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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/05/2025, n. 2465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2465 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19735/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel./Est. dott. Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19735/2024 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. GRAZIOSI OLIMPIO che la rappresenta e difende in Parte_1
virtù di procura in atti ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv. DONZELLA BENEDETTA che lo rappresenta e Controparte_1
difende in virtù di procura in atti resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 17.04.2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da accordo transattivo raggiunto all'udienza del 1.4.2025
Per il Pubblico Ministero:
“nulla oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 Controparte_1
TORINO il 26.05.2012.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 4 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 20.04.2013. Per_1
Con ricorso depositato il 06.11.2024, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1
separazione personale dei coniugi allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile. Domandava, in particolare, di disporre l'affidamento condiviso del figlio minore Per_1
ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica e dimora abituale presso la madre, nonché con conseguente assegnazione della casa coniugale alla stessa;
chiedeva, inoltre, accogliersi il calendario di visite padre – minore enunciato in sede di ricorso;
chiedeva, ancora, di disporre a carico del padre un contributo al mantenimento del figlio pari a 600,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
chiedeva, infine, di disporre il diritto del genitore collocazione a percepire, in via esclusiva, l'intero importo dell'Assegno Unico Universale.
Con decreto del 2.12.2024, il Giudice fissava udienza di convocazione delle parti avanti a sé al 1.4.2025.
Si costituiva ritualmente non opponendosi alla pronuncia di separazione e alla Controparte_1
domanda in punto affidamento condiviso, ma chiedeva accogliersi il calendario di visite padre – minore enunciato in sede di memoria di costituzione, nonché chiedeva quantificarsi in euro 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie il contributo al mantenimento del padre a favore del figlio. Infine, chiedeva darsi atto della percezione, nella misura del 50% ciascuno, dell'Assegno Unico Universale da parte di entrambi i genitori.
All'udienza del 1.4.2025, le parti addivenivano ad un accordo a definizione della controversia;
pertanto, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile. Con riferimento alle ulteriori questioni, il Collegio ritiene di poter aderire all'accordo raggiunto dalle parti in sede di udienza, non essendovi ragioni di fatto e di diritto ostative all'accoglimento dello stesso, anche per quanto concerne il figlio minore.
Le spese di lite sono compensate in virtù dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.22 c.p.c.
Pronuncia la separazione personale tra e ai sensi dell'art. Parte_1 Controparte_1
151 co. 1 c.c.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Omologa gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE a carico del Sig. il contributo per il mantenimento del figlio nella Controparte_1 Per_1
misura di euro 280,00 o diversa somma ritenuta di giustizia, importo da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondere alla ricorrente entro il giorno 05 di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, scolastiche, mediche non coperte dal S.S.N., sportive (per una attività) e ricreative del minore, spese necessarie e/o concordate e, in ogni caso, successivamente documentate, richiamandosi, comunque, il Protocollo d'intesa siglato il 15.03.2016 fra Magistrati ed Avvocati relativamente alle spese per i figli;
DÀ ATTO, altresì, del diritto del genitore collocatario del minore di percepire in via esclusiva, con preferenza rispetto all'altro genitore, l'intero importo dell'assegno unico nonché eventuali prestazioni assistenziali e/o contributi economici previsti dagli Enti della Pubblica Amministrazione nazionale e/o simili;
ASSEGNA la casa coniugale, da cui il resistente si é già allontanato portando con sé i Controparte_1
propri beni ed effetti personali, sita in Torino Via Conte di Roccavione n. 97, con quanto l'arreda, alla ricorrente che la occuperà con il figlio minore;
Per_1
DISPONE l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con residenza Per_1
anagrafica e dimora abituale presso la madre e possibilità, per il padre, di vederlo e tenerlo con sé secondo accordi con l'altro genitore e, in difetto, tenuto conto dei desiderata e degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore, e degli orari di lavoro del signor con le seguenti modalità: CP_1
a fine settimana alternati, dal venerdì dall'uscita da scuola (ovvero dal sabato mattina dalle ore 10:00 se non è in cassa integrazione) fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola nonché, nella settimana che termina con il fine settimana di competenza del padre, un pomeriggio (preferibilmente il martedì) dall'uscita da scuola sino alle ore 21,00; nella settimana successiva, due pomeriggi, il martedì, dall'uscita da scuola sino alle ore 21,00 con accompagnamento a casa, dopo la cena, ed il giovedì, dall'uscita da scuola, seguito da pernottamento ed accompagnamento a scuola il mattino successivo;
o per metà delle vacanze scolastiche di Natale, un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 06 gennaio e così di seguito;
per metà delle vacanze scolastiche di Pasqua;
in occasione delle altre feste infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno ed onomastico del minore, alternandosi con l'altro genitore;
durante le vacanze estive, inoltre, il minore trascorrerà due settimane, anche non consecutivamente, con ciascun genitore da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore;
DICHIARA compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria ed ai Servizi sociali in sede per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 17.04.2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel./Est. dott. Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19735/2024 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. GRAZIOSI OLIMPIO che la rappresenta e difende in Parte_1
virtù di procura in atti ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv. DONZELLA BENEDETTA che lo rappresenta e Controparte_1
difende in virtù di procura in atti resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 17.04.2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da accordo transattivo raggiunto all'udienza del 1.4.2025
Per il Pubblico Ministero:
“nulla oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 Controparte_1
TORINO il 26.05.2012.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 4 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 20.04.2013. Per_1
Con ricorso depositato il 06.11.2024, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1
separazione personale dei coniugi allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile. Domandava, in particolare, di disporre l'affidamento condiviso del figlio minore Per_1
ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica e dimora abituale presso la madre, nonché con conseguente assegnazione della casa coniugale alla stessa;
chiedeva, inoltre, accogliersi il calendario di visite padre – minore enunciato in sede di ricorso;
chiedeva, ancora, di disporre a carico del padre un contributo al mantenimento del figlio pari a 600,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
chiedeva, infine, di disporre il diritto del genitore collocazione a percepire, in via esclusiva, l'intero importo dell'Assegno Unico Universale.
Con decreto del 2.12.2024, il Giudice fissava udienza di convocazione delle parti avanti a sé al 1.4.2025.
Si costituiva ritualmente non opponendosi alla pronuncia di separazione e alla Controparte_1
domanda in punto affidamento condiviso, ma chiedeva accogliersi il calendario di visite padre – minore enunciato in sede di memoria di costituzione, nonché chiedeva quantificarsi in euro 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie il contributo al mantenimento del padre a favore del figlio. Infine, chiedeva darsi atto della percezione, nella misura del 50% ciascuno, dell'Assegno Unico Universale da parte di entrambi i genitori.
All'udienza del 1.4.2025, le parti addivenivano ad un accordo a definizione della controversia;
pertanto, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile. Con riferimento alle ulteriori questioni, il Collegio ritiene di poter aderire all'accordo raggiunto dalle parti in sede di udienza, non essendovi ragioni di fatto e di diritto ostative all'accoglimento dello stesso, anche per quanto concerne il figlio minore.
Le spese di lite sono compensate in virtù dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.22 c.p.c.
Pronuncia la separazione personale tra e ai sensi dell'art. Parte_1 Controparte_1
151 co. 1 c.c.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Omologa gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE a carico del Sig. il contributo per il mantenimento del figlio nella Controparte_1 Per_1
misura di euro 280,00 o diversa somma ritenuta di giustizia, importo da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondere alla ricorrente entro il giorno 05 di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, scolastiche, mediche non coperte dal S.S.N., sportive (per una attività) e ricreative del minore, spese necessarie e/o concordate e, in ogni caso, successivamente documentate, richiamandosi, comunque, il Protocollo d'intesa siglato il 15.03.2016 fra Magistrati ed Avvocati relativamente alle spese per i figli;
DÀ ATTO, altresì, del diritto del genitore collocatario del minore di percepire in via esclusiva, con preferenza rispetto all'altro genitore, l'intero importo dell'assegno unico nonché eventuali prestazioni assistenziali e/o contributi economici previsti dagli Enti della Pubblica Amministrazione nazionale e/o simili;
ASSEGNA la casa coniugale, da cui il resistente si é già allontanato portando con sé i Controparte_1
propri beni ed effetti personali, sita in Torino Via Conte di Roccavione n. 97, con quanto l'arreda, alla ricorrente che la occuperà con il figlio minore;
Per_1
DISPONE l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con residenza Per_1
anagrafica e dimora abituale presso la madre e possibilità, per il padre, di vederlo e tenerlo con sé secondo accordi con l'altro genitore e, in difetto, tenuto conto dei desiderata e degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore, e degli orari di lavoro del signor con le seguenti modalità: CP_1
a fine settimana alternati, dal venerdì dall'uscita da scuola (ovvero dal sabato mattina dalle ore 10:00 se non è in cassa integrazione) fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola nonché, nella settimana che termina con il fine settimana di competenza del padre, un pomeriggio (preferibilmente il martedì) dall'uscita da scuola sino alle ore 21,00; nella settimana successiva, due pomeriggi, il martedì, dall'uscita da scuola sino alle ore 21,00 con accompagnamento a casa, dopo la cena, ed il giovedì, dall'uscita da scuola, seguito da pernottamento ed accompagnamento a scuola il mattino successivo;
o per metà delle vacanze scolastiche di Natale, un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 06 gennaio e così di seguito;
per metà delle vacanze scolastiche di Pasqua;
in occasione delle altre feste infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno ed onomastico del minore, alternandosi con l'altro genitore;
durante le vacanze estive, inoltre, il minore trascorrerà due settimane, anche non consecutivamente, con ciascun genitore da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore;
DICHIARA compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria ed ai Servizi sociali in sede per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 17.04.2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.