CA
Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/05/2025, n. 2204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2204 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE III^ CIVILE in composizione collegiale, nelle persone di
Dott. Michele Caccese Presidente
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Consigliere
Dott. Fernando Amoroso Giudice Ausiliario Rel./Est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero 5544/2022 del ruolo generale, promossa da
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F.: ), rappresentati e difesi Parte_2 C.F._2
dall'Avv. Marisa De Quattro (C.F.: ), presso il C.F._3
cui studio, in Vairano Scalo, alla Via S.S. Cosma e Damiano, n. 13, sono elettivamente domiciliati;
APPELLANTI contro
(C.F.: ), con l'assistenza Controparte_1 C.F._4
del Curatore, , nato a [...] il [...], Controparte_1
nominato con provvedimento del Tribunale di Grosseto in data
05.11.2007, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Giacomo De
Cesaris (C.F.: ), presso il cui indirizzo PEC: C.F._5
, sono Email_1
elettivamente domiciliati;
APPELLATO avverso la sentenza n. 1945/2022 del G.U. del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, pubblicata in data 23.05.2022 e non notificata.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. È impugnata, con atto notificato il 21.12.2022, la sentenza evidenziata in epigrafe, con la quale il G.U. del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, adito dall'odierno appellato, in accoglimento della domanda attorea, ha annullato, ex art. 428, secondo comma, c.c.,
l'atto pubblico di compravendita immobiliare, con il quale il CP_1
ebbe a cedere ai convenuti un terreno, per il prezzo Pt_1
dichiarato nel rogito in complessivi € 8.500,00.
2. Con il gravame, gli appellanti, in estrema sintesi, reiterano le difese articolate nel giudizio a quo, contestando la sussistenza di un evidente stato di incapacità naturale dell'alienante al momento della stipula
(22.01.2005), anche perché non rilevato dall'Ufficiale rogante.
Affermano la congruità del reale prezzo di acquisto (pari ad €
16.500,00, in luogo di quello dichiarato nel rogito e pari ad € 8.500,00), in linea con l'effettivo stato del terreno, in totale stato di abbandono e con accesso pregiudizievole. Lamentano erroneo rigetto della domanda riconvenzionale, diretta alla ripetizione del (reale) prezzo di acquisto del terreno.
2.1. Ha resistito l'appellato, che si è costituito in giudizio a mezzo dell'omonimo Curatore, all'uopo nominato dal Giudice Tutelare del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Vinte le spese del grado.
2.2. All'udienza del 19.03.2025, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti costituite, la causa veniva introitata a sentenza, con assegnazione dei termini (ridotti: 20 gg. + 20 gg.) di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche. 3. Il primo motivo, quando non inammissibile, risulta senz'altro infondato.
3.1. Il Tribunale, con l'ordito motivazionale della sentenza impugnata, ha evidenziato i plurimi indizi rivelatori dell'incapacità naturale in cui versava l'alienante al momento della compravendita:
a) la pendenza, da oltre due anni precedenti la stipula, del procedimento di inabilitazione del , conclusosi con la relativa CP_1
declaratoria, sulla scorta degli esiti peritali, acquisiti nel corso del precedente grado;
b) nella “copia lista di leva del Comune di Marzano Appio anno 1967, con riferimento alla delibera adottata dal Consiglio di Leva del Distretto
Militare di Caserta il 21 novembre 1985”, il risultava CP_1
riformato per bradi psichismo;
c) la “Commissione Invalidi Civili Azienda USL n. 9 di Grosseto” aveva espresso, nell'accertamento di prima istanza degli stati di invalidità civile delle condizioni visive e di sordomutismo del 7 aprile 2006, la diagnosi di oligofrenia lieve con compromissione dei rapporti sociali;
d) il “verbale dei Carabinieri di Piedimonte Matese del 29/04/2006 di cui si dà atto che era stato trovato dopo essere Controparte_1
scomparso il giorno prima in evidente stato confusionale”;
e) le univoche dichiarazioni testimoniali di Testimone_1
commercialista; di medico di famiglia del Testimone_2
; del parroco di Vairano Scalo, (che CP_1 Persona_2
aveva rifiutato di celebrare il matrimonio tra il Valentino e tale
[...]
, attese le condizioni psichiche in cui versava il primo, Per_3
incapace di contrarre consapevolmente il sacramento) “confermano lo stato di palese incapacità del ” (V. pag. 4 della sentenza CP_1
impugnata). 3.2. A fronte di siffatta mole di indizi, univoci e concordanti, gli appellanti, con un primo profilo di censura, si limitano ad opporre:
a) l'intervento postumo, solo un anno dopo la stipula della compravendita, della declaratoria di inabilitazione;
b) il conseguimento del titolo di studio di istruzione secondaria superiore non consentiva agli acquirenti di dubitare sulle reali capacità del . CP_1
3.3. Trattasi, all'evidenza, di sterili eccezioni, di certo inidonee a minare l'ordito motivazionale posto alla base della sentenza impugnata.
Ed invero, di assoluta irrilevanza è la data in cui è sopraggiunta la formale declaratoria di inabilitazione, dal momento che lo stato di incapacità naturale prescinde dalla declaratoria o meno dello stato invalidante.
Quanto al titolo di studio, mette conto precisare che sullo stato psichico accusato dal non influisce di certo il titolo di studio, CP_1
senz'altro non incompatibile con il tipo di patologia.
4. Del pari, infondato è il secondo profilo di censura, con il quale gli appellanti insistono sulla congruità del prezzo di acquisto, che sarebbe stato versato in favore del ed indicato in complessivi € CP_1
16.500,00.
4.1. Il Tribunale ha ritenuto che, quand'anche si volesse aderire alla tesi del prezzo reale in luogo di quello dichiarato in rogito, lo stesso risultava, in ogni caso, di gran lunga inferiore al valore accertato (al momento della compravendita) dal CTU nominato nel corso dell'istruttoria del giudizio a quo, e pari ad oltre 40 mila euro.
4.2. Sul punto, parte appellante omette di prendere posizione, avendo affidato il motivo di gravame al solo rilievo dello stato in cui versava il terreno al momento dell'acquisto, incolto e con accesso pregiudizievole, trascurando, tuttavia, che il CTU aveva cristallizzato il valore del cespite al momento della compravendita.
4.3. Rimane comunque fermo che la giurisprudenza di legittimità ha, anche di recente, ribadito che, ai fini dell'annullamento del contratto per incapacità di intendere e di volere, ai sensi dell'articolo 428, comma 2, c.c., non è richiesta, a differenza dell'ipotesi del comma 1, la sussistenza di un grave pregiudizio, che, invece, costituisce indizio rivelatore dell'essenziale requisito della malafede dell'altro contraente
(Cass. n. 29962/2022).
5. Inammissibile è, da ultimo, il profilo di censura, con il quale parte appellante ha inteso porre in discussione il rigetto della domanda riconvenzionale, diretta alla condanna del alla ripetizione del CP_1
prezzo di acquisto, che sarebbe stato versato dai Pt_1
Ed invero, le ragioni che hanno condotto il Tribunale al rigetto della domanda, contrariamente al denunciato deficit motivazionale, sono ben esplicitate nell'ordito motivazionale della sentenza impugnata:
“L'azione volta ad ottenere la restituzione di quanto pagato in esecuzione di contratto nullo, annullato o risolto è quella di ripetizione di indebito oggettivo ex art.2033 cc. In base alla suddetta norma, tra
l'altro, chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto a ripetere ciò che ha pagato. Le disposizioni codicistiche in tema di ripetizione dell'indebito vanno coordinate nel caso in esame con l'art.1443 cc in base a cui se un contratto è annullato per incapacità di uno dei contraenti questi non è tenuto a restituire all'altro la prestazione ricevuta se non nei limiti in cui è stata rivolta a suo vantaggio. A tal proposito non si può non considerare che in ragione Controparte_1
della descritta patologia da cui risulta affetto non era autonomo nella gestione per-sonale e patrimoniale e pertanto non può definirsi beneficiario in concreto del corrispettivo del contratto di compravendita de quo. Quindi non può dirsi che la prestazione ricevuta è stata rivolta
a vantaggio dell'attore . Del resto dalle prove Controparte_1
testimoniali e documentali, risulta che i suoceri e in parti-colare la suocera gestivano in concreto il patrimonio dell'odierno attore” (V. pag.
5 della sentenza impugnata).
6. L'appello è, dunque, rigettato e a tanto fa seguito la condanna degli appellanti, in solido tra loro, alle spese del presente grado, che, tenuto conto del valore della controversia (da individuarsi, ai sensi dell'art. 10
c.p.c., in € 16.500,00), dell'attività svolta dai procuratori delle parti (con esclusione della fase istruttoria in senso stretto) e dei parametri (medi) di cui al D.M. n. 147/2022, si liquidano come da dispositivo.
7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, inserito dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, trattandosi di gravame proposto dopo il 30.01.2013, sussistono i presupposti dell'obbligo di versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto notificato il 21.12.2022, da e nei confronti di Parte_1 Parte_2
, avverso la sentenza n. 1945/2022 del G.U. del Controparte_1
Tribunale di Santa Maria di Capua Vetere, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado, che liquida in complessivi € 4.888,00, oltre rimborso spese forfettario al 15%, Cassa
Avv.ti ed IVA, se dovuta;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, trattandosi di gravame proposto dopo il 30.01.2013, dichiara la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio del 29.04.2025.
Il Giudice Ausiliario Est. Il Presidente
Dott. Fernando Amoroso Dott. Michele Caccese