TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 17/12/2025, n. 834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 834 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Paola Di Francesco Presidente dott.ssa Federica Abiuso Giudice dott. Nicola Del Vecchio Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 1235/2025 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “divorzio contenzioso” e vertente
TRA
, C.F. , nato a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. BIASIN ANGELA e dall'Avv. FRIGATO SILVIA, elettivamente domiciliato come in atti
- RICORRENTE–
E
C.F. , nata a [...] in data [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. FOIS FULVIA, elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE –
NONCHÉ
presso il Tribunale di Rovigo Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le posizioni delle parti
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 21.7.2025 ha introdotto il Parte_1 presente procedimento di divorzio contenzioso nei confronti della moglie CP_1
[...]
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in PORTO VIRO in data 5.9.2015.
Dalla loro unione è nata il [...]. Per_1
1 Con sentenza n.° 490/2024 pronunziata da questo Tribunale, pubblicata il 22.5.2024, è stata pronunziata la separazione personale tra i coniugi.
Il ricorrente, descritta la propria situazione reddituale e patrimoniale, ha evidenziato come le condizioni di separazione relative all'affidamento della figlia, alla sua collocazione prevalente ed alla regolamentazione del diritto di visita siano adeguate, tenuto conto del fatto che sta Per_1 affrontando serenamente la separazione dei genitori e ha con gli stessi un rapporto equilibrato.
Dunque, l' ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con CP_3 conferma delle condizioni di separazione.
1.2 Si è costituita la la quale, pur confermando l'opportunità di adottare le medesime CP_1 condizioni di separazione in punto di affidamento della figlia, di sua collocazione prevalente e di regolamentazione del diritto di visita paterno, ha tuttavia evidenziato la necessità di disporre un aumento dell'contributo al mantenimento di in ragione delle sue aumentate esigenze dal Per_1 momento della separazione.
In particolare, la resistente ha dedotto che la minore è nel pieno della crescita e, ad esempio, ogni anno ha bisogno di rinnovare il proprio guardaroba;
ha poi posto in rilievo che la minore frequenta attualmente uno sport, ha diversi interessi e frequenta molti amici, ragione per cui le sue necessità giornaliere crescono sempre di più.
Dunque, la ha chiesto confermarsi tutte le condizioni previste dalla sentenza di separazione, CP_1 ad eccezione della misura del contributo al mantenimento paterno della figlia, da fissarsi nella maggiore misura di 450,00 euro al mese.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, il giudice designato, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato i difensori e le parti alla discussione ex art. 473-bis.22, comma 4, c.p.c..
La causa è stata, poi, rimessa in decisione.
2. Conclusioni delle parti
All'udienza del 16.12.2025, i difensori del ricorrente hanno concluso come da memoria n. 1 ex art. 473-bis.17 c.p.c., mentre il difensore della resistente come da atti difensivi.
3. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, e cioè, la separazione personale.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data del 16.1.2024 dell'avvenuta
2 comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con sentenza di separazione di questo Tribunale del 22.5.2024.
Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n.
898/70.
Ricorre pertanto nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come modificato dall'art. 5 citato, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
4. L'affidamento dei figli minori
Come concordemente dedotto dalle parti, le stesse hanno rispettato ed applicato il regime di affidamento e la regolamentazione del diritto di visita, come disposto dalla sentenza di separazione.
Dunque, non vi sono ragioni per derogare al regime ordinario dell'affidamento condiviso.
Inoltre, tenuto conto della consolidata situazione di fatto, va disposta la collocazione prevalente di presso la madre. Per_1
4.1 Con riferimento al diritto di visita paterno, tenuto conto della sostanziale sovrapponibilità delle domande delle parti sul punto, salvi migliori accordi tra le parti, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia:
- nelle settimane in cui trascorrerà il fine settimana con la madre, due pomeriggi durante la Per_1 settimana da individuarsi, in caso di disaccordo, nel martedì e nel giovedì dalle ore 15(in periodo scolastico dall'orario di uscita da scuola) alle ore 21, quando il padre la riaccompagnerà a casa della madre;
- nelle settimane in cui trascorrerà il fine settimana con il padre, un pomeriggio durante la Per_1 settimana da individuarsi, in caso di disaccordo, nel martedì dalle ore 15 alle ore 21 (in periodo scolastico dall'orario di uscita da scuola alle ore 21), quando il padre la riaccompagnerà a casa della madre;
- a fine settimana alternati, dalle ore 9:30 del sabato (in periodo scolastico dall'orario di uscita da scuola) alle ore 21:30 della domenica, quando il padre la riaccompagnerà a casa della madre;
-per sette giorni, anche non consecutivi, nel periodo natalizio secondo la regola dell'alternanza, tra il 23 dicembre ed il 30 dicembre o tra il 31 dicembre ed il 6 gennaio;
- nel periodo pasquale, sempre ad anni alterni, dal giovedì alla domenica di Pasqua o dal lunedì in
Albis al mercoledì successivo;
3 - per quindici giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo nel mese di luglio oppure di agosto da concordarsi, ove possibile, entro il 31 maggio di ogni anno;
- la minore, poi, trascorrerà con genitori i loro compleanni, compatibilmente con i loro impegni lavorativi.
5. L'assegnazione della casa familiare
Va, poi, confermata l'assegnazione a della casa familiare, sita in Porto Viro Controparte_1
(RO), via delle Risaie n. 5.
6. Le condizioni economiche delle parti
Quanto alle condizioni reddituali del ricorrente, questi ha dichiarato: di essere dipendente di
Agenzia delle dogane e dei monopoli;
di percepire una retribuzione netta mensile pari a circa
2.200,00 euro, oltre alla tredicesima e ad un'indennità di performance;
di vivere in un'abitazione condotta in locazione;
di essere comproprietario della casa familiare;
di essere onerato del pagamento della quota di metà della rata del mutuo, pari a circa 355,00 euro al mese, di una rata di
153,00 euro al mese relativa al finanziamento per l'acquisto dell'auto, nonché del canone di locazione, pari a 420 euro al mese;
di corrispondere 350,00 euro al mese a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Dalle dichiarazioni dei redditi depositate si ricava che l' è stato titolare di un reddito netto Pt_1 annuo pari a circa: 25.970,00 euro nell'anno di imposta 2022; 28.336,00 nell'anno di imposta 2023;
27.949,00 nell'anno di imposta 2024.
Rispetto alle condizioni reddituali della resistente, la ha dichiarato ed allegato: di vivere CP_1 nella casa familiare con la figlia;
di essere comproprietaria di detto immobile;
di lavorare come impiegata;
di percepire una retribuzione netta mensile pari a circa 1.600,00 euro;
di percepire per intero l'assegno universale unico relativo a di essere onerata del pagamento della quota di Per_1 metà della rata del mutuo per l'acquisto della casa.
Orbene, per quanto i dati emergenti dalle dichiarazioni dei redditi non siano vincolanti, in assenza di elementi univocamente contrastanti con le stesse questo Collegio reputa comunque necessario utilizzarli quale parametro di riferimento per valutare le potenzialità reddituali delle parti.
7. Il mantenimento in favore della figlia
Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli, in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti.
4 È inoltre necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Alla luce del disposto dell'art. 316 bis c.c. che mette in relazione l'obbligo di mantenimento con la capacità di lavoro professionale (in base anche alla costante lettura della giurisprudenza di merito) il genitore anche se disoccupato, ma dotato di capacità lavorativa e di potenzialità reddituale, deve contribuire al mantenimento del figlio minore, seppure in misura minima, non essendo rilevante il solo fatto del suo attuale stato di disoccupazione.
Infatti, il dovere giuridico per il genitore non collocatario di concorrere al mantenimento dei figli impone allo stesso di attivarsi per lo svolgimento di un'attività lavorativa che gli consenta di adempiere all'obbligazione nei confronti della prole.
Nella specie, in forza di sentenza di separazione, il ricorrente corrisponde la somma di 350,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie;
detto assegno, come precisato dalle parti negli scritti difensivi, rivalutato all'attualità è pari a 355,25 euro al mese.
Ebbene, la ha dedotto che, in ragione del tempo decorso dalla sentenza di separazione, le CP_1 accresciute esigenze della figlia sono idonee a giustificare un aumento del contributo al Per_1 mantenimento della figlia minore.
Nonostante il tentativo di definizione bonaria della controversia, le parti non sono addivenute ad un accordo, in quanto il ricorrente ha manifestato la disponibilità a corrispondere la somma mensile di
360,00 euro, mentre la resistente ha proposto di fissare in almeno 380,00 euro al mese la misura del contributo paterno (cfr. verbale dell'udienza del 16.12.2025).
7.1 Come noto, in tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione.
Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1 c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. "spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento (Cfr. ex multis Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 13664 del 29/04/2022).
Ebbene, il condivisibile principio sopra riportato non comporta alcun automatismo rispetto ad una eventuale richiesta di aumento dell'assegno formulata dal genitore collocatario prevalente, unicamente correlata al trascorrere del tempo, in quanto la misura della contribuzione resta comunque ancorata ai parametri dettati dagli artt. 316 bis e 337 ter c.c..
5 In altri termini, se può ritenersi provato, in quanto fatto notorio, che all'aumentare dell'età del minore corrisponde un aumentare delle sue esigenze, va in ogni caso operata una valutazione in concreto dell'effettiva situazione reddituale e patrimoniale delle parti, nonché del tempo trascorso con ciascun genitore dal figlio minore.
7.2 Nella specie, giova rilevare che la sentenza di separazione, momento ultimo in cui il Tribunale ha compiuto una valutazione circa i parametri dettati dalle citate norme, risale al maggio 2024, quando aveva circa sei anni e mezzo. Per_1
Al momento del deposito della comparsa di risposta nel presente giudizio (13.11.2025), con cui la ha formulato la domanda relativa al contributo al mantenimento della figlia, quest'ultima CP_1 aveva ormai otto anni (compiuti il 14.11.2025).
Dunque, appare di per sé poco verosimile che le pure accresciute esigenze di nell'arco Per_1 temporale di circa un anno e mezzo, siano aumentate in maniera tale da giustificare una modificazione nella misura di cento euro al mese.
Infatti, aderendo alla tesi sottesa alla richiesta formulata dalla resistente, sarebbe ipotizzabile un automatico aumento dell'assegno, senza alcuna limitazione, ancorato al mero decorso del tempo e privo di ogni correlazione con la situazione effettiva delle parti e del minore.
7.3 Nondimeno, non possono essere trascurate le variazioni che hanno interessato la situazione reddituale della CP_1
Infatti, è pacifico, oltre che riscontrabile per tabulas, che la al momento della separazione, CP_1 percepiva per intero l'assegno universale unico relativo alla figlia, pari a 170,00 euro al mese.
Ebbene, dalla disamina degli estratti conto depositati, si ricava che l'assegno unico attualmente percepito dalla resistente è pari a 235,00 euro al mese, essendosi dunque realizzato un incremento pari a 65,00 euro circa.
Giova evidenziare come l'accordo raggiunto dalle parti al momento della separazione prevedesse espressamente che l'assegno unico sarebbe stato percepito per intero dalla pur essendo stato CP_1 disposto l'affido condiviso della figlia minore, regime che ordinariamente determinerebbe la ripartizione dell'assegno unico in pari quote tra i genitori.
Tanto si ricava anche dall'art. 1, comma 2, lett. f), L. 1 aprile 2021, n. 46, che recita: “f) l'assegno di cui al comma 1 è ripartito in pari misura tra i genitori ovvero, in loro assenza, è assegnato a chi esercita la responsabilità genitoriale. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso
l'assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori”.
6 Dunque, quell'aumento delle esigenze della minore, da doversi ritenere provato, risulta interamente compensato dal sensibile incremento dell'assegno unico universale, la cui quota riferibile all' va necessariamente imputata alla contribuzione al mantenimento della figlia. Pt_1
7.4 A ciò si aggiunga che la somma mensilmente corrisposta dal ricorrente appare ancor più congrua se si tengono in considerazione le spese di cui egli è mensilmente onerato, posto che, a seguito della cessazione della convivenza, egli ha reperito una diversa soluzione abitativa, per la quale paga un canone di locazione mensile pari a 420,00 euro, pur continuando a sostenere il costo della quota di metà della rata del mutuo per l'acquisto della casa familiare, di cui è comproprietario, ma che è assegnata alla CP_1
Dunque, il Tribunale reputa sussistenti i presupposti per confermarsi la misura del contributo al mantenimento della figlia come disposta al momento della separazione (350,00 euro al Per_1 mese), oltre al 50% delle spese straordinarie, meglio indicate in dispositivo.
8. Il regime delle spese
Le spese del giudizio vanno compensate tra le parti nella misura di 2/3, tenuto conto del fatto che le domande proposte sono sostanzialmente coincidenti, ad eccezione di quella relativa al contributo al mantenimento della figlia rispetto alla quale la resistente risulta soccombente. Per_1
Le spese del giudizio si liquidano d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto:
a) che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55;
b) che il valore della presente controversia fa sì che rientri nello scaglione di valore indeterminabile, di complessità bassa;
c) del numero scarso delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
d) della semplicità dell'affare in considerazione del carattere consolidato della giurisprudenza in materia;
e) dell'estrema semplicità della fase istruttoria caratterizzata dalla mancata assunzione di prove di natura non documentale e della trattazione di un'unica udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo – Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
DICHIARA la CESSAZIONE degli EFFETTI CIVILI celebrato in PORTO VIRO in data
05/09/2015 tra e come sopra generalizzati Parte_1 Controparte_1
(atto n.° 11, parte II, serie A, registro atti matrimonio dell'anno 2015);
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
AFFIDA la figlia minore in via condivisa, con collocazione prevalente presso la madre Per_1
; Controparte_1
7 ASSEGNA a della casa familiare, sita in Porto Viro (RO), via delle Risaie n. Controparte_1
5;
DISPONE che, salvi migliori accordi tra le parti, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia:
-nelle settimane in cui trascorrerà il fine settimana con la madre, due pomeriggi durante la Per_1 settimana da individuarsi, in caso di disaccordo, nel martedì e nel giovedì dalle ore 15 (in periodo scolastico dall'orario di uscita da scuola) alle ore 21, quando il padre la riaccompagnerà a casa della madre;
- nelle settimane in cui trascorrerà il fine settimana con il padre, un pomeriggio durante la Per_1 settimana da individuarsi, in caso di disaccordo, nel martedì dalle ore 15alle ore 21 (in periodo scolastico dall'orario di uscita da scuola alle ore 21), quando il padre la riaccompagnerà a casa della madre;
-a fine settimana alternati, dalle ore 9:30 del sabato (in periodo scolastico dall'orario di uscita da scuola) alle ore 21:30 della domenica, quando il padre la riaccompagnerà a casa della madre;
-per sette giorni, anche non consecutivi, nel periodo natalizio secondo la regola dell'alternanza, tra il 23 dicembre ed il 30 dicembre o tra il 31 dicembre ed il 6 gennaio;
-nel periodo pasquale, sempre ad anni alterni, dal giovedì alla domenica di Pasqua o dal lunedì in
Albis al mercoledì successivo;
-per quindici giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo nel mese di luglio oppure di agosto da concordarsi, ove possibile, entro il 31 maggio di ogni anno;
- la minore, poi, trascorrerà con genitori i loro compleanni, compatibilmente con i loro impegni lavorativi;
PONE a carico di l'obbligo di corrispondere, con decorrenza dalla domanda, a Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della Controparte_1 figlia la somma di euro 350,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla Per_1 quota di metà delle spese straordinarie, come di seguito specificate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento: d) trasporto pubblico;
8 - spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze, campi estivi.
DISPONE l'assegno universale unico, corrisposto dall' e relativo alla minore, venga percepito CP_4 per intero da;
Controparte_1
DICHIARA compensate le spese del giudizio nella misura di 2/3;
CONDANNA parte resistente al pagamento in favore del ricorrente Controparte_1
di 1/3 delle spese di giudizio che si liquidano in € 1.129 (1/3 di 3.387,00) Parte_1 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute, nelle misure di legge;
Così deciso in Rovigo nella camera di consiglio tenutasi in data 16.12.2025.
Il Presidente dott.ssa Paola Di Francesco
Il giudice estensore dott. Nicola Del Vecchio
9