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Sentenza 24 agosto 2025
Sentenza 24 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 24/08/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 24 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 119/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 119/2022, promossa da:
(C.F. ), nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. ALBERTA VIGANÒ, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 come meglio rappresentato e difeso dall'Avv. CLAUDIA CORNACCHIA presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata al ricorso introduttivo
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Visto apposto in data 17/02/2023e08/05/2023).
OGGETTO: “Separazione giudiziale”.
pagina 1 di 16 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente : Parte_1
“1)Rigettare le domande di parte resistente;
2)Determinare che la responsabilità genitoriale sui figli minori e Persona_1
verrà esercitata in via esclusiva rafforzata o comunque la Persona_2 responsabilità esclusiva dalla madre, se ritenuti sussistenti i presupposti, con collocazione e residenza degli stessi presso la stessa;
3)Assegnare la casa coniugale, di esclusiva proprietà della ricorrente, alla IG.ra con Pt_1 quanto in essa contenuto, dando atto che il IG. ha già asportato dalla stessa ogni CP_2 effetto personale;
4)Dare atto che il IG. ha rilasciato la casa coniugale nel giugno 2022; CP_1
5)Il IG. potrà vedere i figli: a) alla presenza della madre o di altra persona di CP_1 fiducia, due pomeriggi la settimana ( indicativamente il martedì ed il giovedì,dalla fine dell'orario della sua attività lavorativa sino alle ore 19 ed il sabato o la domenica dalle ore 10 alle ore 18 b) ovvero con incontri liberi da adottare gradualmente, con incarico alla Tutela
Minori del Distretto di Tradate di disporre un calendario e modalità di incontri, inizialmente in spazio neutro o alla presenza di un educatore. Prevedere con monitoraggio incaricando la
Tutela Minori di Tradate di relazionare periodicamente il Tribunale.
6) Porre obbligo al IG. di versare alla IG.ra a titolo di concorso nel CP_1 Pt_1 mantenimento dei figli, la somma mensile di € 600,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici IS o comunque in una somma superiore ad € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Varese;
7)In deroga al Protocollo e se non verrà riconosciuta la responsabilità esclusiva in capo alla madre, disporre che la IG.ra possa decidere senza preventivo accordo per la Parte_1 scuola privata, i centri estivi e baby sitter, per le spese mediche private, oltre alle spese per dentista e ortodonzia.
8)Le detrazioni fiscali saranno a solo favore della IG.ra così come l'Assegno Unico. Pt_1
Con condanna al pagamento delle spese e competenze professionali
In via istruttoria
Si chiede Ordine esibizione ex art. 210 c.p.c.
Parte attrice chiede al Tribunale di disporre ordine ex art. 210 c.p.c:
pagina 2 di 16 1)al IG. di produrre copia delle dichiarazioni dei redditi anni 2021-2022- Controparte_1
2023 e copia delle buste paga percepite dal mese di gennaio 2023 alla data dell'ordine di produzione;
2)ad con sede in Milano Piazza Tre Torri n. 1 di produrre copia del Controparte_3 contratto assicurativo in essere con il IG. e di tutta la documentazione Controparte_1 relativa a tale rapporto e/o di qualsivoglia altro rapporto contrattuale intercorrente con lo stesso, dall'anno 2013 alla data dell'ordine di produzione;
ovvero di depositare la documentazione attinente alla liquidazione del premio assicurativo;
3)alla sede Inps territorialmente competente di produrre copia della scheda professionale e/o di qualsivoglia altra documentazione attestante la posizione lavorativa del IG.
[...]
Controparte_1
4)alla con sede in P.zza San Carlo n. 156 Torino di produrre copia Controparte_4 della documentazione relativa ai rapporti bancari intercorrenti (ad esempio conti correnti- carte di credito debito, conti deposito titoli) - tra il IG. in qualità di Controparte_1 titolare/contitolare con l'istituto di credito dall'aprile 2023 alla data dell'ordine di esibizione;
5)al IG. o all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente di produrre la CP_1 documentazione relativa denuncia di successione presentata a seguito del decesso della IG.ra
(data decesso 30.06.23) madre del IG. e del padre IG. Persona_3 Controparte_1 deceduto nel luglio 2020. Persona_4
Prove istruttorie orali
Si chiede essere ammessi a prova per testi sui capitoli di seguito indicati.
1)Vero che in particolare dall'anno 2020, il IG. iniziava ad assumere CP_1 comportamenti verbalmente violenti nei confronti della moglie e dei figli;
2)Vero che dall'anno 2022 il IG. , con cadenza quotidiana, urlava con la moglie e CP_1 con i figli, imprecava , lanciava oggetti alla presenza dei minori e nei confronti degli stessi e della moglie, diceva alla moglie che non valeva niente;
3) Vero che il IG. imponeva la sua volontà su ogni cosa e quando riteneva che CP_1 non gli si ubbidisse urlava nei confronti della moglie e della figlia apostrofandole con insulti e le minacciava di fare del male;
4)Vero che in data 21.06.22 il IG. iniziava ad urlare e dire con toni alti” non CP_1 capisci un cazzo, non vali un cazzo e qui comando io” verso la moglie e i figli. Il IG.
pagina 3 di 16 poi chiudeva a chiave in cucina la figlia perché si era rifiutata di CP_1 Per_1 mangiare le uova che lo stesso aveva cucinato;
5)Vero che nella occasione di cui al precedente capitolo di prova, , per paura del padre, Per_1 nascondeva un coltello temendo che il genitore lo usasse contro la stessa;
6)Vero che sempre in data 21.06.22, nell'occasione di cui al cap.n. 3 ,i genitori della IG.ra
e la di lei RE (IG.ra ) sentivano le urla del IG. ; la Pt_1 Parte_2 CP_1 IG.ra entrava nella casa coniugale e veniva spintonata dal IG. ; Parte_2 CP_1
7)Vero che usciva dalla cucina dicendo al padre di avere mangiato le uova e che il IG. Per_1
si calmava;
CP_1
8)Vero che dopo l'episodio del 21.06.22, la IG.ra invitava il coniuge ad uscire da casa Pt_1 ed il IG. decideva di lasciare definitivamente la casa coniugale, trasferendosi in CP_1 data 10.07.22 in un immobile ad Albiolo via Monterosa n. 9, locato dalla IG.ra ; Pt_1
9) Vero che il locatore affittava l'immobile alla IG.ra perché unica ad avere uno Pt_1 stipendio e che la stessa continua a pagare il canone perché il IG. non lo onora;
CP_1
10)Vero che durante gli ultimi anni dell'unione coniugale il IG. delegava alla CP_1 IG.ra la gestione delle incombenze di casa e di figli quali spesa, pagamento utenze, Pt_1 imposte, acquisti abbigliamento ,colloqui con insegnanti anche di sostegno, visite mediche- terapeutiche, colloqui per logopedia e psicomotricità. A queste ultime visite il IG. CP_1 presenziava a seguito di insistenze della IG.ra ; Pt_1
11)Vero che dopo l'emissione dell'ordinanza presidenziale il IG. si reca dai figli CP_1 solo la domenica;
le occasioni di visita hanno una durata di ca. 15/30 minuti e che durante gli incontri il IG. parla per pochi minuti con i minori e per il resto del tempo con la CP_1 IG.ra alla quale riferisce i suoi problemi personali;
Pt_1
12) Vero che la sola IG.ra dalla fine dell'anno 2018 ha sostenuto tutte le spese per la Pt_1 conduzione della casa familiare e per tutti i bisogni dei suoi componenti ivi compreso il IG.
; CP_1
13) Vero che il IG. dalla fine dell'anno 2018 dopo la fine della Naspi si è rifiutato CP_1 di trovare un'occupazione lavorativa;
Sulla inattività lavorativa del IG. CP_1
14)Vero che sino all'anno 2006 il IG. ha lavorato quale accompagnatore per i CP_1 partecipanti ai viaggi per Effeducational;
15)Vero che dall'aprile 2006 al maggio 2017 il IG. ha svolto attività lavorativa CP_1
pagina 4 di 16 presso Tecniplast s.p.a di Buguggiate e che nel giugno 2017 si licenziava, riferendo alla moglie di avere difficoltà di deambulazione;
16)Vero che i medici conIGliavano al IG. di modificare il proprio stile di vita (ad CP_1 esempio regime alimentare dietetico, movimento…) e che lo stesso si rifiutava;
17)Vero che i medici conIGliavano al IG. di perdere peso corporeo per favorire CP_1 la respirazione e che lo stesso si rifiutava;
Aspetti economici della famiglia
18)Vero che il contratto di locazione per l'immobile di Albiolo via Monterosa n. 9 veniva sottoscritto dalla IG.ra per trovare al marito un luogo ove vivere;
Pt_1
19)Vero che dopo il trasferimento del IG. nell'abitazione di Albiolo (luglio 2022) CP_1 la IG.ra ha sostenuto tutte le spese per 'abitazione del IG. , per la sua Pt_1 CP_1 auto assicurazione carburante e revisione, per il suo sostentamento e abbigliamento ( doc.n.8-
n.22-23) 20)Vero che dal luglio 2022 al dicembre 2022 il IG. ha utilizzato la CP_1 carta di credito relativa al conto corrente comune, ove la sola IG.ra effettuava Pt_1 versamenti periodici, con un esborso di €. 4.586,95 come da doc.n 10 che si rammostra;
21)Vero che nel dicembre 2022 la IG.ra chiedeva al coniuge la restituzione del Pt_1 bancomat e della carta di credito per bloccare i continui prelievi e pagamenti effettuati dal IG.
, che azzeravano il conto comune;
CP_1
Si indicano quali testi anche a prova contraria: via ND OR Testimone_1
20/a (su tutti i capitoli) via ND OR 16 (su tutti i capitoli) Testimone_2
via Rosmini n. 2 NO (MI) (su tutti i capitoli)”; Testimone_3
Per parte resistente : Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
-pronunciare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati di letto, tetto
e mensa;
-assegnare la casa coniugale, con quanto in essa contenuto, alla moglie che vi abiterà insieme ai figli minori e;
Per_1 Per_2
-affidare congiuntamente i figli minori ai genitori, regolamentando il diritto di visita del padre agli stessi secondo le regole standard, tenuto conto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori e compatibilmente con gli impegni di lavoro del padre e della distanza tra le rispettive abitazioni;
pagina 5 di 16 -porre a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie l'importo mensile complessivo di € 150,00 a titolo di concorso al mantenimento dei figli minori;
-porre a carico della moglie il pagamento del 100% delle spese straordinarie per i minori;
-porre interamente a favore della moglie l'assegno unico per i figli;
-con vittoria di spese di lite, anche relativamente al procedimento sub. 1, promosso da parte attrice ex art. 709 ult.c. c.p.c.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.01.2023 la IG.ra ha adìto l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di ottenere pronuncia di separazione personale nei confronti del IG. i in relazione al matrimonio contratto il 07/02/2009, celebrato in Controparte_1
ZO TI (VA), come da Atto di Matrimonio del medesimo Comune, n.1, parte II, serie A dell'anno 2009; da tale unione sono due figli, , nata in data [...], e , a cui Per_1 Per_2
è stato diagnosticato un disturbo dello spettro autistico, nato in data [...].
La ricorrente ha domandato l'addebito della responsabilità della crisi coniugale al resistente, ricostruendo il comportamento del resistente connotato da passività decisionale e delega alla ricorrente, licenziatosi senza più cercare un'attività lavorativa (Naspi terminata nel
2018), nonché allarmanti comportamenti dello stesso in relazione a gestione degli alimenti, rigidità e ossessività nel cibo, nel menù settimanale immutabile, e di specifiche ritualità e turnazioni a tavola, divenute psichiatricamente rilevanti nel 2022; ancora, il comportamento familiare del resistente si sarebbe caratterizzato in urla e imprecazioni, lanci di oggetti, anche alla presenza dei figli.
Quanto alle condizioni della separazione, la ricorrente ha chiesto disporsi l'esercizio della responsabilità genitoriale in via esclusiva a sé sui figli minori, con collocamento presso di sé, oltre assegnazione della casa coniugale (peraltro già di esclusiva proprietà della ricorrente stessa), con diritto di visita paterno secondo le determinazioni stabilite dal Tribunale;
contributo economico paterno per € 600,00 mensili, oltre rivalutazione annuale di legge, oltre al 50% delle spese straordinarie e, in deroga al Protocollo del Tribunale di Varese, “disporre che la ricorrente possa decidere senza preventivo accordo per la scuola privata, i centri estivi e baby sitter, per le spese mediche private, oltre alle spese per dentista e ortodonzia”.
pagina 6 di 16 A sostegno delle proprie pretese, la ricorrente ha evidenziato un particolare episodio del giugno 2022 ove il padre avrebbe dato in escandescenze obbligando la figlia a finire le uova del pasto, cui sarebbe seguito l'invito della ricorrente al resistente ad allontanarsi dalla casa coniugale, trasferendosi egli poi dal 10.07.22 in Albiolo (CO), via Monte Rosa n. 9, in un immobile in locazione, con onere economico integralmente a carico della ricorrente per € 630,00 mensili;
dal dicembre 2022 il resistente utilizzerebbe altresì una carta di credito appoggiata su un conto, sì cointestato, ma alimentato dai redditi della sola ricorrente. Per quanto attiene il rapporto paterno, la ricorrente ha inoltre rappresentato come il padre dal momento del trasferimento in altra abitazione, si sia limitato ad accompagnare i figli a scuola, non domandando di avere maggiori contatti né informandosi circa la loro quotidianità.
Attivato il contradditorio, in data 01.05.2023 si è costituito in giudizio il resistente IG.
, il quale, aderendo alla richiesta di separazione personale, Controparte_1 nonché all'affido condiviso della prole, al suo collocamento prevalente presso la madre, nonché all'assegnazione alla stessa della abitazione ex coniugale di proprietà della stessa, ha domandato un diritto di visita tenendo conto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori;
ha altresì domandato di non corrispondere alcunché per la prole, quantomeno per 12 mesi, addossando integralmente il relativo onere alla madre ricorrente;
assenso a che la madre percepisca integralmente l'assegno unico per i figli;
onere in capo alla ricorrente di continuare a pagare il canone di locazione dell'immobile ove abita il resistente per 12 mensilità, nonché stabilire a carico della ricorrente ed in favore del resistente un assegno di mantenimento per € 400,00 mensili per 12 mesi.
A fondamento delle proprie richieste, il resistente ha rappresentato, in primo luogo, la che la decisione di licenziamento del 2017 sarebbe stata condivisa con la moglie, in ragione anche delle patologie da cui lo stesso è affetto, sebbene non dichiarato formalmente invalido;
egli sarebbe rimasto a casa dal lavoro anche successivamente, per far fronte alle eIGenze familiari e alle patologie del figlio minore, essendo la ricorrente impegnata lavorativamente in Milano.
Ancora, il ricorrente ha dedotto che la coppia sarebbe entrata in crisi in ragione di visioni sempre più difformi circa l'educazione dei figli, non perché il padre sia persona in alcun modo pericolosa per i figli, avendo anzi continuato ad occuparsi degli stessi ogni mattino nonostante la fuoriuscita dall'abitazione congiurale (peraltro imposta dalla ricorrente). Il resistente, infine, ha sottolineato pagina 7 di 16 la propria condizione di disoccupazione e la conseguente disparità economica tra i coniugi
(percependo la moglie uno stipendio di circa € 3.000,00 mensili, per 14 mensilità, l'assegno unico per i figli, pari ad € 410,00 mensili, l'indennità di accompagnamento del piccolo , Per_2 pari ad € 510,00 e godendo di una casa di proprietà).
All'esito dell'udienza presidenziale 03/05/2023, con ordinanza riservata 08/05/2023 è stato disposto: “
1. autorizza i coniugi a vivere separati;
2. dato atto che la richiesta di affido esclusivo formulata dalla IGnora dovrà essere valutata all'esito di Parte_1 approfondimenti sulla situazione personale dei componenti del nucleo familiare, affida i figli minori (12/9/2010) e (12/4/2018) congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 collocamento presso la madre;
3. tenuto conto delle pacifiche tensioni determinate dalle diverse visioni sull'educazione dei figli (ciò che ha provocato talvolta scatti d'ira da parte del padre) e delle condizioni di salute del IG. (il quale sta assumendo un farmaco Controparte_1 antidepressivo prescritto dallo psichiatra, il quale ha informato il paziente della necessità di intraprendere un percorso di supporto psicologico), se da una parte non devono essere interrotti
i rapporti tra il padre e i figli (che pacificamente si sono ampiamente frequentati sino a circa 2 mesi fa), dall'altra devono essere disposte cautele in ordine a tali frequentazioni. Pertanto, il padre, allo stato, potrà far visita ai figli presso l'abitazione materna e in presenza della madre o di altra persona di fiducia due pomeriggi alla settimana (indicativamente il martedì e il giovedì in orario compatibile con gli impegni di lavoro, sino le ore 19) e l'intera giornata del sabato o della domenica, dalle ore 10 alle ore 18, sempre alla presenza della madre o di una terza persona incaricata dalla madre;
4. incarica i Servizi Sociali del Comune di (luogo Tes_1 di residenza di entrambi i coniugi) di monitorare il nucleo familiare e di procedere ad un'indagine psicosociale e psicodiagnostica sul nucleo stesso diretta a verificare l'effettiva capacità genitoriale delle parti, la situazione dei minori, la qualità della relazione dei medesimi con ciascun genitore e a indicare il regime di affidamento, di collocamento e di frequentazioni con il genitore non collocatario più rispondente al loro interesse, specificando altresì se siano necessari interventi di supporto per il nucleo familiare;
i Servizi potranno altresì introdurre, anche nelle more, un ampliamento delle facoltà di visita sopra indicate a favore del padre, anche eventualmente con modalità osservate. I Servizi dovranno relazionare in forma scritta entro il termine del 8/9/2023, fatta salva l'immediata segnalazione di situazioni di pregiudizio che si dovessero medio tempore verificare;
5. dispone che il coniuge non collocatario, a titolo di
pagina 8 di 16 concorso al mantenimento della prole, versi all'altro coniuge, entro i primi cinque giorni del mese, assegno mensile di €. 250, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50
% delle spese extra assegno secondo le linee guida del Tribunale di Varese;
dispone che
l'assegno unico venga percepito interamente dalla madre;
6. tenuto conto del fatto che attualmente il IG. presta attività lavorativa e che comunque non risulta aver perso CP_2
o limitata la capacità lavorativa, respinge la richiesta di disporre a suo favore un contributo al mantenimento a carico della moglie;
ciò anche alla luce del fatto che egli vive in un immobile condotto in locazione il cui canone è pagato dalla IGnora , che ha sottoscritto il Parte_1 contratto con la proprietà;
7. assegna l'abitazione familiare al coniuge collocatario”.
Nominato il Giudice Istruttore, sono state depositate la Memoria Integrativa della parte ricorrente e la Comparsa di costituzione in giudizio della parte resistente;
parte resistente ha formulato istanza ex art. 709 ult. co. c.p.c. chiedendo la liberalizzazione delle visite del padre con i figli, nel rispetto degli impegni scolastici, ludici e sportivi degli stessi, secondo la calendarizzazione standard, nonché la riduzione dell'assegno di mantenimento stabilito per gli stessi, dagli attuali € 250,00 ad € 150,00.
Il Giudice istruttore, all'esito dell'udienza 12/09/2023, con ordinanza resa in pari data, rigettata l'istanza modificativa in difetto di sopravvenienze rilevanti, sono stati assegnati i richiesti termini ordinari di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., con prosecuzione dell'incarico ai
Servizi Sociali.
Nelle more della riserva istruttoria, parte ricorrente con apposita ulteriore istanza ex art. 709 comma 4 c.p.c. ha chiesto, in via principale, ordine al resistente di procedere al pagamento del canone di locazione dell'immobile di Albiolo (CO), via Monte Rosa n. 9, con decorrenza luglio 2023 di cui al contratto intestato alla ricorrente , ma utilizzato dal resistente Pt_1
e, in subordine, un incremento del contributo economico in favore dei figli CP_1 minorenni collocati presso di sé, per € 500,00 a figlio, ovvero ancora in via ulteriormente subordinata per € 440,00 a figlio, in ogni caso con effetti retroattivi dal luglio 2023, cioè dal periodo in cui il marito avrebbe rinvenuto occupazione lavorativa.
A sostegno delle proprie richieste, la ricorrente ha dedotto come il contratto di locazione dell'immobile ove abita il marito dopo la separazione di fatto sia intestato alla stessa, ma che il resistente si rifiuti di onorarlo ovvero di contribuire al pagamento, nonostante lo stesso abbia pagina 9 di 16 disponibilità economiche (sia in relazione a emolumenti da attività lavorativa, sia in relazione a quanto percepito per l'eredità della nonna paterna dei figli della coppia, deceduta nel giugno
2023) e come, in ogni caso, vi sia l'obbligo del resistente di onorare detto contratto di locazione dalla motivazione del provvedimento presidenziale, il quale non avrebbe riconosciuto un contributo economico in favore del marito ed a carico della moglie, valorizzando l'onere di detto contratto di locazione;
la posizione complessiva della ricorrente sarebbe paradossale, laddove, a fronte di un introito per i figli per € 250,00, la stessa dovrebbe sborsare l'intero canone per il marito per € 630,00 mensili.
È stato attivato il contraddittorio su tale istanza di modifica, che ha dato origine ad un subprocedimento, e si è costituito il resistente, contestando le richieste operate e precisando, in particolare, come l'obbligo di pagamento del canone di locazione spetti per legge al soggetto stipulate, ossia la ricorrente, anche qualora il resistente avesse medio tempore migliorato sensibilmente le proprie disponibilità economico-patrimoniali; peraltro, nel gennaio 2024 la ricorrente ha inviato formale disdetta di detto contratto di locazione, con termine per il rilascio fissato dal proprietario dell'immobile al 07/07/2024 (all'udienza, la parte resistente personalmente ha assicurato il rilascio dell'immobile per la data fissata del 07/07/2024).
Con ordinanza 27.05.2024, il Giudice ha dichiarato inammissibile tale l'istanza formulata ex art. 709 co. 4 c.p.c.
Nel procedimento principale di merito, con ordinanza riservata 07/03/2024, rigettate le istanze istruttorie delle parti, è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni, con provvedimento 28/11/2024, comunicato il 02/12/2024, sono stati assegnati i richiesti termini ordinari per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
depositati gli scritti conclusivi, la causa è passata in decisione al Collegio.
***********
1) Preliminarmente
In via preliminare occorre ribadire come la causa sia matura per la decisione.
pagina 10 di 16 Ed infatti, nonostante le reiterate istanze istruttorie di parte ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni, ritiene il Collegio che il materiale probatorio acquisito agli atti sia idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulle domande e sulle eccezioni sollevate e che, dunque, debba ribadirsi l'inammissibilità della prova testimoniale, vertendo peraltro la stessa su circostanze irrilevanti e ininfluenti ai fini del decidere (come già specificato nell'ordinanza
07/03/2024, qui richiamata e confermata); parimenti, non possono trovare accoglimento gli ordini di esibizione formulati, per le medesime motivazioni, qui richiamate.
2) La pronuncia sullo status
Va pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi (C.F. Parte_1
), nata a [...] in data [...], e C.F._1 Controparte_1
(C.F. ), nato a [...] il [...], i quali hanno contratto matrimonio in C.F._2
ZO TI (VA), in data 7.02.2009, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune, n.1, parte II, serie A, dell'anno 2009.
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, rende manifesta la volontà delle parti di non poter ricostruire la comunione materiale e spirituale del contratto matrimonio, con conseguente intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
ricorrono, pertanto, le condizioni richieste dall'art. 151 c.c. per la pronuncia del provvedimento di separazione.
In particolare, nonostante parte ricorrente abbia rassegnato conclusioni non formulando più domanda di separazione personale, si ritiene che la stessa, sebbene non espressamente formulata, sia implicita nelle ulteriori richieste formulate, in ordine ai figli e agli aspetti economici, in quanto logicamente consequenziali a previa domanda di separazione personale.
Non essendo stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, deve intendersi implicitamente rinunciata, invece, la domanda di addebito di responsabilità in capo al resistente.
3) I figli della coppia
Non è in discussione il collocamento prevalente dei minori presso la madre, nell'immobile ex casa coniugale di proprietà esclusiva della stessa che viene conseguentemente assegnato.
pagina 11 di 16 Al contrario, è in discussione fra le parti il regime di affidamento dei minori: se nessuno ha mai posto in discussione al capacità genitoriale materna, né sono emersi in corso di causa dubbi in tal senso al fine di sollevare d'ufficio la circostanza al contrario al ricorrente ha instaurato il presente procedimento ricostruendo i comportamenti dubbi del resistente, con conseguente dedotta incapacità genitoriale, che ha portato sin dai provvedimenti presidenziali a una limitata modalità di frequentazione paterna della prole, alla necessaria costante presenza di soggetto terzo di fiducia della madre, nonché all'incarico dei Servizi Sociali.
È stata quindi effettuata valutazione professionale delle capacità genitoriali del resistente
– cfr. relazione depositata il 09/10/2024; a ben vedere, dalla valutazione psicodiagnostica operata non emergono in realtà particolari elementi inerenti la genitorialità dello stesso, negandosi la presenza di patologie di rilievo, e quindi non fonti di pregiudizio per la relazione interpersonale, anche con i figli.
Per vero, anche il servizio sociale relativo ai minori evidenzia attenzioni e necessità in ordine al regime di visita paterno, senza però segnalare particolari elementi in ordine alla capacità genitoriale del resistente.
Viene dunque confermato il regime di affidamento condiviso ex lege.
Quanto al regime di frequentazione, ritiene il Collegio di confermare il regime in essere;
invero, si invitano in particolare le parti, con il supporto dei Servizi Sociali territorialmente competenti, ad individuare modalità di frequentazione secondo l'evolversi delle necessità della prole, per come espressamente manifestate dalla figlia maggiore e riprese dagli stessi Servizi
Sociali, consentendo visite non limitate a uno specifico luogo, alla presenza però di soggetto terzo (prevedendosi ad esempio che tale soggetto terzo sia “neutro” e non necessariamente la ricorrente – un amico, una baby sitter, un professionista, un parente… - ovvero prevedendosi che l'incontro inizi e finisca alla presenza di tale soggetto ma nel frattempo possa svolgersi liberamente nella relazione padre/figli); escluso ogni pernotto;
salvi diversi e migliori accordi fra le parti.
I servizi sociali accompagneranno le parti a graduale completa liberalizzazione, nell'arco temporale di complessivi 18 mesi, comprensivi dell'introduzione del pernotto.
4) Le pronunce economiche pagina 12 di 16 Il resistente non ha ribadito la domanda di assegno per il proprio mantenimento, ritenendosi quindi la stessa implicitamente rinunciata.
Quanto ai figli, ritiene il Collegio di dover stabilire in € 400,00 il contributo paterno per la prole.
Invero, a fronte della richiesta materna di complessivi € 600,00 mensili, il padre offre €
150,00 complessivi (€ 75,00 a figlio), senza neppure una minima compartecipazione alle spese straordinarie;
le parti sono concordi circa l'assegnazione integrale dell'assegno unico universale in favore della madre ricorrente collocataria.
La ricorrente percepisce un reddito netto mensile (calcolata su 12 mensilità) Pt_1 per circa € 3.500,00.
Invero, se dalla prima dichiarazione dei redditi in atti allegata al ricorso, dichiarazione
2022 (su redditi percepiti nel 2021), emerge un reddito annuo per € 45.780,00 lordi, dalla dichiarazione dell'anno successivo emerge un reddito lordo annuo superiore, per € 61.210,00, confermato in € 62.877,00 annui lordi anche per l'annualità successiva.
Ella è proprietaria al 100% dell'immobile ex casa coniugale, ove la stessa abita con la prole, senza che ciò sia oggetto di contestazione nel presente giudizio.
Ancora, con comportamento processuale trasparente ed oggettivamente meritorio, ella ha depositato in atti l'integrale dichiaraizone in successione della propria madre, nonna materna dei minori, con i conseguenti introiti a tale titolo ereditati - cfr. doc. D depositato il 04/11/2024 – valore asse ereditario € 487.005,00 per i tre eredi dichiarati comprensivi della ricorrente).
Parimenti rilevante, dal punto di vista economico, l'onere dalla stessa sopportato, sottoscrivendo ella il relativo contratto di locazione, in relazione all'immobile in cui ha abitato il resistente a seguito della fuoriuscita dall'abitazione coniugale, e quindi dal luglio 2023 al luglio
2024, a seguito della disdetta comunicata;
invero, trattandosi di un onere non obbligato da disposizione normativa, deve essere complessivamente valutato nella odierna quantificazione.
Al contempo, il resistente , inizialmente e da tempo disoccupato, CP_1 provvisoriamente ammesso al beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato, dopo la fuoriuscita dal nucleo coniugale ha rinvenuto occupazioni lavorative;
la complessiva situazione economico pagina 13 di 16 reddituale del resistente è rimasta del tutto fumosa ed incerta nel corso del procedimento;
invero,
l'ultimo aggiornamento reddituale è avvenuto solo con la comparsa conclusionale;
orbene, se tali documenti sono comunque ammissibili in quanto relativi a pronunce nell'interesse del minore, è palese il comportamento scorretto, di produzione documentale solo dopo il cristallizzarsi definitivo delle domande di parte in sede di precisazione delle conclusioni, con termine per replica della controparte sul punto limitato ai soli 20 giorni della memoria di replica.
È risultato in corso di causa che il resistente, dopo anni fuori dal mondo del lavoro, ha rinvenuto talune occupazioni lavorative a tempo determinato;
infine, all'attualità, l'ultima occupazione documentata del resistente è su turni, a tempo determinato, per € 1.400,00 netti mensili;
vi sono in atti alcune buste paga, ma non dichiarazioni dei redditi;
egli è gravato da un canone locatizio di € 750,00, incongruo rispetto ai redditi dichiarati, anche alla luce della circostanza che lo stesso abiterebbe da solo;
l'immobile è sito in Ossuccio (CO), ad almeno un'ora di macchina dalla residenza in Vedano Olona (VA) dei figli, con i conseguenti costi di trasferimento. Il resistente poi non ha prodotto spontaneamente le dichiarazioni di successione dei propri genitori, così occultando il relativo dato: il comportamento viene valutato ex art. 116 c.p.c. come IGnificativo di importanti percezioni, altrimenti ben avendo potuto lo stesso produrre la relativa documentazione e smentire la detta presunzione e le specifiche deduzioni avversarie.
In definitiva, alla luce dei criteri di legge e delle elaborazioni giurisprudenziali (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. 1, Ordinanza n. 16739 del 06/08/2020, Rv. 658968 - 01), la quantificazione del mantenimento indiretto per i figli da parte del genitore non collocatario deve avvenire in maniera proporzionale al proprio reddito, ovvero alla capacità lavorativa, nonché alle eIGenze di vita del figlio, alla luce del tenore di vita goduto nonché dell'età e delle sue inclinazioni naturali e legittime aspirazioni, valutando congruamente altresì i tempi di permanenza e di effettiva frequentazione oltre alla valenza economica dei compiti di cura ed educazione da ciascun genitore assunti.
Orbene, nel caso di specie, ponderati tutti tali elementi, ritiene il Collegio di dover stabilire in misura ridotta la contribuzione mensile paterna, per € 200,00 a figlio.
Le spese straordinarie saranno sostenute al 70% dalla madre e al 30% dal padre, alla luce della forte disparità reddituale e di stabilità degli stessi. Non vi è ragione di derogare alle regole di cui al Protocollo vigente presso l'intestato Tribunale.
pagina 14 di 16 Assegno unico universale integralmente in favore della ricorrente collocataria (cfr. Cass. civ. n. 4672/2025).
5) Le spese di lite
La natura della controversia, la pronuncia sullo status e l'interesse preminente della prole al centro del procedimento, nonché la parziale reciproca soccombenza, anche in ordine alle reciproche istanze modificative formulate ex art. 709 co. 4 c.p.c., giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti a norma dell'art. 92 co. 2 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) DICHIARA la separazione personale fra i coniugi (C.F. Parte_1
), nata a [...] in data [...], e C.F._1 CP_1
(C.F. ), nato a [...] il [...], i quali hanno
[...] C.F._2 contratto matrimonio in ZO TI (VA), in data 7.02.2009, atto trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune, n.1, parte II, serie A, dell'anno
2009;
2) ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza;
3) DISPONE che la prole rimanga affidata in via condivida ad entrambi i genitori, a norma di legge, con collocamento prevalente presso la madre, cui assegna la ex casa coniugale, epraltro già di sua integrale proprietà;
4) DISPONE che le frequentazioni tra genitore non collocatario e prole avvengano secondo le modalità in essere, confermandole, con le precisazioni di cui in parte motiva;
5) DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento Controparte_1 ordinario indiretto della prole mediante la corresponsione alla madre Parte_1 dell'importo di € 400,00 (€ 200,00 a figlio) entro il giorno 10 di ogni mese, decorrente dalla mensilità di febbraio 2023 compresa, oltre rivalutazione annuale IS (prima rivalutazione pagina 15 di 16 febbraio 2024); oltre al 30% delle spese straordinarie secondo il Protocollo vigente presso il Tribunale di Varese;
assegno unico integralmente in favore della madre ricorrente;
6) COMPENSA integralmente fra le parti le spese di lite.
Si comunichi alle parti, nonché ai Servizi Sociali incaricati.
Così deciso in Varese, nella Camera di ConIGlio del 22/05/2025.
La Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 L. n. 196 del 2003.
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 119/2022, promossa da:
(C.F. ), nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. ALBERTA VIGANÒ, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 come meglio rappresentato e difeso dall'Avv. CLAUDIA CORNACCHIA presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata al ricorso introduttivo
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Visto apposto in data 17/02/2023e08/05/2023).
OGGETTO: “Separazione giudiziale”.
pagina 1 di 16 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente : Parte_1
“1)Rigettare le domande di parte resistente;
2)Determinare che la responsabilità genitoriale sui figli minori e Persona_1
verrà esercitata in via esclusiva rafforzata o comunque la Persona_2 responsabilità esclusiva dalla madre, se ritenuti sussistenti i presupposti, con collocazione e residenza degli stessi presso la stessa;
3)Assegnare la casa coniugale, di esclusiva proprietà della ricorrente, alla IG.ra con Pt_1 quanto in essa contenuto, dando atto che il IG. ha già asportato dalla stessa ogni CP_2 effetto personale;
4)Dare atto che il IG. ha rilasciato la casa coniugale nel giugno 2022; CP_1
5)Il IG. potrà vedere i figli: a) alla presenza della madre o di altra persona di CP_1 fiducia, due pomeriggi la settimana ( indicativamente il martedì ed il giovedì,dalla fine dell'orario della sua attività lavorativa sino alle ore 19 ed il sabato o la domenica dalle ore 10 alle ore 18 b) ovvero con incontri liberi da adottare gradualmente, con incarico alla Tutela
Minori del Distretto di Tradate di disporre un calendario e modalità di incontri, inizialmente in spazio neutro o alla presenza di un educatore. Prevedere con monitoraggio incaricando la
Tutela Minori di Tradate di relazionare periodicamente il Tribunale.
6) Porre obbligo al IG. di versare alla IG.ra a titolo di concorso nel CP_1 Pt_1 mantenimento dei figli, la somma mensile di € 600,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici IS o comunque in una somma superiore ad € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Varese;
7)In deroga al Protocollo e se non verrà riconosciuta la responsabilità esclusiva in capo alla madre, disporre che la IG.ra possa decidere senza preventivo accordo per la Parte_1 scuola privata, i centri estivi e baby sitter, per le spese mediche private, oltre alle spese per dentista e ortodonzia.
8)Le detrazioni fiscali saranno a solo favore della IG.ra così come l'Assegno Unico. Pt_1
Con condanna al pagamento delle spese e competenze professionali
In via istruttoria
Si chiede Ordine esibizione ex art. 210 c.p.c.
Parte attrice chiede al Tribunale di disporre ordine ex art. 210 c.p.c:
pagina 2 di 16 1)al IG. di produrre copia delle dichiarazioni dei redditi anni 2021-2022- Controparte_1
2023 e copia delle buste paga percepite dal mese di gennaio 2023 alla data dell'ordine di produzione;
2)ad con sede in Milano Piazza Tre Torri n. 1 di produrre copia del Controparte_3 contratto assicurativo in essere con il IG. e di tutta la documentazione Controparte_1 relativa a tale rapporto e/o di qualsivoglia altro rapporto contrattuale intercorrente con lo stesso, dall'anno 2013 alla data dell'ordine di produzione;
ovvero di depositare la documentazione attinente alla liquidazione del premio assicurativo;
3)alla sede Inps territorialmente competente di produrre copia della scheda professionale e/o di qualsivoglia altra documentazione attestante la posizione lavorativa del IG.
[...]
Controparte_1
4)alla con sede in P.zza San Carlo n. 156 Torino di produrre copia Controparte_4 della documentazione relativa ai rapporti bancari intercorrenti (ad esempio conti correnti- carte di credito debito, conti deposito titoli) - tra il IG. in qualità di Controparte_1 titolare/contitolare con l'istituto di credito dall'aprile 2023 alla data dell'ordine di esibizione;
5)al IG. o all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente di produrre la CP_1 documentazione relativa denuncia di successione presentata a seguito del decesso della IG.ra
(data decesso 30.06.23) madre del IG. e del padre IG. Persona_3 Controparte_1 deceduto nel luglio 2020. Persona_4
Prove istruttorie orali
Si chiede essere ammessi a prova per testi sui capitoli di seguito indicati.
1)Vero che in particolare dall'anno 2020, il IG. iniziava ad assumere CP_1 comportamenti verbalmente violenti nei confronti della moglie e dei figli;
2)Vero che dall'anno 2022 il IG. , con cadenza quotidiana, urlava con la moglie e CP_1 con i figli, imprecava , lanciava oggetti alla presenza dei minori e nei confronti degli stessi e della moglie, diceva alla moglie che non valeva niente;
3) Vero che il IG. imponeva la sua volontà su ogni cosa e quando riteneva che CP_1 non gli si ubbidisse urlava nei confronti della moglie e della figlia apostrofandole con insulti e le minacciava di fare del male;
4)Vero che in data 21.06.22 il IG. iniziava ad urlare e dire con toni alti” non CP_1 capisci un cazzo, non vali un cazzo e qui comando io” verso la moglie e i figli. Il IG.
pagina 3 di 16 poi chiudeva a chiave in cucina la figlia perché si era rifiutata di CP_1 Per_1 mangiare le uova che lo stesso aveva cucinato;
5)Vero che nella occasione di cui al precedente capitolo di prova, , per paura del padre, Per_1 nascondeva un coltello temendo che il genitore lo usasse contro la stessa;
6)Vero che sempre in data 21.06.22, nell'occasione di cui al cap.n. 3 ,i genitori della IG.ra
e la di lei RE (IG.ra ) sentivano le urla del IG. ; la Pt_1 Parte_2 CP_1 IG.ra entrava nella casa coniugale e veniva spintonata dal IG. ; Parte_2 CP_1
7)Vero che usciva dalla cucina dicendo al padre di avere mangiato le uova e che il IG. Per_1
si calmava;
CP_1
8)Vero che dopo l'episodio del 21.06.22, la IG.ra invitava il coniuge ad uscire da casa Pt_1 ed il IG. decideva di lasciare definitivamente la casa coniugale, trasferendosi in CP_1 data 10.07.22 in un immobile ad Albiolo via Monterosa n. 9, locato dalla IG.ra ; Pt_1
9) Vero che il locatore affittava l'immobile alla IG.ra perché unica ad avere uno Pt_1 stipendio e che la stessa continua a pagare il canone perché il IG. non lo onora;
CP_1
10)Vero che durante gli ultimi anni dell'unione coniugale il IG. delegava alla CP_1 IG.ra la gestione delle incombenze di casa e di figli quali spesa, pagamento utenze, Pt_1 imposte, acquisti abbigliamento ,colloqui con insegnanti anche di sostegno, visite mediche- terapeutiche, colloqui per logopedia e psicomotricità. A queste ultime visite il IG. CP_1 presenziava a seguito di insistenze della IG.ra ; Pt_1
11)Vero che dopo l'emissione dell'ordinanza presidenziale il IG. si reca dai figli CP_1 solo la domenica;
le occasioni di visita hanno una durata di ca. 15/30 minuti e che durante gli incontri il IG. parla per pochi minuti con i minori e per il resto del tempo con la CP_1 IG.ra alla quale riferisce i suoi problemi personali;
Pt_1
12) Vero che la sola IG.ra dalla fine dell'anno 2018 ha sostenuto tutte le spese per la Pt_1 conduzione della casa familiare e per tutti i bisogni dei suoi componenti ivi compreso il IG.
; CP_1
13) Vero che il IG. dalla fine dell'anno 2018 dopo la fine della Naspi si è rifiutato CP_1 di trovare un'occupazione lavorativa;
Sulla inattività lavorativa del IG. CP_1
14)Vero che sino all'anno 2006 il IG. ha lavorato quale accompagnatore per i CP_1 partecipanti ai viaggi per Effeducational;
15)Vero che dall'aprile 2006 al maggio 2017 il IG. ha svolto attività lavorativa CP_1
pagina 4 di 16 presso Tecniplast s.p.a di Buguggiate e che nel giugno 2017 si licenziava, riferendo alla moglie di avere difficoltà di deambulazione;
16)Vero che i medici conIGliavano al IG. di modificare il proprio stile di vita (ad CP_1 esempio regime alimentare dietetico, movimento…) e che lo stesso si rifiutava;
17)Vero che i medici conIGliavano al IG. di perdere peso corporeo per favorire CP_1 la respirazione e che lo stesso si rifiutava;
Aspetti economici della famiglia
18)Vero che il contratto di locazione per l'immobile di Albiolo via Monterosa n. 9 veniva sottoscritto dalla IG.ra per trovare al marito un luogo ove vivere;
Pt_1
19)Vero che dopo il trasferimento del IG. nell'abitazione di Albiolo (luglio 2022) CP_1 la IG.ra ha sostenuto tutte le spese per 'abitazione del IG. , per la sua Pt_1 CP_1 auto assicurazione carburante e revisione, per il suo sostentamento e abbigliamento ( doc.n.8-
n.22-23) 20)Vero che dal luglio 2022 al dicembre 2022 il IG. ha utilizzato la CP_1 carta di credito relativa al conto corrente comune, ove la sola IG.ra effettuava Pt_1 versamenti periodici, con un esborso di €. 4.586,95 come da doc.n 10 che si rammostra;
21)Vero che nel dicembre 2022 la IG.ra chiedeva al coniuge la restituzione del Pt_1 bancomat e della carta di credito per bloccare i continui prelievi e pagamenti effettuati dal IG.
, che azzeravano il conto comune;
CP_1
Si indicano quali testi anche a prova contraria: via ND OR Testimone_1
20/a (su tutti i capitoli) via ND OR 16 (su tutti i capitoli) Testimone_2
via Rosmini n. 2 NO (MI) (su tutti i capitoli)”; Testimone_3
Per parte resistente : Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
-pronunciare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati di letto, tetto
e mensa;
-assegnare la casa coniugale, con quanto in essa contenuto, alla moglie che vi abiterà insieme ai figli minori e;
Per_1 Per_2
-affidare congiuntamente i figli minori ai genitori, regolamentando il diritto di visita del padre agli stessi secondo le regole standard, tenuto conto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori e compatibilmente con gli impegni di lavoro del padre e della distanza tra le rispettive abitazioni;
pagina 5 di 16 -porre a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie l'importo mensile complessivo di € 150,00 a titolo di concorso al mantenimento dei figli minori;
-porre a carico della moglie il pagamento del 100% delle spese straordinarie per i minori;
-porre interamente a favore della moglie l'assegno unico per i figli;
-con vittoria di spese di lite, anche relativamente al procedimento sub. 1, promosso da parte attrice ex art. 709 ult.c. c.p.c.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23.01.2023 la IG.ra ha adìto l'intestato Parte_1
Tribunale al fine di ottenere pronuncia di separazione personale nei confronti del IG. i in relazione al matrimonio contratto il 07/02/2009, celebrato in Controparte_1
ZO TI (VA), come da Atto di Matrimonio del medesimo Comune, n.1, parte II, serie A dell'anno 2009; da tale unione sono due figli, , nata in data [...], e , a cui Per_1 Per_2
è stato diagnosticato un disturbo dello spettro autistico, nato in data [...].
La ricorrente ha domandato l'addebito della responsabilità della crisi coniugale al resistente, ricostruendo il comportamento del resistente connotato da passività decisionale e delega alla ricorrente, licenziatosi senza più cercare un'attività lavorativa (Naspi terminata nel
2018), nonché allarmanti comportamenti dello stesso in relazione a gestione degli alimenti, rigidità e ossessività nel cibo, nel menù settimanale immutabile, e di specifiche ritualità e turnazioni a tavola, divenute psichiatricamente rilevanti nel 2022; ancora, il comportamento familiare del resistente si sarebbe caratterizzato in urla e imprecazioni, lanci di oggetti, anche alla presenza dei figli.
Quanto alle condizioni della separazione, la ricorrente ha chiesto disporsi l'esercizio della responsabilità genitoriale in via esclusiva a sé sui figli minori, con collocamento presso di sé, oltre assegnazione della casa coniugale (peraltro già di esclusiva proprietà della ricorrente stessa), con diritto di visita paterno secondo le determinazioni stabilite dal Tribunale;
contributo economico paterno per € 600,00 mensili, oltre rivalutazione annuale di legge, oltre al 50% delle spese straordinarie e, in deroga al Protocollo del Tribunale di Varese, “disporre che la ricorrente possa decidere senza preventivo accordo per la scuola privata, i centri estivi e baby sitter, per le spese mediche private, oltre alle spese per dentista e ortodonzia”.
pagina 6 di 16 A sostegno delle proprie pretese, la ricorrente ha evidenziato un particolare episodio del giugno 2022 ove il padre avrebbe dato in escandescenze obbligando la figlia a finire le uova del pasto, cui sarebbe seguito l'invito della ricorrente al resistente ad allontanarsi dalla casa coniugale, trasferendosi egli poi dal 10.07.22 in Albiolo (CO), via Monte Rosa n. 9, in un immobile in locazione, con onere economico integralmente a carico della ricorrente per € 630,00 mensili;
dal dicembre 2022 il resistente utilizzerebbe altresì una carta di credito appoggiata su un conto, sì cointestato, ma alimentato dai redditi della sola ricorrente. Per quanto attiene il rapporto paterno, la ricorrente ha inoltre rappresentato come il padre dal momento del trasferimento in altra abitazione, si sia limitato ad accompagnare i figli a scuola, non domandando di avere maggiori contatti né informandosi circa la loro quotidianità.
Attivato il contradditorio, in data 01.05.2023 si è costituito in giudizio il resistente IG.
, il quale, aderendo alla richiesta di separazione personale, Controparte_1 nonché all'affido condiviso della prole, al suo collocamento prevalente presso la madre, nonché all'assegnazione alla stessa della abitazione ex coniugale di proprietà della stessa, ha domandato un diritto di visita tenendo conto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori;
ha altresì domandato di non corrispondere alcunché per la prole, quantomeno per 12 mesi, addossando integralmente il relativo onere alla madre ricorrente;
assenso a che la madre percepisca integralmente l'assegno unico per i figli;
onere in capo alla ricorrente di continuare a pagare il canone di locazione dell'immobile ove abita il resistente per 12 mensilità, nonché stabilire a carico della ricorrente ed in favore del resistente un assegno di mantenimento per € 400,00 mensili per 12 mesi.
A fondamento delle proprie richieste, il resistente ha rappresentato, in primo luogo, la che la decisione di licenziamento del 2017 sarebbe stata condivisa con la moglie, in ragione anche delle patologie da cui lo stesso è affetto, sebbene non dichiarato formalmente invalido;
egli sarebbe rimasto a casa dal lavoro anche successivamente, per far fronte alle eIGenze familiari e alle patologie del figlio minore, essendo la ricorrente impegnata lavorativamente in Milano.
Ancora, il ricorrente ha dedotto che la coppia sarebbe entrata in crisi in ragione di visioni sempre più difformi circa l'educazione dei figli, non perché il padre sia persona in alcun modo pericolosa per i figli, avendo anzi continuato ad occuparsi degli stessi ogni mattino nonostante la fuoriuscita dall'abitazione congiurale (peraltro imposta dalla ricorrente). Il resistente, infine, ha sottolineato pagina 7 di 16 la propria condizione di disoccupazione e la conseguente disparità economica tra i coniugi
(percependo la moglie uno stipendio di circa € 3.000,00 mensili, per 14 mensilità, l'assegno unico per i figli, pari ad € 410,00 mensili, l'indennità di accompagnamento del piccolo , Per_2 pari ad € 510,00 e godendo di una casa di proprietà).
All'esito dell'udienza presidenziale 03/05/2023, con ordinanza riservata 08/05/2023 è stato disposto: “
1. autorizza i coniugi a vivere separati;
2. dato atto che la richiesta di affido esclusivo formulata dalla IGnora dovrà essere valutata all'esito di Parte_1 approfondimenti sulla situazione personale dei componenti del nucleo familiare, affida i figli minori (12/9/2010) e (12/4/2018) congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 collocamento presso la madre;
3. tenuto conto delle pacifiche tensioni determinate dalle diverse visioni sull'educazione dei figli (ciò che ha provocato talvolta scatti d'ira da parte del padre) e delle condizioni di salute del IG. (il quale sta assumendo un farmaco Controparte_1 antidepressivo prescritto dallo psichiatra, il quale ha informato il paziente della necessità di intraprendere un percorso di supporto psicologico), se da una parte non devono essere interrotti
i rapporti tra il padre e i figli (che pacificamente si sono ampiamente frequentati sino a circa 2 mesi fa), dall'altra devono essere disposte cautele in ordine a tali frequentazioni. Pertanto, il padre, allo stato, potrà far visita ai figli presso l'abitazione materna e in presenza della madre o di altra persona di fiducia due pomeriggi alla settimana (indicativamente il martedì e il giovedì in orario compatibile con gli impegni di lavoro, sino le ore 19) e l'intera giornata del sabato o della domenica, dalle ore 10 alle ore 18, sempre alla presenza della madre o di una terza persona incaricata dalla madre;
4. incarica i Servizi Sociali del Comune di (luogo Tes_1 di residenza di entrambi i coniugi) di monitorare il nucleo familiare e di procedere ad un'indagine psicosociale e psicodiagnostica sul nucleo stesso diretta a verificare l'effettiva capacità genitoriale delle parti, la situazione dei minori, la qualità della relazione dei medesimi con ciascun genitore e a indicare il regime di affidamento, di collocamento e di frequentazioni con il genitore non collocatario più rispondente al loro interesse, specificando altresì se siano necessari interventi di supporto per il nucleo familiare;
i Servizi potranno altresì introdurre, anche nelle more, un ampliamento delle facoltà di visita sopra indicate a favore del padre, anche eventualmente con modalità osservate. I Servizi dovranno relazionare in forma scritta entro il termine del 8/9/2023, fatta salva l'immediata segnalazione di situazioni di pregiudizio che si dovessero medio tempore verificare;
5. dispone che il coniuge non collocatario, a titolo di
pagina 8 di 16 concorso al mantenimento della prole, versi all'altro coniuge, entro i primi cinque giorni del mese, assegno mensile di €. 250, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50
% delle spese extra assegno secondo le linee guida del Tribunale di Varese;
dispone che
l'assegno unico venga percepito interamente dalla madre;
6. tenuto conto del fatto che attualmente il IG. presta attività lavorativa e che comunque non risulta aver perso CP_2
o limitata la capacità lavorativa, respinge la richiesta di disporre a suo favore un contributo al mantenimento a carico della moglie;
ciò anche alla luce del fatto che egli vive in un immobile condotto in locazione il cui canone è pagato dalla IGnora , che ha sottoscritto il Parte_1 contratto con la proprietà;
7. assegna l'abitazione familiare al coniuge collocatario”.
Nominato il Giudice Istruttore, sono state depositate la Memoria Integrativa della parte ricorrente e la Comparsa di costituzione in giudizio della parte resistente;
parte resistente ha formulato istanza ex art. 709 ult. co. c.p.c. chiedendo la liberalizzazione delle visite del padre con i figli, nel rispetto degli impegni scolastici, ludici e sportivi degli stessi, secondo la calendarizzazione standard, nonché la riduzione dell'assegno di mantenimento stabilito per gli stessi, dagli attuali € 250,00 ad € 150,00.
Il Giudice istruttore, all'esito dell'udienza 12/09/2023, con ordinanza resa in pari data, rigettata l'istanza modificativa in difetto di sopravvenienze rilevanti, sono stati assegnati i richiesti termini ordinari di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., con prosecuzione dell'incarico ai
Servizi Sociali.
Nelle more della riserva istruttoria, parte ricorrente con apposita ulteriore istanza ex art. 709 comma 4 c.p.c. ha chiesto, in via principale, ordine al resistente di procedere al pagamento del canone di locazione dell'immobile di Albiolo (CO), via Monte Rosa n. 9, con decorrenza luglio 2023 di cui al contratto intestato alla ricorrente , ma utilizzato dal resistente Pt_1
e, in subordine, un incremento del contributo economico in favore dei figli CP_1 minorenni collocati presso di sé, per € 500,00 a figlio, ovvero ancora in via ulteriormente subordinata per € 440,00 a figlio, in ogni caso con effetti retroattivi dal luglio 2023, cioè dal periodo in cui il marito avrebbe rinvenuto occupazione lavorativa.
A sostegno delle proprie richieste, la ricorrente ha dedotto come il contratto di locazione dell'immobile ove abita il marito dopo la separazione di fatto sia intestato alla stessa, ma che il resistente si rifiuti di onorarlo ovvero di contribuire al pagamento, nonostante lo stesso abbia pagina 9 di 16 disponibilità economiche (sia in relazione a emolumenti da attività lavorativa, sia in relazione a quanto percepito per l'eredità della nonna paterna dei figli della coppia, deceduta nel giugno
2023) e come, in ogni caso, vi sia l'obbligo del resistente di onorare detto contratto di locazione dalla motivazione del provvedimento presidenziale, il quale non avrebbe riconosciuto un contributo economico in favore del marito ed a carico della moglie, valorizzando l'onere di detto contratto di locazione;
la posizione complessiva della ricorrente sarebbe paradossale, laddove, a fronte di un introito per i figli per € 250,00, la stessa dovrebbe sborsare l'intero canone per il marito per € 630,00 mensili.
È stato attivato il contraddittorio su tale istanza di modifica, che ha dato origine ad un subprocedimento, e si è costituito il resistente, contestando le richieste operate e precisando, in particolare, come l'obbligo di pagamento del canone di locazione spetti per legge al soggetto stipulate, ossia la ricorrente, anche qualora il resistente avesse medio tempore migliorato sensibilmente le proprie disponibilità economico-patrimoniali; peraltro, nel gennaio 2024 la ricorrente ha inviato formale disdetta di detto contratto di locazione, con termine per il rilascio fissato dal proprietario dell'immobile al 07/07/2024 (all'udienza, la parte resistente personalmente ha assicurato il rilascio dell'immobile per la data fissata del 07/07/2024).
Con ordinanza 27.05.2024, il Giudice ha dichiarato inammissibile tale l'istanza formulata ex art. 709 co. 4 c.p.c.
Nel procedimento principale di merito, con ordinanza riservata 07/03/2024, rigettate le istanze istruttorie delle parti, è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni, con provvedimento 28/11/2024, comunicato il 02/12/2024, sono stati assegnati i richiesti termini ordinari per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
depositati gli scritti conclusivi, la causa è passata in decisione al Collegio.
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1) Preliminarmente
In via preliminare occorre ribadire come la causa sia matura per la decisione.
pagina 10 di 16 Ed infatti, nonostante le reiterate istanze istruttorie di parte ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni, ritiene il Collegio che il materiale probatorio acquisito agli atti sia idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione sulle domande e sulle eccezioni sollevate e che, dunque, debba ribadirsi l'inammissibilità della prova testimoniale, vertendo peraltro la stessa su circostanze irrilevanti e ininfluenti ai fini del decidere (come già specificato nell'ordinanza
07/03/2024, qui richiamata e confermata); parimenti, non possono trovare accoglimento gli ordini di esibizione formulati, per le medesime motivazioni, qui richiamate.
2) La pronuncia sullo status
Va pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi (C.F. Parte_1
), nata a [...] in data [...], e C.F._1 Controparte_1
(C.F. ), nato a [...] il [...], i quali hanno contratto matrimonio in C.F._2
ZO TI (VA), in data 7.02.2009, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune, n.1, parte II, serie A, dell'anno 2009.
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, rende manifesta la volontà delle parti di non poter ricostruire la comunione materiale e spirituale del contratto matrimonio, con conseguente intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
ricorrono, pertanto, le condizioni richieste dall'art. 151 c.c. per la pronuncia del provvedimento di separazione.
In particolare, nonostante parte ricorrente abbia rassegnato conclusioni non formulando più domanda di separazione personale, si ritiene che la stessa, sebbene non espressamente formulata, sia implicita nelle ulteriori richieste formulate, in ordine ai figli e agli aspetti economici, in quanto logicamente consequenziali a previa domanda di separazione personale.
Non essendo stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, deve intendersi implicitamente rinunciata, invece, la domanda di addebito di responsabilità in capo al resistente.
3) I figli della coppia
Non è in discussione il collocamento prevalente dei minori presso la madre, nell'immobile ex casa coniugale di proprietà esclusiva della stessa che viene conseguentemente assegnato.
pagina 11 di 16 Al contrario, è in discussione fra le parti il regime di affidamento dei minori: se nessuno ha mai posto in discussione al capacità genitoriale materna, né sono emersi in corso di causa dubbi in tal senso al fine di sollevare d'ufficio la circostanza al contrario al ricorrente ha instaurato il presente procedimento ricostruendo i comportamenti dubbi del resistente, con conseguente dedotta incapacità genitoriale, che ha portato sin dai provvedimenti presidenziali a una limitata modalità di frequentazione paterna della prole, alla necessaria costante presenza di soggetto terzo di fiducia della madre, nonché all'incarico dei Servizi Sociali.
È stata quindi effettuata valutazione professionale delle capacità genitoriali del resistente
– cfr. relazione depositata il 09/10/2024; a ben vedere, dalla valutazione psicodiagnostica operata non emergono in realtà particolari elementi inerenti la genitorialità dello stesso, negandosi la presenza di patologie di rilievo, e quindi non fonti di pregiudizio per la relazione interpersonale, anche con i figli.
Per vero, anche il servizio sociale relativo ai minori evidenzia attenzioni e necessità in ordine al regime di visita paterno, senza però segnalare particolari elementi in ordine alla capacità genitoriale del resistente.
Viene dunque confermato il regime di affidamento condiviso ex lege.
Quanto al regime di frequentazione, ritiene il Collegio di confermare il regime in essere;
invero, si invitano in particolare le parti, con il supporto dei Servizi Sociali territorialmente competenti, ad individuare modalità di frequentazione secondo l'evolversi delle necessità della prole, per come espressamente manifestate dalla figlia maggiore e riprese dagli stessi Servizi
Sociali, consentendo visite non limitate a uno specifico luogo, alla presenza però di soggetto terzo (prevedendosi ad esempio che tale soggetto terzo sia “neutro” e non necessariamente la ricorrente – un amico, una baby sitter, un professionista, un parente… - ovvero prevedendosi che l'incontro inizi e finisca alla presenza di tale soggetto ma nel frattempo possa svolgersi liberamente nella relazione padre/figli); escluso ogni pernotto;
salvi diversi e migliori accordi fra le parti.
I servizi sociali accompagneranno le parti a graduale completa liberalizzazione, nell'arco temporale di complessivi 18 mesi, comprensivi dell'introduzione del pernotto.
4) Le pronunce economiche pagina 12 di 16 Il resistente non ha ribadito la domanda di assegno per il proprio mantenimento, ritenendosi quindi la stessa implicitamente rinunciata.
Quanto ai figli, ritiene il Collegio di dover stabilire in € 400,00 il contributo paterno per la prole.
Invero, a fronte della richiesta materna di complessivi € 600,00 mensili, il padre offre €
150,00 complessivi (€ 75,00 a figlio), senza neppure una minima compartecipazione alle spese straordinarie;
le parti sono concordi circa l'assegnazione integrale dell'assegno unico universale in favore della madre ricorrente collocataria.
La ricorrente percepisce un reddito netto mensile (calcolata su 12 mensilità) Pt_1 per circa € 3.500,00.
Invero, se dalla prima dichiarazione dei redditi in atti allegata al ricorso, dichiarazione
2022 (su redditi percepiti nel 2021), emerge un reddito annuo per € 45.780,00 lordi, dalla dichiarazione dell'anno successivo emerge un reddito lordo annuo superiore, per € 61.210,00, confermato in € 62.877,00 annui lordi anche per l'annualità successiva.
Ella è proprietaria al 100% dell'immobile ex casa coniugale, ove la stessa abita con la prole, senza che ciò sia oggetto di contestazione nel presente giudizio.
Ancora, con comportamento processuale trasparente ed oggettivamente meritorio, ella ha depositato in atti l'integrale dichiaraizone in successione della propria madre, nonna materna dei minori, con i conseguenti introiti a tale titolo ereditati - cfr. doc. D depositato il 04/11/2024 – valore asse ereditario € 487.005,00 per i tre eredi dichiarati comprensivi della ricorrente).
Parimenti rilevante, dal punto di vista economico, l'onere dalla stessa sopportato, sottoscrivendo ella il relativo contratto di locazione, in relazione all'immobile in cui ha abitato il resistente a seguito della fuoriuscita dall'abitazione coniugale, e quindi dal luglio 2023 al luglio
2024, a seguito della disdetta comunicata;
invero, trattandosi di un onere non obbligato da disposizione normativa, deve essere complessivamente valutato nella odierna quantificazione.
Al contempo, il resistente , inizialmente e da tempo disoccupato, CP_1 provvisoriamente ammesso al beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato, dopo la fuoriuscita dal nucleo coniugale ha rinvenuto occupazioni lavorative;
la complessiva situazione economico pagina 13 di 16 reddituale del resistente è rimasta del tutto fumosa ed incerta nel corso del procedimento;
invero,
l'ultimo aggiornamento reddituale è avvenuto solo con la comparsa conclusionale;
orbene, se tali documenti sono comunque ammissibili in quanto relativi a pronunce nell'interesse del minore, è palese il comportamento scorretto, di produzione documentale solo dopo il cristallizzarsi definitivo delle domande di parte in sede di precisazione delle conclusioni, con termine per replica della controparte sul punto limitato ai soli 20 giorni della memoria di replica.
È risultato in corso di causa che il resistente, dopo anni fuori dal mondo del lavoro, ha rinvenuto talune occupazioni lavorative a tempo determinato;
infine, all'attualità, l'ultima occupazione documentata del resistente è su turni, a tempo determinato, per € 1.400,00 netti mensili;
vi sono in atti alcune buste paga, ma non dichiarazioni dei redditi;
egli è gravato da un canone locatizio di € 750,00, incongruo rispetto ai redditi dichiarati, anche alla luce della circostanza che lo stesso abiterebbe da solo;
l'immobile è sito in Ossuccio (CO), ad almeno un'ora di macchina dalla residenza in Vedano Olona (VA) dei figli, con i conseguenti costi di trasferimento. Il resistente poi non ha prodotto spontaneamente le dichiarazioni di successione dei propri genitori, così occultando il relativo dato: il comportamento viene valutato ex art. 116 c.p.c. come IGnificativo di importanti percezioni, altrimenti ben avendo potuto lo stesso produrre la relativa documentazione e smentire la detta presunzione e le specifiche deduzioni avversarie.
In definitiva, alla luce dei criteri di legge e delle elaborazioni giurisprudenziali (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. 1, Ordinanza n. 16739 del 06/08/2020, Rv. 658968 - 01), la quantificazione del mantenimento indiretto per i figli da parte del genitore non collocatario deve avvenire in maniera proporzionale al proprio reddito, ovvero alla capacità lavorativa, nonché alle eIGenze di vita del figlio, alla luce del tenore di vita goduto nonché dell'età e delle sue inclinazioni naturali e legittime aspirazioni, valutando congruamente altresì i tempi di permanenza e di effettiva frequentazione oltre alla valenza economica dei compiti di cura ed educazione da ciascun genitore assunti.
Orbene, nel caso di specie, ponderati tutti tali elementi, ritiene il Collegio di dover stabilire in misura ridotta la contribuzione mensile paterna, per € 200,00 a figlio.
Le spese straordinarie saranno sostenute al 70% dalla madre e al 30% dal padre, alla luce della forte disparità reddituale e di stabilità degli stessi. Non vi è ragione di derogare alle regole di cui al Protocollo vigente presso l'intestato Tribunale.
pagina 14 di 16 Assegno unico universale integralmente in favore della ricorrente collocataria (cfr. Cass. civ. n. 4672/2025).
5) Le spese di lite
La natura della controversia, la pronuncia sullo status e l'interesse preminente della prole al centro del procedimento, nonché la parziale reciproca soccombenza, anche in ordine alle reciproche istanze modificative formulate ex art. 709 co. 4 c.p.c., giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti a norma dell'art. 92 co. 2 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) DICHIARA la separazione personale fra i coniugi (C.F. Parte_1
), nata a [...] in data [...], e C.F._1 CP_1
(C.F. ), nato a [...] il [...], i quali hanno
[...] C.F._2 contratto matrimonio in ZO TI (VA), in data 7.02.2009, atto trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune, n.1, parte II, serie A, dell'anno
2009;
2) ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza;
3) DISPONE che la prole rimanga affidata in via condivida ad entrambi i genitori, a norma di legge, con collocamento prevalente presso la madre, cui assegna la ex casa coniugale, epraltro già di sua integrale proprietà;
4) DISPONE che le frequentazioni tra genitore non collocatario e prole avvengano secondo le modalità in essere, confermandole, con le precisazioni di cui in parte motiva;
5) DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento Controparte_1 ordinario indiretto della prole mediante la corresponsione alla madre Parte_1 dell'importo di € 400,00 (€ 200,00 a figlio) entro il giorno 10 di ogni mese, decorrente dalla mensilità di febbraio 2023 compresa, oltre rivalutazione annuale IS (prima rivalutazione pagina 15 di 16 febbraio 2024); oltre al 30% delle spese straordinarie secondo il Protocollo vigente presso il Tribunale di Varese;
assegno unico integralmente in favore della madre ricorrente;
6) COMPENSA integralmente fra le parti le spese di lite.
Si comunichi alle parti, nonché ai Servizi Sociali incaricati.
Così deciso in Varese, nella Camera di ConIGlio del 22/05/2025.
La Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 L. n. 196 del 2003.
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