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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 06/03/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 555/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott.ssa Elisa Iacone, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 555 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Parte_1 C.F._1
Spacchetti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Foligno, Via Umberto I 48, giusta procura in atti
- attrice
E
Partita IVA , cod. fisc. e numero di iscrizione al Registro delle CP_1 P.IVA_1
Imprese di Milano, ZA NZ e LO ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti P.IVA_2
Luca Zitiello e Paolo Francesco Bruno, elettivamente domiciliati presso l'Avv. Giampaolo Baldieri, con studio in Terni, Via Faustini, 8, e presso i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata
[ - , giusta delega Email_1 Email_2
in atti
- convenuto
(COD. FISC. ) Controparte_2 C.F._2
- convenuto contumace
OGGETTO: indebito soggettivo/oggettivo
CONCLUSIONI: Come precisate in atti e all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno
4/02/2025, da intendersi nella presente sede integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. a convenuto in giudizio Parte_1
il sig. per ivi sentire accogliere le seguenti Controparte_3 conclusioni: “Piaccia al Tribunale adito, disattesa ogni diversa istanza, azione e deduzione,
ACCERTARE E DICHIARARE la responsabilità solidale di e ai Controparte_2 CP_1
sensi e per gli effetti dell'art.31 del D.Lgs. 24.02.1998, n.58, per i danni arrecati all'attore dal consulente finanziario in virtù della condotta sopra descritta e documentata, e di Controparte_2
conseguenza CONDANNARE, in via solidale, e , in persona del Controparte_2 CP_1 legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di dell'importo di €.7.459,96, Parte_1 con la rivalutazione monetaria dal dì dell'investimento al saldo a titolo di risarcimento per il maggior danno, ai sensi dell'art.1224 comma 2 CC, ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dal dì dell'investimento al saldo, per le ragioni profusamente espresse in narrativa;
CONDANNARE, in via solidale, e in persona del legale Controparte_2 CP_1
rappresentante p.t., al pagamento dell'importo pari ad €.7.400,00, a seguito dell'inadempimento contrattuale per non aver raggiunto il rendimento garantito dell'investimento iniziale;
CONDANNARE, anche in via solidale, e in persona del legale Controparte_2 CP_1
rappresentante p.t., al risarcimento in favore dell'attore dell'importo ritenuto di giustizia da quantificarsi in via equitativa, in conseguenza del danno derivante dall'impossibilità di utilizzo della somma oggetto dell'investimento con conseguente preclusione ad investimenti alternativi dei convenuti meglio illustrato e documentato in premessa. CONDANNARE, in via solidale CP_2
e , in persona del legale rappresentante p.t. alla rifusione delle spese legali
[...] CP_1 liquidate in sede penale in favore di e pari all'importo di €. 2.626,42. Con Parte_1 vittoria di spese, competenze ed onorari”.
A sostegno delle rassegnate conclusioni, parte attrice ha rappresentato che, nell'anno 2015, il sig.
è stato contattato da in qualità di consulente finanziario presso la Pt_1 Controparte_2 [...]
con la finalità di presentare alcune soluzioni di investimento. CP_1
A seguito di numerosi incontri, il convenuto ha sottoposto all'attore un'ipotesi di investimento asseritamente compatibile con le richieste dallo stesso rivolte in termini di remuneratività e di sicurezza in ordine al capitale investito, garantendo un rendimento con un tasso d'interesse positivo.
Per tali ragioni, il sig. ha interamente versato l'importo di €.100.000,00 nel portafoglio Pt_1
investimenti proposto dal convenuto. Il ha redatto un prospetto con il quale si è CP_2 impegnato a garantire a scadenza del medesimo, prevista per settembre 2018, un aumento del capitale investito pari ad €.7.400.00.
In data 20.09.2017, il ha consegnato un primo prospetto riepilogativo dello stato CP_2 dell'investimento, redatto su carta intestata della nel quale si evinceva un controvalore CP_1 dell'investimento pari ad €.104.001,04.
All'inizio del 2018, il ha cominciato ad aver un atteggiamento evasivo, poi, in data CP_2
06.03.2018, la ha inviato una comunicazione scritta nella quale veniva annunciata, a CP_1
far data dal 03.02.2018, la risoluzione del rapporto con il consulente finanziario e Controparte_2
l'assegnazione della gestione del portafoglio in favore del Dr. Persona_1
In data 16.03.2018, il Dr. ha consegnato all'attore un report riferibile al periodo decorrente Per_1 dall'apertura del rapporto di investimento alla sopradetta data in cui, per la prima volta, è stato indicato il reale andamento dell'investimento, evidenziandosi, così, la condotta dissimulatoria posta in essere dal convenuto al fine di occultare l'andamento negativo dell'investimento, infatti, dal report emergeva una perdita sul capitale investito pari ad addirittura €.6.680,81.
In data 20.03.2018, l'attore ha inviato un reclamo, sia al sia alla CP_2 CP_1 prospettando l'avvio di un'azione penale e civile volte ad accertare la condotta truffaldina del consulente.
Inoltre, il Dr. ha informato l'attore circa le reali caratteristiche dell'investimento realizzato, Per_1 avente una forma cd. “mista”, senza rendimento garantito e non vincolata ad una permanenza temporale e gli riferito dell'esistenza di altri investitori che avevano subito condotte analoghe in tutta la provincia di Terni.
Pertanto, in data 19.05.2018, è stata sporta denuncia querela per il reato di cui all'art 640 cp.
Il procedimento penale, in cui il sig. si è costituito parte civile, si è concluso con sentenza Pt_1 di applicazione della pena ai sensi dell'art.444 CPP e condanna alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 400,00 di multa con pena sospesa, con condanna al pagamento delle spese legali in favore della a parte civile per un importo complessivo pari ad €.1.800,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, I.V.A. e Cassa Avvocati come per legge.
Con comparsa depositata in data 21/05/2021 si è costituita in giudizio la deducendo CP_1
quanto segue:
- il Sig. dopo la conclusione, per il tramite del Sig. di contratto di corrente Pt_1 CP_2
ordinario e di un contratto per il collocamento, la negoziazione, la ricezione e la trasmissione di ordini, ha compilato il “questionario” di profilatura del cliente da cui emergeva un utilizzo ed una sostanziale conoscenza pressoché completa delle varie tipologie di investimenti su strumenti finanziari, nonché un'esperienza approfondita nell'ambito degli investimenti su strumenti finanziari;
- le operazioni hanno avuto luogo a seguito di specifiche disposizioni impartite da parte del cliente e raccolte dal Consulente ed all'esito della ricezione di tutta l'informativa precontrattuale dovuta per legge, gli investimenti si presentavano in linea rispetto alle esigenze e caratteristiche del cliente;
- nel tempo il Sig. ha ricevuto non solo gli accreditamenti derivanti dagli investimenti Pt_1
ed ammontati, sino ad oggi, a complessivamente euro 5.338,09, ma anche la rendicontazione periodica di controvalore complessivo degli strumenti in deposito;
- In data 6 maggio 2018, il Sig. ha richiesto ed ottenuto il rimborso dei fondi;
Pt_2
- la rendicontazione diversa rispetto a quella fornita dalla banca non risulta conosciuta all'istituto e non è allo stesso opponibile;
- non è stata fornita alcuna specifica allegazione circa l'asserito inadempimento in capo alla non è stato provato il danno subito e non è stata fornita la prova del nesso causale;
CP_4
- aver accettato come valida e realistica la documentazione che reca come indicazione un foglio in bianco con promesse di rendimento e di rendiconti con errori aritmetici determina l'assunzione di una piena autoresponsabilità del cliente, nonché una interruzione chiara del nesso di occasionalità necessaria, il rapporto tra l'attore e l'ex Consulente ha acquisito autonomia assoluta rispetto al mandato conferito dalla Banca, con conseguenza decadenza della responsabilità oggettiva dell'impresa;
- richiesta di manleva da parte del Sig. anche in via di regresso, a fronte della sua CP_2
condotta gravemente colposa connessa sia alla negoziazione specifica degli strumenti finanziari, sia alla presunta falsa rendicontazione o gestione abusiva denunciata dall'attore.
Il giudice, vista la richiesta di chiamata in causa effettuata dalla convenuta, con decreto del
25.2.2021, ha differito la prima udienza al 16.11.2021.
Alla prima udienza del 16.11.2021, quindi, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6,
c.p.c.
La causa è stata istruita sia in via documentale che mediante prova testimoniale.
All'udienza del 24/11/2023, fatte precisare le conclusioni alle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione di termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Tuttavia, con decreto del 13.7.2024, la causa è stata rimessa sul ruolo in quanto nei confronti del convenuto visto l'avvenuto perfezionamento della notifica dell'atto di citazione Controparte_2 in data 22.5.2021, non risultavano rispettati i termini a comparire previsti dall'art. 163 bis cpc in relazione alla data della prima udienza originariamente fissata al 15.6.2021.
Dopo l'assegnazione della causa allo scrivente Giudice, all'udienza del 12.9.2024, è stata disposta la rinnovazione della notifica al convenuto di tutti gli atti di causa e, alla Controparte_2
successiva udienza del 4.2.2025, la causa è stata direttamente trattenuta in decisione visto il precedente deposito sia delle comparse conclusionali che delle memorie di replica.
Preliminarmente, all'esito della rinnovazione della notifica disposta in data 12.9.2024, deve essere ritualmente dichiarata la contumacia del convenuto Controparte_2
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito illustrati.
All'esito dell'istruttoria svolta, infatti, può ritenersi raggiunta la prova in merito alla condotta tenuta dal sig. nei confronti del sig. CP_2 Pt_1
Quest'ultimo, all'epoca dei fatti, era un ragazzo giovane, un piccolo imprenditore che non aveva maturato rilevante esperienza nel settore degli investimenti e che, in ogni caso, aveva sempre manifestato l'intenzione di procedere ad investimenti con basso coefficiente di rischio ed a capitale garantito. Tali circostanze risultano confermate dalle dichiarazioni rese dai testi e Per_1 Pt_1
. Tes_1
Inoltre, a conferma della condotta artificiosa tenuta dal vi è la dichiarazione resa dal teste CP_2
il quale ha confermato che la documentazione consegnata all'attore risultava contraffatta, Per_1
non essendo conforme a quella proveniente ufficialmente dalla Banca. Del resto, ulteriore prova di tale fatto, si rinviene da un confronto con il rendiconto fornito dallo stesso e con tutta la Per_1
documentazione versata in atti dall'istituto di credito.
Il come dallo stesso dichiarato, è stato incaricato dalla Banca di controllare le posizioni di Per_1 una parte dei clienti del e, all'esito delle ispezioni, quest'ultimo è stato sospenso e CP_2
revocato del mandato con radiazione dell'Albo.
Tale circostanza, quindi, dimostra il fatto che la fosse perfettamente a conoscenza CP_4 dell'operato non corretto del sig. e che, prima dell'intervento del dott. non CP_2 Per_1 avesse adeguatamente vigilato sull'attività posta in essere dal proprio agente.
Dalla documentazione versata in atti, inoltre, risulta che nei confronti del sig. si è svolto CP_2 un processo penale concluso con sentenza di condanna ex art 444 cpp per il reato di cui all'art 640 cp commesso ai danni del sig. Pt_1
Come è noto, la sentenza penale di patteggiamento nel giudizio civile di risarcimento e restituzione non ha vincolo di giudicato e non inverte l'onere della prova, ma costituisce un indizio utilizzabile insieme ad altri, se ricorrono i tre requisiti previsti dall'art. 2729 c.c., atteso che una sentenza penale può avere effetti preclusivi o vincolanti in sede civile solo se tali effetti siano previsti dalla legge, mentre nel caso della sentenza penale di patteggiamento esiste, al contrario, una norma espressa che ne proclama l'inefficacia agli effetti civili, l'art. 444 cpp (vedi Cass. civ. Sez. I, 25/05/2022, n.
16838).
Pertanto, considerati tutti gli elementi raccolti nel presente giudizio unitamente alla sentenza di condanna, non può che ritenersi sussistente la responsabilità del per le condotte dallo CP_2
stesso poste in essere.
Quanto alla posizione della in primo luogo, occorre ricordare il ha agito in qualità CP_4 CP_2
di agente delle abilitato fuori sede, fino al momento della risoluzione del rapporto CP_1
comunicata in data 3/2/2018.
Quest'ultima, a ben vedere, ha omesso ogni controllo sull'attività svolta dal proprio consulente finanziario, perciò, alla luce dell'art. 31 del D.Lgs n. 58/98 (TUF), secondo cui il soggetto abilitato che conferisce l'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal consulente finanziario abilitato fuori sede, anche se tali danni sono conseguenti a responsabilità accertata in sede penale, la responsabilità non può che estendersi in via solidale anche alla CP_1
Infatti, non vi è alcuna evidenza che tra il e il si fosse instaurato un rapporto del Pt_1 Per_2
tutto autonomo, tale da recidere il mandato con la Banca e da escludere la sua responsabilità.
Del resto, la sussistenza della responsabilità della è sufficiente che l'attività illecita posta in CP_4
essere dal proprio promotore finanziario sia stata agevolata o resa possibile dall'intervento di quest'ultimo nell'attività di impresa, di cui sintomatico riscontro costituiscono la presenza del medesimo in locali della banca, l'utilizzo della modulistica di pertinenza e la spendita del nome, essendo pertanto necessaria e sufficiente la sussistenza di un nesso di occasionalità necessaria tra esecuzione delle incombenze e il danno tra i quali sussista un mero collegamento obiettivo.
Tutte circostanze che si rinvengono pienamente nel caso di specie: la non ha mai negato CP_4
l'esistenza del rapporto con il e non ha mai disconosciuto i documenti prodotti da parte CP_2
attrice.
Da ultimo, come risulta dall'istruttoria svolta, all'attore non può essere attribuita alcuna responsabilità o colpa, avendo lo stesso agito coerentemente alla situazione prospettatasi: si è affidato ad un soggetto effettivamente operante per conto della al quale ha richiesto un CP_1
investimento finanziario a basso rischio, gli è stato prospettato un prodotto conforme alle sue richieste, nonché dimostrato il successo dell'operazione con report recanti il logo della banca stessa.
Segue, quindi, l'affermazione della responsabilità della in via solidale con per CP_1 CP_2
i danni cagionati a non sussistendo alcun elemento fattuale o documentale in Parte_1 grado di scindere il nesso di causalità tra l'azione del consulente della banca stessa e l'evento- danno.
In relazione alla liquidazione del danno, il Sig. avanza richiesta di condanna al pagamento Pt_1 dell'importo di:
- Euro 7.400,00, pari alla redditività “promessa” dal Consulente e non realizzata;
- Euro 7.459,96, pari alla perdita del capitale generatasi tra l'investimento effettuato ed il disinvestimento operato;
- Euro 1.800,00 quale importo liquidato dal Giudice Penale nell'ambito del giudizio definitosi con sentenza di patteggiamento.
Ciò posto, deve rilevarsi che non risulta liquidabile la richiesta relativa al risarcimento per i rendimenti “promessi” in quanto gli stessi non possono costituire un danno né potenziale, né reale, questi capitali non sono oggettivamente esistiti, ragione per cui il sig. non ha subito alcun Pt_1
danno.
In ogni caso, occorre considerare che l'attore ha conseguito una plusvalenza (euro 5.338,09) dall'investimento che non può non essere considerata in riduzione rispetto alla perdita lamentata dal
Sig. (cfr., tra le tante, Cass. 24 gennaio 2014, n. 1511; Cass. 12 dicembre 2013, n. 27875 e Pt_1
Cass. 29 dicembre 2011, n. 29864).
Da ultimo, quanto alle spese legali riconosciute all'attore nell'ambito di un giudizio penale, le stesse non possono essere nuovamente considerate in queste sede, esistendo già una condanna che non consente un'ulteriore richiesta.
In definitiva, per tutti i motivi sopra esposti, i convenuti devono essere condannati, in solido tra di loro, al pagamento in favore dell'attore della somma di € 2.121,87 (7.459,96 – 5.338,09) a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre agli interessi legali sulla stessa.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. (non essendovi soccombenza reciproca per il solo fatto che l'unica domanda attorea venga accolta in misura ridotta: v. Cass.,
SS.UU., 32061/2022) e sono quindi liquidate a carico dei convenuti in solido tra di loro, come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022), in base al valore (scaglione da € 1.101,00 ad € 5.200,00, in ragione del decisum di condanna), alla natura e alla complessità (media) della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti di E ogni Parte_1 CP_1 Controparte_2
altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede: - condanna E in solido tra di loro, al pagamento in favore CP_1 Controparte_2 di della somma di € 2.121,87, oltre interessi al saggio legale sulla Parte_3
stessa;
- condanna E in solido tra di loro, alla rifusione in favore CP_1 Controparte_2 di delle spese processuali, che liquida in € 2.552,00, euro 262 per Parte_1
esborsi, oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta;
Terni, 6.3.2025
Il giudice dott.ssa Elisa Iacone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott.ssa Elisa Iacone, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 555 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Parte_1 C.F._1
Spacchetti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Foligno, Via Umberto I 48, giusta procura in atti
- attrice
E
Partita IVA , cod. fisc. e numero di iscrizione al Registro delle CP_1 P.IVA_1
Imprese di Milano, ZA NZ e LO ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti P.IVA_2
Luca Zitiello e Paolo Francesco Bruno, elettivamente domiciliati presso l'Avv. Giampaolo Baldieri, con studio in Terni, Via Faustini, 8, e presso i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata
[ - , giusta delega Email_1 Email_2
in atti
- convenuto
(COD. FISC. ) Controparte_2 C.F._2
- convenuto contumace
OGGETTO: indebito soggettivo/oggettivo
CONCLUSIONI: Come precisate in atti e all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno
4/02/2025, da intendersi nella presente sede integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. a convenuto in giudizio Parte_1
il sig. per ivi sentire accogliere le seguenti Controparte_3 conclusioni: “Piaccia al Tribunale adito, disattesa ogni diversa istanza, azione e deduzione,
ACCERTARE E DICHIARARE la responsabilità solidale di e ai Controparte_2 CP_1
sensi e per gli effetti dell'art.31 del D.Lgs. 24.02.1998, n.58, per i danni arrecati all'attore dal consulente finanziario in virtù della condotta sopra descritta e documentata, e di Controparte_2
conseguenza CONDANNARE, in via solidale, e , in persona del Controparte_2 CP_1 legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di dell'importo di €.7.459,96, Parte_1 con la rivalutazione monetaria dal dì dell'investimento al saldo a titolo di risarcimento per il maggior danno, ai sensi dell'art.1224 comma 2 CC, ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dal dì dell'investimento al saldo, per le ragioni profusamente espresse in narrativa;
CONDANNARE, in via solidale, e in persona del legale Controparte_2 CP_1
rappresentante p.t., al pagamento dell'importo pari ad €.7.400,00, a seguito dell'inadempimento contrattuale per non aver raggiunto il rendimento garantito dell'investimento iniziale;
CONDANNARE, anche in via solidale, e in persona del legale Controparte_2 CP_1
rappresentante p.t., al risarcimento in favore dell'attore dell'importo ritenuto di giustizia da quantificarsi in via equitativa, in conseguenza del danno derivante dall'impossibilità di utilizzo della somma oggetto dell'investimento con conseguente preclusione ad investimenti alternativi dei convenuti meglio illustrato e documentato in premessa. CONDANNARE, in via solidale CP_2
e , in persona del legale rappresentante p.t. alla rifusione delle spese legali
[...] CP_1 liquidate in sede penale in favore di e pari all'importo di €. 2.626,42. Con Parte_1 vittoria di spese, competenze ed onorari”.
A sostegno delle rassegnate conclusioni, parte attrice ha rappresentato che, nell'anno 2015, il sig.
è stato contattato da in qualità di consulente finanziario presso la Pt_1 Controparte_2 [...]
con la finalità di presentare alcune soluzioni di investimento. CP_1
A seguito di numerosi incontri, il convenuto ha sottoposto all'attore un'ipotesi di investimento asseritamente compatibile con le richieste dallo stesso rivolte in termini di remuneratività e di sicurezza in ordine al capitale investito, garantendo un rendimento con un tasso d'interesse positivo.
Per tali ragioni, il sig. ha interamente versato l'importo di €.100.000,00 nel portafoglio Pt_1
investimenti proposto dal convenuto. Il ha redatto un prospetto con il quale si è CP_2 impegnato a garantire a scadenza del medesimo, prevista per settembre 2018, un aumento del capitale investito pari ad €.7.400.00.
In data 20.09.2017, il ha consegnato un primo prospetto riepilogativo dello stato CP_2 dell'investimento, redatto su carta intestata della nel quale si evinceva un controvalore CP_1 dell'investimento pari ad €.104.001,04.
All'inizio del 2018, il ha cominciato ad aver un atteggiamento evasivo, poi, in data CP_2
06.03.2018, la ha inviato una comunicazione scritta nella quale veniva annunciata, a CP_1
far data dal 03.02.2018, la risoluzione del rapporto con il consulente finanziario e Controparte_2
l'assegnazione della gestione del portafoglio in favore del Dr. Persona_1
In data 16.03.2018, il Dr. ha consegnato all'attore un report riferibile al periodo decorrente Per_1 dall'apertura del rapporto di investimento alla sopradetta data in cui, per la prima volta, è stato indicato il reale andamento dell'investimento, evidenziandosi, così, la condotta dissimulatoria posta in essere dal convenuto al fine di occultare l'andamento negativo dell'investimento, infatti, dal report emergeva una perdita sul capitale investito pari ad addirittura €.6.680,81.
In data 20.03.2018, l'attore ha inviato un reclamo, sia al sia alla CP_2 CP_1 prospettando l'avvio di un'azione penale e civile volte ad accertare la condotta truffaldina del consulente.
Inoltre, il Dr. ha informato l'attore circa le reali caratteristiche dell'investimento realizzato, Per_1 avente una forma cd. “mista”, senza rendimento garantito e non vincolata ad una permanenza temporale e gli riferito dell'esistenza di altri investitori che avevano subito condotte analoghe in tutta la provincia di Terni.
Pertanto, in data 19.05.2018, è stata sporta denuncia querela per il reato di cui all'art 640 cp.
Il procedimento penale, in cui il sig. si è costituito parte civile, si è concluso con sentenza Pt_1 di applicazione della pena ai sensi dell'art.444 CPP e condanna alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 400,00 di multa con pena sospesa, con condanna al pagamento delle spese legali in favore della a parte civile per un importo complessivo pari ad €.1.800,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, I.V.A. e Cassa Avvocati come per legge.
Con comparsa depositata in data 21/05/2021 si è costituita in giudizio la deducendo CP_1
quanto segue:
- il Sig. dopo la conclusione, per il tramite del Sig. di contratto di corrente Pt_1 CP_2
ordinario e di un contratto per il collocamento, la negoziazione, la ricezione e la trasmissione di ordini, ha compilato il “questionario” di profilatura del cliente da cui emergeva un utilizzo ed una sostanziale conoscenza pressoché completa delle varie tipologie di investimenti su strumenti finanziari, nonché un'esperienza approfondita nell'ambito degli investimenti su strumenti finanziari;
- le operazioni hanno avuto luogo a seguito di specifiche disposizioni impartite da parte del cliente e raccolte dal Consulente ed all'esito della ricezione di tutta l'informativa precontrattuale dovuta per legge, gli investimenti si presentavano in linea rispetto alle esigenze e caratteristiche del cliente;
- nel tempo il Sig. ha ricevuto non solo gli accreditamenti derivanti dagli investimenti Pt_1
ed ammontati, sino ad oggi, a complessivamente euro 5.338,09, ma anche la rendicontazione periodica di controvalore complessivo degli strumenti in deposito;
- In data 6 maggio 2018, il Sig. ha richiesto ed ottenuto il rimborso dei fondi;
Pt_2
- la rendicontazione diversa rispetto a quella fornita dalla banca non risulta conosciuta all'istituto e non è allo stesso opponibile;
- non è stata fornita alcuna specifica allegazione circa l'asserito inadempimento in capo alla non è stato provato il danno subito e non è stata fornita la prova del nesso causale;
CP_4
- aver accettato come valida e realistica la documentazione che reca come indicazione un foglio in bianco con promesse di rendimento e di rendiconti con errori aritmetici determina l'assunzione di una piena autoresponsabilità del cliente, nonché una interruzione chiara del nesso di occasionalità necessaria, il rapporto tra l'attore e l'ex Consulente ha acquisito autonomia assoluta rispetto al mandato conferito dalla Banca, con conseguenza decadenza della responsabilità oggettiva dell'impresa;
- richiesta di manleva da parte del Sig. anche in via di regresso, a fronte della sua CP_2
condotta gravemente colposa connessa sia alla negoziazione specifica degli strumenti finanziari, sia alla presunta falsa rendicontazione o gestione abusiva denunciata dall'attore.
Il giudice, vista la richiesta di chiamata in causa effettuata dalla convenuta, con decreto del
25.2.2021, ha differito la prima udienza al 16.11.2021.
Alla prima udienza del 16.11.2021, quindi, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6,
c.p.c.
La causa è stata istruita sia in via documentale che mediante prova testimoniale.
All'udienza del 24/11/2023, fatte precisare le conclusioni alle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione di termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Tuttavia, con decreto del 13.7.2024, la causa è stata rimessa sul ruolo in quanto nei confronti del convenuto visto l'avvenuto perfezionamento della notifica dell'atto di citazione Controparte_2 in data 22.5.2021, non risultavano rispettati i termini a comparire previsti dall'art. 163 bis cpc in relazione alla data della prima udienza originariamente fissata al 15.6.2021.
Dopo l'assegnazione della causa allo scrivente Giudice, all'udienza del 12.9.2024, è stata disposta la rinnovazione della notifica al convenuto di tutti gli atti di causa e, alla Controparte_2
successiva udienza del 4.2.2025, la causa è stata direttamente trattenuta in decisione visto il precedente deposito sia delle comparse conclusionali che delle memorie di replica.
Preliminarmente, all'esito della rinnovazione della notifica disposta in data 12.9.2024, deve essere ritualmente dichiarata la contumacia del convenuto Controparte_2
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento nei limiti di seguito illustrati.
All'esito dell'istruttoria svolta, infatti, può ritenersi raggiunta la prova in merito alla condotta tenuta dal sig. nei confronti del sig. CP_2 Pt_1
Quest'ultimo, all'epoca dei fatti, era un ragazzo giovane, un piccolo imprenditore che non aveva maturato rilevante esperienza nel settore degli investimenti e che, in ogni caso, aveva sempre manifestato l'intenzione di procedere ad investimenti con basso coefficiente di rischio ed a capitale garantito. Tali circostanze risultano confermate dalle dichiarazioni rese dai testi e Per_1 Pt_1
. Tes_1
Inoltre, a conferma della condotta artificiosa tenuta dal vi è la dichiarazione resa dal teste CP_2
il quale ha confermato che la documentazione consegnata all'attore risultava contraffatta, Per_1
non essendo conforme a quella proveniente ufficialmente dalla Banca. Del resto, ulteriore prova di tale fatto, si rinviene da un confronto con il rendiconto fornito dallo stesso e con tutta la Per_1
documentazione versata in atti dall'istituto di credito.
Il come dallo stesso dichiarato, è stato incaricato dalla Banca di controllare le posizioni di Per_1 una parte dei clienti del e, all'esito delle ispezioni, quest'ultimo è stato sospenso e CP_2
revocato del mandato con radiazione dell'Albo.
Tale circostanza, quindi, dimostra il fatto che la fosse perfettamente a conoscenza CP_4 dell'operato non corretto del sig. e che, prima dell'intervento del dott. non CP_2 Per_1 avesse adeguatamente vigilato sull'attività posta in essere dal proprio agente.
Dalla documentazione versata in atti, inoltre, risulta che nei confronti del sig. si è svolto CP_2 un processo penale concluso con sentenza di condanna ex art 444 cpp per il reato di cui all'art 640 cp commesso ai danni del sig. Pt_1
Come è noto, la sentenza penale di patteggiamento nel giudizio civile di risarcimento e restituzione non ha vincolo di giudicato e non inverte l'onere della prova, ma costituisce un indizio utilizzabile insieme ad altri, se ricorrono i tre requisiti previsti dall'art. 2729 c.c., atteso che una sentenza penale può avere effetti preclusivi o vincolanti in sede civile solo se tali effetti siano previsti dalla legge, mentre nel caso della sentenza penale di patteggiamento esiste, al contrario, una norma espressa che ne proclama l'inefficacia agli effetti civili, l'art. 444 cpp (vedi Cass. civ. Sez. I, 25/05/2022, n.
16838).
Pertanto, considerati tutti gli elementi raccolti nel presente giudizio unitamente alla sentenza di condanna, non può che ritenersi sussistente la responsabilità del per le condotte dallo CP_2
stesso poste in essere.
Quanto alla posizione della in primo luogo, occorre ricordare il ha agito in qualità CP_4 CP_2
di agente delle abilitato fuori sede, fino al momento della risoluzione del rapporto CP_1
comunicata in data 3/2/2018.
Quest'ultima, a ben vedere, ha omesso ogni controllo sull'attività svolta dal proprio consulente finanziario, perciò, alla luce dell'art. 31 del D.Lgs n. 58/98 (TUF), secondo cui il soggetto abilitato che conferisce l'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal consulente finanziario abilitato fuori sede, anche se tali danni sono conseguenti a responsabilità accertata in sede penale, la responsabilità non può che estendersi in via solidale anche alla CP_1
Infatti, non vi è alcuna evidenza che tra il e il si fosse instaurato un rapporto del Pt_1 Per_2
tutto autonomo, tale da recidere il mandato con la Banca e da escludere la sua responsabilità.
Del resto, la sussistenza della responsabilità della è sufficiente che l'attività illecita posta in CP_4
essere dal proprio promotore finanziario sia stata agevolata o resa possibile dall'intervento di quest'ultimo nell'attività di impresa, di cui sintomatico riscontro costituiscono la presenza del medesimo in locali della banca, l'utilizzo della modulistica di pertinenza e la spendita del nome, essendo pertanto necessaria e sufficiente la sussistenza di un nesso di occasionalità necessaria tra esecuzione delle incombenze e il danno tra i quali sussista un mero collegamento obiettivo.
Tutte circostanze che si rinvengono pienamente nel caso di specie: la non ha mai negato CP_4
l'esistenza del rapporto con il e non ha mai disconosciuto i documenti prodotti da parte CP_2
attrice.
Da ultimo, come risulta dall'istruttoria svolta, all'attore non può essere attribuita alcuna responsabilità o colpa, avendo lo stesso agito coerentemente alla situazione prospettatasi: si è affidato ad un soggetto effettivamente operante per conto della al quale ha richiesto un CP_1
investimento finanziario a basso rischio, gli è stato prospettato un prodotto conforme alle sue richieste, nonché dimostrato il successo dell'operazione con report recanti il logo della banca stessa.
Segue, quindi, l'affermazione della responsabilità della in via solidale con per CP_1 CP_2
i danni cagionati a non sussistendo alcun elemento fattuale o documentale in Parte_1 grado di scindere il nesso di causalità tra l'azione del consulente della banca stessa e l'evento- danno.
In relazione alla liquidazione del danno, il Sig. avanza richiesta di condanna al pagamento Pt_1 dell'importo di:
- Euro 7.400,00, pari alla redditività “promessa” dal Consulente e non realizzata;
- Euro 7.459,96, pari alla perdita del capitale generatasi tra l'investimento effettuato ed il disinvestimento operato;
- Euro 1.800,00 quale importo liquidato dal Giudice Penale nell'ambito del giudizio definitosi con sentenza di patteggiamento.
Ciò posto, deve rilevarsi che non risulta liquidabile la richiesta relativa al risarcimento per i rendimenti “promessi” in quanto gli stessi non possono costituire un danno né potenziale, né reale, questi capitali non sono oggettivamente esistiti, ragione per cui il sig. non ha subito alcun Pt_1
danno.
In ogni caso, occorre considerare che l'attore ha conseguito una plusvalenza (euro 5.338,09) dall'investimento che non può non essere considerata in riduzione rispetto alla perdita lamentata dal
Sig. (cfr., tra le tante, Cass. 24 gennaio 2014, n. 1511; Cass. 12 dicembre 2013, n. 27875 e Pt_1
Cass. 29 dicembre 2011, n. 29864).
Da ultimo, quanto alle spese legali riconosciute all'attore nell'ambito di un giudizio penale, le stesse non possono essere nuovamente considerate in queste sede, esistendo già una condanna che non consente un'ulteriore richiesta.
In definitiva, per tutti i motivi sopra esposti, i convenuti devono essere condannati, in solido tra di loro, al pagamento in favore dell'attore della somma di € 2.121,87 (7.459,96 – 5.338,09) a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre agli interessi legali sulla stessa.
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. (non essendovi soccombenza reciproca per il solo fatto che l'unica domanda attorea venga accolta in misura ridotta: v. Cass.,
SS.UU., 32061/2022) e sono quindi liquidate a carico dei convenuti in solido tra di loro, come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022), in base al valore (scaglione da € 1.101,00 ad € 5.200,00, in ragione del decisum di condanna), alla natura e alla complessità (media) della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti di E ogni Parte_1 CP_1 Controparte_2
altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede: - condanna E in solido tra di loro, al pagamento in favore CP_1 Controparte_2 di della somma di € 2.121,87, oltre interessi al saggio legale sulla Parte_3
stessa;
- condanna E in solido tra di loro, alla rifusione in favore CP_1 Controparte_2 di delle spese processuali, che liquida in € 2.552,00, euro 262 per Parte_1
esborsi, oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta;
Terni, 6.3.2025
Il giudice dott.ssa Elisa Iacone