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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/03/2025, n. 1359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1359 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1706/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] in data [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso gli avv.ti Giorgio Cordini e Alessandra Rago, rappresentanti e difensori ricorrente
e
, nata a [...] il [...] (c.f.: , elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliata presso l'avv. Giuseppe Maniglia, rappresentante e difensore resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione e divorzio ai sensi dell'artt. 473 bis.49 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: concordate come da note scritte depositate telematicamente il
24/3/2025 e il 25/3/2025 per l'udienza del 26/3/2025, svoltasi nelle forme dell'art. 127 ter
c.p.c., alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9/2/2024, , premettendo di aver Parte_1
1 contratto matrimonio civile con , in data 12/6/2015 a Cernusco sul Naviglio Controparte_1
(MI), e che da tale unione non erano nati figli, ha chiesto pronunciarsi la separazione giudiziale dei coniugi e, successivamente, lo scioglimento del matrimonio.
si è costituita in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e Controparte_1
chiedendo di dichiarare la separazione personale dal coniuge, con l'obbligo a carico di di corrisponderle un assegno di mantenimento di € 400,00 mensili. Parte_1
Anche la resistente ha formulato domanda di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., chiedendo, altresì, di porre a carico del marito l'obbligo di corrisponderle un assegno divorzile di € 300,00 mensili.
Scaduto il termine del 27/6/2024, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo in merito alle condizioni della separazione.
Quindi, con sentenza n. 3840/2024 dell'1-3/7/2024, il Tribunale ha pronunciato la separazione dei coniugi, omologando le condizioni dalle stesse concordate, e, con ordinanza di pari data, il giudizio è stato rimesso sul ruolo e rinviato per il tempo necessario alla trattazione della domanda di divorzio.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 26/3/2025 e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nella pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni dalle stesse concordate.
Ebbene, ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda, ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato;
• la separazione è stata pronunciata con sentenza di omologa n. 3840/2024, emessa da questo Tribunale in data 1-3/7/2024, passata in giudicato (cf. attestazione di cancelleria del
14/2/2025);
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio (cfr. all. 1 al deposito telematico del 10/3/2025), di seguito trasposte:
2 “Il sig. corrisponderà entro il giorno 5 di ogni mese alla sig.ra la somma mensile Parte_1 CP_1 di € 100,00 a titolo di assegno divorzile della stessa, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT”.
Le condizioni sopra riportate, non contrarie alla legge né all'ordine pubblico, possono essere poste alla base della decisione.
La domanda deve, pertanto, essere accolta.
Le spese del giudizio, infine, devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Cernusco sul
Naviglio (MI) il 12/6/2015 da , nato a [...] in data [...], Parte_1
e da , nata a [...] il [...], alle condizioni concordate dalle Controparte_1
parti;
b) dispone che questa sentenza al passaggio in giudicato, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00 (atto di matrimonio iscritto nel registro dello stato civile del comune di Cernusco sul Naviglio (MI) al n. 17, parte I, dell'anno
2015);
c) compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 26 marzo 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1706/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] in data [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso gli avv.ti Giorgio Cordini e Alessandra Rago, rappresentanti e difensori ricorrente
e
, nata a [...] il [...] (c.f.: , elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliata presso l'avv. Giuseppe Maniglia, rappresentante e difensore resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione e divorzio ai sensi dell'artt. 473 bis.49 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: concordate come da note scritte depositate telematicamente il
24/3/2025 e il 25/3/2025 per l'udienza del 26/3/2025, svoltasi nelle forme dell'art. 127 ter
c.p.c., alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9/2/2024, , premettendo di aver Parte_1
1 contratto matrimonio civile con , in data 12/6/2015 a Cernusco sul Naviglio Controparte_1
(MI), e che da tale unione non erano nati figli, ha chiesto pronunciarsi la separazione giudiziale dei coniugi e, successivamente, lo scioglimento del matrimonio.
si è costituita in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e Controparte_1
chiedendo di dichiarare la separazione personale dal coniuge, con l'obbligo a carico di di corrisponderle un assegno di mantenimento di € 400,00 mensili. Parte_1
Anche la resistente ha formulato domanda di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., chiedendo, altresì, di porre a carico del marito l'obbligo di corrisponderle un assegno divorzile di € 300,00 mensili.
Scaduto il termine del 27/6/2024, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo in merito alle condizioni della separazione.
Quindi, con sentenza n. 3840/2024 dell'1-3/7/2024, il Tribunale ha pronunciato la separazione dei coniugi, omologando le condizioni dalle stesse concordate, e, con ordinanza di pari data, il giudizio è stato rimesso sul ruolo e rinviato per il tempo necessario alla trattazione della domanda di divorzio.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 26/3/2025 e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nella pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni dalle stesse concordate.
Ebbene, ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda, ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato;
• la separazione è stata pronunciata con sentenza di omologa n. 3840/2024, emessa da questo Tribunale in data 1-3/7/2024, passata in giudicato (cf. attestazione di cancelleria del
14/2/2025);
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio (cfr. all. 1 al deposito telematico del 10/3/2025), di seguito trasposte:
2 “Il sig. corrisponderà entro il giorno 5 di ogni mese alla sig.ra la somma mensile Parte_1 CP_1 di € 100,00 a titolo di assegno divorzile della stessa, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT”.
Le condizioni sopra riportate, non contrarie alla legge né all'ordine pubblico, possono essere poste alla base della decisione.
La domanda deve, pertanto, essere accolta.
Le spese del giudizio, infine, devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Cernusco sul
Naviglio (MI) il 12/6/2015 da , nato a [...] in data [...], Parte_1
e da , nata a [...] il [...], alle condizioni concordate dalle Controparte_1
parti;
b) dispone che questa sentenza al passaggio in giudicato, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00 (atto di matrimonio iscritto nel registro dello stato civile del comune di Cernusco sul Naviglio (MI) al n. 17, parte I, dell'anno
2015);
c) compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 26 marzo 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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