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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 19/05/2025, n. 1720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1720 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Monica Tarchi Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 13227/2022 R.G.A.C., avente come oggetto:
“scioglimento del matrimonio” promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1 presso l'Avv. Barbara Marchetti che lo rappresenta e difende come da mandato allegato al ricorso-
contro
:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso l'Avv. Controparte_1
Serena Cresti che la rappresenta e difende come da mandato allegato alla comparsa costitutiva-
con l'intervento del Pubblico Ministero.
pagina 1 di 7 conclusioni per il ricorrente: conclude per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio con conferma degli attuali provvedimenti di affidamento, collocazione e frequentazione salva la possibilità di intensificarla o variarla in futuro sulla base dei rapporti esistenti tra minore e padre e dello stato di salute del figlio;
con previsione di contributo paterno per il figlio nella misura di giustizia, non superiore ad € 500,00 mensili;
conclusioni per la resistente: conclude per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio con conferma degli attuali provvedimenti di affidamento, collocazione e frequentazione e con versamento da parte del padre della somma di € 600,00 mensili;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.11.2022 ha adito il Tribunale di Parte_1
Firenze per ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile celebrato a Firenze il 4.7.2007 con , dalla cui unione il 17.12.2008 era nato il figlio A Controparte_1 R_
fondamento della domanda il ricorrente ha dedotto che i coniugi erano addivenuti ad un accordo di separazione in seguito a convenzione di negoziazione assistita autorizzata dalla
Procura della Repubblica di Firenze il 4.3.2016, e da allora non si erano più riconciliati. Ha chiesto, quindi, lo scioglimento del matrimonio, l'affido condiviso del figlio ad R_
entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre e disciplina della frequentazione paterna, la previsione a carico del padre di un contributo di € 300,00 mensili per il mantenimento del figlio, oltre il 50 % delle spese straordinarie, la revoca di ogni altro onere economico a carico del ricorrente, stante l'indennità percepita da ai sensi R_ della L. 104/92 e le dotazioni alimentari mensili ricevute da parte dell'Asl per il suo stato di salute.
Costituitasi in giudizio , nulla opponendo in ordine alla pronuncia sullo Controparte_1
status, ha contestato le avverse deduzioni rappresentando la mancanza dei presupposti per la riduzione del contributo paterno al mantenimento del figlio minore e dissentendo sulle modalità di frequentazione proposte dal padre in ragione delle condizioni di salute di
Ha chiesto, pertanto, fermo l'affido condiviso del figlio con collocazione presso la R_
madre, una diversa regolamentazione della frequentazione padre-figlio, la previsione di un contributo paterno di € 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso al Tribunale di Firenze.
Previo ascolto del minore, con ordinanza del 10.5.2023 il Presidente delegato ha confermato l'affidamento condiviso del figlio con prevalente domiciliazione presso la pagina 2 di 7 madre, disciplinato la frequentazione paterna, disposto la presa in carico del nucleo materno da parte del Servizio Sociale e dell' per un eventuale sostegno alla genitorialità e CP_2
per la valutazione delle capacità cognitive del minore, posto a carico del padre un contributo di € 350,00 mensili per il mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie. In sede di reclamo è stata poi limitata la frequentazione paterna e aumentato il contributo ad € 500,00 mensili.
In sede istruttoria, concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c, la causa è stata istruita a mezzo produzioni documentali e acquisizione delle periodiche relazioni da parte del
Servizio sociale e dell' . CP_2
Infine, all'udienza dell'11.2.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come sopra riportato ed il Giudice ha posto la causa in decisione davanti al collegio con termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
1. Ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n.
55, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui, per quel che qui interessa è intervenuto accordo di separazione con nulla osta del Pubblico Ministero purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno sei mesi dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato”.
Nel caso in esame, ricorrono i presupposti per la pronuncia richiesta. Infatti, dalla copia degli atti relativi alla separazione, prodotti dal ricorrente, risulta che l'accordo di separazione venne depositato in Procura il 4.3.16 e autorizzato dal P.M. il 10.3.16- Sicché alla data del deposito del ricorso (23.11.2022) erano già trascorsi ben oltre i sei mesi richiesti dalla norma.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi ormai separati da circa nove anni, durante i quali entrambi si sono riaccompagnati, non può più essere ricostituita.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda.
2. Passando ai provvedimenti relativi alla prole, le parti concordano nel mantenere l'assetto attuale che prevede, in continuità con gli anni della separazione, che il figlio già R_
ultrasedicenne, affidato in modo condiviso ai genitori, continui a risiedere presso la madre nella casa di sua esclusiva proprietà già adibita a casa coniugale. Quanto alla pagina 3 di 7 frequentazione paterna, si osserva che il rapporto fra ed il figlio ha avuto Parte_1
vicissitudini negative derivanti sia dalla lontananza fisica del padre che risiede a Roma sin dall'epoca della separazione quando aveva solo otto anni, sia dalle peculiari R_
condizioni psicofisiche di entrambi, essendo il ricorrente affetto da depressione per la quale
è da anni seguito anche farmacologicamente, attualmente dal CSM della ASL Roma 2; invece a qualche anno dopo la separazione dei genitori è stata diagnosticata una R_
insufficienza renale cronica (con biopsia del rene eseguita nel 2017), sottoposto a dialisi e poi a trapianto di rene nel febbraio 2023. Al maggio 2023 in sede di ascolto è R_ apparso molto critico nel giudizio che aveva del padre, e quasi oppositivo all'idea di ricostruire un rapporto con lui. Tuttavia, nel corso del giudizio, il rapporto fra padre e figlio
è andato lentamente riallacciandosi e rafforzandosi, grazie agli sforzi del padre che dall'ottobre 24 segue assiduamente il percorso di sostegno alla genitorialità attivato con la collaborazione del Servizio Sociale di Roma, e al sostengo che la madre ha dato a R_ tanto che all'attualità essi si sentono quasi tutti i giorni per telefono ed il padre viene a trovarlo una o due volte al mese (a seconda delle sue condizioni di salute) trascorrendo con lui una giornata. Risulta infatti dall'ultima relazione del Servizio Sociale di Roma, datata
14.2.25 che in tempi recenti vi sia stata una riacutizzazione della depressione e il medico che lo segue ha aumentato le dosi dei farmaci.
Pertanto, appare opportuno confermare la frequentazione paterna come all'attualità, salva la possibilità di incrementazione in funzione delle condizioni di salute di entrambi, previ accordi che potranno essere assunti a breve anche direttamente tra il ricorrente ed il figlio che compirà 17 anni alla fine dell'anno in corso.
3. Infine, per quanto riguarda i provvedimenti economici, si osserva che risulta Parte_1 avere percepito un reddito da lavoro dipendente di circa € 3.280,00 mensili per dodici mensilità (compresa tredicesima e quattordicesima) nel 2022 (come da CUD 2023) e di circa € 3.530,00 nel 2023 (come da CUD 2024). Da gennaio a settembre 2024 risultano sui c/c a lui intestati o cointestati presso e Intesa San Paolo accrediti per emolumenti CP_3 per € 21.987,24 oltre € 1.466,85 da una diversa società (Pte Consulting spa) il 25.4.24- E' gravato da un canone di locazione per € 800,00 mensili per la casa in cui abita con la compagna e da due piccoli finanziamenti rispettivamente di € 140,87 ed € 155,83
(quest'ultimo con Compass) i cui addebiti risultano sugli estratti di c/c.
In aggiunta sul suo c/c Intesa San Paolo risulta un accredito sempre da parte del datore di lavoro con causale competenze del mese di giugno (verosimilmente comprendente la pagina 4 di 7 somma dovuta per precedente accantonamento in azienda, indicata nella dichiarazione di terzo allegata dalla stessa resistente con la terza memoria ex art. 183 c.p.c.) per € 46.621,00
a seguito del quale nel mese di luglio risulta effettuato un bonifico di € 19.000,00 sul c/c cointestato con la compagna , con causale restituzione, che il ricorrente ha Persona_2 spiegato riferirsi alla restituzione della somma spesa della compagna per l'acquisto di mobilio della casa in cui abita e in cui a periodi alterni abita la compagna;
inoltre Parte_1 risulta un bonifico di € 25.000,00 datato 1.7.24 in favore della ricorrente con causale CP_1
transazione (il cui accredito si rinviene specularmente sulla movimentazione del c/c della ricorrente), avente per oggetto verosimilmente il credito di circa € 39.000,00 azionato con pignoramento sia presso il datore di lavoro sia presso Fineco Bank dalla coniuge nel mese di aprile '23 sulla base di un riconoscimento di debito poi disconosciuto (di cui non è dato sapere di più).
Invece non sono imputabili al ricorrente gli ingenti accrediti e investimenti risultanti sul c/c cointestato con la compagna presso Intesa San Paolo;
in particolare il ricorrente ha chiarito che i versamenti di contanti per complessivi € 78.500,00 avvenuti nei primi tre giorni di luglio hanno per oggetto denari della sorella di , ossia che Persona_2 Parte_2 sono stati reinvestiti in un prodotto assicurativo per un valore di € 99.900,00 da Per_2 con beneficiario il figlio della sorella Mentre il bonifico di € 252.190,83
[...] Pt_2
a favore di datato 21.8.24, è stato disposto dai fratelli di quest'ultima Persona_2
( e per disinvestire dei titoli che questi ultimi avevano Parte_2 Persona_3
cointestati. E per questo due giorni dopo averli ricevuti, ha disposto un Persona_2 bonifico di € 260.000,00 a proprio favore con causale trasferimento fondi.
In sintesi la liquidità disponibile del ricorrente risulta pari a circa € 2.700,00 mensili, al netto del canone locativo.
Invece la resistente, proprietaria dell'abitazione in cui vive con e il figlio R_ Per_4
avuto dalla nuova relazione (poi interrotta), risulta aver percepito nel 2022 un reddito da lavoro dipendente pari a circa € 1.770,00 netti per dodici mensilità (come da CUD 2023) e nel 2024 un reddito mensile netto di circa € 1.900,00 (come da accrediti sul c/c di cui è titolare presso ). CP_4
Riceve dal padre di € 450,00 mensili per il mantenimento del minore, come Per_4 dichiarato dalla parte e documentato dall'estratto conto (sebbene i versamenti avvengano in plurime tranche irregolari), percepisce € 507,00 mensili a titolo di assegno unico per i due figli (di cui verosimilmente circa 300,00 per in ragione della sua inabilità fisica), e R_
pagina 5 di 7 inoltre iceve un indennità di frequenza scolastica ex L 104/92 (riconosciuta sin dal R_
2022) dichiarata per poco più di € 300,00 e non documentata, che per legge nel 2025 è pari ad € 336,00 mensili per dodici mensilità.
Pertanto complessivamente la madre di ha una liquidità disponibile di circa € R_
3.190,00 mensili.
Alla luce di quanto sopra, tenuto conto dell'assenza di contributo diretto da parte del padre, il quale però dovrà sostenere i costi di spostamento per la frequentazione del figlio, considerate le attuali complessive situazioni economiche e reddituali delle parti, si ritiene di confermare la percezione integrale dell'assegno unico da parte della madre e porre a carico del padre la somma di € 500,00 mensili a carico del ricorrente per il mantenimento del figlio, oltre rivalutazione annuale ISTAT.
Mentre si conferma la ripartizione in pari misura delle spese straordinarie necessarie per i figli, come da linee guida del CNF 2017-
In punto di spese, tenuto conto della minima soccombenza della ricorrente in ordine ai provvedimenti economici, e la circostanza che la durata del processo è dipesa dalle necessità di interventi a favore della ripresa del rapporto padre-figlio, si ritengono sussistenti giustificati motivi per compensare integralmente le spese fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, visti gli artt. 4 e 5 L. 898/70,
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Firenze il 4.7.2007 tra
[...]
, nato a [...] il [...], e nata a [...] il Parte_1 Controparte_1
15.03.1977, trascritto nel registro di Stato Civile del Comune di Firenze, atto n. 456, parte
I, anno 2007;
dispone l'affido condiviso del minore con domiciliazione prevalente presso la R_
madre; il minore allo stato vedrà il padre due volte al mese, l'intera giornata del sabato o della domenica, quando il padre verrà a Firenze, con facoltà di ampliamento anche sulla base di accordi diretti fra padre e figlio;
pagina 6 di 7 pone a carico di la somma mensile di € 500,00 quale contributo per Parte_1
il mantenimento del figlio, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente a partire dal mese di maggio 2026 in base agli indici ISTAT;
pone a carico dei genitori in ragione del 50 % ciascuno le spese straordinarie come da linee guida del CNF 2017;
la madre percepirà interamente l'assegno unico;
la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
compensa fra le parti le spese di lite;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 L. 1.12.70
n. 898-
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 15 aprile 2025.
Il Giudice Il Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Monica Tarchi
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati sensibili, a cura della cancelleria.
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Monica Tarchi Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 13227/2022 R.G.A.C., avente come oggetto:
“scioglimento del matrimonio” promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Parte_1 presso l'Avv. Barbara Marchetti che lo rappresenta e difende come da mandato allegato al ricorso-
contro
:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso l'Avv. Controparte_1
Serena Cresti che la rappresenta e difende come da mandato allegato alla comparsa costitutiva-
con l'intervento del Pubblico Ministero.
pagina 1 di 7 conclusioni per il ricorrente: conclude per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio con conferma degli attuali provvedimenti di affidamento, collocazione e frequentazione salva la possibilità di intensificarla o variarla in futuro sulla base dei rapporti esistenti tra minore e padre e dello stato di salute del figlio;
con previsione di contributo paterno per il figlio nella misura di giustizia, non superiore ad € 500,00 mensili;
conclusioni per la resistente: conclude per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio con conferma degli attuali provvedimenti di affidamento, collocazione e frequentazione e con versamento da parte del padre della somma di € 600,00 mensili;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.11.2022 ha adito il Tribunale di Parte_1
Firenze per ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile celebrato a Firenze il 4.7.2007 con , dalla cui unione il 17.12.2008 era nato il figlio A Controparte_1 R_
fondamento della domanda il ricorrente ha dedotto che i coniugi erano addivenuti ad un accordo di separazione in seguito a convenzione di negoziazione assistita autorizzata dalla
Procura della Repubblica di Firenze il 4.3.2016, e da allora non si erano più riconciliati. Ha chiesto, quindi, lo scioglimento del matrimonio, l'affido condiviso del figlio ad R_
entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre e disciplina della frequentazione paterna, la previsione a carico del padre di un contributo di € 300,00 mensili per il mantenimento del figlio, oltre il 50 % delle spese straordinarie, la revoca di ogni altro onere economico a carico del ricorrente, stante l'indennità percepita da ai sensi R_ della L. 104/92 e le dotazioni alimentari mensili ricevute da parte dell'Asl per il suo stato di salute.
Costituitasi in giudizio , nulla opponendo in ordine alla pronuncia sullo Controparte_1
status, ha contestato le avverse deduzioni rappresentando la mancanza dei presupposti per la riduzione del contributo paterno al mantenimento del figlio minore e dissentendo sulle modalità di frequentazione proposte dal padre in ragione delle condizioni di salute di
Ha chiesto, pertanto, fermo l'affido condiviso del figlio con collocazione presso la R_
madre, una diversa regolamentazione della frequentazione padre-figlio, la previsione di un contributo paterno di € 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso al Tribunale di Firenze.
Previo ascolto del minore, con ordinanza del 10.5.2023 il Presidente delegato ha confermato l'affidamento condiviso del figlio con prevalente domiciliazione presso la pagina 2 di 7 madre, disciplinato la frequentazione paterna, disposto la presa in carico del nucleo materno da parte del Servizio Sociale e dell' per un eventuale sostegno alla genitorialità e CP_2
per la valutazione delle capacità cognitive del minore, posto a carico del padre un contributo di € 350,00 mensili per il mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie. In sede di reclamo è stata poi limitata la frequentazione paterna e aumentato il contributo ad € 500,00 mensili.
In sede istruttoria, concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c, la causa è stata istruita a mezzo produzioni documentali e acquisizione delle periodiche relazioni da parte del
Servizio sociale e dell' . CP_2
Infine, all'udienza dell'11.2.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come sopra riportato ed il Giudice ha posto la causa in decisione davanti al collegio con termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
1. Ai sensi degli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n.
55, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui, per quel che qui interessa è intervenuto accordo di separazione con nulla osta del Pubblico Ministero purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno sei mesi dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato”.
Nel caso in esame, ricorrono i presupposti per la pronuncia richiesta. Infatti, dalla copia degli atti relativi alla separazione, prodotti dal ricorrente, risulta che l'accordo di separazione venne depositato in Procura il 4.3.16 e autorizzato dal P.M. il 10.3.16- Sicché alla data del deposito del ricorso (23.11.2022) erano già trascorsi ben oltre i sei mesi richiesti dalla norma.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi ormai separati da circa nove anni, durante i quali entrambi si sono riaccompagnati, non può più essere ricostituita.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda.
2. Passando ai provvedimenti relativi alla prole, le parti concordano nel mantenere l'assetto attuale che prevede, in continuità con gli anni della separazione, che il figlio già R_
ultrasedicenne, affidato in modo condiviso ai genitori, continui a risiedere presso la madre nella casa di sua esclusiva proprietà già adibita a casa coniugale. Quanto alla pagina 3 di 7 frequentazione paterna, si osserva che il rapporto fra ed il figlio ha avuto Parte_1
vicissitudini negative derivanti sia dalla lontananza fisica del padre che risiede a Roma sin dall'epoca della separazione quando aveva solo otto anni, sia dalle peculiari R_
condizioni psicofisiche di entrambi, essendo il ricorrente affetto da depressione per la quale
è da anni seguito anche farmacologicamente, attualmente dal CSM della ASL Roma 2; invece a qualche anno dopo la separazione dei genitori è stata diagnosticata una R_
insufficienza renale cronica (con biopsia del rene eseguita nel 2017), sottoposto a dialisi e poi a trapianto di rene nel febbraio 2023. Al maggio 2023 in sede di ascolto è R_ apparso molto critico nel giudizio che aveva del padre, e quasi oppositivo all'idea di ricostruire un rapporto con lui. Tuttavia, nel corso del giudizio, il rapporto fra padre e figlio
è andato lentamente riallacciandosi e rafforzandosi, grazie agli sforzi del padre che dall'ottobre 24 segue assiduamente il percorso di sostegno alla genitorialità attivato con la collaborazione del Servizio Sociale di Roma, e al sostengo che la madre ha dato a R_ tanto che all'attualità essi si sentono quasi tutti i giorni per telefono ed il padre viene a trovarlo una o due volte al mese (a seconda delle sue condizioni di salute) trascorrendo con lui una giornata. Risulta infatti dall'ultima relazione del Servizio Sociale di Roma, datata
14.2.25 che in tempi recenti vi sia stata una riacutizzazione della depressione e il medico che lo segue ha aumentato le dosi dei farmaci.
Pertanto, appare opportuno confermare la frequentazione paterna come all'attualità, salva la possibilità di incrementazione in funzione delle condizioni di salute di entrambi, previ accordi che potranno essere assunti a breve anche direttamente tra il ricorrente ed il figlio che compirà 17 anni alla fine dell'anno in corso.
3. Infine, per quanto riguarda i provvedimenti economici, si osserva che risulta Parte_1 avere percepito un reddito da lavoro dipendente di circa € 3.280,00 mensili per dodici mensilità (compresa tredicesima e quattordicesima) nel 2022 (come da CUD 2023) e di circa € 3.530,00 nel 2023 (come da CUD 2024). Da gennaio a settembre 2024 risultano sui c/c a lui intestati o cointestati presso e Intesa San Paolo accrediti per emolumenti CP_3 per € 21.987,24 oltre € 1.466,85 da una diversa società (Pte Consulting spa) il 25.4.24- E' gravato da un canone di locazione per € 800,00 mensili per la casa in cui abita con la compagna e da due piccoli finanziamenti rispettivamente di € 140,87 ed € 155,83
(quest'ultimo con Compass) i cui addebiti risultano sugli estratti di c/c.
In aggiunta sul suo c/c Intesa San Paolo risulta un accredito sempre da parte del datore di lavoro con causale competenze del mese di giugno (verosimilmente comprendente la pagina 4 di 7 somma dovuta per precedente accantonamento in azienda, indicata nella dichiarazione di terzo allegata dalla stessa resistente con la terza memoria ex art. 183 c.p.c.) per € 46.621,00
a seguito del quale nel mese di luglio risulta effettuato un bonifico di € 19.000,00 sul c/c cointestato con la compagna , con causale restituzione, che il ricorrente ha Persona_2 spiegato riferirsi alla restituzione della somma spesa della compagna per l'acquisto di mobilio della casa in cui abita e in cui a periodi alterni abita la compagna;
inoltre Parte_1 risulta un bonifico di € 25.000,00 datato 1.7.24 in favore della ricorrente con causale CP_1
transazione (il cui accredito si rinviene specularmente sulla movimentazione del c/c della ricorrente), avente per oggetto verosimilmente il credito di circa € 39.000,00 azionato con pignoramento sia presso il datore di lavoro sia presso Fineco Bank dalla coniuge nel mese di aprile '23 sulla base di un riconoscimento di debito poi disconosciuto (di cui non è dato sapere di più).
Invece non sono imputabili al ricorrente gli ingenti accrediti e investimenti risultanti sul c/c cointestato con la compagna presso Intesa San Paolo;
in particolare il ricorrente ha chiarito che i versamenti di contanti per complessivi € 78.500,00 avvenuti nei primi tre giorni di luglio hanno per oggetto denari della sorella di , ossia che Persona_2 Parte_2 sono stati reinvestiti in un prodotto assicurativo per un valore di € 99.900,00 da Per_2 con beneficiario il figlio della sorella Mentre il bonifico di € 252.190,83
[...] Pt_2
a favore di datato 21.8.24, è stato disposto dai fratelli di quest'ultima Persona_2
( e per disinvestire dei titoli che questi ultimi avevano Parte_2 Persona_3
cointestati. E per questo due giorni dopo averli ricevuti, ha disposto un Persona_2 bonifico di € 260.000,00 a proprio favore con causale trasferimento fondi.
In sintesi la liquidità disponibile del ricorrente risulta pari a circa € 2.700,00 mensili, al netto del canone locativo.
Invece la resistente, proprietaria dell'abitazione in cui vive con e il figlio R_ Per_4
avuto dalla nuova relazione (poi interrotta), risulta aver percepito nel 2022 un reddito da lavoro dipendente pari a circa € 1.770,00 netti per dodici mensilità (come da CUD 2023) e nel 2024 un reddito mensile netto di circa € 1.900,00 (come da accrediti sul c/c di cui è titolare presso ). CP_4
Riceve dal padre di € 450,00 mensili per il mantenimento del minore, come Per_4 dichiarato dalla parte e documentato dall'estratto conto (sebbene i versamenti avvengano in plurime tranche irregolari), percepisce € 507,00 mensili a titolo di assegno unico per i due figli (di cui verosimilmente circa 300,00 per in ragione della sua inabilità fisica), e R_
pagina 5 di 7 inoltre iceve un indennità di frequenza scolastica ex L 104/92 (riconosciuta sin dal R_
2022) dichiarata per poco più di € 300,00 e non documentata, che per legge nel 2025 è pari ad € 336,00 mensili per dodici mensilità.
Pertanto complessivamente la madre di ha una liquidità disponibile di circa € R_
3.190,00 mensili.
Alla luce di quanto sopra, tenuto conto dell'assenza di contributo diretto da parte del padre, il quale però dovrà sostenere i costi di spostamento per la frequentazione del figlio, considerate le attuali complessive situazioni economiche e reddituali delle parti, si ritiene di confermare la percezione integrale dell'assegno unico da parte della madre e porre a carico del padre la somma di € 500,00 mensili a carico del ricorrente per il mantenimento del figlio, oltre rivalutazione annuale ISTAT.
Mentre si conferma la ripartizione in pari misura delle spese straordinarie necessarie per i figli, come da linee guida del CNF 2017-
In punto di spese, tenuto conto della minima soccombenza della ricorrente in ordine ai provvedimenti economici, e la circostanza che la durata del processo è dipesa dalle necessità di interventi a favore della ripresa del rapporto padre-figlio, si ritengono sussistenti giustificati motivi per compensare integralmente le spese fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, visti gli artt. 4 e 5 L. 898/70,
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Firenze il 4.7.2007 tra
[...]
, nato a [...] il [...], e nata a [...] il Parte_1 Controparte_1
15.03.1977, trascritto nel registro di Stato Civile del Comune di Firenze, atto n. 456, parte
I, anno 2007;
dispone l'affido condiviso del minore con domiciliazione prevalente presso la R_
madre; il minore allo stato vedrà il padre due volte al mese, l'intera giornata del sabato o della domenica, quando il padre verrà a Firenze, con facoltà di ampliamento anche sulla base di accordi diretti fra padre e figlio;
pagina 6 di 7 pone a carico di la somma mensile di € 500,00 quale contributo per Parte_1
il mantenimento del figlio, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente a partire dal mese di maggio 2026 in base agli indici ISTAT;
pone a carico dei genitori in ragione del 50 % ciascuno le spese straordinarie come da linee guida del CNF 2017;
la madre percepirà interamente l'assegno unico;
la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
compensa fra le parti le spese di lite;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 L. 1.12.70
n. 898-
Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 15 aprile 2025.
Il Giudice Il Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Monica Tarchi
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati sensibili, a cura della cancelleria.
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