_1 sulla società ricorrente l'onere di provare la sussistenza dei presupposti per fruire del regime di esonero dall'obbligo di assoggettamento a contribuzione della retribuzione corrisposta, e deducendo, nel merito, la legittimità della pretesa di recupero contributivo, essendo il dipendente della società in possesso di un'anzianità contributiva decorrente dal 1995, in particolare risalente all'agosto 1995, restando irrilevante, nel rapporto tra le parti, la circostanza che il dipendente abbia reso una dichiarazione errata al datore di lavoro circa l'inesistenza di anzianità contributiva ante
1996.
Ha quindi concluso per il rigetto del ricorso o in subordine per la condanna al versamento dei minori importi ritenuti dovuti.
Depositate note autorizzate, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa mediante la presente sentenza di cui è stata data lettura.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda è infondata e, pertanto, non merita accoglimento.
2. Non nuoce richiamare il quadro normativo di riferimento.
L'art. 2 della L. 08 agosto 1995, n. 335 di Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, rubricato “Armonizzazione”, stabilisce, al comma 18, che “A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge rientra nella retribuzione imponibile ai sensi dell'articolo 12 della L.
30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni, il 50 per cento della differenza tra il costo aziendale della provvista relativa ai mutui e prestiti concessi dal datore di lavoro ai dipendenti ed il tasso agevolato, se inferiore al predetto costo, applicato ai dipendenti stessi. Per i lavoratori, privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi del comma 23 dell'articolo 1, è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile di L. 132 milioni, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione, ovvero successivi alla data di esercizio dell'opzione. Detta misura è annualmente rivalutata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall'ISTAT. Il
Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme relative al trattamento fiscale e contributivo della parte di reddito eccedente l'importo del tetto in vigore, ove destinata al finanziamento dei Fondi pensione di cui al D.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, seguendo criteri di coerenza rispetto ai principi già previsti nel predetto decreto e successive modificazioni ed integrazioni".
Il richiamato art. 1, comma 23, della L. n. 335 del 1995 introduce la facoltà del lavoratore di optare per il regime contributivo, con conseguente applicazione del massimale, subordinatamente alla sussistenza di requisiti specifici e previo esercizio dell'opzione. In particolare, la disposizione menzionata stabilisce che “Per i lavoratori di cui ai commi 12 e 13 la pensione è conseguibile a condizione della sussistenza dei requisiti di anzianità contributiva e anagrafica previsti dalla normativa previgente,
3 che a tal fine resta confermata in via transitoria come integrata dalla presente legge.
Ai medesimi lavoratori è data facoltà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19, a condizione che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo".
Con l'art. 2 del D.L. 28 settembre 2001, n. 355, convertito nella L. 27 novembre
2001, n. 417, il legislatore ha anche previsto che : "
1. L'articolo 1, comma 23, secondo periodo, della L. 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che l'opzione ivi prevista è concessa limitatamente ai lavoratori di cui al comma 12 del predetto articolo 1 che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni, di cui almeno cinque nel sistema contributivo.
2. La liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo è comunque concessa a coloro che abbiano esercitato il diritto di opzione entro la data di entrata in vigore del presente decreto".
Infine, in relazione al rapporto tra l'anzianità contributiva e l'epoca di iscrizione dell'assicurato, la L. del 28 dicembre 2015, n. 208 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -legge di stabilità 2016"), al comma 280 dell'art. 1, nel fornire l'interpretazione autentica del comma 18, ha disposto che “Il comma 18 dell'articolo 2 della L. 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 1995 ai quali siano accreditati, a seguito di una loro domanda, contributi riferiti a periodi antecedenti al 1° gennaio
1996 non sono soggetti all'applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, di cui alla medesima disposizione, a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda".
3. Ciò premesso, nella fattispecie è pacifico che il dipendente non abbia Pt_3
mai optato per il regime contributivo, con la conseguenza che da questo punto di vista non può essere affermata la necessaria applicabilità del massimale contributivo;
resta invece controverso se l'anzianità contributiva maturata nella gestione dei CP_1
lavoratori dello Spettacolo ex (4 giorni nel mese di agosto 1995 come Pt_4
lavoratore del Gruppo 1 e mansione di generico/figurante) sia o meno suscettibile di
4 impedire l'applicazione del massimale contributivo previsto dall'art. 2, comma 18 L. n.
335 del 1995.
Sostiene infatti la società che, stante la breve durata dell'impiego e l'occasionalità della prestazione, difetterebbero i requisiti di stabilità e professionalità, indispensabili per configurare la prestazione resa come attività di un lavoratore dello spettacolo, in quanto tale soggetta alla contribuzione ex Pt_4
Sotto altro profilo ha obbiettato che, trattandosi di soli 4 gg, mancherebbe anche il requisito di 120 gg. lavorativi necessario per l'accredito di un'annualità contributiva utile per maturare il diritto alle prestazioni previdenziali.
4. Occorre allora premettere, sul tema, che per giurisprudenza costante l'onere della prova circa la spettanza delle agevolazioni contributive (esoneri, riduzioni, ecc.) incombe sul soggetto che ne invoca l'applicazione e non già sull'ente impositore, in quanto trattasi di fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'obbligazione, ai sensi dell'art. 2697, secondo comma, del codice civile.
E' quindi onere del datore di lavoro, ove sussista contestazione, dare prova della sussistenza delle condizioni per giovarsi del versamento di contributi previdenziali nei limiti del massimale anziché sull'intero imponibile retributivo, trattandosi di una eccezione introdotta dal legislatore ad una regola generale;
è pertanto il soggetto che tale eccezione intende invocare a dover provare la sussistenza dei presupposti e a darne piena dimostrazione. In altri termini, è il datore di lavoro - che intende giovarsi di un regime di esonero parziale dall'obbligo contributivo sull'intero imponibile retributivo - a dover dimostrare la fondatezza della propria tesi.
Ne consegue, allora, che il datore di lavoro che abbia ritenuto di avvalersi del massimale contributivo resta responsabile di tale scelta nei confronti dell e, CP_1
in caso di contestazione, deve fornire idonea prova dei fatti costitutivi di tale parziale esonero.
Nel caso di specie, il datore di lavoro ha affermato di aver proceduto alla applicazione del massimale contributivo sulla base di una dichiarazione di assenza di anzianità contributiva anteriore al 1996 rilasciata dal dipendente, di cui, tuttavia, non ha fornito alcuna prova.
5 Una tale dichiarazione, ove pure esistente, non sarebbe idonea a superare i dati riportati nell'estratto conto contributivo né tanto meno ad esonerare la società CP_1 datrice di lavoro dalle conseguenze derivanti dall'inadempimento all'obbligazione contributiva.
Ed infatti, secondo i principi generali che regolano il rapporto contributivo tra ente e datore di lavoro (autonomo rispetto al rapporto previdenziale tra ente e lavoratore), a prescindere dalle modalità adottate, incombe sul datore di lavoro, titolare dal lato passivo dell'obbligazione contributiva, l'onere di verificare la sussistenza delle condizioni per fruire del massimale annuo della base contributiva e pensionabile per i propri dipendenti.
È evidente che il datore di lavoro, quale unico obbligato al corretto assolvimento dell'onere contributivo, anche nel caso in cui abbia ottenuto il rilascio di una dichiarazione del dipendente, si assume il rischio - qualora non proceda ad opportuni ed ulteriori controlli agevolmente eseguibili mediante consultazione di un estratto contributivo – che quanto affermato dal dipendente non corrisponda al vero e che invece non sussistano i requisiti per l'applicazione del massimale contributivo.
5. Tanto è accaduto nel caso di specie, in cui dall'estratto contributivo risulta senz'altro un'anzianità contributiva nella gestione ex anteriore al 1.1.1996, Pt_4
in ragione della iscrizione alla detta gestione previdenziale per 4 giorni nel mese di agosto 1995, nel gruppo 1 (artisti), categoria dei generici/figuranti.
6. Sostiene tuttavia la società che la detta iscrizione non sarebbe comunque idonea a determinare l'esclusione del massimale, in quanto in effetti non dovuta e quindi, in sostanza, erroneamente eseguita per carenza dei presupposti fattuali per l'iscrizione del lavoratore alla gestione previdenziale.
La tesi della società non merita condivisione, ritenendosi, come correttamente opinato dalla difesa dell' , che, rispetto al rapporto assicurativo instauratosi in CP_1
relazione ad un diverso rapporto di lavoro, l'opponente sia soggetto terzo, essendogli quindi preclusa la contestazione circa il corretto inquadramento lavoristico e previdenziale del rapporto intercorso, dovendo piuttosto il terzo limitarsi a tenere nella
6 giusta considerazione l'esistenza del detto rapporto previdenziale ai fini dell'applicazione del corretto regime contributivo.
In altri termini, una volta riscontrata l'iscrizione ad una gestione previdenziale obbligatoria anteriore al 1.1.1996, l'opponente avrebbe dovuto semplicemente non applicare il massimale contributivo, così come previsto dalla legge.
7. Del tutto irrilevante è poi anche il mancato raggiungimento delle giornate di assicurazione necessarie ai fini della maturazione dell'annualità contributiva per i lavoratori dello spettacolo, non essendo affatto richiesto, ai fini dell'applicazione del massimale contributivo ex art. 2 comma 18 l. 335/1995, che la contribuzione anteriore al 1.1.1996 sia di per sé tale da integrare l'annualità contributiva utile per il diritto a pensione.
Lo stesso tenore della disposizione (“Per i lavoratori, privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie”) induce a ritenere che la presenza di una iscrizione alla gestione previdenziale anteriore al 1.1.1996 sia già di per sé idonea ad escludere l'applicazione del massimale contributivo, laddove invece l'iscrizione successiva al 1.1.1996 non determina necessariamente l'applicazione del massimale, quante volte l'assicurato abbia ottenuto, a domanda, il riconoscimento di un'anzianità contributiva precedente, ad esempio mediante l'accredito di una contribuzione figurativa (ad. es. riscatto anni di laurea).
In tale prospettiva ermeneutica si inserisce la norma di interpretazione autentica sopra richiamata introdotta con l'art. 1, comma 280 L. del 28 dicembre 2015, n. 208.
8. In tal senso si è recentemente espressa la Corte di Appello di Milano, in fattispecie analoga alla presente (in cui l' aveva proceduto al recupero CP_1
dell'eccedenza sul massimale in relazione ad un lavoratore che aveva svolto per 21 giorni nel 1987 e per 32 giorni nel 1988 attività di recitazione a teatro), affermando che: “il datore di lavoro non può andare esentato dai versamenti contributivi ogni qualvolta dal versamento, commisurato all'attività svolta per quel determinato datore di lavoro, non sia prevedibile la maturazione di una prestazione previdenziale di qualunque natura, perché non vige alcun principio di corrispettività tra versamenti e
7 prestazioni previdenziali, ma i versamenti sono comunque dovuti per previsione di legge in considerazione dell'attività svolta e non in considerazione della prevedibile maturazione di una prestazione, che comunque può maturare anche per effetto di versamenti effettuati ad altre Gestioni che possono cumularsi. (Corte appello Milano sez. lav., 07/08/2023, n.674, che richiama in motivazione anche Corte di Appello di
Milano n. 1006/2022).
D'altronde, anche l' , con la circolare n.42 del 17 marzo 2009 in atti - adottata CP_1
in epoca anteriore al periodo di applicazione del massimale oggetto di causa - aveva chiarito che la contribuzione versata anteriormente al 1° gennaio 1996 in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria, anche se diversa da quella di iscrizione all'1.1.1996, comporta sempre la non applicazione del massimale contributivo, senza che sia richiesto un numero minimo di contributi, richiedendo legge la mera “anzianità contributiva” anteriore a tale data.
9. Alla luce di tutte le superiori argomentazioni, il ricorso va integralmente accolto.
10. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il Parte_2
11/03/2024, così provvede:
1. - Rigetta la domanda;
2. - condanna la società alla rifusione, in favore dell' , delle spese di lite che CP_1
liquida in complessivi €4500,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Roma, 18/03/2025
Il Giudice
8