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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 23/09/2025, n. 767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 767 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1729 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Damiano Dazzi - Presidente
2) Dott. Stefano Rago - Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli - Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nel procedimento n. R.G. 1729 /2025 vertente: TRA
( ), con Parte_1 Parte_2 C.F._1
I
- RICORRENTE CONTRO PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA;
- RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso regolarmente notificata al PM per gli affari civili di Reggio Emilia, ha chiesto l'autorizzazione a sottoporsi a Parte_1 trattamento chirurgico di adeguamento dei propri caratteri sessuali, nonché di rettificare l'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile, da femminile a maschile, cambiando nome L'attore ha rappresentato Pt_2 di vivere sin dall'infanzia una condizione psicologica di incongruenza dell'identità sessuale, che l'ha sempre spinto a percepirsi e a presentarsi all'esterno come uomo. Ha riferito di aver intrapreso, all'inizio del 2021, un percorso di transizione, psicodiagnostico, psicoterapeutico e comprensivo di una terapia ormonale, che ha determinato un miglioramento della propria qualità di vita. Le odierne domande sono dunque finalizzate a completare l'adeguamento dell'aspetto fisico e dello stato anagrafico all'identità acquisita.
2. Partendo dalla richiesta di autorizzazione all'intervento chirurgico, bisogna ricordare che la materia è regolata dall'art. 31, co. 4, d.lgs. 150/2011, secondo cui «quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato». Tale norma ha la funzione di bilanciare il diritto all'identità sessuale dell'individuo (oggi ricondotta agli artt. 3 e 32 Cost., nonché all'art. 8 CEDU;
cfr. Cort. cost. 221/2015) con i tradizionali limiti agli atti dispositivi sul proprio corpo (art. 5 c.c.), investendo l'autorità giudiziaria del compito di valutare che l'operazione abbia effettive finalità terapeutiche e che sia accettata dal soggetto con la dovuta consapevolezza. Ebbene, il Collegio ritiene che tale circostanza sia stata ampiamente provata nel caso in esame. L'attore ha infatti depositato documentazione idonea a dimostrare la sussistenza di una condizione di disforia di genere, rispetto al quale un intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali appare un rimedio terapeutico ed estetico idoneo a consentire la giusta armonia tra psiche e fisico. Ciò si rileva, in particolare, dalla diagnosi di incongruenza di genere della dott.ssa (doc. 1), dalle perizie delle endocrinologhe dott.ssa Per_1
e dott.ssa (doc. 2, 4 e 5) e dalla relazione psicologica in Per_2 Per_3 tta l'11/ dalla dott.ssa , psicologa e Per_4 psicoterapeuta presso lo Sportello APAG del GRUPPO TRANS APS di Bologna (doc. 3). Quest'ultima, in particolare, attesta che l'attore fin dall'infanzia non si riconosceva nel genere di appartenenza, sentendosi diverso dalle sue pari e obbligato a vivere in un ruolo che non gli apparteneva, prediligendo giochi, interessi e abbigliamento tipicamente maschili. Durante l'adolescenza è venuto a conoscenza dell'esperienza di altre persone transgender e ciò gli ha consentito di trovare una spiegazione a quanto provato (“ racconta Pt_2 di aver percepito i primi dubbi riguardo la sua identità di genere in età infantile, da bambino sentiva di avere qualcosa di diverso dalle sue pari, senza riuscire a spiegarselo. Riferisce di aver vissuto con molta sofferenza il contesto della scuola elementare a causa di compagni e docenti fino ad arrivare ad una bocciatura durante il quinto anno. All'età di 16 anni, venendo a conoscenza dell'esperienza di persone transgender, è riuscito finalmente a trovare una spiegazione a quanto provato e a percepirsi con più consapevolezza nel genere maschile”). La situazione è migliorata sensibilmente solo con l'inizio della somministrazione della terapia ormonale di affermazione di genere a partire dal 2022 (“A due anni dai primi colloqui, nello stesso periodo dell'inizio del Trattamento Ormonale Sostitutivo, ha manifestato una Pt_2 significativa diminuzione dei sintomi ini un netto miglioramento del tono umorale. Tali risultati di esito relativi a maggio 2022, quindi, possono essere intesi insieme come un outcome positivo del lavoro psicologico, e come riflesso di uno stato inizio del Trattamento Ormonale, che ha dato a la possibilità di vivere finalmente a pieno la propria Pt_2 identità di ge 0). La sua identità di genere maschile è inoltre riconosciuta da anni sia nell'ambiente domestico che in quello lavorativo (“Dal 2018 sono seguiti diversi coming out in cui si è presentato come persona Pt_2 transgender e ragazzo. Le prime rivelazioni sono avvenute con gli amici di scuola, poi con la famiglia, e in seguito anche con i compagni di università” p. 20 relazione;
“Attualmente lavora come assistente tecnico Pt_2 presso l'Università di Modena e Reggio Emilia, con carriera alias attiva dal mese di dicembre 2022.” p. 4 ricorso). L'attore ha dimostrato lucidità e consapevolezza rispetto alla propria condizione, maturando la piena volontà di continuare il trattamento ormonale sostitutivo e di adeguare i propri caratteri sessuali secondari al genere di elezione (doc. 8). Tutti questi elementi sono sufficienti per ritenere accertata la condizione di disforia di genere, e inducono a escludere la necessità di svolgere ulteriore istruttoria – anche in considerazione del fatto che è stata acquisita certificazione medica proveniente da una struttura pubblica – che risulterebbe superflua oltre che dannosa per lo stesso attore. La domanda di autorizzazione agli interventi chirurgici per la demolizione-ricostruzione dei caratteri sessuali primari può pertanto essere pienamente accolta.
3. Venendo all'altra richiesta, relativa alla rettifica dei registri di stato civile, bisogna ricordare che tale materia è disciplinata dall'art. 1 della legge n. 164/82 secondo cui «la rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali». La norma è oggi interpretata nel senso che la rettifica può essere disposta dal tribunale anche laddove, come nel caso per cui si procede, l'istante non si sia ancora sottoposto a un intervento chirurgico demolitorio- ricostruttivo degli organi sessuali (cfr. T. Roma 4/4/2017, T. Milano 10/4/2017; T. Reggio Emilia 23/11/2016). Ciò perché, secondo la più attuale interpretazione costituzionalmente orientata, la legge n. 164 del 1982 accoglie un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che viene conferito rilievo non più soltanto agli organi genitali esterni, ma anche a elementi di carattere psicologico e sociale, pertanto, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, il trattamento chirurgico costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali necessario alla rettificazione giudiziale del sesso (cfr. Cort. cost. 221/2015). Tale impostazione è oggi condivisa anche dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'interesse pubblico alla definizione certa dei generi, anche considerando le implicazioni che ne possono conseguire in ordine alle relazioni familiari e filiali, non richiede il sacrificio del diritto alla conservazione della propria integrità psicofisica sotto lo specifico profilo dell'obbligo dell'intervento chirurgico, ma l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale siano accertate in sede giudiziale (cfr. Cass. 15138/2015). Alla luce di tali orientamenti, pertanto, deve ritenersi che, a fronte di una domanda di rettifica del sesso, il giudice debba accertare che l'istante abbia acquisito pienamente l'identità di genere, anche prescindendo dall'avvenuta modifica dei caratteri sessuali primari. Viceversa, la rettifica non può essere consentita laddove il percorso di identificazione non sia completo e l'intervento chirurgico costituisca un passaggio indispensabile per consentire al soggetto di acquisire completamente la nuova identità sessuale. Ebbene, il Collegio ritiene che nel caso in esame parte attrice abbia fornito prova adeguata circa la compiuta acquisizione di un'identità sessuale maschile. La già menzionata documentazione prodotta attesta infatti la compiutezza del percorso svolto, nel corso del quale l'attore ha peraltro già modificato i propri caratteri sessuali secondari tramite trattamento ormonale. Alla luce di tali risultanze, e senza la necessità di ulteriore istruttoria, deve perciò escludersi che l'intervento chirurgico che ha chiesto di Pt_2 autorizzare rappresenti un passo necessario per l'acquisizione di una compiuta identità maschile. Al contrario, l'attore appare aver già del tutto acquisito tale identità, e l'eventuale operazione demolitorio-ricostruttiva dei caratteri sessuali avrà finalità soltanto estetiche. Pertanto, anche la domanda di rettificazione dell'attribuzione di sesso deve essere accolta. Va peraltro osservato che anche il PM non si è opposto all'accoglimento di entrambe le domande.
4. Per ciò che concerne le spese, il Collegio ritiene che la peculiarità dell'oggetto del procedimento e la mancata opposizione del convenuto giustifichino la non ripetibilità delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-accoglie la domanda e ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Cavriago (RE) di effettuare la rettificazione di attribuzione del sesso da femminile a maschile nei relativi registri, con il cambiamento del nome da a;
Pt_1 Pt_2
-autorizza parte attrice a sottoporsi agli interventi chirurgici richiesti;
-dichiara irripetibili le spese di lite.
Reggio Emilia, 23/09/2025
Il Presidente Damiano Dazzi Il Giudice Lorenzo Meoli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Damiano Dazzi - Presidente
2) Dott. Stefano Rago - Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli - Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nel procedimento n. R.G. 1729 /2025 vertente: TRA
( ), con Parte_1 Parte_2 C.F._1
I
- RICORRENTE CONTRO PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA;
- RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso regolarmente notificata al PM per gli affari civili di Reggio Emilia, ha chiesto l'autorizzazione a sottoporsi a Parte_1 trattamento chirurgico di adeguamento dei propri caratteri sessuali, nonché di rettificare l'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile, da femminile a maschile, cambiando nome L'attore ha rappresentato Pt_2 di vivere sin dall'infanzia una condizione psicologica di incongruenza dell'identità sessuale, che l'ha sempre spinto a percepirsi e a presentarsi all'esterno come uomo. Ha riferito di aver intrapreso, all'inizio del 2021, un percorso di transizione, psicodiagnostico, psicoterapeutico e comprensivo di una terapia ormonale, che ha determinato un miglioramento della propria qualità di vita. Le odierne domande sono dunque finalizzate a completare l'adeguamento dell'aspetto fisico e dello stato anagrafico all'identità acquisita.
2. Partendo dalla richiesta di autorizzazione all'intervento chirurgico, bisogna ricordare che la materia è regolata dall'art. 31, co. 4, d.lgs. 150/2011, secondo cui «quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato». Tale norma ha la funzione di bilanciare il diritto all'identità sessuale dell'individuo (oggi ricondotta agli artt. 3 e 32 Cost., nonché all'art. 8 CEDU;
cfr. Cort. cost. 221/2015) con i tradizionali limiti agli atti dispositivi sul proprio corpo (art. 5 c.c.), investendo l'autorità giudiziaria del compito di valutare che l'operazione abbia effettive finalità terapeutiche e che sia accettata dal soggetto con la dovuta consapevolezza. Ebbene, il Collegio ritiene che tale circostanza sia stata ampiamente provata nel caso in esame. L'attore ha infatti depositato documentazione idonea a dimostrare la sussistenza di una condizione di disforia di genere, rispetto al quale un intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali appare un rimedio terapeutico ed estetico idoneo a consentire la giusta armonia tra psiche e fisico. Ciò si rileva, in particolare, dalla diagnosi di incongruenza di genere della dott.ssa (doc. 1), dalle perizie delle endocrinologhe dott.ssa Per_1
e dott.ssa (doc. 2, 4 e 5) e dalla relazione psicologica in Per_2 Per_3 tta l'11/ dalla dott.ssa , psicologa e Per_4 psicoterapeuta presso lo Sportello APAG del GRUPPO TRANS APS di Bologna (doc. 3). Quest'ultima, in particolare, attesta che l'attore fin dall'infanzia non si riconosceva nel genere di appartenenza, sentendosi diverso dalle sue pari e obbligato a vivere in un ruolo che non gli apparteneva, prediligendo giochi, interessi e abbigliamento tipicamente maschili. Durante l'adolescenza è venuto a conoscenza dell'esperienza di altre persone transgender e ciò gli ha consentito di trovare una spiegazione a quanto provato (“ racconta Pt_2 di aver percepito i primi dubbi riguardo la sua identità di genere in età infantile, da bambino sentiva di avere qualcosa di diverso dalle sue pari, senza riuscire a spiegarselo. Riferisce di aver vissuto con molta sofferenza il contesto della scuola elementare a causa di compagni e docenti fino ad arrivare ad una bocciatura durante il quinto anno. All'età di 16 anni, venendo a conoscenza dell'esperienza di persone transgender, è riuscito finalmente a trovare una spiegazione a quanto provato e a percepirsi con più consapevolezza nel genere maschile”). La situazione è migliorata sensibilmente solo con l'inizio della somministrazione della terapia ormonale di affermazione di genere a partire dal 2022 (“A due anni dai primi colloqui, nello stesso periodo dell'inizio del Trattamento Ormonale Sostitutivo, ha manifestato una Pt_2 significativa diminuzione dei sintomi ini un netto miglioramento del tono umorale. Tali risultati di esito relativi a maggio 2022, quindi, possono essere intesi insieme come un outcome positivo del lavoro psicologico, e come riflesso di uno stato inizio del Trattamento Ormonale, che ha dato a la possibilità di vivere finalmente a pieno la propria Pt_2 identità di ge 0). La sua identità di genere maschile è inoltre riconosciuta da anni sia nell'ambiente domestico che in quello lavorativo (“Dal 2018 sono seguiti diversi coming out in cui si è presentato come persona Pt_2 transgender e ragazzo. Le prime rivelazioni sono avvenute con gli amici di scuola, poi con la famiglia, e in seguito anche con i compagni di università” p. 20 relazione;
“Attualmente lavora come assistente tecnico Pt_2 presso l'Università di Modena e Reggio Emilia, con carriera alias attiva dal mese di dicembre 2022.” p. 4 ricorso). L'attore ha dimostrato lucidità e consapevolezza rispetto alla propria condizione, maturando la piena volontà di continuare il trattamento ormonale sostitutivo e di adeguare i propri caratteri sessuali secondari al genere di elezione (doc. 8). Tutti questi elementi sono sufficienti per ritenere accertata la condizione di disforia di genere, e inducono a escludere la necessità di svolgere ulteriore istruttoria – anche in considerazione del fatto che è stata acquisita certificazione medica proveniente da una struttura pubblica – che risulterebbe superflua oltre che dannosa per lo stesso attore. La domanda di autorizzazione agli interventi chirurgici per la demolizione-ricostruzione dei caratteri sessuali primari può pertanto essere pienamente accolta.
3. Venendo all'altra richiesta, relativa alla rettifica dei registri di stato civile, bisogna ricordare che tale materia è disciplinata dall'art. 1 della legge n. 164/82 secondo cui «la rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali». La norma è oggi interpretata nel senso che la rettifica può essere disposta dal tribunale anche laddove, come nel caso per cui si procede, l'istante non si sia ancora sottoposto a un intervento chirurgico demolitorio- ricostruttivo degli organi sessuali (cfr. T. Roma 4/4/2017, T. Milano 10/4/2017; T. Reggio Emilia 23/11/2016). Ciò perché, secondo la più attuale interpretazione costituzionalmente orientata, la legge n. 164 del 1982 accoglie un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che viene conferito rilievo non più soltanto agli organi genitali esterni, ma anche a elementi di carattere psicologico e sociale, pertanto, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, il trattamento chirurgico costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali necessario alla rettificazione giudiziale del sesso (cfr. Cort. cost. 221/2015). Tale impostazione è oggi condivisa anche dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'interesse pubblico alla definizione certa dei generi, anche considerando le implicazioni che ne possono conseguire in ordine alle relazioni familiari e filiali, non richiede il sacrificio del diritto alla conservazione della propria integrità psicofisica sotto lo specifico profilo dell'obbligo dell'intervento chirurgico, ma l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale siano accertate in sede giudiziale (cfr. Cass. 15138/2015). Alla luce di tali orientamenti, pertanto, deve ritenersi che, a fronte di una domanda di rettifica del sesso, il giudice debba accertare che l'istante abbia acquisito pienamente l'identità di genere, anche prescindendo dall'avvenuta modifica dei caratteri sessuali primari. Viceversa, la rettifica non può essere consentita laddove il percorso di identificazione non sia completo e l'intervento chirurgico costituisca un passaggio indispensabile per consentire al soggetto di acquisire completamente la nuova identità sessuale. Ebbene, il Collegio ritiene che nel caso in esame parte attrice abbia fornito prova adeguata circa la compiuta acquisizione di un'identità sessuale maschile. La già menzionata documentazione prodotta attesta infatti la compiutezza del percorso svolto, nel corso del quale l'attore ha peraltro già modificato i propri caratteri sessuali secondari tramite trattamento ormonale. Alla luce di tali risultanze, e senza la necessità di ulteriore istruttoria, deve perciò escludersi che l'intervento chirurgico che ha chiesto di Pt_2 autorizzare rappresenti un passo necessario per l'acquisizione di una compiuta identità maschile. Al contrario, l'attore appare aver già del tutto acquisito tale identità, e l'eventuale operazione demolitorio-ricostruttiva dei caratteri sessuali avrà finalità soltanto estetiche. Pertanto, anche la domanda di rettificazione dell'attribuzione di sesso deve essere accolta. Va peraltro osservato che anche il PM non si è opposto all'accoglimento di entrambe le domande.
4. Per ciò che concerne le spese, il Collegio ritiene che la peculiarità dell'oggetto del procedimento e la mancata opposizione del convenuto giustifichino la non ripetibilità delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-accoglie la domanda e ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Cavriago (RE) di effettuare la rettificazione di attribuzione del sesso da femminile a maschile nei relativi registri, con il cambiamento del nome da a;
Pt_1 Pt_2
-autorizza parte attrice a sottoporsi agli interventi chirurgici richiesti;
-dichiara irripetibili le spese di lite.
Reggio Emilia, 23/09/2025
Il Presidente Damiano Dazzi Il Giudice Lorenzo Meoli