Sentenza 22 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 22/06/2025, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1268 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(avv. Angelo Francesco Callea) Parte_1
appellante
E avv.ti Giampiero Proia e Mauro Petrassi) Controparte_1
appellata
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Catanzaro. Licenziamento per giusta causa.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. La società di trasporto pubblico locale denominata Controparte_1
ha mosso a – che dal 1991 lavorava alle sue dipendenze e
[...] Parte_1 dal 2010 rivestiva la qualifica di addetto all'esercizio – due contestazioni disciplinari: a) il 30 giugno 2022, gli ha contestato (per quanto ancora interessa) che “fuori dai turni aziendali presta(va) lavoro per altre aziende”; b) l'8 luglio, gli ha poi contestato di aver
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“utilizzo smodato della rete internet” e per contattare “cellulari che non fanno parte della rete aziendale”.
1.1. Il dipendente si è difeso dal primo addebito presentando giustificazioni scritte il 4 luglio, con le quali, pur rimarcando che alla sua qualifica sono estranee le
“prestazioni di guida”, ha ammesso di aver guidato l'automezzo di un'altra azienda per mere ragioni di cortesia in un'unica occasione, senza comunque ricevere compensi. I1
12 luglio ha replicato per iscritto al secondo addebito e ha sostenuto di aver sempre utilizzato il telefono cellulare per esigenze aziendali anche fuori dall'orario di lavoro, peraltro negando che l'azienda gli avesse mai dato “istruzioni orarie di utilizzo” del cellulare.
1.2. Sulla base della relazione “del funzionario incaricato” (da cui si evince che un'agenzia investigativa aveva sorpreso il dipendente a svolgere attività di
“autotrasportatore a favore della nei giorni dal 20 al 23 giugno Parte_2
2022” e aveva documentato che “in altre giornate, anche successive alla contestazione”
l'autovettura del dipendente era risultata parcheggiata nelle adiacenze di quella stessa ditta di autotrasporti), la società gli ha comunicato il 15 luglio il rigetto delle sue giustificazioni e l'opinamento di destituzione che ha ribadito il 20 luglio, allorché ha acconsentito alla sua richiesta di accesso ai documenti del procedimento disciplinare.
1.3. L'8 agosto la società ha confermato definitivamente la destituzione.
2. Il lavoratore l'ha impugnata con le forme del rito “Fornero” dinanzi al tribunale di Cosenza che, dopo aver accolto in fase sommaria l'impugnazione, perché il provvedimento espulsivo non era stato irrogato dal consiglio di disciplina a cui compete,
l'ha rigettata a seguito dell'opposizione della società datrice di lavoro. Ha infatti ritenuto: a) che l'intervento del consiglio di disciplina presupponga la tempestiva richiesta del lavoratore, che nella specie però difetta;
b) che i vizi formali della procedura, denunciati dal ricorrente, in realtà non sussistano;
c) che il primo degli addebiti contestati – provato a mezzo delle risultanze investigative dell'agenzia incaricata dalla società – sia sufficiente a giustificare il licenziamento perché l'art. 5 dell'allegato A al r.d. n. 148 del 1931 vieta ai dipendenti delle aziende di autotrasporto pubblico locale di esercitare altre attività lavorative, senza la preventiva autorizzazione datoriale;
d) che la reazione espulsiva sia proporzionata in ragione della gravità della
Pag. 2 di 8 mancanza che il dipendente ha reiterato anche dopo che gli era stata già contestata, rendendosi responsabile, in data 14 luglio 2022, della medesima infrazione già commessa nelle precedenti date del 20, 22 e 23 giugno.
3. Il ricorrente reclama la decisione perché invece sostiene: 1) che il termine perentorio entro il quale avrebbe dovuto chiedere la costituzione del consiglio di disciplina era rimasto sospeso a seguito della nuova istanza di accesso agli atti che aveva rivolto alla società il 28 luglio;
2) che la contestazione disciplinare era stata sottoscritta dal presidente della società e non già dal direttore, a cui invece competeva farlo;
3) che la relazione propedeutica all'opinamento di destituzione è priva di data e non è stata protocollata;
4) che l'incarico all'agenzia investigativa non è stato conferito per iscritto;
5) che il controllo avrebbe dovuto essere eseguito dai funzionari dell'azienda e non dall'agenzia investigativa a cui è stato demandato;
6) che i fatti contestati non sono provati;
7) che la sanzione è sproporzionata.
4. Nella resistenza della società reclamata che ha chiesto il rigetto del gravame assumendolo infondato, il Collegio ha disposto, con due successive ordinanze,
l'acquisizione di documenti utili a delibare l'eccezione di aliunde perceptum sollevata dalla medesima società e, sentiti di difensori comparsi all'udienza di discussione, ha riservato la decisione.
DIRITTO
5. Gli ultimi due motivi di reclamo, che investono la Corte delle questioni concernenti l'esistenza degli illeciti disciplinari contestati e l'adeguatezza della loro sanzione, meritano accoglimento, con conseguente assorbimento degli altri.
6. Ed infatti il reclamo è fondato perché: 1) alla prima delle due mancanze ascritte al lavoratore, benché reiterata, la normativa disciplinare applicabile riserva una sanzione conservativa;
2) la seconda mancanza è stata genericamente contestata e di essa, comunque, non vi è prova.
7. Quanto al primo addebito:
a) si constata, in fatto, che è stato specificamente mosso al dipendente con esclusivo riguardo alle mancanze commesse nelle date del 20, 22 e 23 giugno. L'analoga mancanza di cui egli si sarebbe reso responsabile il 14 luglio non gli è mai stata formalmente e specificamente contestata prima che la società adottasse, il 15 luglio,
Pag. 3 di 8 l'opinamento di destituzione a cui ha fatto seguito il provvedimento espulsivo dell'8 agosto. Ed invero nella relazione propedeutica all'opinamento di destituzione, a cui il dipendente ha avuto accesso dopo che l'opinamento gli è stato comunicato, le uniche mancanze cronologicamente identificate sono, per l'appunto, quelle ricadenti nelle date
“dal 20 al 23 giugno”, mentre nessuna utile circostanza temporale attiene alle ulteriori infrazioni commesse dopo la contestazione del 30 giugno. A ciò dà conferma il fatto che l'infrazione commessa il 14 luglio emerge soltanto dall'integrazione alla relazione dell'agenzia investigatrice data 18 luglio. Di essa, pertanto, la società datrice di lavoro non aveva contezza al momento in cui ha adottato l'opinamento di destituzione già il 15 luglio;
b) si rileva, in diritto, che l'art. 5 del rd n. 148/1931 vieta al dipendente lo svolgimento non autorizzato di qualsivoglia altra prestazione lavorativa anche a titolo gratuito1, ma la violazione di tale divieto è sanzionata dall'art. 43, c. 5, dello stesso testo legislativo con una sanzione conservativa, quand'anche la violazione contestata sia plurima, come dimostra l'uso del plurale “contravvenzioni”2;
c) sicché, ove si ritenessero dimostrate, d'accordo col tribunale, le plurime
“contravvenzioni” a quel divieto che sono ascritte al reclamante, si deve convenire che alle stesse non potrebbe comunque essere applicata la sanzione espulsiva che la società reclamata ha invece adottato;
d) d'altronde, anche l'art. 14 del CCNL di categoria (prodotto in primo grado dal ricorrente) prevede, nel caso di prestazione lavorativa per conto terzi fuori dall'orario di lavoro, che il licenziamento si possa irrogare solo se la prestazione sia stata eseguita “in concorrenza con l'attività dell'azienda”3. Sennonché, nel caso di specie, ciò non è mai stato contestato al dipendente, né dedotto in giudizio. Al contrario, dalla stessa relazione 1 Così recita: “Gli agenti non possono esercitare altri uffici, impieghi, commerci, professioni o mestieri, senza averne avuto esplicita autorizzazione scritta dal direttore dell'azienda”. 2 Così recita: “Si incorre nella proroga del termine per l'aumento dello stipendio o della paga: … 5) per contravvenzioni alle disposizioni dell'art. 5 o per occupazioni che possano risultare in contrasto coi doveri d'ufficio”.
Pag. 4 di 8 dell'agenzia investigativa emerge che l'azienda per cui il ricorrente ha lavorato fuori dall'orario di servizio come autista di camion è un'azienda di autotrasporti: non opera quindi in concorrenza con l'attività della società resistente.
e) anche alla stregua della disciplina collettiva, pertanto, la conclusione non muta: la prima infrazione contestata al ricorrente non avrebbe potuto essere sanzionata con il licenziamento perché è tipizzata come punibile con una sanzione conservativa.
8. In relazione al secondo addebito, si rileva alternativamente:
1) che l'addebito è stato contestato al dipendente senza alcun riferimento specifico al divieto che ha infranto (non emergendo dalla contestazione chi e quando gli avrebbe vietato di avvalersi del cellulare per uso personale e fuori dall'orario di servizio4), alle occasioni in cui lo ha fatto (essendo priva la contestazione di alcun riferimento d'ordine temporale), al danno che così facendo ha provocato (non avendo la società dedotto che l'uso eccessivo del telefono aziendale le abbia imposto costi maggiori e non avendo smentito il contrario assunto del dipendente secondo cui la tariffa applicata alla sua linea era fissa e, come tale, indifferente al numero di telefonate o alla durata dei collegamenti in internet). Ciò fa sì che la generica contestazione della mancanza disciplinare equivalga a mancata contestazione5, giacché l'art. 18 della l. n. 300/1970, nel riferirsi al
“fatto contestato” al lavoratore, anticipa il momento della verifica della sua insussistenza all'atto della comunicazione/contestazione dell'addebito;
b) che dell'addebito non vi è prova, perché dai documenti prodotti dalla società, relativi al traffico telefonico dell'utenza assegnata al dipendente, si può evincere soltanto che egli se ne sia avvalso fuori dall'orario di servizio, ma gli stessi documenti non 4 In dottrina: “Affinché il prestatore di lavoro sia posto in condizione di presentare le proprie giustificazioni, non deve residuare incertezza alcuna in ordine all'ambito delle questioni sulle quali sarà chiamato a svolgere le proprie difese”.
Pag. 5 di 8 offrono prova del divieto, reso noto al dipendente, di avvalersi del telefono aziendale al di fuori dell'orario di servizio o per uso personale. Di ciò la società ha infatti chiesto di dar prova per testimoni, ma il relativo capitolo è inammissibile perché, non indicando alcuna circostanza temporale specifica (ossia in quali occasioni di tempo e di luogo sarebbe stato impartito l'ordine di adoperare il telefono solo per esigenze lavorative e solo in orario d'ufficio), non consente al dipendente di confutarla, adducendo prova del contrario6.
9. Avuto riguardo alla data di assunzione del ricorrente, la tutela ratione temporis applicabile per il caso di contestazione mancante o di infrazione disciplinare insussistente (com'è quella che forma oggetto del secondo degli addebiti controversi) è la reintegrazione ad effetti risarcitori limitati di cui all'art. 18, c. 4, della l. n. 300/1970.
Analoga è la tutela prevista per il caso in cui il fatto contestato rientri tra le condotte che il codice disciplinare considera punibili con una sanzione conservativa (com'è quella che forma oggetto del primo degli addebiti mossi al ricorrente).
10. Ai fini della determinazione dell'indennità risarcitoria, che ai sensi dell'articolo appena citato compete al lavoratore unitamente alla reintegrazione nel posto precedentemente occupato, occorre:
a) determinare la complessiva perdita retributiva che il ricorrente ha patito dal licenziamento al momento della sentenza di reintegrazione. Essa si ottiene moltiplicando l'incontestato importo mensile della sua retribuzione globale di fatto (euro 2.031,80) per i 34 mesi che sono trascorsi dal licenziamento, ed è dunque pari a 69.081,20 euro;
b) quantificare l'aliunde perceptum, che corrisponde alle retribuzioni che ha percepito durante l'allontanamento dall'azienda. Esse, sulla base dell'estratto contributivo che la Corte ha acquisito dall' , ammontano a 34.395 euro;
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c) quantificare anche l'aliunde percipiendum, pari ai redditi a cui il ricorrente ha rinunciato dimettendosi, in data 30.1.2025, dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato che aveva in corso, siccome emerge dal “percorso lavoratore” attestato dal centro per l'impiego di Cosenza nel documento che la società reclamata ha prodotto in questo grado del giudizio e che va acquisito ex art. 437 c.p.c. per la sua rilevanza e perché è di
Pag. 6 di 8 formazione sopravvenuta. Ha così rinunciato ad una retribuzione mensile che, in base all'estratto contributivo dell' , era pari a 2.208,50 euro. Sicché l'aliunde CP_2
percipiendum ammonta a (8.834 euro + 736 di tredicesima =) 9.570 euro;
d) detrarre queste due voci dalla perdita retributiva anzidetta, ottenendo così un importo pari a (69.081,20 – 43.965 =) 25.116,20 euro;
e) constatare che tale importo è superiore all'ammontare massimo dell'indennità risarcitoria che può essere riconosciuta al lavoratore reintegrato, pari ad (2.031,80 x 12
-) 24.381,60 euro;
f) accordare al ricorrente, pertanto, quello stesso ammontare massimo7.
11. Ne consegue, in riforma della gravata sentenza, la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro che occupava e la condanna della società resistente a corrispondergli la somma di 24.381,60 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del licenziamento al soddisfo. La società va altresì condanna a regolarizzare la sua posizione contributiva ai sensi e nei limiti di cui all'art. 18, c. 4, della l. n. 300/1970.
12. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da con Parte_1
ricorso depositato il 29.12.2023 avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 1982/23, pubblicata in data 30.11.2023, così provvede:
1. Accoglie il reclamo e in riforma della gravata sentenza: a) annulla il licenziamento del reclamante;
b) condanna la società reclamata a reintegrarlo nel suo posto di lavoro;
c) la condanna a corrispondergli a titolo di indennità
Pag. 7 di 8 risarcitoria la somma di 24.381,60 euro oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'8.8.2022 al soddisfo;
d) la condanna al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi legali e al netto delle sanzioni, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dal licenziamento e quella accreditata al reclamante in conseguenza delle altre attività lavorative che ha svolto;
2. Condanna la reclamata a rifondere a controparte le spese di lite che liquida in
4.500 euro per il primo grado di giudizio e in 5.000 euro per il secondo, oltre accessori e rimborsi di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 27/05/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Rosario Murgida dott. Emilio Sirianni
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Così dispone nella parte di interesse: “Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5
(licenziamento disciplinare) si applica esclusivamente per le seguenti mancanze: … l'esecuzione, in concorrenza con l'attività dell'azienda, di lavoro per conto proprio o di terzi, fuori dell'orario di lavoro
…”. 5 In dottrina: “non pare possibile individuare un illecito disciplinare rispetto a una vicenda che il datore di lavoro non risulti in grado di definire specificamente nella sua obiettività materiale e, conseguentemente, nella sua riprovevolezza o lesività. D'altronde una mancanza vagamente descritta e approssimativamente contestata è giuridicamente un 'non fatto', qualcosa su cui non è possibile ammettere l'accertamento istruttorio”. Vds. Cass. 19632/2018: “In tema di licenziamento disciplinare, ove la contestazione sia stata formulata in maniera generica per una parte dell'addebito, è corretto l'operato del giudice di merito che abbia valutato, ai fini della verifica circa la legittimità, o meno, della sanzione, solo i fatti specificamente contestati, senza tener conto dei fatti genericamente indicati …”. Cfr. anche Cass. 23771/2018, secondo cui è “irrilevante, per superare la genericità della contestazione, che il dipendente stesso abbia esercitato il diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento”. 6 I testi dovrebbero confermare la circostanza capitolata al paragrafo 40, 2° cpv, secondo cui: “l' Pt_3 ha sempre dato indicazioni nel senso di un utilizzo moderato e consono dell'utenza telefonica aziendale, ovvero limitato alla attività lavorativa di pertinenza del ”. CP_1 7 Cass. 3824/2022: “In base all'art. 18, comma 4, della l. n. 300 del 1970, come modificato dall'art. 1, comma 42, della l. n. 92 del 2012, la determinazione dell'indennità risarcitoria deve avvenire attraverso il calcolo dell'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, a titolo di "aliunde perceptum" o "percipiendum", e, comunque, entro la misura massima corrispondente a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, senza che possa attribuirsi rilievo alla collocazione temporale della o delle attività lavorative svolte dal dipendente licenziato nel corso del periodo di estromissione;
se il risultato di questo calcolo è superiore o uguale all'importo corrispondente a dodici mensilità di retribuzione, l'indennità va riconosciuta in misura pari a tale tetto massimo”.