Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 27/05/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: Dott. Maria Rosaria Carlà Presidente Dott. Viviana Urso Consigliere Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 393/2022 R.G., avente ad oggetto: appello – opposi- zione ad avviso di addebito promossa da p. iva , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Saccone –
Appellante contro
Controparte_1
( , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso P.IVA_2 dagli avv.ti Floro Flori, Maria Rosaria Battiato, Livia Gaezza, Gaetana Angela
Marchese, Valentina Schilirò – Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4552 del 4.11.2022, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, decidendo sull'opposizione proposta dalla società Parte_1 avverso l'avviso di addebito n. 59320180008479133000, notificato
[...] dall per il pagamento della somma di € 2.723,68 relativa al recupero di CP_1 agevolazioni contributive derivanti da inadempienze (relative ai periodi
08/2015, 09/2015, 10/2015 e 11/2015), e da note di rettifica dei DM10 ricon- ducibili alla violazione dell'art. 1, comma 1175, della legge 296/2006, rigettava il ricorso e compensava tra le parti le spese di lite.
Il tribunale, per quanto d'interesse, premessa la tempestività dell'opposizione e
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la regolarità della notifica dell'avviso di addebito a mezzo pec, evidenziava che le note di rettifica riconducibili alla violazione dell'art. 1, comma 1175, L. n.
296/2006, emesse per il recupero della contribuzione non versata dall'azienda per avere la stessa goduto indebitamente di benefici contributivi, erano scaturi- te da una irregolarità contributiva registrata nei confronti dell , che osta- CP_2 va al rilascio del DURC positivo, non avendo la società opponente provato di godere di una situazione di regolarità contributiva complessiva o, quantomeno, riferita ai periodi contestati.
Impugnava la sentenza il soccombente con atto del 4.5.2022.
Resisteva l'appellato.
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 24 aprile 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessi i motivi di gravame da intendersi qui integralmente richiamati, con il primo motivo (pag. 4) l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il giudice ha attribuito efficacia retroattiva al DURC interno 8606757 nega- CP_1 tivo per un debito;
evidenzia che il suddetto DURC negativo, emesso CP_2 nel novembre 2017, non può comportare la decadenza dai benefici contributivi per periodi precedenti alla sua emissione.
2. Con il secondo motivo, in sintesi, lamenta l'erroneità della sentenza per ave- re ritenuto sussistente una situazione di irregolarità contributiva nonostante es- sa società in primo grado avesse fornito prova documentale di avere pagato i contributi riferiti ai periodi indicati nelle note di rettifica di cui all'avviso di addebito opposto;
sostiene di avere dato prova dell'inesistenza di irregolarità in quanto nel periodo indicato l'elemento ostativo al rilascio del DURC interno era rappresentato da un precedente avviso di addebito, n. 293-2017 00018185-
32, che era stato sospeso dal Tribunale di Catania nell'ambito del procedimento giudiziario iscritto al n. 9428/17 R.G.
Aggiunge che l'emissione dell'avviso di addebito oggetto della presente causa nonché delle note di rettifica era avvenuta in violazione dell'art. 3 comma 1 let-
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tera “f” del DM del 30.01.2015, in quanto il richiamato procedimento n.
9428/17 R.G. si era concluso con sentenza n.2614/2020, che aveva dichiarato prescritti i crediti di cui al citato avviso di addebito n. 293-2017-00018185 32.
3. Con il terzo motivo (pag. 11) l'appellante ribadisce l'eccezione di decadenza ex art. 25, lett. a), del D. lgs. n. 46/1999 in relazione ai crediti contributivi di cui alle inadempienze 3024-3025-3026-3027.
4. Con il quarto motivo contesta la statuizione della sentenza secondo cui il mancato invio al contribuente dell'invito a regolarizzare la posizione non osta al rilascio del DURC negativo;
rileva che, ove l avesse seguito la proce- CP_1 dura di cui all'art. 7 del D.M. 24.10.2007 e avesse invitato il contribuente a re- golarizzare la propria posizione entro i successivi 15 giorni, la società avrebbe potuto sanare la propria posizione senza subire la decadenza dai benefici con- tributivi.
5. L'appello è fondato. Va in particolare accolto il primo motivo di gravame, che ha carattere assorbente rispetto agli altri.
5.1. Va dato atto che la società appellante nelle note cartolari del 22.4.2025 ha depositato sentenze emesse da questa Corte - n. 1197/2024 del 20.12.2024, emessa nel proc. n. 808/2022 R.G. e n. 152/2025 del 05/03/2025 emessa nel proc. n. 1184/2022, che ha statuito su questioni analoghe a quelle oggetto del presente giudizio.
Ritiene il collegio – tenuto conto della identità di questioni - di accogliere le doglianze dell'appellante sulla scorta del precedente sopra indicato (sentenza
152/2025), che si richiama ai sensi dell'art. 118 disp.att. c.p.c.
5.2. Si legge nel citato precedente: «In materia di regolarità contributiva l'art.
1 comma 1175, della l. n. 296/2006 prevede “A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obbli- ghi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle or- ganizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente
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più rappresentative sul piano nazionale”. Il contenuto della norma è chiaro nel senso di subordinare il diritto ad usufruire e mantenere gli sgravi alla continua permanente regolarità contributiva previdenziale (c.d. DURC interno), il che significa pagamento integrale dei contributi previdenziali alle scadenze di leg- ge (di regola entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento). Ai sensi dell'art. 3, comma 1, DM 30.1.2015 “La verifica della regolarità in tempo rea- le riguarda i pagamenti dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratori subordi- nati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continua- tiva, che operano nell'impresa stessa nonché i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive”.
2.3. Nella specie, il DURC negativo è datato novembre 2017 e attiene ad un mancato pagamento di con- tributi;
tuttavia, non risulta documentata l'effettuazione di una verifica CP_2 in tempo reale che consenta di accertare che prima del novembre 2017 - data del DURC negativo- vi fosse una situazione di non regolarità contributiva del- la società rapportabile ai periodi indicati nell'avviso di addebito -luglio 2015, marzo 2016, aprile 2016 e giugno 2016- in relazione a cui è stato disposto il recupero delle agevolazioni contributive.
3. Nel precedente sopra richiamato di questa Corte di appello, in relazione alla inadempienza per cui è sta- CP_2 to emesso il DURC interno 8606757 negativo, è stato evidenziato quanto CP_1 segue: “ … dalla nota dell' dell'8.3.2022 emerge una situazione di irre- CP_2 golarità contributiva della società appellante (riferita alla posizione ) in CP_2 ordine al periodo compreso tra il 17.7.2017 ed il 21.8 2017, che, come detto, è successivo a quello indicato dalle note di rettifica riportate nell'opposto avviso di addebito (11/2016, 12/2016 e 1/2017), in relazione a cui l' ha disposto CP_1 la decadenza dei benefici …”. Le superiori conclusioni valgono anche nel pre- sente giudizio ed è in conseguenza fondato quanto è stato dedotto dalla società in primo grado circa il fatto che: “ … nei periodi oggetto delle Note di Rettifi- ca anzidette e/o al momento di emissione di siffatte Note di Rettifica, le irrego- larità e/o inadempienze aperte dall' sono destituite di fondamento: non CP_1
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vi erano inadempienze né iscrizioni a ruolo tali da minare la regolarità del
DURC interno (v. infra) della in particolare, la cartella 592- Parte_1
2014 00000741-26 del 02/07/2015 era stata interamente saldata dalla società
e la cartella 593-2017-00018185-32 risultava sospesa, giusto provvedimento di codesto Ill.mo Tribunale reso nell'ambito del procedimento giudiziario iscritto al n. 9428/17 R.G….”»; rilievi identicamente formulati anche nel ricor- so di primo grado del presente giudizio (pag. 13).
6. Per le ragioni che precedono l'appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va annullato l'avviso di addebito n.
59320180008479133000.
7. Le spese di entrambi in gradi seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in relazione al valore della causa.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla l'avviso di addebito n. 59320180008479133000; condanna l al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese proces- CP_1 suali del primo grado, che liquida in € 1.312,00, e del presente grado, che li- quida in € 1.458,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 24.4.2025
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Maria Rosaria Carlà
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