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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/01/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24901/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Antonio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24901/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BARTOLI ANDREA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA G. GIUSTI 403 55100 LUCCA presso il difensore avv. BARTOLI ANDREA ATTORE contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NICASTRO Controparte_1 P.IVA_1
ARMANDO, elettivamente domiciliato in PIAZZA A. DIAZ 20123 MILANO presso il difensore avv. NICASTRO ARMANDO CONVENUTO CONCLUSIONI Per Parte_1
Voglia l'ill.mo Tribunale di Milano, G.D. Dott. C.A. Tranquillo, contraiis rejctis, dichiarare privo di efficacia e revocare il decreto ingiuntivo n.6088/2024, emesso dal Tribunale di Milano, Giudice Designato Dott. F. Ferrari, in data 26.04.2024 e depositato in cancelleria in data 2.05.2024 ed avente R.G. 13786/2024, opposto con il presente giudizio, per le motivazioni tutte addotte. Con vittoria di spese, funzioni, competenze ed onorari di causa
Per Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disatteso ogni contrario assunto, IN VIA PRELIMINARE Concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione avversaria fondata su prova scritta né di pronta soluzione. NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE Respingere le domande svolte dall'opponente, siccome infondate in fatto come in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e disporne l'esecutorietà ex art. 653 c.p.c. IN VIA SUBORDINATA Nella denegata ipotesi di mancata conferma del decreto ingiuntivo opposto, accertate le intervenute risoluzioni di diritto dei contratti per cui è causa, conseguite all'inadempimento del conduttore, condannare (c.f. , titolare Parte_1 C.F._1 dell'omonima impresa individuale (p. iva. ), con sede in 51100 Pistoia (PT), Via della Quiete n. 6 al P.IVA_2 pagamento in favore dell'opposta della somma di € 60.921,42 in linea capitale, oltre interessi convenzionali di mora dalla data di vendita a terzi al saldo o della diversa somma che verrà ritenuta dovuta quale conseguenza dell'intervenuta risoluzione contrattuale. IN OGNI CASO Con vittoria di spese e compensi professionali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Opposizione al decreto ingiuntivo n. 6088/2024 emesso da questo tribunale a favore di Controparte_1
.
[...]
L'odierno attore opponente, già utilizzatore nell'ambito di plurimi contratto di Parte_1 leasing conclusi tra il 2018 e il 2020, allega la restituzione dei veicoli oggetto dei contratti e la loro pagina 1 di 7 successiva vendita sottocosto, asseritamente inferiore al prezzo di mercato in misura rimarcabile, a danno del medesimo.
Allega infatti che “è stata quindi realizzata una vendita per un prezzo complessivo di € 81.792,00 a fronte di un valore di mercato di € 140.000,00: ciò determina con una differenza di oltre 58.000,00, cioè un prezzo pari al 58% del reale valore dei beni stessi, che rappresenta un evidente caso di vendita ad un prezzo vile”. In prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., si allega che il valore di mercato sarebbe pari a € 125.880,00,
“risultante dai certificati PRA dei suddetti mezzi che si allegano alla presente memoria (docc.2,3,4,5) da cui emerge, per quanto attiene al prezzo di vendita, quanto segue:”
pagina 2 di 7 Parte convenuta ha replicato evidenziando di avere incaricato una Controparte_1 società specializzata (la Clarium Evaluation) “affinché attribuisse loro un valore di vendita. All'esito, il soggetto incaricato di periziare i beni ha rassegnato le seguenti conclusioni:
• quanto a quello oggetto del contratto n. A1B81654 (rimorchio Omar, telaio ZA430B211JFS07986) è stato trovato in buone condizioni d'uso ma con la necessità di sottporlo a interventi di riparazione (tagliando periodico e sostituzione pneumatici usurati) che avrebbero comportato costi per circa € 1.600,00 (all. 28). Pertanto, a fronte di una valutazione commerciale, nel maggio 2023, di € 9.760,00, il bene in questione è stato stimato possedere un valore di € 8.180,00 oltre IVA (all. 29);
• quanto a quelli oggetto del contratto n. A1A73056 (rimorchio telaio ZA420Z74PARV07987, e CP_2 trattore stradale AS190S42/P, telaio WJMA62AS50C400498) sono stati trovati CP_3 rispettivamente in sufficienti e discrete condizioni d'uso ma con la necessità di sottoporli a interventi di riparazione (tagliando periodico e sostituzione pneumatici usurati) che avrebbero comportato costi per circa € 3.715,00 (all. 30- 31). Pertanto, il rimorchio, a fronte di una valutazione commerciale, nel maggio 2023, di € 10.000,00 IVA esclusa, è stato stimato possedere un valore complessivo di € 8.680,00 oltre IVA (all. 32) mentre il trattore stradale, a fronte di una quotazione Eurotax di € 29.500,00 IVA esclusa (all. 33), è stato stimato possedere un valore complessivo di € 34.453,006 oltre IVA (all. 34);
• quanto, infine, a quello oggetto del contratto n. A1A37896 (trattore stradale Iveco STRALIS AS440S48TF/P, telaio WJMM62AU40C385698) è stato trovato in discrete condizioni d'uso ma con una percorrenza chilometrica di gran lunga superiore alla media (quasi 640.000 chilometri, vale a dire oltre 140.000 chilometri in più rispetto a modelli immatricolati nello stesso anno) e la necessità di sottporlo a interventi di riparazione (controllo in officina e sostituzione pneumatici usurati) che avrebbero comportato costi per circa € 2.105,00 (all. 35). Pertanto, il trattore stradale, a fronte di una quotazione Eurotax di € 33.000,00 IVA esclusa (all. 36), è stato stimato possedere un valore complessivo di € 28.754,00 oltre IVA (all. 37); Cont Si allega inoltre che l'utilizzatore “era stato tempestivamente informato da parte di dei termini economici delle varie offerte ricevute (all. 38). In tal modo è stata data al sig. l'opportunità di Pt_1 sottoporre il nominativo di eventuali migliori offerenti o, finanche, quello di fornire una propria perizia di parte dalla quale risultasse che il valore dei mezzi in parola fosse più elevato”
Ora, in linea di fatto, si osserva quanto segue. A parte il ridimensionamento della differenza tra valore di mercato e valore effettivo di vendita pagina 3 di 7 riscontrabile tra l'atto di citazione e la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., si osserva anzitutto che tutti i veicoli (come emerge anche dai documenti) sono stati valutati ai sensi dei listini Eurotax, che può definirsi come una pubblica rilevazione di mercato elaborata da soggetti specializzati ai fini dell'art. 1 c. 139 l. n. 124/2017. Detti listini sono sufficienti a escludere la necessità di una perizia a opera di un soggetto indipendente, che deve infatti essere svolta solo quando non sia possibile fare riferimento a pubbliche rilevazioni. Inoltre non è necessario che i listini offrano una valutazione esatta per così dire al centesimo del bene, essendo sufficiente che consentano di individuare un prezzo di “riferimento”, ossia indicativo, tale da consentire la ricollocazione o la vendita del bene “sulla base” dello stesso. Nel caso di specie, i beni necessitavano poi di una serie di interventi, allegati in atti e non contestati. Parte attrice, a sostegno della propria tesi, produce peraltro dei listini che riguardano beni (almeno alcuni) in perfette condizioni, ovvero come nuovi, il che già li allontana dai veicoli concretamente in questione nel caso di specie. Inoltre, si tratta di prezzi di vendita per l'acquirente finale, i.e. l'utilizzatore. Per contro, le quotazioni di parte convenuta sono state svolte, come si evince dai documenti prodotti, sulla base dei listini eurotax blu, i.e. quelli che riportano il prezzo al quale un concessionario è disposto a comprare;
il relativo prezzo, per logica, è inferiore a quello di rivendita (a cui si riferiscono invece i listini prodotti dall'attore), riportati nei listini c.d. gialli. Il concedente è poi soggetto che non opera professionalmente sul mercato dei beni che acquista, sicché appare conforme a tale logica che non vada alla ricerca di un acquirente “occasionale”, almeno per beni fungibili e di largo mercato;
da questo punto di vista, è quindi corretto che si sia mosso sulla base di valutazioni che riceverebbe da un concessionario e ciò anche nell'ottica, c.d., di un pronto realizzo (ma sul punto cfr. infra). Certo però, da un punto di vista sempre fattuale, sorprende che la vendita, come si desume dalle fatture prodotte, sia avvenuta esattamente per il valore di stima individuato dalla consulente della concedente (cfr. le fatture prodotte) e in favore di società che, fin dal nome, evidenzia dei collegamenti con la società concedente. La società convenuta infatti, come allegato da parte attrice, è una società finanziaria del Gruppo IVECO “e quindi inserita in un contesto ove sono presenti soggetti in grado di procedere prontamente alla collocazione sul mercato dei mezzi ritornati dai leasing a qualunque titolo. Si veda infatti che la IVECO Spa ha riacquistato i mezzi dall'odierna convenuta nel luglio 2023 (si vedano docc. 20,21,22 fatture prodotte dalla Convenuta)” e li ha rivenduti ad un concessionario IVECO, la SVRA Spa, nei mesi di luglio e agosto 2023 con il notevole margine di guadagno” (così la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. di parte attrice). Certamente la circostanza che la società concedente e la società terza acquirente possano avere degli elementi di collegamento tra di loro non appare dirimente;
si tratta di circostanza in sé neutra. Potrebbe anzi essere vista come un vantaggio, in astratto e da un certo punto di vista, per lo stesso utilizzatore;
ciò in quanto in tale modo la vendita del bene oggetto del contratto di leasing appare maggiormente certa e più rapida. Altro discorso e se ciò non si presta a qualche forma di elusione in danno di parte utilizzatrice (cfr. per una problematica in parte analoga il celebre caso Cass. n. Per_1
3775/1994).
In diritto, occorre osservare che una volta sancito il valore del bene ai sensi del comma 139 cit., primi due periodi, la procedura di vendita ai sensi del comma 139 cit. deve operare rispettando (tra l'altro) l'esigenza di celerità, che si traduce in un'esigenza di c.d. pronto realizzo;
in concreto, ciò significa la possibilità di un distacco dal valore di mercato del bene in misura significativa, atteso che ciò che appare preminente è l'esigenza di celerità nella liquidazione del bene (ciò si traduce per es., nel caso di leasing immobiliare, nella possibilità di “scontare” in misure percentuali significative): in pochi mesi pagina 4 di 7 o, al massimo, un anno. Se tuttavia si dovesse ritenere che non bisogna avere riguardo, non almeno in maniera preminente, al prezzo di pronto realizzo del bene (tenuto conto che la norma impone, tra le altre modalità, anche quella di trasparenza e pubblicità), occorre allora sottolineare il fatto che la legge non attribuisce all'utilizzatore il diritto al valore di mercato del bene. Quest'ultimo può essere ideale base di avvio di una trattativa, ma ciò che conta in definitiva è l'individuazione del “migliore offerente possibile”, senza riguardo (o almeno: non in modo imprescindibile) alla stima del valore di mercato, che costituisce pure sempre un'approssimazione. Ciò peraltro giustifica il fatto che l'utilizzatore, così come possa incamerare un maggiore valore rispetto all'ideale prezzo di mercato del bene, debba farsi carico del minore prezzo di realizzo concretamente riscontrato.
Poste le premesse svolte, in fatto e in diritto, si osserva anzitutto che non pare possibile svolgere una c.t.u. sul valore dei beni, tenuto conto che gli stessi sono ormai in possesso di terzi e che è verosimile che il loro stato di fatto sia anche significativamente cambiato rispetto al momento in cui sono stati alienati. La perizia dovrebbe quindi essere di natura documentale e dovrebbe tenere conto delle circostanze allegate, e non contestate, da parte convenuta. Va da sé tuttavia che una simile perizia sconterebbe limiti abbastanza evidenti in punto di attendibilità dei suoi esiti, dato l'esiguità e, verrebbe da dire, l'esilità dei suoi presupposti.
Va svolta allora qualche osservazione. I beni restituiti alla concedente sono stati immessi, in sostanza, in una sorta di filiera;
la vendita è avvenuta a favore di Iveco S.p.a., facente parte di un gruppo (in senso atecnico) più ampio (la carta intestata della fattura riporta, sopra la denominazione
[...]
, i.e. l'odierna convenuta, la scritta, in carattere ben più evidenti, “Iveco Controparte_1 capital”). Per effetto di tale circostanza, si può presumere che i beni abbiano acquistato valore;
è infatti verosimile che i veicoli restituiti, nei limiti del possibile e del conveniente, siano stati rimessi a nuovo e venduti a un prezzo che abbia tenuto conto di tale, sostanziale, valore aggiunto, possibile in ragione delle c.d. sinergie tra le imprese del gruppo. Di per sé quindi il fatto che il bene sia stato acquistato presso la concedente, una volta rientrata nella disponibilità degli stessi, da una società del medesimo gruppo, per essere rivenduto a un terzo a un prezzo superiore, non è prova del fatto che la prima vendita sia avvenuta in danno o per eludere il divieto di vendere sottocosto, derivante dall'art. 1375 c.c. e operante a tutela delle ragioni dell'utilizzatore (il quale incamera infatti il valore del bene). Esiste una ratio economica che giustifica tali circostanze (1), e ne è riprova il fatto che i beni restituiti siano stati poi rivenduti a terzi subacquirenti (tramite Iveco s.p.a., prima acquirente dall'odierna convenuta) a prezzi alquanto incrementati rispetto a quelli di acquisto (un primo rimorchio, venduto a Iveco s.p.a. l'1.6.2023 a € 8680,00, è stato rivenduto a € 12.200,00 in data 5.10.2023; una motrice, venduta il 6.7.2023 a €
pagina 5 di 7 36.178,00, è stata alienata nuovamente il 10.7.2023 – ossia a soli quattro giorni di distanza – a € 46.970,00; un trattore stradale, venduto il 26.6.2023 a € 28.754,00, è stato ricollocato il 7.8.2023 a € 37.210,00; un secondo rimorchio, venduto a € 8.180,00 il 3.7.2023 è stato ricollocato a € 19.2.2024 a Con
€ 29.500,00. Cfr. in tale senso le fatture di vendita da a Iveco e i certificati del P.r.a., in prima memoria di parte attrice). Partire dal prezzo di vendita al terzo subacquirente per argomentare che a monte vi è stata una vendita sottocosto tralascia di considerare la possibilità che il bene sia pervenuto al terzo in condizioni diverse da quelle in cui è stato restituito, e tale possibilità è ben presumibile se si considera la natura del primo acquirente (ossia un produttore di veicoli) e il fatto che i beni siano stati periziati proprio mettendo in evidenza i costi dei lavori da svolgere allo scopo di venderli al meglio.
Piuttosto, nell'ottica dell'utilizzatore occorre sottolineare che i beni sono stati restituiti dopo l'aprile del 2023 (cfr. atto di citazione) e rivenduti a Iveco s.p.a. nel giro di due/tre mesi (cfr. le fatture di vendita). Soprattutto, i beni sono stati venduti esattamente allo stesso prezzo indicato nelle perizie svolte dal terzo valutatore, CP_5
Ora, si ripete, ciò aveva e ha avuto senz'altro una logica finanziaria, ma non si può dire che sia avvenuto nel rispetto dei criteri di trasparenza e pubblicità tali da consentire l'individuazione del migliore offerente possibile (ancorché sia stato assolto l'obbligo di informazione del venditore, previsto dall'ultimo periodo del comma 139 cit.). Non è possibile essere sicuri che, laddove i beni fossero stati offerti sul mercato tramite un'adeguata pubblicità, gli stessi non avrebbero potuto essere rivenduti a un prezzo più conveniente per l'utilizzatore. E se pure una simile modalità di vendita potrebbe apparire meno conveniente nell'ottica del concedente (si pensi ai costi per la ricerca di un contraente – peraltro da questo punto di vista non appare inverosimile la possibilità del concedente di attingere ai data base delle società del gruppo relativi ai clienti finali, acquirenti di beni simili a quelli formanti oggetto del presente giudizio – , per la trattativa, oltre ai rischi che derivano dal contrarre con un soggetto estraneo alla sfera del gruppo), va da sé che si tratta di circostanza assolutamente irrilevante dal punto di vista della legge. Ciò premesso, ne consegue un risarcimento del danno in capo a parte utilizzatrice, che deve essere quantificato sulla base del maggiore valore al quale i beni avrebbero potuto essere venduti se fossero stati rispettati i suddetti criteri. Si entra nel campo dell'ipotetico, sia per quanto emerge dalla pluralità di prezzi emergenti dalle fatture di vendita, di rivendita, nonché dai listini, sia per il fatto che nulla è certo sul se e sul quando il bene sarebbe stato venduto;
ciò comporta in una certa misura l'inevitabilità di applicare in via residuale l'art. 1226 c.c.; parte attrice ha prodotto una serie di documenti che costituiscono quantomeno un principio di prova, benché se ne siano già stati sottolineati (supra) i limiti. Conviene quindi fare riferimento ai rimorchi (rispetto ai quali i listini prodotti non denotano variazioni di valore particolarmente significative) nella misura di un maggiore somma pari a € 1000,00 l'uno; per quanto riguardo il trattore stradale modello TR (venduto il 26.6.2023 a € 28.754,00, ricollocato il 7.8.2023 a € 37.210,00), pare congruo un riconoscimento di € 5.000,00 (l'utilizzatore ha prodotto delle offerte di vendita che spaziano da € 40.000,00 a € 67.000,00: a riprova della non piena attendibilità del contenuto dei documenti); per quanto riguarda la motrice (venduta il 6.7.2023 a € 36.178,00, è alienata il 10.7.2023 a € 46.970,00), pare congruo riconoscere € 6.000,00 all'utilizzatore (che ha prodotto un'offerta di vendita a € 42.000,00 per un bene come nuovo). Il totale è di 13.000,00. Per l'effetto il decreto ingiuntivo deve essere revocato, posto che il credito azionato deve essere ridotto a € (60.961,42 – 13.000,00=) 47.961,42 in linea capitale;
gli interessi di cui all'art. 8 delle condizioni generali di ciascun singolo contratto, decorrenti dalla vendita dei beni per ciascun pagina 6 di 7 contratto (e quindi dal 3.7.2023 per il contratto A1B81654, dal 26.6.2023 per il contratto A1A73056 e dall'1.6.2203 per il contratto A1A37896); gli interessi sono calcolati sulla somma capitale dovuta per ciascun contratto tenendo conto delle maggiori somme riconosciute all'utilizzatore (da portarsi in diminuzione della somma capitale allegata da parte convenuta). Spese pari a € 5.000,00, avuto riguardo alla relativa semplicità della causa e alla natura documentale della stessa;
spese generali 15% e c.p.a. (non anche i.v.a. essendo parte ricorrente soggetto passivo d'imposta che in tale qualità già porta a credito l'i.v.a. esposta in fattura dal suo patrocinante).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta REVOCA Il decreto ingiuntivo n. 6088/2024 emesso da questo tribunale CONDANNA al pagamento in favore di di € 47.961,42 in linea Parte_1 Controparte_1 capitale, oltre interessi come specificato in motivazione, nonché di € 5.000,00 oltre spese generali 15% e c.p.a. Milano, 14 gennaio 2025 Il Giudice dott. Claudio Antonio Tranquillo
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Da questo punto di vista, la differenza rispetto al famoso caso deciso da Cass. n. 3775/1994, è Per_1 evidente;
l concessionario delle commercializzazione delle acque del comune, mediante la CP_4 traslazione dell'aumento del prezzo, più che raddoppiato, nella fase di distribuzione della merce attraverso società appartenenti allo stesso gruppo di cui faceva parte, aveva conseguito il doppio vantaggio di impedire scorrettamente l'adeguamento del canone dovuto al comune dall' che vendeva le acque alle società CP_4 distributrici a un prezzo bloccato, e di lucrare ugualmente sulle vendite, che avvenivano a un prezzo rivalutato).
Ciò è stato ritenuto integrante una violazione dell'art. 1375 c.c. Ora, appare ictu oculi difficile che il passaggio dall'Ente alle società distributrici fosse idoneo a “creare valore”, anche in ragione della semplicità del Per_1 bene. Altro discorso, ovviamente, riguarda invece il caso in cui vengano in rilievo beni come quelli in esame.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Antonio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24901/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BARTOLI ANDREA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA G. GIUSTI 403 55100 LUCCA presso il difensore avv. BARTOLI ANDREA ATTORE contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NICASTRO Controparte_1 P.IVA_1
ARMANDO, elettivamente domiciliato in PIAZZA A. DIAZ 20123 MILANO presso il difensore avv. NICASTRO ARMANDO CONVENUTO CONCLUSIONI Per Parte_1
Voglia l'ill.mo Tribunale di Milano, G.D. Dott. C.A. Tranquillo, contraiis rejctis, dichiarare privo di efficacia e revocare il decreto ingiuntivo n.6088/2024, emesso dal Tribunale di Milano, Giudice Designato Dott. F. Ferrari, in data 26.04.2024 e depositato in cancelleria in data 2.05.2024 ed avente R.G. 13786/2024, opposto con il presente giudizio, per le motivazioni tutte addotte. Con vittoria di spese, funzioni, competenze ed onorari di causa
Per Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disatteso ogni contrario assunto, IN VIA PRELIMINARE Concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione avversaria fondata su prova scritta né di pronta soluzione. NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE Respingere le domande svolte dall'opponente, siccome infondate in fatto come in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e disporne l'esecutorietà ex art. 653 c.p.c. IN VIA SUBORDINATA Nella denegata ipotesi di mancata conferma del decreto ingiuntivo opposto, accertate le intervenute risoluzioni di diritto dei contratti per cui è causa, conseguite all'inadempimento del conduttore, condannare (c.f. , titolare Parte_1 C.F._1 dell'omonima impresa individuale (p. iva. ), con sede in 51100 Pistoia (PT), Via della Quiete n. 6 al P.IVA_2 pagamento in favore dell'opposta della somma di € 60.921,42 in linea capitale, oltre interessi convenzionali di mora dalla data di vendita a terzi al saldo o della diversa somma che verrà ritenuta dovuta quale conseguenza dell'intervenuta risoluzione contrattuale. IN OGNI CASO Con vittoria di spese e compensi professionali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Opposizione al decreto ingiuntivo n. 6088/2024 emesso da questo tribunale a favore di Controparte_1
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L'odierno attore opponente, già utilizzatore nell'ambito di plurimi contratto di Parte_1 leasing conclusi tra il 2018 e il 2020, allega la restituzione dei veicoli oggetto dei contratti e la loro pagina 1 di 7 successiva vendita sottocosto, asseritamente inferiore al prezzo di mercato in misura rimarcabile, a danno del medesimo.
Allega infatti che “è stata quindi realizzata una vendita per un prezzo complessivo di € 81.792,00 a fronte di un valore di mercato di € 140.000,00: ciò determina con una differenza di oltre 58.000,00, cioè un prezzo pari al 58% del reale valore dei beni stessi, che rappresenta un evidente caso di vendita ad un prezzo vile”. In prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., si allega che il valore di mercato sarebbe pari a € 125.880,00,
“risultante dai certificati PRA dei suddetti mezzi che si allegano alla presente memoria (docc.2,3,4,5) da cui emerge, per quanto attiene al prezzo di vendita, quanto segue:”
pagina 2 di 7 Parte convenuta ha replicato evidenziando di avere incaricato una Controparte_1 società specializzata (la Clarium Evaluation) “affinché attribuisse loro un valore di vendita. All'esito, il soggetto incaricato di periziare i beni ha rassegnato le seguenti conclusioni:
• quanto a quello oggetto del contratto n. A1B81654 (rimorchio Omar, telaio ZA430B211JFS07986) è stato trovato in buone condizioni d'uso ma con la necessità di sottporlo a interventi di riparazione (tagliando periodico e sostituzione pneumatici usurati) che avrebbero comportato costi per circa € 1.600,00 (all. 28). Pertanto, a fronte di una valutazione commerciale, nel maggio 2023, di € 9.760,00, il bene in questione è stato stimato possedere un valore di € 8.180,00 oltre IVA (all. 29);
• quanto a quelli oggetto del contratto n. A1A73056 (rimorchio telaio ZA420Z74PARV07987, e CP_2 trattore stradale AS190S42/P, telaio WJMA62AS50C400498) sono stati trovati CP_3 rispettivamente in sufficienti e discrete condizioni d'uso ma con la necessità di sottoporli a interventi di riparazione (tagliando periodico e sostituzione pneumatici usurati) che avrebbero comportato costi per circa € 3.715,00 (all. 30- 31). Pertanto, il rimorchio, a fronte di una valutazione commerciale, nel maggio 2023, di € 10.000,00 IVA esclusa, è stato stimato possedere un valore complessivo di € 8.680,00 oltre IVA (all. 32) mentre il trattore stradale, a fronte di una quotazione Eurotax di € 29.500,00 IVA esclusa (all. 33), è stato stimato possedere un valore complessivo di € 34.453,006 oltre IVA (all. 34);
• quanto, infine, a quello oggetto del contratto n. A1A37896 (trattore stradale Iveco STRALIS AS440S48TF/P, telaio WJMM62AU40C385698) è stato trovato in discrete condizioni d'uso ma con una percorrenza chilometrica di gran lunga superiore alla media (quasi 640.000 chilometri, vale a dire oltre 140.000 chilometri in più rispetto a modelli immatricolati nello stesso anno) e la necessità di sottporlo a interventi di riparazione (controllo in officina e sostituzione pneumatici usurati) che avrebbero comportato costi per circa € 2.105,00 (all. 35). Pertanto, il trattore stradale, a fronte di una quotazione Eurotax di € 33.000,00 IVA esclusa (all. 36), è stato stimato possedere un valore complessivo di € 28.754,00 oltre IVA (all. 37); Cont Si allega inoltre che l'utilizzatore “era stato tempestivamente informato da parte di dei termini economici delle varie offerte ricevute (all. 38). In tal modo è stata data al sig. l'opportunità di Pt_1 sottoporre il nominativo di eventuali migliori offerenti o, finanche, quello di fornire una propria perizia di parte dalla quale risultasse che il valore dei mezzi in parola fosse più elevato”
Ora, in linea di fatto, si osserva quanto segue. A parte il ridimensionamento della differenza tra valore di mercato e valore effettivo di vendita pagina 3 di 7 riscontrabile tra l'atto di citazione e la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., si osserva anzitutto che tutti i veicoli (come emerge anche dai documenti) sono stati valutati ai sensi dei listini Eurotax, che può definirsi come una pubblica rilevazione di mercato elaborata da soggetti specializzati ai fini dell'art. 1 c. 139 l. n. 124/2017. Detti listini sono sufficienti a escludere la necessità di una perizia a opera di un soggetto indipendente, che deve infatti essere svolta solo quando non sia possibile fare riferimento a pubbliche rilevazioni. Inoltre non è necessario che i listini offrano una valutazione esatta per così dire al centesimo del bene, essendo sufficiente che consentano di individuare un prezzo di “riferimento”, ossia indicativo, tale da consentire la ricollocazione o la vendita del bene “sulla base” dello stesso. Nel caso di specie, i beni necessitavano poi di una serie di interventi, allegati in atti e non contestati. Parte attrice, a sostegno della propria tesi, produce peraltro dei listini che riguardano beni (almeno alcuni) in perfette condizioni, ovvero come nuovi, il che già li allontana dai veicoli concretamente in questione nel caso di specie. Inoltre, si tratta di prezzi di vendita per l'acquirente finale, i.e. l'utilizzatore. Per contro, le quotazioni di parte convenuta sono state svolte, come si evince dai documenti prodotti, sulla base dei listini eurotax blu, i.e. quelli che riportano il prezzo al quale un concessionario è disposto a comprare;
il relativo prezzo, per logica, è inferiore a quello di rivendita (a cui si riferiscono invece i listini prodotti dall'attore), riportati nei listini c.d. gialli. Il concedente è poi soggetto che non opera professionalmente sul mercato dei beni che acquista, sicché appare conforme a tale logica che non vada alla ricerca di un acquirente “occasionale”, almeno per beni fungibili e di largo mercato;
da questo punto di vista, è quindi corretto che si sia mosso sulla base di valutazioni che riceverebbe da un concessionario e ciò anche nell'ottica, c.d., di un pronto realizzo (ma sul punto cfr. infra). Certo però, da un punto di vista sempre fattuale, sorprende che la vendita, come si desume dalle fatture prodotte, sia avvenuta esattamente per il valore di stima individuato dalla consulente della concedente (cfr. le fatture prodotte) e in favore di società che, fin dal nome, evidenzia dei collegamenti con la società concedente. La società convenuta infatti, come allegato da parte attrice, è una società finanziaria del Gruppo IVECO “e quindi inserita in un contesto ove sono presenti soggetti in grado di procedere prontamente alla collocazione sul mercato dei mezzi ritornati dai leasing a qualunque titolo. Si veda infatti che la IVECO Spa ha riacquistato i mezzi dall'odierna convenuta nel luglio 2023 (si vedano docc. 20,21,22 fatture prodotte dalla Convenuta)” e li ha rivenduti ad un concessionario IVECO, la SVRA Spa, nei mesi di luglio e agosto 2023 con il notevole margine di guadagno” (così la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. di parte attrice). Certamente la circostanza che la società concedente e la società terza acquirente possano avere degli elementi di collegamento tra di loro non appare dirimente;
si tratta di circostanza in sé neutra. Potrebbe anzi essere vista come un vantaggio, in astratto e da un certo punto di vista, per lo stesso utilizzatore;
ciò in quanto in tale modo la vendita del bene oggetto del contratto di leasing appare maggiormente certa e più rapida. Altro discorso e se ciò non si presta a qualche forma di elusione in danno di parte utilizzatrice (cfr. per una problematica in parte analoga il celebre caso Cass. n. Per_1
3775/1994).
In diritto, occorre osservare che una volta sancito il valore del bene ai sensi del comma 139 cit., primi due periodi, la procedura di vendita ai sensi del comma 139 cit. deve operare rispettando (tra l'altro) l'esigenza di celerità, che si traduce in un'esigenza di c.d. pronto realizzo;
in concreto, ciò significa la possibilità di un distacco dal valore di mercato del bene in misura significativa, atteso che ciò che appare preminente è l'esigenza di celerità nella liquidazione del bene (ciò si traduce per es., nel caso di leasing immobiliare, nella possibilità di “scontare” in misure percentuali significative): in pochi mesi pagina 4 di 7 o, al massimo, un anno. Se tuttavia si dovesse ritenere che non bisogna avere riguardo, non almeno in maniera preminente, al prezzo di pronto realizzo del bene (tenuto conto che la norma impone, tra le altre modalità, anche quella di trasparenza e pubblicità), occorre allora sottolineare il fatto che la legge non attribuisce all'utilizzatore il diritto al valore di mercato del bene. Quest'ultimo può essere ideale base di avvio di una trattativa, ma ciò che conta in definitiva è l'individuazione del “migliore offerente possibile”, senza riguardo (o almeno: non in modo imprescindibile) alla stima del valore di mercato, che costituisce pure sempre un'approssimazione. Ciò peraltro giustifica il fatto che l'utilizzatore, così come possa incamerare un maggiore valore rispetto all'ideale prezzo di mercato del bene, debba farsi carico del minore prezzo di realizzo concretamente riscontrato.
Poste le premesse svolte, in fatto e in diritto, si osserva anzitutto che non pare possibile svolgere una c.t.u. sul valore dei beni, tenuto conto che gli stessi sono ormai in possesso di terzi e che è verosimile che il loro stato di fatto sia anche significativamente cambiato rispetto al momento in cui sono stati alienati. La perizia dovrebbe quindi essere di natura documentale e dovrebbe tenere conto delle circostanze allegate, e non contestate, da parte convenuta. Va da sé tuttavia che una simile perizia sconterebbe limiti abbastanza evidenti in punto di attendibilità dei suoi esiti, dato l'esiguità e, verrebbe da dire, l'esilità dei suoi presupposti.
Va svolta allora qualche osservazione. I beni restituiti alla concedente sono stati immessi, in sostanza, in una sorta di filiera;
la vendita è avvenuta a favore di Iveco S.p.a., facente parte di un gruppo (in senso atecnico) più ampio (la carta intestata della fattura riporta, sopra la denominazione
[...]
, i.e. l'odierna convenuta, la scritta, in carattere ben più evidenti, “Iveco Controparte_1 capital”). Per effetto di tale circostanza, si può presumere che i beni abbiano acquistato valore;
è infatti verosimile che i veicoli restituiti, nei limiti del possibile e del conveniente, siano stati rimessi a nuovo e venduti a un prezzo che abbia tenuto conto di tale, sostanziale, valore aggiunto, possibile in ragione delle c.d. sinergie tra le imprese del gruppo. Di per sé quindi il fatto che il bene sia stato acquistato presso la concedente, una volta rientrata nella disponibilità degli stessi, da una società del medesimo gruppo, per essere rivenduto a un terzo a un prezzo superiore, non è prova del fatto che la prima vendita sia avvenuta in danno o per eludere il divieto di vendere sottocosto, derivante dall'art. 1375 c.c. e operante a tutela delle ragioni dell'utilizzatore (il quale incamera infatti il valore del bene). Esiste una ratio economica che giustifica tali circostanze (1), e ne è riprova il fatto che i beni restituiti siano stati poi rivenduti a terzi subacquirenti (tramite Iveco s.p.a., prima acquirente dall'odierna convenuta) a prezzi alquanto incrementati rispetto a quelli di acquisto (un primo rimorchio, venduto a Iveco s.p.a. l'1.6.2023 a € 8680,00, è stato rivenduto a € 12.200,00 in data 5.10.2023; una motrice, venduta il 6.7.2023 a €
pagina 5 di 7 36.178,00, è stata alienata nuovamente il 10.7.2023 – ossia a soli quattro giorni di distanza – a € 46.970,00; un trattore stradale, venduto il 26.6.2023 a € 28.754,00, è stato ricollocato il 7.8.2023 a € 37.210,00; un secondo rimorchio, venduto a € 8.180,00 il 3.7.2023 è stato ricollocato a € 19.2.2024 a Con
€ 29.500,00. Cfr. in tale senso le fatture di vendita da a Iveco e i certificati del P.r.a., in prima memoria di parte attrice). Partire dal prezzo di vendita al terzo subacquirente per argomentare che a monte vi è stata una vendita sottocosto tralascia di considerare la possibilità che il bene sia pervenuto al terzo in condizioni diverse da quelle in cui è stato restituito, e tale possibilità è ben presumibile se si considera la natura del primo acquirente (ossia un produttore di veicoli) e il fatto che i beni siano stati periziati proprio mettendo in evidenza i costi dei lavori da svolgere allo scopo di venderli al meglio.
Piuttosto, nell'ottica dell'utilizzatore occorre sottolineare che i beni sono stati restituiti dopo l'aprile del 2023 (cfr. atto di citazione) e rivenduti a Iveco s.p.a. nel giro di due/tre mesi (cfr. le fatture di vendita). Soprattutto, i beni sono stati venduti esattamente allo stesso prezzo indicato nelle perizie svolte dal terzo valutatore, CP_5
Ora, si ripete, ciò aveva e ha avuto senz'altro una logica finanziaria, ma non si può dire che sia avvenuto nel rispetto dei criteri di trasparenza e pubblicità tali da consentire l'individuazione del migliore offerente possibile (ancorché sia stato assolto l'obbligo di informazione del venditore, previsto dall'ultimo periodo del comma 139 cit.). Non è possibile essere sicuri che, laddove i beni fossero stati offerti sul mercato tramite un'adeguata pubblicità, gli stessi non avrebbero potuto essere rivenduti a un prezzo più conveniente per l'utilizzatore. E se pure una simile modalità di vendita potrebbe apparire meno conveniente nell'ottica del concedente (si pensi ai costi per la ricerca di un contraente – peraltro da questo punto di vista non appare inverosimile la possibilità del concedente di attingere ai data base delle società del gruppo relativi ai clienti finali, acquirenti di beni simili a quelli formanti oggetto del presente giudizio – , per la trattativa, oltre ai rischi che derivano dal contrarre con un soggetto estraneo alla sfera del gruppo), va da sé che si tratta di circostanza assolutamente irrilevante dal punto di vista della legge. Ciò premesso, ne consegue un risarcimento del danno in capo a parte utilizzatrice, che deve essere quantificato sulla base del maggiore valore al quale i beni avrebbero potuto essere venduti se fossero stati rispettati i suddetti criteri. Si entra nel campo dell'ipotetico, sia per quanto emerge dalla pluralità di prezzi emergenti dalle fatture di vendita, di rivendita, nonché dai listini, sia per il fatto che nulla è certo sul se e sul quando il bene sarebbe stato venduto;
ciò comporta in una certa misura l'inevitabilità di applicare in via residuale l'art. 1226 c.c.; parte attrice ha prodotto una serie di documenti che costituiscono quantomeno un principio di prova, benché se ne siano già stati sottolineati (supra) i limiti. Conviene quindi fare riferimento ai rimorchi (rispetto ai quali i listini prodotti non denotano variazioni di valore particolarmente significative) nella misura di un maggiore somma pari a € 1000,00 l'uno; per quanto riguardo il trattore stradale modello TR (venduto il 26.6.2023 a € 28.754,00, ricollocato il 7.8.2023 a € 37.210,00), pare congruo un riconoscimento di € 5.000,00 (l'utilizzatore ha prodotto delle offerte di vendita che spaziano da € 40.000,00 a € 67.000,00: a riprova della non piena attendibilità del contenuto dei documenti); per quanto riguarda la motrice (venduta il 6.7.2023 a € 36.178,00, è alienata il 10.7.2023 a € 46.970,00), pare congruo riconoscere € 6.000,00 all'utilizzatore (che ha prodotto un'offerta di vendita a € 42.000,00 per un bene come nuovo). Il totale è di 13.000,00. Per l'effetto il decreto ingiuntivo deve essere revocato, posto che il credito azionato deve essere ridotto a € (60.961,42 – 13.000,00=) 47.961,42 in linea capitale;
gli interessi di cui all'art. 8 delle condizioni generali di ciascun singolo contratto, decorrenti dalla vendita dei beni per ciascun pagina 6 di 7 contratto (e quindi dal 3.7.2023 per il contratto A1B81654, dal 26.6.2023 per il contratto A1A73056 e dall'1.6.2203 per il contratto A1A37896); gli interessi sono calcolati sulla somma capitale dovuta per ciascun contratto tenendo conto delle maggiori somme riconosciute all'utilizzatore (da portarsi in diminuzione della somma capitale allegata da parte convenuta). Spese pari a € 5.000,00, avuto riguardo alla relativa semplicità della causa e alla natura documentale della stessa;
spese generali 15% e c.p.a. (non anche i.v.a. essendo parte ricorrente soggetto passivo d'imposta che in tale qualità già porta a credito l'i.v.a. esposta in fattura dal suo patrocinante).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta REVOCA Il decreto ingiuntivo n. 6088/2024 emesso da questo tribunale CONDANNA al pagamento in favore di di € 47.961,42 in linea Parte_1 Controparte_1 capitale, oltre interessi come specificato in motivazione, nonché di € 5.000,00 oltre spese generali 15% e c.p.a. Milano, 14 gennaio 2025 Il Giudice dott. Claudio Antonio Tranquillo
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Da questo punto di vista, la differenza rispetto al famoso caso deciso da Cass. n. 3775/1994, è Per_1 evidente;
l concessionario delle commercializzazione delle acque del comune, mediante la CP_4 traslazione dell'aumento del prezzo, più che raddoppiato, nella fase di distribuzione della merce attraverso società appartenenti allo stesso gruppo di cui faceva parte, aveva conseguito il doppio vantaggio di impedire scorrettamente l'adeguamento del canone dovuto al comune dall' che vendeva le acque alle società CP_4 distributrici a un prezzo bloccato, e di lucrare ugualmente sulle vendite, che avvenivano a un prezzo rivalutato).
Ciò è stato ritenuto integrante una violazione dell'art. 1375 c.c. Ora, appare ictu oculi difficile che il passaggio dall'Ente alle società distributrici fosse idoneo a “creare valore”, anche in ragione della semplicità del Per_1 bene. Altro discorso, ovviamente, riguarda invece il caso in cui vengano in rilievo beni come quelli in esame.