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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 26/09/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 622/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Vincenzo Alfio Filippello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 622/2023 RG promossa da
C.F. , nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
IA , via Statuto n. 242, rappresentata e difesa dall'avv. Cunsolo Gianvittorio, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in IA, via Principe di Piemonte n. 11.
- Attrice -
Contro
, CF , nato a [...] il [...], e Controparte_1 C.F._2 CP_2
CF , nata a [...] il [...], entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Rabbito, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Caltagirone, viale Europa n. 59/L.
- Convenuti -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 08.04.2016 conveniva innanzi l'intestato Tribunale i convenuti Parte_1 sopra specificati esponendo:
- Di essere proprietaria di un'unita immobiliare adibita a civile abitazione sita nel comune di
IA, via dello Statuto n. 242, identificata al NCEU al foglio 24, particella 341, sub 4, con annesso un garage sito nella medesima via e identificato in catasto al foglio 24, part. 341, sub.
7, edificati a cura e spese dell'attrice su terreno acquistato dalla medesima giusto rogito notarile del 11.04.1973, n. 18964 rep. e n. 1279 racc., trascritto alla conservatoria RR.II. di Catania al n.
20554/17761.
- Che le unità immobiliari sopra citate sono detenute illegittimamente senza titolo dal figlio,
, e dalla di lui coniuge, e dai rispettivi figli, e Persona_1 CP_2 Parte_2
1 Quest'ultimi detengono, inoltre, anche il locale adibito a garage, di cui Parte_3 dispongono delle chiavi d'accesso insieme all'attrice.
Tanto premesso, l'attrice ha adito l'intestato Tribunale per rivendicare, ex art. 948 c.c., nei propri confronti gli immobili citati al fine di ottenerne l'immediato rilascio e la conseguente restituzione da parte dei convenuti.
Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata si costituivano in giudizio
[...]
e i quali respingevano le avverse domande premettendo: Per_1 CP_2
- In via preliminare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione;
- Nel merito deducevano:
- Che il terreno su cui sono stati edificati gli immobili di cui sopra era stato acquistato a proprie cure e spese da padre del convenuto e coniuge dell'attrice ed intestato alla Persona_2 medesima.
- Che su detto fondo sito in IA, ad angolo fra la Via Statuto e la Via Domenico Tempio, ha inizialmente costruito un garage nel 1970 (giusta licenza per esecuzione Persona_2 lavori), poi una sopraelevazione nel 1974, ed infine un ampliamento del 1° piano e la sopraelevazione del 2° e 3° piano nel 1993.
- Che nel 1980 è stata costituita, a cura del Notaio di IA, tra Persona_3 [...]
e il di loro figlio, una impresa familiare (repertorio Per_2 Parte_1 CP_3
n. 42721 registrato in Catania il 29.12.1980 al n. 3197) avente ad oggetto la commercializzazione di agrumi.
- Che in data 11.01.1985, ha deciso di cambiare l'assetto dell'impresa familiare Persona_2 mediante l'uscita della moglie e l'ingresso del figlio . Parte_1 Persona_1
- Che per evitare che tutti beni nel tempo acquistati da potessero essere esposti al Persona_2 rischio di impresa il medesimo decise di intestarli tutti, compreso il fondo su cui vennero edificati gli immobili de quo, alla di lui moglie Parte_1
- Che in base ad uno scritto autografo a firma di rinvenuto dal convenuto, la Parte_1 medesima avrebbe ammesso che il terreno di sedime e le opere ivi realizzate sarebbero state acquistate e edificate con fondi di esclusiva provenienza del marito e successivamente a lei intestati, e che alla morte del coniuge si sarebbe impegnata a cedere ai figli gli immobili in questione.
- Che in forza di tale documento, da considerarsi alla stregua di un negozio fiduciario, i convenuti promuovevano un giudizio iscritto al n. 769.2023 RG Tribunale di Caltagirone al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligazione sottoscritta da Parte_1
2 Tanto premesso e hanno chiesto al Tribunale intestato: Persona_1 CP_2
- In via preliminare l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione.
- La riunione del presente procedimento con quello iscritto al n. 769-2023 RG pendente presso il medesimo Tribunale per connessione oggettiva e soggettiva.
- Nel merito il rigetto delle avverse conclusioni.
Concessi i termini ex art. 183 VI comma cpa, la causa veniva trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
Motivi della decisione
La domanda è fondata per le ragioni appresso indicate. Come è noto, con l'azione di rivendica, disciplinata dall'art. 948 c.c., chi asserisce di essere proprietario di un bene immobile illegittimamente detenuto da altri, può ottenerne la restituzione previa dichiarazione giudiziale del diritto vantato. In essa si condensano allo stesso tempo sia un'azione reale, tendente all'accertamento del diritto in capo ad un determinato soggetto, sia un'azione di condanna, propedeutica ad un'eventuale esecuzione forzata. La dimostrazione del diritto vantato non presenta particolari profili di difficoltà negli acquisti a titolo originario, mentre, avuto riguardo agli acquisti a titolo derivativo, diviene di gran lunga più articolata e complessa, atteso che il soggetto che reclama il diritto deve, attraverso i titoli di acquisto anteriori, risalire fino all'acquirente a titolo originario (la cd probatio diabolica). Alla luce di ciò, negli acquisti a titolo derivativo, in mancanza di altri elementi concorrenti che accompagnati al titolo diano la prova piena della esistenza del diritto, il rivendicante può dedurre l'acquisto per usucapione dimostrando che egli ed i suoi autori ( ex art. 1146 c.c.) hanno posseduto per il tempo necessario ad usucapire. Sul punto, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità è granitico nell'affermare che, In una causa di rivendicazione immobiliare, l'attore che non è nel possesso del bene deve fornire una prova rigorosa della propria titolarità, dimostrando il proprio titolo di acquisto e quelli dei suoi danti causa fino a un acquisto a titolo originario o sino al compimento dell'usucapione (Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 4874 del 25 febbraio 2025). Nel caso di specie, la documentazione allegata dall'attrice (contratto di compravendita, nota di trascrizione e certificati catastali), non è di per se sufficiente a dimostrare il diritto vantato. Come puntualizzato in molteplici occasioni dai
Giudici Ermellini, L'attore in rivendica è tenuto a dimostrare la proprietà del bene che assume a lui appartenente fornendo la prova (anche risalendo ai propri danti causa) dell'acquisto a titolo originario della res oggetto della controversia, non potendo, all'uopo, ritenersi sufficiente la mera produzione di documentazione amministrativa (nella specie, nota di trascrizione nei registri immobiliari, nota dell'ufficio del registro, denuncia di successione del presunto dominus, dati
3 ricavati dai registri catastali), ovvero l'assenza di contestazioni sul tema da parte del convenuto, sul quale, inoltre, non può ritenersi gravante alcun onere di allegazione o dimostrazione della legittimità del possesso da lui esercitato (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n.
11605 del 21 novembre 1997). Si rileva, tuttavia, che nonostante un tessuto probatorio lacunoso, la prova della titolarità del diritto contestato è stata offerta, nel procedimento che ci occupa, dalle argomentazioni e deduzioni istruttorie dei convenuti. Quest'ultimi, invero, hanno sostenuto da un lato, che l'area di sedime e le successive opere di edificazione, siano state acquistate e realizzate dal coniuge dell'attrice, nonché padre di , e successivamente Persona_1 intestati a al fine di sottrarre detti beni ad eventuale azione di responsabilità nei Parte_1 confronti dell'azienda di famiglia;
dall'altro e sulla base di una Persona_1 CP_2 presunta dichiarazione autografa dell'attrice (riportata anche nei relativi scritti difesivi), sostengono che la stessa si sarebbe obbligata a trasferire, alla dipartita del coniuge, i beni oggetto del contendere ai figli, ragion per cui costoro, in altro separato giudizio pendente innanzi a questo
Tribunale, hanno chiesto che adempisse l'obbligazione ivi contenuta. Parte_1
Il contenuto delle dichiarazioni sopra citate rappresentano, ad avviso di questo Tribunale, un esplicito riconoscimento della titolarità degli immobili sub iudicio in capo all'attrice. Ed invero, omessa ogni decisione in ordine alla valenza dell'impegno di cui al citato documento (poiché oggetto d'indagine di un altro giudizio), i convenuti, con l'allegazione del medesimo, hanno riconosciuto la titolarità del diritto controverso in capo all'attrice, atteso che non si può chiedere il trasferimento della proprietà di un bene senza presupporre e riconoscere in capo al presunto obbligato la facoltà di poter disporre del diritto reale corrispondente. Le superiori dirimenti circostanze danno luogo ad un'attenuazione degli oneri probatori di Per costante Parte_1 uniforme giurisprudenza, infatti, Nell'azione di rivendicazione di proprietà, il rigore probatorio rimane attenuato solo se il convenuto ha riconosciuto, seppure implicitamente, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere (Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 14742 del 1 giugno 2025; conf. Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 18395 del 28 giugno 2023). Nessuna prova, inoltre, è stata fornita dai convenuti per corroborare la tesi della simulazione dell'atto di acquisto e della successiva interposizione fittizia dell'acquirente. Parimenti indimostrata è rimasta la circostanza che l'area di sedime e gli immobili ivi costruiti siano stati realizzati a cura e spese di coniuge Persona_2 dell'attrice e padre del convenuto . Si osserva, infine, che e Persona_1 Persona_1 CP_2 non hanno partecipato, senza addurre alcuna giustificazione, al procedimento di mediazione
[...] disposto dal Tribunale ex d.lgs 28.2010. Tale circostanza, dalla quale trarre argomenti di prova ex art. 116 comma 2^ cpc, integra una condotta dolosa che, oltre a concorrere a ritenere raggiunta
4 prova, deve essere sanzionata. Sul punto la giurisprudenza di legittimità e le corti di merito hanno avuto modo di sottolineare che, l'ingiustificata mancata partecipazione alla mediazione costituisce un comportamento doloso, poiché idoneo a determinare l'introduzione o la prosecuzione di una procedura giudiziale evitabile in un contesto giudiziario come il nostro, abbondantemente saturo nei numeri e smisuratamente dilatato dalla durata dei giudizi. (Tribunale di Roma sent. del
23.02.2017; Tribunale di Roma sent. n. 11746.2023; Termini Imerese sent. n. 412.2023;
Tribunale di Spoleto sent. n. 331.2025; Tribunale di Torino sent. del 18.03.2022; Cass. Civ.
Sez. III 27.03.2019 n.8473). Pertanto, in applicazione dell'art. 8 comma 4 bis del d.lgs. 28.2010 i convenuti andranno condannati al pagamento di un importo pari al contributo unificato dovuto per il presente giudizio. Alla luce di quanto sopra motivato, si ritiene fondata la domanda proposta in questa sede. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ex dm 55.14.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone, Sezione Unica Civile, nella persona del Giudice Onorario dott.
Vincenzo Alfio Filippello, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ Accoglie, per le ragioni, in parte motiva, la domanda di parte attrice, e per l'effetto dichiara che la è l'effettiva proprietaria degli immobili identificati al NCEU del comune Parte_1 di IA al foglio 24, particella 341 sub. 4 e particella 341 sub. 7.
➢ Ordina, pertanto, a e in solido tra loro, di rilasciare e restituire Persona_1 CP_2 le predette unità immobiliari identificate al NCEU del comune di IA al foglio 24, particella
341 sub. 4 e particella 341 sub. 7, libere da persone o cose in favore di Parte_1
➢ Condanna e in solido tra loro, a pagare in favore di Persona_1 CP_2 Pt_1 le spese del presente giudizio liquidare in € 8.433,00 oltre al 15% per spese generali,
[...]
IVA e CPA come per legge.
➢ Condanna e in solido tra loro, a pagare in favore di Persona_1 CP_2 Pt_1
ex art. 8 comma 4 bis d.lgs. 28.2010, € 759,00, pari al valore del contributo unificato
[...] versato per l'iscrizione.
Così deciso in Caltagirone, il 19.09.2025
Il Giudice Onorario
Avv. Vincenzo Alfio Filippello
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Vincenzo Alfio Filippello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 622/2023 RG promossa da
C.F. , nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
IA , via Statuto n. 242, rappresentata e difesa dall'avv. Cunsolo Gianvittorio, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in IA, via Principe di Piemonte n. 11.
- Attrice -
Contro
, CF , nato a [...] il [...], e Controparte_1 C.F._2 CP_2
CF , nata a [...] il [...], entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Rabbito, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Caltagirone, viale Europa n. 59/L.
- Convenuti -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 08.04.2016 conveniva innanzi l'intestato Tribunale i convenuti Parte_1 sopra specificati esponendo:
- Di essere proprietaria di un'unita immobiliare adibita a civile abitazione sita nel comune di
IA, via dello Statuto n. 242, identificata al NCEU al foglio 24, particella 341, sub 4, con annesso un garage sito nella medesima via e identificato in catasto al foglio 24, part. 341, sub.
7, edificati a cura e spese dell'attrice su terreno acquistato dalla medesima giusto rogito notarile del 11.04.1973, n. 18964 rep. e n. 1279 racc., trascritto alla conservatoria RR.II. di Catania al n.
20554/17761.
- Che le unità immobiliari sopra citate sono detenute illegittimamente senza titolo dal figlio,
, e dalla di lui coniuge, e dai rispettivi figli, e Persona_1 CP_2 Parte_2
1 Quest'ultimi detengono, inoltre, anche il locale adibito a garage, di cui Parte_3 dispongono delle chiavi d'accesso insieme all'attrice.
Tanto premesso, l'attrice ha adito l'intestato Tribunale per rivendicare, ex art. 948 c.c., nei propri confronti gli immobili citati al fine di ottenerne l'immediato rilascio e la conseguente restituzione da parte dei convenuti.
Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata si costituivano in giudizio
[...]
e i quali respingevano le avverse domande premettendo: Per_1 CP_2
- In via preliminare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione;
- Nel merito deducevano:
- Che il terreno su cui sono stati edificati gli immobili di cui sopra era stato acquistato a proprie cure e spese da padre del convenuto e coniuge dell'attrice ed intestato alla Persona_2 medesima.
- Che su detto fondo sito in IA, ad angolo fra la Via Statuto e la Via Domenico Tempio, ha inizialmente costruito un garage nel 1970 (giusta licenza per esecuzione Persona_2 lavori), poi una sopraelevazione nel 1974, ed infine un ampliamento del 1° piano e la sopraelevazione del 2° e 3° piano nel 1993.
- Che nel 1980 è stata costituita, a cura del Notaio di IA, tra Persona_3 [...]
e il di loro figlio, una impresa familiare (repertorio Per_2 Parte_1 CP_3
n. 42721 registrato in Catania il 29.12.1980 al n. 3197) avente ad oggetto la commercializzazione di agrumi.
- Che in data 11.01.1985, ha deciso di cambiare l'assetto dell'impresa familiare Persona_2 mediante l'uscita della moglie e l'ingresso del figlio . Parte_1 Persona_1
- Che per evitare che tutti beni nel tempo acquistati da potessero essere esposti al Persona_2 rischio di impresa il medesimo decise di intestarli tutti, compreso il fondo su cui vennero edificati gli immobili de quo, alla di lui moglie Parte_1
- Che in base ad uno scritto autografo a firma di rinvenuto dal convenuto, la Parte_1 medesima avrebbe ammesso che il terreno di sedime e le opere ivi realizzate sarebbero state acquistate e edificate con fondi di esclusiva provenienza del marito e successivamente a lei intestati, e che alla morte del coniuge si sarebbe impegnata a cedere ai figli gli immobili in questione.
- Che in forza di tale documento, da considerarsi alla stregua di un negozio fiduciario, i convenuti promuovevano un giudizio iscritto al n. 769.2023 RG Tribunale di Caltagirone al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligazione sottoscritta da Parte_1
2 Tanto premesso e hanno chiesto al Tribunale intestato: Persona_1 CP_2
- In via preliminare l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione.
- La riunione del presente procedimento con quello iscritto al n. 769-2023 RG pendente presso il medesimo Tribunale per connessione oggettiva e soggettiva.
- Nel merito il rigetto delle avverse conclusioni.
Concessi i termini ex art. 183 VI comma cpa, la causa veniva trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
Motivi della decisione
La domanda è fondata per le ragioni appresso indicate. Come è noto, con l'azione di rivendica, disciplinata dall'art. 948 c.c., chi asserisce di essere proprietario di un bene immobile illegittimamente detenuto da altri, può ottenerne la restituzione previa dichiarazione giudiziale del diritto vantato. In essa si condensano allo stesso tempo sia un'azione reale, tendente all'accertamento del diritto in capo ad un determinato soggetto, sia un'azione di condanna, propedeutica ad un'eventuale esecuzione forzata. La dimostrazione del diritto vantato non presenta particolari profili di difficoltà negli acquisti a titolo originario, mentre, avuto riguardo agli acquisti a titolo derivativo, diviene di gran lunga più articolata e complessa, atteso che il soggetto che reclama il diritto deve, attraverso i titoli di acquisto anteriori, risalire fino all'acquirente a titolo originario (la cd probatio diabolica). Alla luce di ciò, negli acquisti a titolo derivativo, in mancanza di altri elementi concorrenti che accompagnati al titolo diano la prova piena della esistenza del diritto, il rivendicante può dedurre l'acquisto per usucapione dimostrando che egli ed i suoi autori ( ex art. 1146 c.c.) hanno posseduto per il tempo necessario ad usucapire. Sul punto, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità è granitico nell'affermare che, In una causa di rivendicazione immobiliare, l'attore che non è nel possesso del bene deve fornire una prova rigorosa della propria titolarità, dimostrando il proprio titolo di acquisto e quelli dei suoi danti causa fino a un acquisto a titolo originario o sino al compimento dell'usucapione (Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 4874 del 25 febbraio 2025). Nel caso di specie, la documentazione allegata dall'attrice (contratto di compravendita, nota di trascrizione e certificati catastali), non è di per se sufficiente a dimostrare il diritto vantato. Come puntualizzato in molteplici occasioni dai
Giudici Ermellini, L'attore in rivendica è tenuto a dimostrare la proprietà del bene che assume a lui appartenente fornendo la prova (anche risalendo ai propri danti causa) dell'acquisto a titolo originario della res oggetto della controversia, non potendo, all'uopo, ritenersi sufficiente la mera produzione di documentazione amministrativa (nella specie, nota di trascrizione nei registri immobiliari, nota dell'ufficio del registro, denuncia di successione del presunto dominus, dati
3 ricavati dai registri catastali), ovvero l'assenza di contestazioni sul tema da parte del convenuto, sul quale, inoltre, non può ritenersi gravante alcun onere di allegazione o dimostrazione della legittimità del possesso da lui esercitato (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n.
11605 del 21 novembre 1997). Si rileva, tuttavia, che nonostante un tessuto probatorio lacunoso, la prova della titolarità del diritto contestato è stata offerta, nel procedimento che ci occupa, dalle argomentazioni e deduzioni istruttorie dei convenuti. Quest'ultimi, invero, hanno sostenuto da un lato, che l'area di sedime e le successive opere di edificazione, siano state acquistate e realizzate dal coniuge dell'attrice, nonché padre di , e successivamente Persona_1 intestati a al fine di sottrarre detti beni ad eventuale azione di responsabilità nei Parte_1 confronti dell'azienda di famiglia;
dall'altro e sulla base di una Persona_1 CP_2 presunta dichiarazione autografa dell'attrice (riportata anche nei relativi scritti difesivi), sostengono che la stessa si sarebbe obbligata a trasferire, alla dipartita del coniuge, i beni oggetto del contendere ai figli, ragion per cui costoro, in altro separato giudizio pendente innanzi a questo
Tribunale, hanno chiesto che adempisse l'obbligazione ivi contenuta. Parte_1
Il contenuto delle dichiarazioni sopra citate rappresentano, ad avviso di questo Tribunale, un esplicito riconoscimento della titolarità degli immobili sub iudicio in capo all'attrice. Ed invero, omessa ogni decisione in ordine alla valenza dell'impegno di cui al citato documento (poiché oggetto d'indagine di un altro giudizio), i convenuti, con l'allegazione del medesimo, hanno riconosciuto la titolarità del diritto controverso in capo all'attrice, atteso che non si può chiedere il trasferimento della proprietà di un bene senza presupporre e riconoscere in capo al presunto obbligato la facoltà di poter disporre del diritto reale corrispondente. Le superiori dirimenti circostanze danno luogo ad un'attenuazione degli oneri probatori di Per costante Parte_1 uniforme giurisprudenza, infatti, Nell'azione di rivendicazione di proprietà, il rigore probatorio rimane attenuato solo se il convenuto ha riconosciuto, seppure implicitamente, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere (Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 14742 del 1 giugno 2025; conf. Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 18395 del 28 giugno 2023). Nessuna prova, inoltre, è stata fornita dai convenuti per corroborare la tesi della simulazione dell'atto di acquisto e della successiva interposizione fittizia dell'acquirente. Parimenti indimostrata è rimasta la circostanza che l'area di sedime e gli immobili ivi costruiti siano stati realizzati a cura e spese di coniuge Persona_2 dell'attrice e padre del convenuto . Si osserva, infine, che e Persona_1 Persona_1 CP_2 non hanno partecipato, senza addurre alcuna giustificazione, al procedimento di mediazione
[...] disposto dal Tribunale ex d.lgs 28.2010. Tale circostanza, dalla quale trarre argomenti di prova ex art. 116 comma 2^ cpc, integra una condotta dolosa che, oltre a concorrere a ritenere raggiunta
4 prova, deve essere sanzionata. Sul punto la giurisprudenza di legittimità e le corti di merito hanno avuto modo di sottolineare che, l'ingiustificata mancata partecipazione alla mediazione costituisce un comportamento doloso, poiché idoneo a determinare l'introduzione o la prosecuzione di una procedura giudiziale evitabile in un contesto giudiziario come il nostro, abbondantemente saturo nei numeri e smisuratamente dilatato dalla durata dei giudizi. (Tribunale di Roma sent. del
23.02.2017; Tribunale di Roma sent. n. 11746.2023; Termini Imerese sent. n. 412.2023;
Tribunale di Spoleto sent. n. 331.2025; Tribunale di Torino sent. del 18.03.2022; Cass. Civ.
Sez. III 27.03.2019 n.8473). Pertanto, in applicazione dell'art. 8 comma 4 bis del d.lgs. 28.2010 i convenuti andranno condannati al pagamento di un importo pari al contributo unificato dovuto per il presente giudizio. Alla luce di quanto sopra motivato, si ritiene fondata la domanda proposta in questa sede. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ex dm 55.14.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone, Sezione Unica Civile, nella persona del Giudice Onorario dott.
Vincenzo Alfio Filippello, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ Accoglie, per le ragioni, in parte motiva, la domanda di parte attrice, e per l'effetto dichiara che la è l'effettiva proprietaria degli immobili identificati al NCEU del comune Parte_1 di IA al foglio 24, particella 341 sub. 4 e particella 341 sub. 7.
➢ Ordina, pertanto, a e in solido tra loro, di rilasciare e restituire Persona_1 CP_2 le predette unità immobiliari identificate al NCEU del comune di IA al foglio 24, particella
341 sub. 4 e particella 341 sub. 7, libere da persone o cose in favore di Parte_1
➢ Condanna e in solido tra loro, a pagare in favore di Persona_1 CP_2 Pt_1 le spese del presente giudizio liquidare in € 8.433,00 oltre al 15% per spese generali,
[...]
IVA e CPA come per legge.
➢ Condanna e in solido tra loro, a pagare in favore di Persona_1 CP_2 Pt_1
ex art. 8 comma 4 bis d.lgs. 28.2010, € 759,00, pari al valore del contributo unificato
[...] versato per l'iscrizione.
Così deciso in Caltagirone, il 19.09.2025
Il Giudice Onorario
Avv. Vincenzo Alfio Filippello
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