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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 07/08/2025, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
AREA 5 - CONT/DIRITTI-REALI/LOCAZ/COND.
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Sammarco, all'esito dell'udienza del 10 luglio 2025, lette le note di trattazione scritta depositate dalla parte ricorrente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nella causa civile di I
Grado iscritta al n. r.g. 1820/2024 promossa da:
), rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Andrea Pagliani, presso il cui studio in Andria alla via Enrico De Nicola n. 6
è elettivamente domiciliata
RICORRENTE contro
( Controparte_1 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da note di trattazione scritta in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 7 Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 4 maggio 2024 la Parte_1 conveniva in giudizio , nella qualità di amministratore pro tempore Controparte_1 del sito in Andria alla Via Brunforte n. 43, premettendo che: Controparte_2
-aveva svolto attività manutentiva dell'impianto elevatore di proprietà del Condominio dello stabile sito in Andria alla Via Brunforte n. 43, amministrato da;
Controparte_1
- il si era reso inadempiente rispetto al pagamento di fatture commerciali CP_2 emesse dalla stessa società in ragione dell'attività svolta;
- a nulla erano valsi a tal fine i solleciti bonari indirizzati all'amministratore a mezzo legale in data 27 settembre 2022;
- pertanto, alla luce di ciò, aveva depositato ricorso per decreto ingiuntivo dinanzi al
Giudice di Pace di Andria ed ottenuto ingiunzione di pagamento nei confronti del moroso per la somma di euro 1.099,48, oltre rivalutazione monetaria ed CP_2 interessi oltre spese legali per euro 258,00 di cui euro 21,50 per spese ed euro
236,50,00 per onorari;
- non era stata proposta opposizione contro il predetto decreto, e dunque, lo stesso era divenuto esecutivo;
- il era rimasto inadempiente nonostante la notifica del precetto di CP_2 pagamento in data 20 novembre 2023;
- di talché, con successiva raccomandata del 13 dicembre 2023 aveva chiesto all'amministratore del Condominio a comunicargli, ai sensi del disposto dell'art. 63 disp. att. c.c., le generalità complete dei condomini morosi, nonché la quota millesimale da questi posseduta al fine di poter agire in esecutivis nei confronti degli stessi;
- a detta missiva non era seguito alcun riscontro da parte dell'amministratore;
- tale condotta aveva comportato l'impossibilità per la stessa società di attivarsi per porre in essere le azioni esecutive finalizzate al recupero del suo credito nei confronti dei condomini morosi.
pagina 2 di 7 Concludeva, quindi, chiedendo che venisse accertato l'inadempimento di
[...]
, amministratore del sito in Andria alla Via CP_1 Controparte_2
Brunforte n. 43, in ordine all'obbligo di cui all'art. 63 disp. att. c.c., e per l'effetto, che venisse ordinato allo stesso di comunicare le generalità dei condomini morosi in relazione al credito vantato.
Chiedeva, altresì, che venisse condannato, ai sensi dell'art. 614 bis Controparte_1
c.p.c., al pagamento della somma di euro 1.712,45, dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
, pur ritualmente citato, non si costituiva in giudizio, di talché, con Controparte_1 ordinanza del 24 febbraio 2024 ne veniva dichiarata la contumacia.
Istruita documentalmente la causa, il processo veniva rinviato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 10 luglio 2025 la cui trattazione veniva disposta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Depositate le note conclusive e le note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter del c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, la causa è stata decisa con deposito, fuori udienza, del presente provvedimento.
La domanda è fondata, e merita, pertanto, accoglimento.
La L. n. 220 del 2012, nel novellare l'art. 63 disp. att. c.p.c., ha previsto che l'amministratore è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.
Tale obbligo esula dagli obblighi interni al rapporto di mandato corrente tra amministratore e condomini, visto che l'amministratore è tenuto a fornire a un soggetto estraneo i nomi dei suoi stessi mandanti;
esso è espressione di un obbligo legale di cooperazione col terzo creditore posto direttamente in capo alla persona dell'amministratore, il cui immotivato rifiuto risulta essere contrario al canone della buona fede, dovendosi, a tale riguardo, intendersi un autonomo dovere giuridico pagina 3 di 7 espressione di un generale principio di solidarietà sociale, la cui costituzionalizzazione
è ormai pacifica.
Invero, il ritardo dell'amministratore nella comunicazione al terzo creditore dei dati dei condomini morosi è potenzialmente idoneo a causare un danno allo stesso creditore, per via del rallentamento provocato alla realizzazione coattiva delle sue ragioni.
Inoltre, l'obbligo di comunicazione previsto dal primo comma dell'art. 63 delle disp. att. c.c. è funzionale al rispetto da parte dei creditori dell'obbligo, fissato dal secondo comma della disposizione, di agire nei confronti dei condomini in regola con i pagamenti solo dopo avere inutilmente aggredito i condomini morosi (Cass. Civ., n.
1002/2025).
Dunque, seguendo la ratio della norma, da un lato il creditore è onerato di interpellare l'amministratore affinché fornisca l'elenco degli eventuali condomini non in regola con i pagamenti, al fine di evitare eccezioni da parte dei condomini circa la preventiva escussione dei condomini morosi, dall'altro l'amministratore ha l'onere di fornire al creditore l'elenco richiesto, in un'ottica di collaborazione oltre che per evitare di rendersi inadempiente rispetto a un proprio obbligo stabilito dalla legge;
dovere sancito, peraltro, non soltanto nell'interesse dei creditori, per consentire loro di agire a tutela delle proprie ragioni, ma anche degli stessi condomini virtuosi, perché possano poi invocare il beneficio di escussione di cui al secondo comma dell'art. 63 disp. att.
c.c. (Corte d'Appello, Napoli, n. 3561/2024).
Pertanto, per la corretta applicazione di tale istituto giuridico è necessaria la sussistenza di: a) un credito vantato dal terzo e rimasto ancora insoddisfatto;
b) condomini morosi, intendendosi per tali i partecipanti che non abbiano versato all'amministratore la propria quota di contribuzione alla spesa necessaria per il pagamento di quel terzo creditore.
pagina 4 di 7 Orbene, nel caso in esame, la sussistenza del credito vantato dalla società ricorrente emerge chiaramente dagli atti e, nello specifico, dal decreto ingiuntivo n. 631/2023 emesso dal Giudice di Pace di Andria in data 24 luglio 2023, con il quale al sito in Andria alla Via Brunforte n. 43 è stato ingiunto il Controparte_2 pagamento di € 1.099,48, oltre spese legali.
Inoltre, la società ricorrente, con missiva del 13 dicembre 2023, ha già richiesto all'amministratore di comunicare i nominativi dei condomini morosi.
Tuttavia, l'amministratore non ha ottemperato a tale richiesta, lasciando la missiva priva di riscontro, e dunque violando la disposizione di cui all'art. 63 disp. att. c.c., posta a salvaguardia dell'aspettativa di soddisfazione dei terzi titolari di crediti derivanti dalla gestione condominiale.
Da ciò discende, quindi, la valutazione di fondatezza della domanda, con il conseguente obbligo per l'amministratore di comunicare alla società ricorrente i dati dei condomini morosi.
È, del pari, meritevole di accoglimento la domanda di condanna ex art. 614 bis c.p.c. della parte resistente in favore della dell'importo di € 1.712,45 per ogni Parte_1 violazione successiva all'emissione della sentenza.
Il comportamento dell'amministratore sia prima (con l'omesso Controparte_1 riscontro della missiva del 27 settembre 2022) che nel corso del processo (con la mancata costituzione in giudizio) evidenzia la necessità di “fissare, ai sensi dell'art.
614 bis c.p.c., una somma a carico del condominio per l'eventuale ritardo nell'esecuzione della condanna, ex art.63 disp.att. cod.civ., a comunicare al creditore insoddisfatto i dati dei condòmini morosi in relazione al credito vantato e delle quote di debito singolarmente a loro carico sulla base delle tabelle millesimali” (si confronti, tra le tante, Tribunale Roma 01 febbraio 2017).
Tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione e di ogni altra circostanza utile (condotta dell'amministratore che ha tenuto un comportamento pagina 5 di 7 silente sin dal 27 settembre 2022) si ritiene congruo quantificare nella misura di €
1.712,45 la somma dovuta da per il ritardo che dovesse maturare Controparte_1 nella esecuzione del presente provvedimento, decorsi 7 giorni dalla relativa notifica.
La domanda avente ad oggetto la condanna di alla consegna delle Controparte_1 generalità (nome, cognome, data di nascita e luogo di residenza) dei condomini morosi del condominio di Via Brunforte n. 43 in relazione al decreto ingiuntivo emesso il 24 luglio 2023 dal Giudice di pace di Andria, unitamente alle quote millesimali da questi possedute va, pertanto, accolta, con contestuale condanna ex art. 614 bis c.p.c. al pagamento di € 1.712,45 per il ritardo che dovesse maturare nella esecuzione del presente provvedimento, decorsi 7 giorni dalla relativa notifica.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di e Controparte_1 liquidate in favore di in € 125,00 per spese borsuali ed in € 1.701,00 Parte_1 per compensi (applicate le tariffe medie ex D.M. 55/2014, così come modificato dal
D.M. 147/2022, in ragione della semplicità delle questione controverse, avuto riguardo allo scaglione di valore compreso da € 1.101,00 a € 5.200,00, non liquidata la fase istruttoria in quanto non svolta), oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, definitivamente pronunciando nel giudizio rg. n. 1820/2024 promosso dalla società nei confronti di , ogni Parte_1 Controparte_1 ulteriore domanda e/o eccezione disattesa, così dispone:
1)accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna a consegnare -entro Controparte_1 sette giorni dalla comunicazione della presente sentenza- alla delle Parte_1 generalità (nome, cognome, data di nascita e luogo di residenza) dei condomini morosi del condominio di Via Brunforte n. 43 in relazione al decreto ingiuntivo emesso il 24 luglio 2023 dal Giudice di pace di Andria, unitamente alle quote millesimali da questi possedute;
pagina 6 di 7 2) condanna, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., a versare alla Controparte_1 Parte_1
[... l'importo di € 1.712,45 per il ritardo che dovesse maturare nell'esecuzione del presente provvedimento, successivo al termine di 7 giorni di cui al punto 1);
3) condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite Controparte_1 Parte_1 che si liquidano in € 125,00 per spese borsuali ed in € 1.701,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP.
Sentenza resa all'esito dell'udienza svolta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Si comunichi con urgenza.
Trani, 7 agosto 2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Sammarco
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