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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 27/03/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1872/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa
Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 1872 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023, promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Cristiana Cornacchione e Pasquale Lucio Monaco, presso il cui studio, sito in Bojano (CB), via
Fiumicello n. 29, è elettivamente domiciliata;
(appellante) nei confronti di:
(C.F.: , Controparte_1 P.IVA_1
in persona del suo amministratore pro tempore, dott.ssa , rappresentato e difeso, Controparte_2 nel presente giudizio, dall'avv. Michele Barisciano, presso il cui studio, sito in Campobasso, via De'
Ferrari n. 34, è elettivamente domiciliato;
(appellato)
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Campobasso n. 308/2023;
Conclusioni: come da verbale di udienza del 22/01/2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierna appellante ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto, con cui – in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dalla stessa appellante avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di pace di Campobasso n. 323/2023, con cui era stato ingiunto, all'odierna appellante, di pagare la somma pari ad € 452,70 (oltre interessi e spese), richiesta dal , odierno appellato, CP_1
a titolo di contributi condominiali approvati con delibera condominiale del 17 marzo 2023, di cui € 396,37 a titolo di bilancio consuntivo del 2022 ed € 56,33 a titolo di bilancio preventivo del 2023 – era stato revocato il decreto ingiuntivo opposto, con condanna, tuttavia, della stessa appellante al pagamento della somma pari ad
€ 452,70 (pari alla somma ingiunta in sede monitoria).
L'appellante, in particolare, ha dedotto, quali motivi di appello:
1. la violazione, da parte del giudice di prime cure, dell'art. 112 c.p.c., nella parte in cui, con la sentenza di condanna, sarebbe andato oltre la domanda della parte opposta in primo grado, che – correttamente interpretata – doveva intendersi limitata alla conferma del decreto ingiuntivo opposto e della condanna (rectius: ingiunzione) in quella sede emessa;
2. l'erroneità della sentenza impugnata, nella parte in cui essa non si è arrestata all'accertamento della sopravvenuta inefficacia della delibera assembleare del 17/03/2023 (revocata in autotutela – a causa della sussistenza di un vizio formale – dalla delibera del 29/06/2023, con cui è stata approvata la medesima contabilità già approvata con la delibera poi annullata), accertamento cui avrebbe dovuto fare seguito la mera caducazione del decreto ingiuntivo opposto, che su tale titolo si fondava;
3. l'erroneità del calcolo effettuato dal giudice di prime cure, nella parte in cui questi ha accertato, nel quantum – e sulla base dei millesimi di proprietà –, il credito vantato dalla parte opposta in primo grado, con ciò violando gli artt. 1130-bis c.c. e 63 disp. att. c.c., non ammettendo, tali norme, un calcolo integrativo o supplettivo da parte del giudice ai fini della quantificazione del credito;
4. l'erroneità della sentenza impugnata, anche nella parte in cui ha ritenuto che l'odierna appellante nulla avesse eccepito in ordine all'efficacia della delibera condominiale del
29/06/2023 (che approvava il bilancio consuntivo 2022 e il bilancio preventivo 2023), avendo, invece, l'odierna appellante rappresentato in primo grado, all'udienza del 25/10/2023, di aver promosso la procedura di mediazione obbligatoria per l'impugnazione della delibera assembleare del 29/06/2023.
L'odierna appellante ha, quindi, concluso, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto della domanda di condanna formulata dalla parte opposta in primo grado.
Si è costituito in giudizio il odierno appellante, eccependo: CP_1
1. l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 339 c.p.c. per l'inappellabilità della sentenza, in quanto – avendo ad oggetto una somma inferiore ad € 1.100,00 – la stessa deve intendersi pronunciata secondo equità;
2. l'infondatezza della doglianza avente ad oggetto la violazione dell'art. 112 c.p.c., in quanto resistere in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto, implica necessariamente la domanda di condanna al pagamento della somma ingiunta;
3. l'infondatezza della doglianza avente ad oggetto l'erroneità della pronuncia di primo grado nella parte in cui, una volta accertato l'annullamento della delibera del 17/03/2023, non si sarebbe limitata a revocare il decreto ingiuntivo opposto fondato su tale delibera, atteso che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo implica sempre un accertamento nel merito della domanda monitoria e non è limitato alla sussistenza di vizi formali attinenti all'emissione del decreto ingiuntivo opposto;
4. la genericità della contestazione avente ad oggetto l'erroneità del calcolo verificato dal giudicante;
5. l'infondatezza anche dell'ultima doglianza, avente ad oggetto quanto dichiarato dall'odierna appellante all'udienza del 25/10/2023, in quanto deduzione non verbalizzata in quella sede, su precisa volontà – peraltro – dell'appellante stessa.
L'appellato ha, quindi, concluso, chiedendo il rigetto dell'appello proposto, con condanna alle spese in favore del procuratore antistatario.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e, assegnato un termine per il deposito di note conclusionali (con cui la parte appellata ha dato atto dell'avvenuto annullamento, nelle more, della delibera del 29/06/2023, sostituita, di fatto, dalla delibera assembleare del 23/04/2024, che ha approvato la medesima contabilità già oggetto di approvazione da parte delle precedenti due delibere)
e fatte precisare le conclusioni, all'esito dell'udienza di discussione orale del 22/01/2025, la stessa è stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3, c.p.c.
***
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Coglie, infatti, parzialmente nel segno la deduzione del , secondo cui le sentenze del CP_1
Giudice di pace, pronunciate – come nel caso di specie – in una controversia di valore inferiore ad €
1.110,00, sono da considerarsi sempre pronunciate secondo equità ai sensi dell'art. 113, co. 2, c.p.c.
(cfr. in tal senso, ex multis: Cass. civ. n. 769/2021).
Da ciò deriva, tuttavia, non l'inappellabilità tout court della sentenza pronunciata secondo equità, ma, ai sensi dell'art. 339, co. 3, c.p.c., la conseguenza per cui il Tribunale, adito in grado di appello, è tenuto soltanto a verificare l'eventuale violazione, da parte del giudice di prime cure:
- delle norme sul procedimento;
- delle norme costituzionali o comunitarie;
- dei principi regolatori della materia.
Trattasi, peraltro, di violazioni che l'appellante ha l'onere di indicare espressamente, a pena di inammissibilità dell'appello (così: Cass. civ. n. 3005/2014, secondo cui “l'appello è inammissibile qualora non indichi i principi violati e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga con essi in contrasto”).
Ebbene, nel caso di specie, l'appellante non ha espressamente indicato né quali siano stati i principi violati, né in che modo la regola equitativa individuata dal giudice si sia posta, con essi, in contrasto.
Cionondimeno, l'appello è da ritenersi ammissibile.
Ciò in quanto, come chiarito dalla Suprema corte, “in materia di appello vincolato ex art. 339, co. 3,
c.p.c., opera il principio iura novit curia, secondo il quale qualsiasi appello, anche se proposto nelle forme ordinarie, qualora abbia comunque i requisiti del menzionato art. 339, co. 3, c.p.c., resta comunque ammissibile in quanto doverosamente valutabile e/o riqualificabile come appello vincolato
e/o limitato (Cass. civ. n. 15678/2015). Di conseguenza, il Tribunale, in osservanza del principio sopra richiamato, attenendosi al contenuto dell'atto di impugnazione, avrebbe dovuto valutare se i motivi di appello rientrassero comunque – sotto il profilo sostanziale e previa riqualificazione – nelle ipotesi previste dall'art. 339, co. 3, c.p.c. e, in caso affermativo, dichiarare ammissibile l'appello e deciderlo nel merito” (così: Cass. civ. n. 34432/2022).
Nel caso di specie, devono, quindi, essere senz'altro riqualificati:
- quale motivo volto a denunciare la violazione di una norma sul procedimento, ai sensi dell'art. 339, co. 3, c.p.c., il primo motivo di appello, attinente alla presunta violazione, da parte del giudice di prime cure, dell'art. 112 c.p.c., in quanto tale norma, essendo una “norma regolatrice del processo, va rispettata anche nell'ipotesi in cui la controversia nel merito venga decisa secondo equità” (così: Cass. civ. n. 6967/2000).
- quale motivo volto a denunciare la violazione di un principio regolatore della materia, ai sensi dell'art. 339, co. 3, c.p.c., il terzo motivo di appello, attinente alla presunta violazione degli artt. 1130-bis c.c. e 63 disp. att. c.c., per avere il giudice accertato il credito tramite un calcolo integrativo.
Ebbene, tali motivi – che, pure, rendono l'appello, di per sé, ammissibile – sono, tuttavia, infondati.
Si osserva, infatti, quanto alla doglianza avente ad oggetto la presunta violazione dell'art. 112 c.p.c., che trattasi di una doglianza meramente formale e, anzi, stilistica, essendo del tutto evidente, dal punto di vista sostanziale, che non vi è alcuna differenza, quoad effectum, tra:
- la statuizione di conferma del decreto ingiuntivo e, quindi, della condanna (rectius: dell'ingiunzione) nello stesso contenuta (che è ciò che il opposto aveva CP_1
formalmente chiesto al giudice di prime cure);
- e la statuizione di revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'opponente al pagamento della stessa somma oggetto di ingiunzione (che è ciò che il giudice di prime cure ha, concretamente, disposto). È del tutto evidente ed intuitiva, infatti, la perfetta coincidenza tra quanto chiesto e quanto pronunciato.
Del resto, costituisce un principio pacifico dell'ordinamento quello per cui il giudice del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è sempre chiamato a pronunciarsi nel merito della domanda proposta dal ricorrente in sede monitoria, che è sempre una domanda di condanna.
Con la conseguenza per cui, nell'ipotesi in cui il giudice dell'opposizione dovesse (per una qualunque ragione non attinente al merito della pretesa creditoria) revocare il decreto ingiuntivo opposto (in ragione dell'assenza, anche solo parziale, delle condizioni o dei presupposti legittimanti la sua emanazione), egli dovrà poi, comunque, entrare pur sempre nel merito della controversia, valutando la sussistenza, nell'an e nel quantum, della pretesa creditoria.
È, dunque, compito del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, non solo e non tanto valutare la legittimità dell'ingiunzione emessa, quanto valutare, nel merito, la fondatezza della pretesa fatta valere, già in sede monitoria, dal ricorrente, che – lo si ricorda – non a caso è l'attore in senso sostanziale del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Ciò, del resto, è stato espressamente chiarito dalla Suprema corte, che, in più occasioni, ha ribadito che “l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore, per dimostrare la fondatezza della pretesa fatta valere con il ricorso, sia dall'opponente per contestarla;
a tal fine, non è necessario che la parte che chiede l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda per ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo, invece, sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda la conferma del decreto opposto. Invero, con la notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo il creditore propone domanda di condanna per
l'intero importo ingiunto” (v. in tal senso, ex multis: Cass. civ., Sez. lav., n. 8954/2020).
Ebbene, applicando le coordinate ermeneutiche così ricostruite, è evidente che, nel caso di specie, il giudice di prime cure – pur avendo revocato il decreto ingiuntivo, in quanto fondato su una delibera assembleare poi annullata in autotutela – è, poi, correttamente, entrato nel merito della pretesa creditoria azionata dal in sede monitoria, accertandone la sussistenza, sia nell'an CP_1
(trattandosi di credito accertato dalla successiva delibera assembleare, che, nell'annullare la precedente delibera assembleare – viziata solo da un punto di vista formale e procedurale –, ne ha, tuttavia, fatto proprio il contenuto, dal punto di vista sostanziale), sia nel quantum, traendone, quindi, le logiche conseguenze in punto di dispositivo (ossia: revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna dell'opponente al pagamento della medesima somma già oggetto del decreto ingiuntivo opposto e poi revocato). È appena il caso di aggiungere – per completezza – che, alla luce di tutto quanto sin qui osservato, deriva la palese infondatezza anche del secondo motivo di appello (che, a rigore, non dovrebbe essere nemmeno oggetto di vaglio da parte della scrivente, in quanto non integrante un motivo qualificabile ai sensi dell'art. 339, co. 3, c.p.c.), laddove critica la sentenza di prime cure per non essersi il giudice arrestato all'accertamento dell'inefficacia della delibera assembleare del 17/03/2023.
Ciò in quanto – come visto – il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo non è chiamato semplicemente a verificare se l'ingiunzione avrebbe potuto, formalmente, essere emessa, dovendo, piuttosto, verificare la sussistenza o meno della pretesa creditoria, che, nel caso di specie, una volta annullata la delibera assembleare del 17/03/2023 posta a fondamento della pretesa monitoria, trovava il suo titolo (e non la sua fonte;
infra) nella successiva delibera assembleare.
È opportuno precisare, infatti, al riguardo, che la delibera assembleare costituisce il titolo per il recupero del credito del per come ivi accertato, oltre a fornire prova del credito stesso CP_1
nel quantum, ma non costituisce anche la fonte del diritto di credito del medesimo, che CP_1
sorge ex lege (v., in tal senso: Cass. civ. n. 10621/2017, secondo cui “la delibera di approvazione assembleare del piano di ripartizione delle spese non costituisce un presupposto processuale o una condizione dell'azione monitoria, posto che la legittimazione ad agire dell'amministratore nei confronti del condòmino moroso per la riscossione delle quote trova fondamento direttamente nelle disposizioni di cui agli artt. 1130 e 1131 c.c., rilevando, l'esistenza o meno di uno stato di ripartizione approvato dall'assemblea, soltanto in ordine alla fondatezza della domanda, con riferimento all'onere probatorio a suo carico”).
Quanto, invece, alla seconda doglianza, attinente (così come riqualificata dallo scrivente giudice) alla violazione dei principi regolatori della materia condominiale (in particolare: artt. 1130-bis c.c. e 63 disp. att. c.c.), per avere il giudice effettuato un calcolo che, ad avviso dell'appellante, sarebbe integrativo o, comunque, supplettivo e, pertanto, inammissibile, è appena il caso di osservare che il giudice, nel condannare l'appellante al pagamento della somma accertata nella delibera assembleare, in corso di validità ed efficacia al momento della decisione – e a prescindere dalla verifica del giudice circa la correttezza del calcolo –, ha fatto corretta applicazione dei principi in punto di ripartizione dell'onere probatorio in subiecta materia, atteso che, come chiarito, anche di recente, dalla Suprema corte “la delibera condominiale di approvazione della spesa costituisce titolo sufficiente del credito del e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la CP_1
condanna del a pagare le somme nel processo a cognizione piena ed esauriente, ove sia CP_1
verificata la perdurante esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere” (così: Cass. civ. n. 16635/2024; nello stesso senso, v. anche: Cass. civ., Sez. unite, n. 26629/2009 e Cass. civ. n. 4672/2017). Ebbene, tale condizione (ossia la perdurante esistenza di una deliberazione assembleare di approvazione e di ripartizione) deve ritenersi sussistente anche all'attualità – e nonostante l'annullamento, da ultimo, della delibera assembleare del 29/06/2023 –, attesa l'esistenza di un'ulteriore deliberazione assembleare, del 23 aprile 2024, da cui è possibile accertare il credito del nei confronti dell'odierna appellante (e da cui, anzi, si evince la sussistenza di un credito CP_1 maggiore in capo al , relativamente all'annualità 2023). CP_1
È appena il caso di aggiungere – per mera completezza – che le doglianze dell'odierna appellante circa gli asseriti errori di calcolo appaiono del tutto generiche e, pertanto, non offrono – in ogni caso
– sufficienti ragioni per contestare, nel quantum, il riparto approvato dall'assemblea e verificato dal giudice di prime cure.
Del tutto irrilevante (oltre che inammissibile, in quanto non qualificabile ai sensi dell'art. 339, co. 3,
c.p.c.) è, infine, il quarto motivo di appello, sia in quanto nel processo civile non possono trovare ingresso deduzioni non recepite negli atti del processo o nel verbale di udienza, sia in quanto – anche qualora tali deduzioni fossero state verbalizzate all'udienza del 25/10/2023 – le stesse sarebbero state, in ogni caso, irrilevanti ai fini del decidere.
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, deriva l'integrale rigetto dell'appello proposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, sono poste a carico dell'odierna parte appellante.
Le stesse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014
e successive modificazioni, avuto riguardo ai valori medi previsti dallo scaglione valoriale di riferimento (sino ad € 1.101,00) entro cui è ricompreso il credito azionato in sede monitoria, con riconoscimento di tutte le fasi, ad esclusione di quella istruttoria e/o di trattazione (in concreto non espletata).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa civile di secondo grado iscritta al R.G. n. 1872/2023, ogni altra domanda o eccezione disattesa, sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 308/2023 emessa dal Giudice di pace di Campobasso in data 31/10/2023, così provvede:
• Rigetta l'appello;
• Condanna a rifondere le spese di lite sostenute dal Parte_1
per il presente Controparte_1
giudizio, che si liquidano in complessivi € 462,00 (oltre al rimborso forfettario del 15%, C.PA.
e I.V.A., ove dovuta, come per legge), da distrarsi in favore dell'avv. Michele Barisciano, antistatario;
• Dichiara che sussistono i presupposti per l'applicazione, alla parte appellante, dell'art. 13, co. 1-quater, del T.U. D.P.R. del 115/2002, così come modificato dall'art. 1, co. 17, d.lgs.
228/2012;
• Rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Campobasso, 27 marzo 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa
Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 1872 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023, promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Cristiana Cornacchione e Pasquale Lucio Monaco, presso il cui studio, sito in Bojano (CB), via
Fiumicello n. 29, è elettivamente domiciliata;
(appellante) nei confronti di:
(C.F.: , Controparte_1 P.IVA_1
in persona del suo amministratore pro tempore, dott.ssa , rappresentato e difeso, Controparte_2 nel presente giudizio, dall'avv. Michele Barisciano, presso il cui studio, sito in Campobasso, via De'
Ferrari n. 34, è elettivamente domiciliato;
(appellato)
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Campobasso n. 308/2023;
Conclusioni: come da verbale di udienza del 22/01/2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierna appellante ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto, con cui – in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dalla stessa appellante avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di pace di Campobasso n. 323/2023, con cui era stato ingiunto, all'odierna appellante, di pagare la somma pari ad € 452,70 (oltre interessi e spese), richiesta dal , odierno appellato, CP_1
a titolo di contributi condominiali approvati con delibera condominiale del 17 marzo 2023, di cui € 396,37 a titolo di bilancio consuntivo del 2022 ed € 56,33 a titolo di bilancio preventivo del 2023 – era stato revocato il decreto ingiuntivo opposto, con condanna, tuttavia, della stessa appellante al pagamento della somma pari ad
€ 452,70 (pari alla somma ingiunta in sede monitoria).
L'appellante, in particolare, ha dedotto, quali motivi di appello:
1. la violazione, da parte del giudice di prime cure, dell'art. 112 c.p.c., nella parte in cui, con la sentenza di condanna, sarebbe andato oltre la domanda della parte opposta in primo grado, che – correttamente interpretata – doveva intendersi limitata alla conferma del decreto ingiuntivo opposto e della condanna (rectius: ingiunzione) in quella sede emessa;
2. l'erroneità della sentenza impugnata, nella parte in cui essa non si è arrestata all'accertamento della sopravvenuta inefficacia della delibera assembleare del 17/03/2023 (revocata in autotutela – a causa della sussistenza di un vizio formale – dalla delibera del 29/06/2023, con cui è stata approvata la medesima contabilità già approvata con la delibera poi annullata), accertamento cui avrebbe dovuto fare seguito la mera caducazione del decreto ingiuntivo opposto, che su tale titolo si fondava;
3. l'erroneità del calcolo effettuato dal giudice di prime cure, nella parte in cui questi ha accertato, nel quantum – e sulla base dei millesimi di proprietà –, il credito vantato dalla parte opposta in primo grado, con ciò violando gli artt. 1130-bis c.c. e 63 disp. att. c.c., non ammettendo, tali norme, un calcolo integrativo o supplettivo da parte del giudice ai fini della quantificazione del credito;
4. l'erroneità della sentenza impugnata, anche nella parte in cui ha ritenuto che l'odierna appellante nulla avesse eccepito in ordine all'efficacia della delibera condominiale del
29/06/2023 (che approvava il bilancio consuntivo 2022 e il bilancio preventivo 2023), avendo, invece, l'odierna appellante rappresentato in primo grado, all'udienza del 25/10/2023, di aver promosso la procedura di mediazione obbligatoria per l'impugnazione della delibera assembleare del 29/06/2023.
L'odierna appellante ha, quindi, concluso, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto della domanda di condanna formulata dalla parte opposta in primo grado.
Si è costituito in giudizio il odierno appellante, eccependo: CP_1
1. l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 339 c.p.c. per l'inappellabilità della sentenza, in quanto – avendo ad oggetto una somma inferiore ad € 1.100,00 – la stessa deve intendersi pronunciata secondo equità;
2. l'infondatezza della doglianza avente ad oggetto la violazione dell'art. 112 c.p.c., in quanto resistere in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto, implica necessariamente la domanda di condanna al pagamento della somma ingiunta;
3. l'infondatezza della doglianza avente ad oggetto l'erroneità della pronuncia di primo grado nella parte in cui, una volta accertato l'annullamento della delibera del 17/03/2023, non si sarebbe limitata a revocare il decreto ingiuntivo opposto fondato su tale delibera, atteso che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo implica sempre un accertamento nel merito della domanda monitoria e non è limitato alla sussistenza di vizi formali attinenti all'emissione del decreto ingiuntivo opposto;
4. la genericità della contestazione avente ad oggetto l'erroneità del calcolo verificato dal giudicante;
5. l'infondatezza anche dell'ultima doglianza, avente ad oggetto quanto dichiarato dall'odierna appellante all'udienza del 25/10/2023, in quanto deduzione non verbalizzata in quella sede, su precisa volontà – peraltro – dell'appellante stessa.
L'appellato ha, quindi, concluso, chiedendo il rigetto dell'appello proposto, con condanna alle spese in favore del procuratore antistatario.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e, assegnato un termine per il deposito di note conclusionali (con cui la parte appellata ha dato atto dell'avvenuto annullamento, nelle more, della delibera del 29/06/2023, sostituita, di fatto, dalla delibera assembleare del 23/04/2024, che ha approvato la medesima contabilità già oggetto di approvazione da parte delle precedenti due delibere)
e fatte precisare le conclusioni, all'esito dell'udienza di discussione orale del 22/01/2025, la stessa è stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3, c.p.c.
***
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Coglie, infatti, parzialmente nel segno la deduzione del , secondo cui le sentenze del CP_1
Giudice di pace, pronunciate – come nel caso di specie – in una controversia di valore inferiore ad €
1.110,00, sono da considerarsi sempre pronunciate secondo equità ai sensi dell'art. 113, co. 2, c.p.c.
(cfr. in tal senso, ex multis: Cass. civ. n. 769/2021).
Da ciò deriva, tuttavia, non l'inappellabilità tout court della sentenza pronunciata secondo equità, ma, ai sensi dell'art. 339, co. 3, c.p.c., la conseguenza per cui il Tribunale, adito in grado di appello, è tenuto soltanto a verificare l'eventuale violazione, da parte del giudice di prime cure:
- delle norme sul procedimento;
- delle norme costituzionali o comunitarie;
- dei principi regolatori della materia.
Trattasi, peraltro, di violazioni che l'appellante ha l'onere di indicare espressamente, a pena di inammissibilità dell'appello (così: Cass. civ. n. 3005/2014, secondo cui “l'appello è inammissibile qualora non indichi i principi violati e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga con essi in contrasto”).
Ebbene, nel caso di specie, l'appellante non ha espressamente indicato né quali siano stati i principi violati, né in che modo la regola equitativa individuata dal giudice si sia posta, con essi, in contrasto.
Cionondimeno, l'appello è da ritenersi ammissibile.
Ciò in quanto, come chiarito dalla Suprema corte, “in materia di appello vincolato ex art. 339, co. 3,
c.p.c., opera il principio iura novit curia, secondo il quale qualsiasi appello, anche se proposto nelle forme ordinarie, qualora abbia comunque i requisiti del menzionato art. 339, co. 3, c.p.c., resta comunque ammissibile in quanto doverosamente valutabile e/o riqualificabile come appello vincolato
e/o limitato (Cass. civ. n. 15678/2015). Di conseguenza, il Tribunale, in osservanza del principio sopra richiamato, attenendosi al contenuto dell'atto di impugnazione, avrebbe dovuto valutare se i motivi di appello rientrassero comunque – sotto il profilo sostanziale e previa riqualificazione – nelle ipotesi previste dall'art. 339, co. 3, c.p.c. e, in caso affermativo, dichiarare ammissibile l'appello e deciderlo nel merito” (così: Cass. civ. n. 34432/2022).
Nel caso di specie, devono, quindi, essere senz'altro riqualificati:
- quale motivo volto a denunciare la violazione di una norma sul procedimento, ai sensi dell'art. 339, co. 3, c.p.c., il primo motivo di appello, attinente alla presunta violazione, da parte del giudice di prime cure, dell'art. 112 c.p.c., in quanto tale norma, essendo una “norma regolatrice del processo, va rispettata anche nell'ipotesi in cui la controversia nel merito venga decisa secondo equità” (così: Cass. civ. n. 6967/2000).
- quale motivo volto a denunciare la violazione di un principio regolatore della materia, ai sensi dell'art. 339, co. 3, c.p.c., il terzo motivo di appello, attinente alla presunta violazione degli artt. 1130-bis c.c. e 63 disp. att. c.c., per avere il giudice accertato il credito tramite un calcolo integrativo.
Ebbene, tali motivi – che, pure, rendono l'appello, di per sé, ammissibile – sono, tuttavia, infondati.
Si osserva, infatti, quanto alla doglianza avente ad oggetto la presunta violazione dell'art. 112 c.p.c., che trattasi di una doglianza meramente formale e, anzi, stilistica, essendo del tutto evidente, dal punto di vista sostanziale, che non vi è alcuna differenza, quoad effectum, tra:
- la statuizione di conferma del decreto ingiuntivo e, quindi, della condanna (rectius: dell'ingiunzione) nello stesso contenuta (che è ciò che il opposto aveva CP_1
formalmente chiesto al giudice di prime cure);
- e la statuizione di revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'opponente al pagamento della stessa somma oggetto di ingiunzione (che è ciò che il giudice di prime cure ha, concretamente, disposto). È del tutto evidente ed intuitiva, infatti, la perfetta coincidenza tra quanto chiesto e quanto pronunciato.
Del resto, costituisce un principio pacifico dell'ordinamento quello per cui il giudice del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è sempre chiamato a pronunciarsi nel merito della domanda proposta dal ricorrente in sede monitoria, che è sempre una domanda di condanna.
Con la conseguenza per cui, nell'ipotesi in cui il giudice dell'opposizione dovesse (per una qualunque ragione non attinente al merito della pretesa creditoria) revocare il decreto ingiuntivo opposto (in ragione dell'assenza, anche solo parziale, delle condizioni o dei presupposti legittimanti la sua emanazione), egli dovrà poi, comunque, entrare pur sempre nel merito della controversia, valutando la sussistenza, nell'an e nel quantum, della pretesa creditoria.
È, dunque, compito del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, non solo e non tanto valutare la legittimità dell'ingiunzione emessa, quanto valutare, nel merito, la fondatezza della pretesa fatta valere, già in sede monitoria, dal ricorrente, che – lo si ricorda – non a caso è l'attore in senso sostanziale del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Ciò, del resto, è stato espressamente chiarito dalla Suprema corte, che, in più occasioni, ha ribadito che “l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore, per dimostrare la fondatezza della pretesa fatta valere con il ricorso, sia dall'opponente per contestarla;
a tal fine, non è necessario che la parte che chiede l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda per ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo, invece, sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda la conferma del decreto opposto. Invero, con la notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo il creditore propone domanda di condanna per
l'intero importo ingiunto” (v. in tal senso, ex multis: Cass. civ., Sez. lav., n. 8954/2020).
Ebbene, applicando le coordinate ermeneutiche così ricostruite, è evidente che, nel caso di specie, il giudice di prime cure – pur avendo revocato il decreto ingiuntivo, in quanto fondato su una delibera assembleare poi annullata in autotutela – è, poi, correttamente, entrato nel merito della pretesa creditoria azionata dal in sede monitoria, accertandone la sussistenza, sia nell'an CP_1
(trattandosi di credito accertato dalla successiva delibera assembleare, che, nell'annullare la precedente delibera assembleare – viziata solo da un punto di vista formale e procedurale –, ne ha, tuttavia, fatto proprio il contenuto, dal punto di vista sostanziale), sia nel quantum, traendone, quindi, le logiche conseguenze in punto di dispositivo (ossia: revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna dell'opponente al pagamento della medesima somma già oggetto del decreto ingiuntivo opposto e poi revocato). È appena il caso di aggiungere – per completezza – che, alla luce di tutto quanto sin qui osservato, deriva la palese infondatezza anche del secondo motivo di appello (che, a rigore, non dovrebbe essere nemmeno oggetto di vaglio da parte della scrivente, in quanto non integrante un motivo qualificabile ai sensi dell'art. 339, co. 3, c.p.c.), laddove critica la sentenza di prime cure per non essersi il giudice arrestato all'accertamento dell'inefficacia della delibera assembleare del 17/03/2023.
Ciò in quanto – come visto – il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo non è chiamato semplicemente a verificare se l'ingiunzione avrebbe potuto, formalmente, essere emessa, dovendo, piuttosto, verificare la sussistenza o meno della pretesa creditoria, che, nel caso di specie, una volta annullata la delibera assembleare del 17/03/2023 posta a fondamento della pretesa monitoria, trovava il suo titolo (e non la sua fonte;
infra) nella successiva delibera assembleare.
È opportuno precisare, infatti, al riguardo, che la delibera assembleare costituisce il titolo per il recupero del credito del per come ivi accertato, oltre a fornire prova del credito stesso CP_1
nel quantum, ma non costituisce anche la fonte del diritto di credito del medesimo, che CP_1
sorge ex lege (v., in tal senso: Cass. civ. n. 10621/2017, secondo cui “la delibera di approvazione assembleare del piano di ripartizione delle spese non costituisce un presupposto processuale o una condizione dell'azione monitoria, posto che la legittimazione ad agire dell'amministratore nei confronti del condòmino moroso per la riscossione delle quote trova fondamento direttamente nelle disposizioni di cui agli artt. 1130 e 1131 c.c., rilevando, l'esistenza o meno di uno stato di ripartizione approvato dall'assemblea, soltanto in ordine alla fondatezza della domanda, con riferimento all'onere probatorio a suo carico”).
Quanto, invece, alla seconda doglianza, attinente (così come riqualificata dallo scrivente giudice) alla violazione dei principi regolatori della materia condominiale (in particolare: artt. 1130-bis c.c. e 63 disp. att. c.c.), per avere il giudice effettuato un calcolo che, ad avviso dell'appellante, sarebbe integrativo o, comunque, supplettivo e, pertanto, inammissibile, è appena il caso di osservare che il giudice, nel condannare l'appellante al pagamento della somma accertata nella delibera assembleare, in corso di validità ed efficacia al momento della decisione – e a prescindere dalla verifica del giudice circa la correttezza del calcolo –, ha fatto corretta applicazione dei principi in punto di ripartizione dell'onere probatorio in subiecta materia, atteso che, come chiarito, anche di recente, dalla Suprema corte “la delibera condominiale di approvazione della spesa costituisce titolo sufficiente del credito del e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la CP_1
condanna del a pagare le somme nel processo a cognizione piena ed esauriente, ove sia CP_1
verificata la perdurante esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere” (così: Cass. civ. n. 16635/2024; nello stesso senso, v. anche: Cass. civ., Sez. unite, n. 26629/2009 e Cass. civ. n. 4672/2017). Ebbene, tale condizione (ossia la perdurante esistenza di una deliberazione assembleare di approvazione e di ripartizione) deve ritenersi sussistente anche all'attualità – e nonostante l'annullamento, da ultimo, della delibera assembleare del 29/06/2023 –, attesa l'esistenza di un'ulteriore deliberazione assembleare, del 23 aprile 2024, da cui è possibile accertare il credito del nei confronti dell'odierna appellante (e da cui, anzi, si evince la sussistenza di un credito CP_1 maggiore in capo al , relativamente all'annualità 2023). CP_1
È appena il caso di aggiungere – per mera completezza – che le doglianze dell'odierna appellante circa gli asseriti errori di calcolo appaiono del tutto generiche e, pertanto, non offrono – in ogni caso
– sufficienti ragioni per contestare, nel quantum, il riparto approvato dall'assemblea e verificato dal giudice di prime cure.
Del tutto irrilevante (oltre che inammissibile, in quanto non qualificabile ai sensi dell'art. 339, co. 3,
c.p.c.) è, infine, il quarto motivo di appello, sia in quanto nel processo civile non possono trovare ingresso deduzioni non recepite negli atti del processo o nel verbale di udienza, sia in quanto – anche qualora tali deduzioni fossero state verbalizzate all'udienza del 25/10/2023 – le stesse sarebbero state, in ogni caso, irrilevanti ai fini del decidere.
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, deriva l'integrale rigetto dell'appello proposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, sono poste a carico dell'odierna parte appellante.
Le stesse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014
e successive modificazioni, avuto riguardo ai valori medi previsti dallo scaglione valoriale di riferimento (sino ad € 1.101,00) entro cui è ricompreso il credito azionato in sede monitoria, con riconoscimento di tutte le fasi, ad esclusione di quella istruttoria e/o di trattazione (in concreto non espletata).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa civile di secondo grado iscritta al R.G. n. 1872/2023, ogni altra domanda o eccezione disattesa, sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 308/2023 emessa dal Giudice di pace di Campobasso in data 31/10/2023, così provvede:
• Rigetta l'appello;
• Condanna a rifondere le spese di lite sostenute dal Parte_1
per il presente Controparte_1
giudizio, che si liquidano in complessivi € 462,00 (oltre al rimborso forfettario del 15%, C.PA.
e I.V.A., ove dovuta, come per legge), da distrarsi in favore dell'avv. Michele Barisciano, antistatario;
• Dichiara che sussistono i presupposti per l'applicazione, alla parte appellante, dell'art. 13, co. 1-quater, del T.U. D.P.R. del 115/2002, così come modificato dall'art. 1, co. 17, d.lgs.
228/2012;
• Rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Campobasso, 27 marzo 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo