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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 23/06/2025, n. 2439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2439 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14241/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Sezione specializzata in materia di Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Rana Presidente Relatore dott. Raffaella Simone Giudice dott. Assunta Napoliello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14241/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MORAMARCO Parte_1 C.F._1
GIOVANNI, elettivamente domiciliato in VIA ROMA N. 4 70022 ALTAMURA ITALIA presso il difensore avv. MORAMARCO GIOVANNI
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PATRONI GRIFFI UGO e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. CICCARELLA GIOVANNA ( ) P.ZZA LUIGI DI SAVOIA 41/A C.F._2
70121 BARI;
( ) VIA ASSISI N 7 ALTAMURA;
, Controparte_2 C.F._3 elettivamente domiciliato in PIAZZA LUIGI DI SAVOIA 41/A 70100 BARI presso il difensore avv. PATRONI GRIFFI UGO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 05.11.2020 (notificato a mezzo pec in data 05.11.2020) il sig.
[...] citava in giudizio dinanzi il Tribunale di Bari – Sezione Specializzata in Materia di Impresa, Pt_1 la ai fine di sentir: << 1) ACCERTARE e DICHIARARE, per tutti i motivi esposti, la Controparte_1 inesistenza e/o la nullità e/o l'invalidità e/o l'annullamento della delibera dell'Assemblea dei Soci della del 08.08.2020 di approvazione del bilancio dell'esercizio al 31.12.2019 e/o di ogni Controparte_1 altra statuizione;
2) ORDINARE, la revoca della pubblicazione del bilancio dell'esercizio al 31.12.2019 dal Registro delle Imprese >>.
Con comparsa di costituzione e risposta del 05.02.2021, si costituiva in giudizio la Controparte_1 chiedendo il rigetto delle domande proposte da parte attrice. Acquisiti documenti, la causa passava in decisione.
La domanda è fondata. L'odierno attore, titolare del 50% delle quote societarie, assume che: In data 31.07.2020, l'Amministratore Unico della ha convocato l'assemblea dei soci per Controparte_1 il giorno 08.08.2020 per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno: << 1) Relazione dell'Amministratore unico sulle attività sociali;
2) Esame ed approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2019 e della Relazione sulla Gestione;
3) Relazione informativa dell'Amministratore unico sulla nomina del Revisore;
4) Delibere inerenti e conseguenti >> . In data 08.08.2020, alle ore 09:30, presso la sede della si è riunita l'Assemblea dei soci per discutere e deliberare sui punti Controparte_1 all'ordine del girono di cui alla convocazione del 31.07.2020. In ordine << all'esame ed approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2019 e della relazione sulla gestione >>, l'attore, dopo l'illustrazione da parte del Presidente del bilancio di esercizio, ha avanzato numerose contestazioni al progetto di bilancio sottoposto dall'Amministratore Unico, giusta dichiarazione di voto a Persona_1 firma dell'odierno attore: tali contestazioni sono rimaste prive di qualsivoglia riscontro, in quanto l'Amministratore non ha fornito informazioni e/o i chiarimenti in merito. Sempre secondo l'attore il presidente dell'assemblea – pur in assenza del quorum deliberativo – stante il voto favorevole del socio ed il voto contrario del socio. dichiarava che l'Assemblea Persona_1 Parte_1 approvava il bilancio al 31.12.2019 in ogni sua componente. Assume inoltre parte attrice che l'art. 17 dello Statuto della prescrive che: << Le Controparte_1 decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale e possono essere adottate con deliberazione assembleare, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dai soci >>, laddove le quote sociali sono distribuite a metà tra l'attore ed il , che è anche A.U.: in pratica il quorum deliberativo Persona_1 dell'assemblea dei soci richiesto dallo statuto della sarebbe pari al 50,01 % del capitale Controparte_1 sociale. Ebbene, al riguardo la convenuta assume che avendo dato espressamente atto l'amministratore del voto contrario espresso dal socio al 50%, , non poteva che seguire la mancata approvazione Parte_1
e solo per malaugurato errore materiale mancava l'inserimento a verbale dell'avverbio “NON” e del resto il rappresentante del socio sottoscriveva il verbale senza nulla eccepire e la Parte_1 delibera non era nemmeno iscritta nel registro imprese.
Tutto ciò premesso, non pare revocabile in dubbio che una siffatta deliberazione, come nel caso di specie, proveniente da un'assemblea formata da soggetti legittimati ad assumerla e conclusasi con la proclamazione del risultato, è certamente un atto giuridico venuto ad esistenza.
Né prospettare un indimostrato errore materiale, che certo non può essere provato con ragionamenti puramente indiziari, può far venir meno l'interesse del socio ad impugnare la delibera, tanto più che nell'atto introduttivo sono stati esposti specificamente i motivi di merito sottesi al voto contrario e poi alla impugnazione.
pagina 2 di 3 D'altra parte qualora l'odierna parte attrice non avesse impugnato nel termine di decadenza di novanta giorni la delibera per cui è causa ai sensi dell'art. 2479 ter c.c., la società avrebbe ritenuto valida ed efficace la suddetta deliberazione, nonostante la indubitabile violazione del quorum deliberativo.
Assume la difesa di parte convenuta che l'amministratore ha nuovamente sottoposto all'approvazione dell'assemblea il bilancio chiuso al 31.12.2019. Tanto risulta dal verbale del 14 aprile 2022 prodotto con la comparsa conclusionale perché documento formatosi dopo lo spirare dei termini di cui all'art. 183 c.p.c. Risulta altresì dal medesimo verbale che nell'adunanza del 14 aprile 2022, il socio/amministratore era l'unico presente e che il bilancio 2019 è stato approvato. Persona_1
Senonchè trattasi di documento non utilizzabile in quanto depositato dopo la precisazione delle conclusioni come eccepito da parte attrice. La domanda va pertanto accolta e va disposta la revoca della eventuale iscrizione nel registro delle imprese.
Le spese di lite, liquidate come appresso, seguono la soccombenza.
Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 903,00
Fase decisionale, valore medio: € 2.905,00
€ 6.713,00
Riduzione del 30 % su € 6.713,00 per assenza di
€ -2.013,90 specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4)
Compenso al netto delle riduzioni € 4.699,10
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCERTA e DICHIARA l'annullamento della delibera dell'Assemblea dei Soci della Controparte_1 del 08.08.2020 di approvazione del bilancio dell'esercizio al 31.12.2019;
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 1063,00 per esborsi ed € 4699,10 per compensi, oltre r.s.g. 15% i.v.a., c.p.a.
Bari, 23 giugno 2025
Il Presidente est. dott. Giuseppe Rana
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Sezione specializzata in materia di Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Rana Presidente Relatore dott. Raffaella Simone Giudice dott. Assunta Napoliello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14241/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MORAMARCO Parte_1 C.F._1
GIOVANNI, elettivamente domiciliato in VIA ROMA N. 4 70022 ALTAMURA ITALIA presso il difensore avv. MORAMARCO GIOVANNI
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PATRONI GRIFFI UGO e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. CICCARELLA GIOVANNA ( ) P.ZZA LUIGI DI SAVOIA 41/A C.F._2
70121 BARI;
( ) VIA ASSISI N 7 ALTAMURA;
, Controparte_2 C.F._3 elettivamente domiciliato in PIAZZA LUIGI DI SAVOIA 41/A 70100 BARI presso il difensore avv. PATRONI GRIFFI UGO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 05.11.2020 (notificato a mezzo pec in data 05.11.2020) il sig.
[...] citava in giudizio dinanzi il Tribunale di Bari – Sezione Specializzata in Materia di Impresa, Pt_1 la ai fine di sentir: << 1) ACCERTARE e DICHIARARE, per tutti i motivi esposti, la Controparte_1 inesistenza e/o la nullità e/o l'invalidità e/o l'annullamento della delibera dell'Assemblea dei Soci della del 08.08.2020 di approvazione del bilancio dell'esercizio al 31.12.2019 e/o di ogni Controparte_1 altra statuizione;
2) ORDINARE, la revoca della pubblicazione del bilancio dell'esercizio al 31.12.2019 dal Registro delle Imprese >>.
Con comparsa di costituzione e risposta del 05.02.2021, si costituiva in giudizio la Controparte_1 chiedendo il rigetto delle domande proposte da parte attrice. Acquisiti documenti, la causa passava in decisione.
La domanda è fondata. L'odierno attore, titolare del 50% delle quote societarie, assume che: In data 31.07.2020, l'Amministratore Unico della ha convocato l'assemblea dei soci per Controparte_1 il giorno 08.08.2020 per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno: << 1) Relazione dell'Amministratore unico sulle attività sociali;
2) Esame ed approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2019 e della Relazione sulla Gestione;
3) Relazione informativa dell'Amministratore unico sulla nomina del Revisore;
4) Delibere inerenti e conseguenti >> . In data 08.08.2020, alle ore 09:30, presso la sede della si è riunita l'Assemblea dei soci per discutere e deliberare sui punti Controparte_1 all'ordine del girono di cui alla convocazione del 31.07.2020. In ordine << all'esame ed approvazione del Bilancio di esercizio al 31.12.2019 e della relazione sulla gestione >>, l'attore, dopo l'illustrazione da parte del Presidente del bilancio di esercizio, ha avanzato numerose contestazioni al progetto di bilancio sottoposto dall'Amministratore Unico, giusta dichiarazione di voto a Persona_1 firma dell'odierno attore: tali contestazioni sono rimaste prive di qualsivoglia riscontro, in quanto l'Amministratore non ha fornito informazioni e/o i chiarimenti in merito. Sempre secondo l'attore il presidente dell'assemblea – pur in assenza del quorum deliberativo – stante il voto favorevole del socio ed il voto contrario del socio. dichiarava che l'Assemblea Persona_1 Parte_1 approvava il bilancio al 31.12.2019 in ogni sua componente. Assume inoltre parte attrice che l'art. 17 dello Statuto della prescrive che: << Le Controparte_1 decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale e possono essere adottate con deliberazione assembleare, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dai soci >>, laddove le quote sociali sono distribuite a metà tra l'attore ed il , che è anche A.U.: in pratica il quorum deliberativo Persona_1 dell'assemblea dei soci richiesto dallo statuto della sarebbe pari al 50,01 % del capitale Controparte_1 sociale. Ebbene, al riguardo la convenuta assume che avendo dato espressamente atto l'amministratore del voto contrario espresso dal socio al 50%, , non poteva che seguire la mancata approvazione Parte_1
e solo per malaugurato errore materiale mancava l'inserimento a verbale dell'avverbio “NON” e del resto il rappresentante del socio sottoscriveva il verbale senza nulla eccepire e la Parte_1 delibera non era nemmeno iscritta nel registro imprese.
Tutto ciò premesso, non pare revocabile in dubbio che una siffatta deliberazione, come nel caso di specie, proveniente da un'assemblea formata da soggetti legittimati ad assumerla e conclusasi con la proclamazione del risultato, è certamente un atto giuridico venuto ad esistenza.
Né prospettare un indimostrato errore materiale, che certo non può essere provato con ragionamenti puramente indiziari, può far venir meno l'interesse del socio ad impugnare la delibera, tanto più che nell'atto introduttivo sono stati esposti specificamente i motivi di merito sottesi al voto contrario e poi alla impugnazione.
pagina 2 di 3 D'altra parte qualora l'odierna parte attrice non avesse impugnato nel termine di decadenza di novanta giorni la delibera per cui è causa ai sensi dell'art. 2479 ter c.c., la società avrebbe ritenuto valida ed efficace la suddetta deliberazione, nonostante la indubitabile violazione del quorum deliberativo.
Assume la difesa di parte convenuta che l'amministratore ha nuovamente sottoposto all'approvazione dell'assemblea il bilancio chiuso al 31.12.2019. Tanto risulta dal verbale del 14 aprile 2022 prodotto con la comparsa conclusionale perché documento formatosi dopo lo spirare dei termini di cui all'art. 183 c.p.c. Risulta altresì dal medesimo verbale che nell'adunanza del 14 aprile 2022, il socio/amministratore era l'unico presente e che il bilancio 2019 è stato approvato. Persona_1
Senonchè trattasi di documento non utilizzabile in quanto depositato dopo la precisazione delle conclusioni come eccepito da parte attrice. La domanda va pertanto accolta e va disposta la revoca della eventuale iscrizione nel registro delle imprese.
Le spese di lite, liquidate come appresso, seguono la soccombenza.
Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 903,00
Fase decisionale, valore medio: € 2.905,00
€ 6.713,00
Riduzione del 30 % su € 6.713,00 per assenza di
€ -2.013,90 specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4)
Compenso al netto delle riduzioni € 4.699,10
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCERTA e DICHIARA l'annullamento della delibera dell'Assemblea dei Soci della Controparte_1 del 08.08.2020 di approvazione del bilancio dell'esercizio al 31.12.2019;
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 1063,00 per esborsi ed € 4699,10 per compensi, oltre r.s.g. 15% i.v.a., c.p.a.
Bari, 23 giugno 2025
Il Presidente est. dott. Giuseppe Rana
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