Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 14/03/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DEL 14 MARZO 2025
N.R.G. 3723/2024
All'udienza del 14 Marzo 2025, tenuta dal G.O.P. Dott.ssa
Maria Domenica Romeo, alle ore 8:57 viene chiamata la causa di cui in epigrafe che viene celebrata, ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c., mediante collegamento audio/video sulla piattaforma Teams, giusto decreto del
25 Febbraio 2025.
Sono presenti:
- L'Avv. Santo Tomasello per il ricorrente, collegato tramite l'utenza mobile che ha indicato in atti;
- L'Avv. Maurizio Cimino per Ader, collegato tramite piattaforma teams;
- L'Avv. Maria Angela Borgese per per delega CP_1
dell'avv. A. M. Laganà, collegato tramite piattaforma teams;
Il G.O.P.
Verificata l'idoneità audio/video del collegamento, invita i difensori delle parti a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa.
I difensori delle parti precisano quindi le conclusioni riportandosi a quanto chiesto, dedotto ed eccepito nei rispettivi atti difensivi e nei verbali processuali, impugnano e contestano quanto ex adverso dedotto ed eccepito e danno atto di rinunciare al collegamento successivo per la lettura della sentenza.
Alle ore 9:11, il G.O.P.
Si ritira in camera di consiglio disponendo la sospensione del collegamento audio/video e informando le parti che lo stesso sarà ripristinato dopo le ore 14,00 per la lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.;
Alle ore 14:06 viene ripristinato il collegamento audio/video.
Nessuno è presente.
Il G.O.P.
Dà lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.
Alle ore 14,13;
Il G.O.P.
Terminata la lettura di quanto sopra,
2 Dispone
La chiusura del collegamento audio/video e dell'udienza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP Dott. ssa Maria
Domenico Romeo, all'udienza del 14.03.2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. RG
3723/2024 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli Avv. ti Parte_1
Santo Tomasello e Rocco Mazza, giusta procura in atti;
ricorrente
E
in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Cimino;
resistente
E
, Controparte_3
in persona del suo Direttore, legale rappresentante pro
3 tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Dario Adornato e Angela M.
Laganà, in virtù di procura generale alle liti in atti. resistente
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore
14:07, assenti le parti dei seguenti,
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31 Dicembre 2024, regolarmente notificato, il ricorrente proponeva opposizione alla comunicazione di iscrizione ipotecaria n.
09420231460000064007, emessa da
[...]
, Agente della Riscossione, notificata Controparte_4
il 3.12.2024, anche in relazione al sotteso avviso di addebito n. 39420220002792354000, deducendone la nullità e/o inesistenza, in quanto, non sarebbe stata notificata né la preventiva comunicazione di iscrizione dell'ipoteca, né l'avviso opposto.
Si costituivano in giudizio ed Ader impugnando e CP_1
contestando il dedotto avversario, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza dell'azione.
All'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti la causa è stata trattenuta a sentenza.
Ciò posto, la domanda è infondata, per le ragioni seguenti.
4 Quanto all'eccezione di inammissibilità del ricorso, va detto che, in tema di contenzioso tributario e/o previdenziale, l'impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dal
D.lgs.n°546/1992, art.19 per quanto abbia natura impositiva, è una facoltà e non un onere, il cui mancato esercizio non preclude la possibilità d'impugnazione dell'atto successivo. Nel caso specifico di un provvedimento di ipoteca immobiliare è fatta salva la possibilità da parte del contribuente di ricorrere avverso la relativa iscrizione ipotecaria, pur non avendo lo stesso opposto preliminarmente gli atti prodromici, quali il preavviso di iscrizione ipotecaria emesso dall'Agente della riscossione, ex art.77 del DPR n°602/1973. ( Corte di
Cassazione sent. n°26129 del 02/11/2017), o, i provvedimenti sottesi( cartellla/avviso). Si tratta di un principio generale già espresso dai Giudici di Legittimità che in più di una pronuncia hanno evidenziato “la non tassatività” del lungo elenco di cui al richiamato art.19 del
D.lgs.n°546/1992 avendo tale previsione normativa una valenza esemplificativa e non certo esaustiva.
Quanto all'eccezione inerente la mancata notifica del preventivo avviso di iscrizione ipotecaria, in merito, va premesso che la S.C. a SS.UU con la sentenza n.
15354/2015, ha stabilito il principio secondo cui la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria al pari del fermo di beni mobili registrati, non ha natura di atto prodromico all'espropriazione forzata né di atto esecutivo,
5 bensì di strumento di conservazione della garanzia del credito di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento. Ciò comporta che il concessionario non deve provvedere alla preventiva notifica dell'avviso contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligazione risultante dal ruolo ex art. 50 comma 2
d.P.R. 602/1973, disposizione applicabile solo nell'ambito dell'esecuzione forzata.
Inoltre, va detto, che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ADER ha correttamente notificato, per come documentalmente dimostrato ( alleg. n. 1 di cui al fascicolo ADER), la comunicazione preventiva di ipoteca n.0947620230000032500, pervenuta ad Parte_1
a mezzo posta il 04/08/2023, con raccomandata
[...]
a/r n.69540480331-9 del 14/07/2023.
Quanto alla richiesta di sospensione del presente giudizio, avanzata dal ricorrente all'odierna udienza, finalizzata a sporgere querela di falso per disconoscere la firma apposta sulla ricevuta di ritorno del suindicato preavviso di iscrizione ipotecaria, il Tribunale ritiene la stessa non apprezzabile, ciò in quanto il detto atto non rileva ai fini della presente pronuncia, come già illustrato.
Risulta, infine, notificato anche l'avviso di addebito opposto, pervenuto in data 19 dicembre 2022 (v. all. nn.
1 e 2, di cui al fascicolo dell'ente), conseguentemente non vi è stata alcuna violazione del procedimento di notificazione degli atti prodromici.
6 Per tutto quanto sin qui esposto, la domanda va rigettata.
Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto dell'attività difensiva in concreto svolta e dell'assenza di particolari questioni di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciando nel processo iscritto al n. R.G. 3723/2024 ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite nei confronti dell ed Controparte_5
che liquida in € 652,75 cadauno, per compensi, CP_1
nonché spese generali, IVA e CPA come per legge, ove dovuti.
Così deciso in Palmi, il 14 marzo 2025.
Il Gop
Dott. ssa Maria D. Romeo
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