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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 17/02/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Cinzia Alcamo Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 997 R.G.A. 2024, promossa in grado di appello D A
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luigi Serino e Marco Lo Giudice Parte_1 presso i cui indirizzi telematici è elettivamente domiciliato appellante C O N T R O
Controparte_1 appellato/contumace E rappresentato e difeso dall'Avv.to Alessandro Doa e dall'Avv.to Laura Furcas CP_2 nte domiciliato in Palermo via Laurana n.59 appellato All'udienza del 30 gennaio 2025 le parti costituite hanno concluso come da verbale in atti FATTO e DIRITTO 1) Il Tribunale G.L. di Termini Imerese, con sentenza n.271/2024, ritenuta la natura subordinata dell'attività lavorativa prestata dall'1.9.2015 al 31.8.2018 (come già accertato con sentenza n.49/2017 del medesimo organo giurisdizionale per il periodo compreso tra l'1/7/2001 e il 31/8/2015) in forza di contratti di collaborazione autonoma e continuativa prorogati anno per anno in favore dell'odierno appellante quale assistente amministrativo, ha condannato il al pagamento delle differenze retributive tra i CP_1 compensi ricevuti e la retribuzion per il profilo di assistente amministrativo cat. B1 C.C.N.L. di comparto con gli incrementi derivanti dalla anzianità di servizio per il periodo dall'1.9.2015 al 31.8.2018, al versamento dei contributi assicurativi e previdenziali per tale periodo e al pagamento del TFR maturato dall'1.7.2001 al 31.8.2018. In particolare, il primo Giudice dava atto che allo stesso lavoratore, con precedente sentenza definitiva n.49/2017, era già stata riconosciuta la natura subordinata dei rapporti intercorsi con l'Amministrazione fino al 31.8.2015 e il risarcimento del danno comunitario.
La sentenza è stata parzialmente appellata dal lavoratore per i seguenti motivi:
- omessa pronuncia sulla domanda di riconoscimento della anzianità di servizio maturata al momento dell'immissione in ruolo ossia nella terza fascia stipendiale;
ripropone le argomentazioni del primo grado incentrate sul diritto di non discriminazione tra i lavoratori a termine e i lavoratori a tempo indeterminato.
Pag.
1 - erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto coperta dal giudicato la domanda volta al riconoscimento delle differenze contributive per il periodo dal 01/07/2001 al 31/08/2015. Il è rimasto contumace. Controparte_1
L' stendo nella propria posizione processuale. CP_2 Disposta l'acquisizione del ricorso introduttivo del precedente giudizio definito con sentenza n. 49/2017 del Tribunale G.L. di Termini Imerese, all'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
2) Il primo motivo di gravame spiegato dal deve essere accolto in Pt_1 conformità all'orientamento già espresso da questa Cort analoghi a quello per cui si procede in questa sede (da ultimo cfr. sent. n.603/2024, sent. n.817/2024). In effetti, il Tribunale ha omesso di pronunciare sulla domanda di riconoscimento della anzianità di servizio maturata ai fini della collocazione dell'appellante, al momento della assunzione a tempo indeterminato, nella terza fascia stipendiale. Il primo Giudice, infatti, ha ritenuto che l'anzianità di servizio dovesse valere per l'acquisizione del diritto alle progressioni stipendiali nell'ambito dei contratti a termine ma non si è avveduto della ulteriore domanda circa la collocazione nella corrispondente fascia stipendiale nel contratto a tempo indeterminato. La domanda è fondata. A fronte del riconoscimento (non appellato dal ) della natura subordin ata CP_1 dei rapporti di lavoro prima della immissione in ruolo devono trovare applicazione i principi eurounitari in tema di divieto di discriminazione del lavoratore a tempo determinato, fissati dalla clausola 4 dell'Accordo, che esclude in generale ed in ter mini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato;
come noto, la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del di -ritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del;
8.9.2011, causa C-177/10 . Parte_2
Sono noti i principi cardine che in argomento ha ripetutamente ribadito la Suprema Corte:
- il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
- le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del la -voratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli as-sunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
- a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed al le caratteristiche delle man-sioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai
Pag.2 rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
- la stessa Corte di Giustizia, chiamata a pronunciare in fattispecie nelle quali veniva in rilievo il mancato riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata in epoca antecedente alla procedura di stabilizzazione prevista dalla legge n. 296/2006, ha evidenziato che la clausola 4 «osta ad una normativa nazionale, quale quella controversa nei procedimenti principali, la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra. Il semplice fatto che il lavoratore a tempo de-terminato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere» (Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C - 152/14 Bertazzi). Tali principi hanno trovato concreta applicazione in tema di riconoscimento dell'anzianità maturata sulla base di contratti a termine dai dipendenti del C.N.R. e di altri enti di ricerca, successivamente stabilizzati ai sensi della legge n. 296/2006; in quelle occasioni la Corte di legittimità ha, in partico-lare, affermato che al lavoratore «deve essere riconosciuta l'anzianità di servizio maturata precedentemente all'acquisizione dello status di lavoratore a tempo indeterminato, allorché le funzioni svolte siano identiche a quelle precedentemente esercitate nell'ambito del contratto a termine, non potendo ritenersi, in applicazione del principio di non discriminazione, che lo stesso si trovasse in una situazione differente a causa d el mancato superamento del concorso pubblico per l'accesso ai ruoli della P.A., mirando le condizioni di stabilizzazione fissate dal legislatore proprio a consentire l'assunzione dei soli lavoratori a tempo determinato la cui situazione poteva essere assimilata a quella dei dipendenti di ruolo» ( Cass. n. 8 27950/2017; negli stessi termini Cass. n. 7118/2018 e Cass. nn. 3473 e 6146 del 2019). La comparazione necessaria al fine di scongiurare il rischio di illegittima discriminazione deve, pertanto, esclusivamente riguardare le modalità di svolgimento del rapporto e l'identità delle funzioni svolte, non rilevando né le circostanze dell'instaurazione del rapporto (se, dunque, lo stesso sia sorto o meno tramite pubblico concorso) né la sua formale qualificazione, non rilevando, in particolare, se lo stesso sia sorto quale rapporto di lavoro subordinato o sia stato qualificato tale per effetto di una pronuncia giurisdizionale (principio quest'ultimo affermato dalla Suprema Corte con riguardo alla diversa questione della spettanza del TFR anche ai lavoratori assunti con contratti di collaborazione successivamente qualificati come di natura subordinata: v. Cass. n. 4360/2023). Ne consegue che il suddetto principio di non discriminazione deve essere applicato anche ai collaboratori assunti dal ai sensi dei decreti attuativi della L. CP_1
n. 124/1999 che, come è ormai incontest o svolto in via di fatto, secondo il paradigma proprio della subordinazione, le medesime mansioni degli omologhi colleghi assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e di quelli di ruolo, con le stesse modalità e con le medesime caratteristiche anche temporali. A fronte di tale completa omologazione, si ritiene che il riconoscimento, all'atto della stabilizzazione, dell'anzianità maturata per effetto del servizio svolto con le suddette modalità trovi titolo nella normativa nazionale dettata per il personale assunto con contratti di lavoro subordinato, da interpretarsi secondo i principi eurounitari appena ricordati.
Pag.3 In particolare, l'art. 569 del d.lgs. n.297/1994 (“Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera”) così dispone: “Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi g ià stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29”. Ai sensi dell'art. 4, comma 13, del D.P.R. 23.08.1999 n. 399 (“Inquadramento economico, Passaggi di qualifica funzionale”): “Ai fini dell''inquadramento contrattuale, l'anzianità giuridica ed economica del personale dei servizi ausiliari, tecnici ed amministrativi è determinata valutando anche il servizio preruolo, comprensivo dell'eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore, nella misura prevista dall'art.3 del decreto legge 19 giugno 1970 n.370, convertito con modificazioni dalla legge 26 luglio 1970, n.576 e successive modificazioni ed integrazioni”. È noto che tale normativa, nella parte in cui stabilisce una contrazione nel conteggio degli anni di servizio pre-ruolo potenzialmente incidente sul trattamento retributivo del lavoratore, è stata ritenuta lesiva del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato come introdotto dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999 trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, secondo cui: “ … per quanto riguarda le condizioni di impiego i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favore vole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (punto 1). Nello specifico, “… i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggetti ve” (punto 4). Risultando, nella fattispecie concreta, incontestato che il personale A.T.A., in specie quello assunto secondo contratti di collaborazione, abbia svolto le stesse mansioni, sia prima che dopo l'immissione in ruolo, di quello già assunto a tempo indeterminato e che al predetto personale non si applica l'art. 490 d.lgs. 297/1994 (nella parte in cui equipara il servizio prestato per almeno 180 giorni all'anno scolastico intero) in quanto testualmente riferibile al solo personale docente – il mancato riconoscimento dell'intero servizio svolto in esecuzione dei contratti di collaborazione ai fini dell'anzianità maturata all'atto dell'immissione in ruolo determinerebbe in concreto un effetto discriminatorio secondo le indicazioni della Corte di Giustizia. Deve dunque dichiararsi il diritto dell'appellante all'atto della stabilizzazione, al riconoscimento dell'anzianità corrispondente agli anni effettivamente lavorati in virtù dei contratti di collaborazione stipulati, senza soluzione di continuità e precisamente l'inquadramento nella terza fascia stipendiale del CCNL di settore (15-20 anni).
E', invece, infondato il secondo motivo che si appunta sul mancato riconoscimento dei contributi previdenziali dal 2001 al 31.8.2015. Ritiene, infatti, questa Corte che il primo Giudice abbia fatto buon governo delle risultanze processuali e della normativa vigente laddove ha ritenuto coperta dal giudicato la domanda di versamento dei contributi previdenziali in quanto già proposta col ricorso del 2015 e non accolta con la sentenza definitiva n.49/2017 dello stesso Tribunale di Termini Imerese. Dalla piana lettura del ricorso introduttivo di quel giudizio (cfr. doc. prodotto dall'appellante in data 22.11.2024), invero, emerge chiaramente che nell'oggetto del contendere rientravano anche i contributi previdenziali. Un tanto emerge, non solo, nel corpo del ricorso (pagg. 49 e 50 - “All'accertamento del lavoro di pubblico impiego, consegue il diritto alla rideterminazione del trattamento economico
Pag.4 previsto dal CCNL – Scuola in favore dell'assistente amministrativo – profilo B/1(retribuzione, 13° mensilità, indennità di anzianità, contributi previdenziali, etc.). Tale richiesta, afferente al riconoscimento delle spettanze retributive e previdenziali, è correlata all'accertamento della sussistenza di un rapporto di pubblico impiego, che, sia pure considerato nullo, per costante ed incontrastata giurisprudenza, produce i medesimi effetti di un valido contratto di subordinazione, sia dal punto di vista retributivo che previdenziale. Difatti, nel caso in cui la P.A. abbia posto in essere un rapporto di lavoro nullo e tuttavia questo presenti tutte le caratteristiche del lavoro subordinato, tale rapporto ha rilevanza come rapporto di fatto e ad esso va applicata la normativa comune – ex art. 2126 c.c. - con conseguente riconoscimento del diritto del lavoratore alle relative differenze retributive ad esso spettanti e alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale (Cfr. Consiglio di Stato sent. n. 5293/03)”), ma anche, e soprattutto, nelle conclusioni ivi spiegate (pagg. 51 e 52 – “ … condannare, con decorrenza dalla data di inizio della prestazione lavorativa o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia, il alla ricostruzione della posizione giuridica, CP_1 assistenziale e previdenziale dell'esponente con la qualifica di assistente amministrativo ai sensi del CCNL Scuola … accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione delle differenze retributive, oltre oneri previdenziali ed assistenziali maturate dalla data del 01/07/2001, ovvero dall'inizio del rapporto lavorativo (o da diversa data ritenuta di giustizia) ai sensi dell'art. 2126 c.c., da determinarsi secondo le differenze tra quanto percepito e quanto il ricorrente avrebbe dovuto percepire secondo il corretto inquadramento nei ruoli della scuola con qualifica di assistente amministrativo (profilo B/1) e, per l'effetto, condannare l'amministrazione resistente, in persona del suo legale rapp.tep.t., a corrispondere al ricorrente tali importi, oltre rivalutazione mo netaria ed interessi come per legge ….”. Lo stesso Giudice suo tempo adito, nella sentenza n.49/2017 (cfr. doc. in atti) diede atto che i ricorrenti avevano chiesto la condanna del Ministero “al pagamento delle consequenziali differenze retributive, nonché alla ricostruzione della loro posizione giuridica, previdenziale ed assistenziale secondo le previsioni del CCNL Scuola …”. Orbene, con la dianzi citata sentenza il Tribunale di Termini Imerese, dopo aver dichiarato che i rapporti intercorsi fra il e il dal 2001 al 31.8.2015 avevano CP_3 Pt_1 avuto natura subordinata e condannato a n'indennità risarcitoria pari ad CP_3 8 mensilità, ha espressamente rigettato “tutte la altre domande di cui al ricorso”: Appare, dunque, evidente come tra le altre domande rigettate (di cui al ricorso) rientrasse anche quella riguardante la regolarizzazione contributiva. Pertanto, essendo incontroverso tra le parti il passaggio in giudicato della sentenza n.49/2017, va da sé che la pronuncia qui impugnata resiste alle censure mosse dal Pt_1 con l'atto di gravame.
3) Per le esposte considerazioni l'impugnata sentenza va parzialmente riformata con le statuizioni di cui al dispositivo. L'esito del giudizio giustifica il regolamento delle spese processuali del presente grado di cui al dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n.271/2024 resa il 7.3.2024 dal Tribunale G.L. di Termini Imerese, dichiara il diritto di di essere inquadrato, all'atto dell'assunzione a tempo Parte_1 indetermina cia stipendiale del C.C.N.L. di riferimento. Conferma, nel resto, la sentenza impugnata. Compensa in ragione di 1/2 le spese processuali di questo grado e, per l'effetto, condanna il a rifondere a la restante parte che Controparte_1 Parte_1 li er compensi ltre rimborso spese
Pag.5 generali, IVA e CPA, disponendone la distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. Compensa le spese di questo grado nei confronti dell' CP_2 Palermo, 30 gennaio 2025
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Maria G. Di Marco
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